Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2006, n. 7226
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Sentenza 7 febbraio 2006

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Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2006, n. 7226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7226
    Data del deposito : 7 febbraio 2006

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