Art. 12.
Dopo l' articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".
Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645 , si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale .
E' abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.
Dopo l' articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".
Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645 , si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale .
E' abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.