Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2024 |
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- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 19514 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 14/09/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/09/2010), n.19514 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente – Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione – Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere – Dott. PICONE Pasquale – Consigliere – Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere – Dott. SALME' Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere – Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 11237-2009 proposto da: COPIN S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 5544 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5544 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE LUCA Michele – Presidente – Dott. MONACI Stefano – est. Consigliere – Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere – Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 15710-2006 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …
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Giurisprudenza • 194
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2024, n. 7103Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2024 N. 07103/2024 REG.PROV.COLL. N. 00569/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da LO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Allodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22; contro Presidente Regione AM, n.q. di Commissario Straordinario ex art. 11 co 18 L. 887/84, rappresentato e difeso ex lege …Leggi di più...
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- 2. Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 752Provvedimento: R.G. n. 9181/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie Tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De Pt_1 Leonardis; e con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria CP_1 Antonietta Sancipriani; a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 26.07.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 1475/2019 emesso il 18.06.2019 ed …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2037Provvedimento: Pubblicato il 12/03/2026 N. 02037/2026REG.PROV.COLL. N. 02445/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2025, proposto da Floris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Allodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro Ministero della Cultura, Presidente Regione Campania Commissario Straordinario ex Art 11 Co 18 L 887 84, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2024, n. 23040Provvedimento: AULA 'B' Numero registro generale 5434/2019 Numero sezionale 1170/2024 Oggetto Numero di raccolta generale 23040/2024 Data pubblicazione 22/08/2024 GN R E P U B B L I C A I T A L I A N A invalidità - Aspi - opzione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 5434/2019 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Ud. 12/03/2024 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PU Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5434-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4258Provvedimento: 1 Sentenza n. Ruolo Generale n. 1740/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1740/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'14.05.2025, e vertente TRA c.f. , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1 Celle n. 2, in persona del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni dl carattere finanziario
- Art. 1.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi, comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.
Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell' articolo 10, sesto e settimo comma , e dell' articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
Per l'esercizio 1985, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati successivamente alla presentazione alle assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985. - Titolo II : Disposizioni in materia di entrate