Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2006, n. 7226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7226 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 07/02/2006
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 142
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 019423/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) AL EL, N. IL 22/03/1968;
avverso SENTENZA del 24/02/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'AN Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di SS AN imputato del delitto di cui all'art. 640 cpv. c.p., n. 1, contestato per avere contraffatto un permesso di parcheggio nel mese di scadenza, traendo in errore con proprio profitto il personale dell'Azienda Torinese Mobilità delegato alla riscossione dell'importo dei parcheggi del Comune di Torino.
La Corte di Appello di Torino ha pronunciato sentenza di improcedibilità avendo escluso che l'ATM preposta al controllo possa essere considerata ente pubblico, essendo stata trasformata il 15/05/2000 da ente pubblico economico in società per azioni, con conseguente necessità della querela, nella specie mancante. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo erronea applicazione della legge penale, dovendosi ritenere il reato perseguibile di ufficio. Ciò in quanto l'ATM è priva di autonomia gestionale del servizio ed in particolare del potere di determinazione delle tariffe da imporre agli utenti e di scegliere l'impiego delle somme riscosse. Rileva che il mancato pagamento del pedaggio si risolve in un danno immediato e diretto per l'ente pubblico che non perde la titolarità delle relative entrate. Il difensore del prevenuto ha depositato memoria con cui deduce non essere state adempiute le formalità di cui all'art. 584 c.p.p.. Il ricorso è infondato, circostanza che rende irrilevante la verifica di quanto dedotto dalla difesa del SS. Questa Corte con sentenza 27.8.04 n. 35603 (ud. 23.6.04, P.G. c. Finotti, rv. 229728) ha superato il contrasto giurisprudenziale formatosi in fattispecie analoghe riguardanti la materiale contraffazione degli originali dei tagliandi dei parcheggi nella città di Torino ai fini di conseguire il profitto di fare sostare l'autovettura nelle zone a pagamento (Cass. 2^, 3.4.03 n. 20905, ricorrente OR che ha ritenuto il fatto perseguibile a querela stante la natura giuridica privata della persona offesa ATM;
Cass. 2^, 12.2.04 n. 9128, ricorrente P.G. c. La Feria che ha al contrario ritenuto sussistente la circostanza aggravante con la conseguente procedibilità di ufficio in considerazione del danno comunque cagionato al Comune, utilizzatore anche se parziale delle somme riscosse). Il Collegio conferma di dovere aderire alle decisioni che, privilegiando l'aspetto formale della qualità della società concessionaria direttamente danneggiata (vedi al riguardo Cass. 2^ 4.3.03 n. 14801, rv. 224758 sempre sull'ATM), impongono la presentazione della querela perché l'ente immediatamente danneggiato dal reato è una società di natura giuridica privata, anche se soddisfa finalità pubblicistiche e non esclusivamente e meramente privatistiche. Ciò è in linea sia con un non trascurabile dato formale (il legislatore ha espressamente disposto la procedibilità di ufficio nella particolare fattispecie di cui all'art. 617 quater c.p., comma 4, n. 1, nel caso di "impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità") sia soprattutto con le decisioni di legittimità che hanno affermato, espressamente o in modo implicito, la natura privatistica dei non pochi enti che perseguono anche interessi pubblici. È stata esclusa la procedibilità di ufficio in tema di truffa in danno dell'Enel s.p.a. (sez. 3^, 28.4.93, P.M. c. Azzarito, rv. 194356; sez. 2^ 21.9.93, P.M. c. Cusimano, rv. 195317;
sez. 2^ 13.1.94 P.M. c. Carone, rv. 197418; sez. 2^, 14.6.95, P.M. c. Bonafede, rv. 203122); in danno delle Ferrovie dello Stato (sez. 2^ 17.3.99, De Mase, rv. 213154); in danno delle Poste Italiane s.p.a. (sez. 2^, 11.2.03, Catalfamo, rv. 223664). Individuare nella formale natura giuridica dell'ente concessionario la procedibilità o meno di ufficio, significa seguire un criterio di immediata distinzione e chiarezza che prescinde da una non semplice analisi delle varie finalità perseguite dalla società direttamente danneggiata dal reato;
significa riconoscere coerentemente all'ente privato detta sua qualità anche nel diritto penale;
significa aderire al dato formale del precetto penale che ha riguardo alla parte immediatamente danneggiata dall'artificioso mancato pagamento del pedaggio. Anche le sezioni unite civili, nel valutare la natura giuridica delle società per azioni derivanti dal processo di privatizzazione, hanno privilegiato la natura giuridica formale di dette società (S.U. civ.
6.5.95 n. 4989, soc. Siena Parcheggi c. soc. Federici, rv. 492150)
osservando che comunque la società per azioni agisce ed opera come persona giuridica privata nell'esercizio della propria autonomia negoziale senza alcun collegamento con l'ente pubblico nei confronti del quale ha assunto l'onere di gestire il servizio. In quella fattispecie le sezioni unite civili hanno escluso che l'attività posta in essere dalla Siena Parcheggi, anche se destinata alla acquisizione di opere e strutture funzionali all'espletamento di un servizio pubblico, sia in qualche modo riconducibile all'ente locale. È infatti corretto ritenere che la natura dell'ente non muta certo per le funzioni che svolge perché l'interesse pubblico e l'utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico. Questa giurisprudenza che da rilievo alla natura giuridica formale dell'ente non è contraddetta da altre decisioni ed è stata seguita da S.U. civ. 26.8.98 n. 8454, Vitaliani & Randich s.p.a. c. Cons. Coop. Forlì; da S.U. civ. 27.3.97 n. 2738. Trasporti Pubblici di Terra d'Otrantoc. Banca di Napoli s.p.a., rv. 503333; da S.U. civ.
9.12.01 n. 12367 S.T.A. s.p.a. c. Proc. Reg. rv. 549579, a proposito della società gerente anche i parcheggi a pagamento del Comune di Roma. In conclusioni, seguendo anche la lettera della legge penale, la natura pubblica del servizio eventualmente espletato rileva esclusivamente ai fini della qualifica soggettiva di quanti agiscono per l'ente secondo la concezione funzionale oggettiva del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio contenuta negli artt. 357 e 358 cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006