Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2004, n. 35603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35603 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 23/06/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - N. 1041
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 7944/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 22.10.02;
pronunciata nei confronti di:
IN TA nato il [...] in [...];
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
letta la memoria della difesa depositata in data 25.3.04;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Enrico Delehaye il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 22.10.02 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarato non doversi procedere per difetto di querela
contro
IN TA in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 640 c. 2 n. 1 c.p. contestato per avere posto in essere atti idonei, consistenti nell'alterare l'originale del permesso di parcheggio nel mese di scadenza, atti diretti in modo non equivoco a trarre in errore il personale dell'Azienda Torinese Mobilità delegato alla riscossione dell'importo dei parcheggi del comune di Torino.
Il Tribunale ha pronunciato sentenza declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., avendo escluso che l'ATM preposta al controllo possa essere considerata ente pubblico, essendo stata trasformata il 15.5.00 da ente pubblico economico in società per azioni, con conseguente necessità della querela, nella specie mancante. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo erronea applicazione della legge penale, dovendosi ritenere il reato perseguibile di ufficio. Ciò in quanto l'ATM è priva di autonomia gestionale del servizio ed in particolare del potere di determinazione delle tariffe da imporre agli utenti e di scegliere l'impiego delle somme riscosse. Rileva che il mancato pagamento del pedaggio si risolve in un danno immediato e diretto per l'ente pubblico che non perde la titolarità delle relative entrate. Il ricorso è infondato. Questa Corte non ignora il contrasto giurisprudenziale recentemente formatosi in fattispecie analoghe riguardanti la materiale contraffazione degli originali dei tagliandi dei parcheggi nella città di Torino ai fini di conseguire il profitto di fare sostare l'autovettura nelle zone a pagamento (Cass. 2^ 3.4.03 n. 20905, ricorrente ZA che ha ritenuto il fatto perseguibile a querela stante la natura giuridica privata della persona offesa ATM;
Cass. 2^ 12.2.04 n. 9128, ricorrente P.G. c. La ER che ha al contrario ritenuto sussistente la circostanza aggravante con la conseguente procedibilità di ufficio in considerazione del danno comunque cagionato al Comune, utilizzatore anche se parziale delle somme riscosse). Il Collegio ritiene al riguardo di dovere aderire alle decisioni che, privilegiando l'aspetto formale della qualità della società concessionaria direttamente danneggiata (vedi al riguardo Cass. 2^ 4.3.03 n. 14801, rv. 224758 sempre sull'ATM), impongono la presentazione della querela perché l'ente immediatamente danneggiato dal reato è una società di natura giuridica privata, anche se soddisfa finalità pubblicistiche e non esclusivamente e meramente privatistiche. Ciò è in linea sia con un non trascurabile dato formale (il legislatore ha espressamente disposto la procedibilità di ufficio nella particolare fattispecie di cui all'art. 617 quater c. 4 n. 1 c.p. nel caso di "impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità") sia soprattutto con le decisioni di legittimità che hanno affermato, espressamente o in modo implicito, la natura privatistica dei non pochi enti che perseguono anche interessi pubblici. È stata esclusa la procedibilità di ufficio in tema di truffa in danno dell'Enel s.p.a. (sez. 3^ 28.4.93, P.M. c. Azzarito, rv. 194356; sez. 2^ 21.9.93, P.M. c. Cusimano, rv. 195317; sez. 2^ 13.1.94 P.M. c. Carone, rv. 197418; sez. 2^ 14.6.95, P.M. c. Bonafede, rv. 203122); in danno delle Ferrovie dello Stato (sez. 2^ 17.3.99, De Mase, rv. 213154); in danno delle Poste Italiane s.p.a. (sez. 2^ 11.2.03, Catalfamo, rv. 223664). Individuare nella formale natura giuridica dell'ente concessionario la procedibilità o meno di ufficio, significa seguire un criterio di immediata distinzione e chiarezza che prescinde da una non semplice analisi delle varie finalità perseguite dalla società direttamente danneggiata dal reato;
significa riconoscere coerentemente all'ente privato detta sua qualità anche nel diritto penale;
significa aderire al dato formale del precetto penale che ha riguardo alla parte immediatamente danneggiata dall'artificioso mancato pagamento del pedaggio. Anche le sezioni unite civili, nel valutare la natura giuridica delle società per azioni derivanti dal processo di privatizzazione, hanno privilegiato la natura giuridica formale di dette società (S.U. civ.
6.5.95 n. 4989, soc. Siena Parcheggi c. soc. Federici, rv. 492150)
osservando che comunque la società per azioni agisce ed opera come persona giuridica privata nell'esercizio della propria autonomia negoziale senza alcun collegamento con l'ente pubblico nei confronti del quale ha assunto l'onere di gestire il servizio. In quella fattispecie le sezioni unite civili hanno escluso che l'attività posta in essere dalla Siena Parcheggi, anche se destinata alla acquisizione di opere e strutture funzionali all'espletamento di un servizio pubblico, sia in qualche modo riconducibile all'ente locale. È infatti corretto ritenere che la natura dell'ente non muta certo per le funzioni che svolge perché l'interesse pubblico e l'utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico. Questa giurisprudenza che da rilievo alla natura giuridica formale dell'ente non è contraddetta da altre decisioni ed è stata seguita da S.U. civ. 26.8.98 n. 8454, AN & Randich s.p.a. c. Cons. Coop. Forlì; da S.U. civ. 27.3.97 n. 2738. Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto c. Banca di Napoli s.p.a., rv. 503333; da S.U. civ.
9.12.01 n. 12367 S.T.A. s.p.a. c. Proc. Reg. rv. 549579, a proposito della società gerente anche i parcheggi a pagamento del Comune di Roma. In conclusioni, seguendo anche la lettera della legge penale, la natura pubblica del servizio eventualmente espletato rileva esclusivamente ai fini della qualifica soggettiva di quanti agiscono per l'ente secondo la concezione funzionale oggettiva del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio contenuta negli artt. 357 e 358 c.p., non rilevando invece per le conseguenze relative alla natura giuridica privatistica della persona offesa da eventuale reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004