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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 215. Ricognizione di cose 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Commentari • 23
- 1. Cassazione penale n. 123/1994https://www.brocardi.it/ · 135.92072
[…] né riproduce l'art. 158 del codice abrogato, che attribuiva al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, sicché esso costituiva attestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli artt. 215/218 c.p.p. 1930. […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 14743Provvedimento: […] Con riferimento a quest'ultima ipotesi, è appena il caso di sottolineare che l'esame diretto del corpo di reato non costituisce un incombente istruttorio e non va confuso con la ricognizione di cose disciplinata dall'art.215 c.p.p., ove il corpo di reato, ancor prima di essere oggetto di conoscenza (da parte del giudice o di un perito da questi nominato), è oggetto di identificazione (da parte di persona infwmata dei fatti, della persona offesa o del testimone, a seconda dei casi). 5. […]Leggi di più...
- esclusione – fattispecie·
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