Articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 aprile 1958
Art. 12.
Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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