Articolo 215 del Codice di procedura penale
Articolo 197 bisArticolo 199
Versione
24 ottobre 1989
Art. 215. Ricognizione di cose 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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