Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 2
A seguito del D.Lgs. n. 143 del 1994 l'Azienda nazionale autonoma strade (A.N.A.S.) non è stata soppressa ma trasformata in Ente nazionale per le strade, con la conseguenza che, avuto riguardo ai procedimenti in corso al momento dell'intervenuta trasformazione, deve escludersi un evento estintivo comportante la perdita di capacità processuale dell'A.N.A.S, giacché il soggetto processuale non è venuto meno, ma ha solo assunto forme organizzative e strutture diverse.
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 D.Lgs. n. 142 del 1994).
Commentario • 1
- 1. Circolare del 28/05/2010 n. 27 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 28 maggio 2010
INDICE 1. Premessa 2. Legittimazione e rappresentanza processuale 3. Il patrocinio dell\'Avvocatura dello Stato 4. La notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze 1. Premessa Al integrazione della circolare n. 71/E del 30 luglio 2001, la presente fornisce chiarimenti in materia di rappresentanza e difesa dell\'Agenzia delle entrate in giudizio, nonch\é di notificazione degli atti processuali, avuto riguardo ai pi\ù recenti orientamenti giurisprudenziali nonch\é al protocollo d\'intesa che disciplina i rapporti tra l\'Agenzia delle entrate e l\'Organo legale. L\'iniziativa muove non solo dalla ordinaria esigenza di uniformare correttamente il comportamento degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. IO OLLA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.N.A.S., persona del quale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OS RI AN, EF NN, AN RT;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12235/95 proposto da:
OS RI VE AN, AN NN, AN RT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO NERI, rappresentati e difesi dagli avvocati NATALINO IRTI, MICHELE SALAZAR, giusta procura speciale del Notaio dott. IO Pisapia, depositata in data 18/10/1995, in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
A.N.A.S., - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE -, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 436/94 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 06/09/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Sergio LAPORTA, dell'TU Generale LO TA, per la ricorrente, Michele SALAZAR, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IO LO CASCIO che ha concluso per il ricorso principale, il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo, accoglimento del terzo motivo, assorbito il quarto;
per il ricorso incidentale rigetto del primo motivo, assorbito il secondo e terzo motivo.
Svolgimento del processo
NA
Con citazione notificata l'11 dicembre 1981 i signori VA OS in TE, IO TE e BE TE convennero in giudizio davanti al tribunale di Trieste l'Azienda nazionale autonoma strade (d'ora in avanti NA), esponendo:
Che con decreto del 4 giugno 1969 n. 4922 il presidente dell'NA aveva dichiarato urgenti e indifferibili, ai sensi degli artt. 71 e seg. della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni, i lavori per la costruzione di un raccordo fra le strade statali n. 14 e n. 202 nella zona di Sistiana;
Che era decorso il termine previsto dalla legge per l'occupazione, senza pronunzia del decreto di esproprio, ed era altresì decorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
Che a seguito di ciò l'NA occupava illegittimamente circa 6000 mq. appartenenti agli attori ed i lavori eseguiti avevano danneggiato e reso inservibile anche il resto dell'adiacente proprietà, onde essi avevano diritto al risarcimento dei danni.
Gli attori chiesero quindi che, accertata l'illegittimità dell'occupazione, l'ente convenuto fosse condannato a risarcire i danni, calcolati con riferimento al valore di mercato dei beni al momento del pagamento, compresi il deprezzamento dei beni residui e il danno da mancata utilizzazione dei fondi, con gli interessi legali e con le spese.
Costituendosi in giudizio l'NA chiese che le domande fossero dichiarate inammissibili o improcedibili e, comunque, che fossero respinte perché infondate. In corso di causa eccepì inoltre la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni. All'esito dell'istruzione il tribunale adito, con sentenza depositata il 4 ottobre 1986, dichiarò che a seguito di occupazione illegittima l'NA era divenuta proprietaria dei fondi occupati dal 12 giugno 1972 e la condannò a risarcire i danni, determinati in complessive lire 41.935.600, con gli interessi legali e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 12 giugno 1972 fino alla data della sentenza medesima. Condannò altresì l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il tribunale, richiamati i principi affermati da questa corte a sezioni unite con la sentenza n. 1464 del 1983, osservò - in ordine al decorso del termine di prescrizione quinquennale - che detto termine non decorreva dal momento dell'incorporazione dell'area occupata nel manufatto stradale realizzato dall'NA (giugno 1972) bensì dal successivo compimento del biennio di occupazione legittima (21 agosto 1972). Pose in luce che il termine era stato interrotto una prima volta nel 1977 con l'offerta dell'indennità provvisoria ed una seconda volta nel 1981 con l'offerta dell'indennità definitiva di occupazione (così qualificata in sentenza), atti ritenuti idonei ad integrare il riconoscimento del diritto altrui, al sensi dell'art.2944 c.c., nonostante il diverso significato letterale del titolo
(indennità) di tali offerte.
In ordine alla quantificazione del danno il primo giudice, dopo aver premesso che nella determinazione del valore venale dei fondi non si doveva tener conto dei vincoli pubblicistici derivanti dall'opera contestata e che bisognava rifarsi al piano regolatore precedente del comune di Duino-Aurisina (secondo il quale i fondi erano compresi nella "zona estensiva C" destinata all'edificazione di "case agricole" e nella zona E2 destinata all'edificazione di "ville"), calcolò il valore di mercato dei beni all'epoca dell'acquisto a titolo originario (ossia all'epoca del fatto illecito) in lire 6.800 al mq. adeguandosi alle indicazioni del consulente di ufficio e senza calcolare le parti residue del fondo occupato, ritenute ancora utilizzabili. La sentenza fu impugnata dall'NA e dai signori OS -TE.
L'ente dedusse col primo motivo che il diritto degli attori era prescritto, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva agli atti di offerta dell'indennità di espropriazione;
col secondo motivo sostenne che la stima dei beni era eccessiva.
Gli appellanti OS - TE dedussero:
a) che il consulente di ufficio aveva operato un'ingiustificata riduzione della superficie espropriata;
b) che il tribunale era comunque incorso in un errore di calcolo, facendo risultare il prodotto della superficie oggetto dell'ablazione (mq.7167) per il valore unitario (lire 6.800) pari a lire 41.935.600, anziché a lire 48.735.600;
c) che non era accettabile il principio di diritto enunciato da questa corte con la sentenza n. 1464 del 1983, specialmente perché venivano introdotti modi di acquisto della proprietà diversi da quelli previsti dall'art. 922 c.c.;
d) che, diversamente da quanto ritenuto dal consulente di ufficio, il terreno de quo non era soggetto a vincoli urbanistici di alcun genere;
e) che le varianti di piano considerate dal detto consulente non erano operative;
f) che non si doveva tenere conto di alcun vincolo di piano ma soltanto del valore venale;
g) che era stato erroneamente valutato il momento in cui si era realizzata l'irreversibile destinazione del fondo all'uso pubblico, in quanto tale momento non si poteva identificare con quello della radicale trasformazione del suolo ma con un momento successivo collocato dal consulente di ufficio al 25 giugno 1974;
h) che erroneamente non era stato calcolato il deprezzamento delle porzioni residue del fondo;
i) che ancora erroneamente non si era tenuto conto della svalutazione del fabbricato preesistente;
j) che la rivalutazione del capitale liquidato doveva operarsi non con riferimento agli indici generali ISTAT, bensì con richiamo a parametri più specifici, quali gli indici di inflazione immobiliare e gli indici ISTAT locali, e doveva estendersi fino al momento finale della sentenza;
l) che gli interessi legali compensativi erano dovuti dal momento dell'occupazione fino al saldo;
m) che le spese dovevano essere liquidate in misura maggiore, tenendo conto del valore della causa.
La corte di appello di Trieste, riuniti i due gravami ed espletati ulteriori accertamenti tecnici, con sentenza depositata il 6 settembre 1994, in riforma della sentenza di primo grado decise come segue:
1) dichiarò che l'NA era divenuta proprietaria di mq. 4872 di terreno, occupati in danno dei signori OS e TE, irreversibilmente destinati ad opera pubblica in data 25 giugno 1974;
2) condannò l'NA a pagare ai predetti signori la somma di lire 222.122.000, con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 25 giugno 1974 alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado e con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 25 giugno 1974 al saldo;
3) condannò infine l'NA al pagamento delle spese del doppio grado. La corte territoriale osservò:
Che doveva considerarsi orinai acquisito il principio affermato dalla giurisprudenza di questa corte fin dalla citata sentenza n. 1464 del 1983;
Che, pertanto, il privato era abilitato a chiedere, nel termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento della irreversibile trasformazione del fondo, la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante pagamento di una somma riferita al valore che il bene aveva in quel momento, con la rivalutazione monetaria fino al giorno della liquidazione e con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenuto dopo l'estinzione del diritto di proprietà privata, doveva considerarsi inutiliter datum;
Che si era dunque in presenza di un'azione risarcitoria e non indennitaria, iniziata ben prima che il suddetto principio fosse enunciato, quando cioè, pur essendo preclusa al privato l'azione restitutoria per divieto di modificare l'atto amministrativo sostanziatosi nell'esecuzione dell'opera, restava ampio spazio per un'azione di risarcimento, trattandosi di un fatto illecito permanente;
Che l'azione risarcitoria era nata nella fattispecie alla data del 25 giugno 1974, cui andava fatto risalire - alla stregua degli accertamenti condotti dal c.t.u. - il momento dell'irreversibile incorporazione funzionale delle aree degli attori nel manufatto stradale, per la costruzione del quale erano state occupate;
Che, pure in riferimento a tale data, l'eccezione di prescrizione formulata dall'NA era da considerare infondata;
Che, nel condividere gli argomenti svolti dal primo giudice e pur non ignorando le pronunce di questa corte in materia (secondo cui l'offerta dell'indennità non costituiva atto idoneo a configurare riconoscimento o rinunzia alla prescrizione del credito risarcitorio), doveva ritenersi che il termine prescrizionale fosse stato interrotto dall'offerta dell'indennità provvisoria, formulata (com'era pacifico) l'11 febbraio 1977;
Che, invero, l'affermazione di principio, orinai indiscussa, secondo la quale - dopo l'estinzione della proprietà privata e la sua acquisizione a titolo originario in capo alla P.A. - si rende inutile qualsiasi successivo provvedimento ablatorio, induceva a considerare che l'offerta della stessa P.A. avesse un significato giuridico residuale, derivante dal principio di conservazione degli atti giuridici, da un lato, e dal principio di buona fede, dall'altro, non potendosi ammettere che, nel momento in cui si fa carico alle parti di accettare un effetto legale come quello nascente istantaneamente dall'occupazione acquisitiva, resti ignorato il valore ricognitivo del diritto altrui che un'offerta del genere, espressa in termini di dover dare, comporta;
Che, oltre all'effetto interruttivo correlato alla menzionata offerta dell'11 febbraio 1977, andava rilevato (alla stregua della difesa degli attori) che nello stesso anno, cioè in data 6 dicembre 1977, era stato inviato all'NA un esposto dell'NZ contadina, associazione di categoria rappresentante degli espropriati della zona, con il quale si deduceva l'insostenibile situazione di detti proprietari, i quali non potevano accedere ai propri terreni ed attendevano il risarcimento loro dovuto per i danni subiti;
Che già in altra causa parallela questa corte (Cass., 8 febbraio 1992, n. 1715) aveva avuto occasione di ammettere l'efficacia interruttiva della prescrizione, riconoscibile a tale lettera a norma dell'art. 2943 c.c., qualora (come nella fattispecie) non si contestasse che gli associati si erano rivolti alla medesima associazione di categoria affinché li rappresentasse nelle loro istanze;
Che, quindi, il termine di prescrizione doveva ritenersi utilmente interrotto nel 1977, onde non si era compiuto prima della notifica della citazione introduttiva (11 dicembre 1981);
Che, circa i danni da liquidare, andava determinato il valore venale, alla data del 25 giugno 1974, dei beni occupati, la cui superficie, in base agli accurati accertamenti dei c.t.u., era pari a mq. 4872, mentre l'occupazione aveva intercluso e reso sostanzialmente inutile una zona residua ad ovest del nuovo manufatto stradale, per ulteriori mq. 910;
Che, per determinare il valore venale dei beni occupati, si doveva tenere conto della normativa e dei vincoli urbanistici esistenti in sito prima dell'occupazione irreversibile da parte dell'NA, vincoli previsti dal P.R.G.C. in vigore dal 30 gennaio 1964 al 12 gennaio 1978, perché in quest'ultima data era stato approvato un progetto di variante al detto piano che teneva conto dell'incompatibilità del nuovo raccordo autostradale con la pianificazione in atto;
Che, sempre secondo gli accertamenti del consulente (il quale, tra l'altro, aveva posto in evidenza che si trattava di una zona ad edificazione estensiva, quindi a modesta densità edilizia, singolarmente caratterizzata dall'ammissibilità di due tipologie edilizie distinte e non molto difformi), il valore venale del terreno in esame andava determinato in lire 16.200 al mq., pari a 78.926.400 per la superficie di mq. 4872, mentre per il deprezzamento delle diverse porzioni residue (compreso un edificio su di esse esistente) andava liquidato l'importo di lire 143.195.800, sicché alla data del 25 giugno 1974 i danni ammontavano a lire 222.122.000;
Che, trattandosi di debito di valore, la detta somma andava rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza di appello, in base agli indici ISTAT, con gli interessi sul capitale rivalutato dal giorno del fatto (25 giugno 1974), trattandosi d'interessi compensativi per il mancato godimento della somma.
Contro la suddetta sentenza l'NA, in persona dell'amministratore, coi ministero dell'avvocatura generale LO TA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
I signori VA OS ved. TE, IO TE e BE TE hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Hanno altresì depositato memorie.
L'NA, a sua volta, ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
La causa, assegnata alla prima sezione civile di questa corte, a seguito di ordinanza n. 548/97 di detta sezione è stata rimessa al Primo Presidente ed assegnata alle sezioni unite, al sensi dell'art.374 comma 2^ c.p.c., per la pronuncia sulla questione di diritto,
decisa in senso difforme da precedenti sentenze, relativa al punto se, ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà del fondo per effetto dell'occupazione acquisitiva (accessione invertita), l'offerta, da parte dell'ente occupante, dell'indennità di espropriazione implichi riconoscimento del debito risarcitorio e produca, quindi, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c. Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza, sono stati già riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. dall'ordinanza di rimessione indicata in narrativa. Deve essere esaminata in via preliminare, per ragioni di ordine logico, la questione posta dai resistenti (v.pag. 46 del controricorso), con la quale essi deducono l'inammissibilità del ricorso principale, il difetto di legittimazione e la violazione del D. Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, sostenendo che con tale provvedimento normativo l'NA sarebbe stata soppressa e ad essa sarebbe subentrato altro soggetto, che non avrebbe impugnato la sentenza della corte territoriale.
Aggiungono che nel ricorso non sarebbe indicato il nome del legale rappresentante dell'ente, ne' vi sarebbe procura alla lite, necessaria per la proposizione del ricorso medesimo, stante la nuova e diversa strutturazione dell'Ente nazionale per le strade, unico legittimato all'impugnazione, non assistito istituzionalmente dall'TU LO TA.
La tesi non ha fondamento.
Con il D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, è stato istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma, la cui attività è disciplinata, salvo che non sia diversamente disposto, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private,
ancorché esso abbia personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, co. I^ e II^, D. Lgs. cit.).
Ai sensi dell'art. 11 comma terzo di tale provvedimento normativo, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore "l'NA è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici". Il primo comma di detta norma contempla, con riferimento alla data di entrata in vigore del D.Lgs., la nomina di un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'NA, amministratore cui compete la rappresentanza legale, stante il rinvio dalla medesima disposizione operato all'art. 7 dei D.Lgs. n. 143 del 1994. Infine, l'art. 2 quarto comma di quest'ultimo stabilisce che l'ente può avvalersi del patrocinio dell'TU LO TA.
Essendo questo il quadro normativo (che non prevede la soppressione ma la trasformazione dell'NA) deve escludersi che sia intervenuto un evento estintivo con conseguente perdita della capacità processuale del precedente soggetto, il quale non è venuto meno ma ha assunto forme organizzative e strutture diverse. Peraltro il ricorso per cassazione risulta proposto dall'NA in persona dell'amministratore, e ciò rivela che l'impugnazione è stata avanzata nella fase di trasformazione dell'ente, ad opera dell'organo cui era attribuito il potere rappresentativo. Quanto alla mancanza di procura, già si è ricordato che la normativa de q prevede che l'ente possa avvalersi del patrocinio dell'TU LO TA (come stabilito per l'NA, per il quale anzi il patrocinio dell'TU LO TA era obbligatorio ex lege: cfr. art. 51 D.L.C.P.S. 17 aprile 1948, n. 547, ratificato e modificato con L. 2 gennaio 1952, n. 41 e successive modificazioni). Orbene, anche in regime cosiddetto facoltativo di assistenza legale e di patrocinio da parte dell'TU LO TA non è necessario, in ordine al singoli giudizi, uno specifico mandato all'TU medesima, ne' quest'ultima deve produrre il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizza. ione del legale rappresentante ad agire o resistere in causa. Ciò si evince dagli artt. 43, primo comma, e 45 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni. Quest'ultima norma, in particolare, stabilisce che per il patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 LO stesso R.D., alla stregua del quale gli avvocati LO TA esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità (cfr. Cass., 26 luglio 1997, n. 7011; Cass., sez. un., 4 novembre 1996, n. 9523;
Cass., 6 luglio 1991, n. 7515). La dedotta inammissibilità, dunque, non sussiste.
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c., nonché insufficienza di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.
Rilevando che la sentenza impugnata ha attribuito all'offerta dell'indennità d'esproprio, formulata l'11 febbraio 1977, valore ed effetto di un atto di riconoscimento del diritto dei proprietari al risarcimento dei danni, richiama l'orientamento di questa corte che nega agli atti della procedura di espropriazione (e, segnatamente, all'offerta e al deposito dell'indennità) efficacia interruttiva della prescrizione del diritto - "ontologicamente e casualmente diverso" - al risarcimento dei danni da occupazione appropriativa di un immobile.
Tale indirizzo dominante trarrebbe risolutivo avallo dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 188/1995 e da quanto in essa posto in evidenza, circa l'irriducibilità dell'occupazione appropriativa nel novero delle vicende (lato sensu) traslative della proprietà del bene, con conseguente diversità tra un dover dare a guisa di corrispettivo, genericamente inteso, per un trasferimento di proprietà e un dover dare invece per la distruzione dell'altrui immobile.
Andrebbe inoltre posto in luce il vizio logico annidato nel vago richiamo al principio di buona fede, operato dalla corte di merito, col quale si vorrebbe superare il ben più rigoroso indirizzo prevalente.
In effetti, se un criterio di buona fede dovesse presiedere all'interpretazione dell'atto di offerta dell'indennità, esso non potrebbe essere utilizzato in unica direzione, ossia con riguardo al solo stato soggettivo del creditore, così come, per altro verso, non sarebbe consentito far ricorso al principio di conservazione dell'atto giuridico (pure evocato dalla sentenza impugnata) se non nella comprovata inutilità dell'atto, per giunta tipico, concretamente compiuto.
Sotto entrambi i profili l'indagine eseguita dalla corte triestina si dimostrerebbe carente e inappagante, considerando che, alla data d'offerta dell'indennità (11 febbraio 1977), il termine per il compimento delle espropriazioni sarebbe stato ancora in corso (siccome determinato in sette anni dal decreto 16 febbraio 1973 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva), onde l'azienda occupante non avrebbe avuto ragione di dubitare della legittima ed utile perfettibilità del procedimento intrapreso (e della funzionalità allo scopo dell'offerta d'indennità), anche perché nel 1977 non si sarebbe avuto neppure sentore della creazione giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva, con connessa consumazione del potere espropriativo.
Da un lato, sarebbe quindi illogico il richiamo al principio di buona fede, perché l'NA avrebbe inteso offrire, e riconoscere dovuta, soltanto un'indennità di esproprio e gli stessi proprietari null'altro si sarebbero aspettati che questa;
per altro verso, ad ordinamento vigente ed in ragione della (allora) ritenuta perfettibilità del procedimento d'esproprio, l'offerta d'indennità sarebbe stata pienamente utile ai fini dell'ulteriore corso della procedura espropriativa, onde non avrebbe senso logico il richiamo al principio di conservazione degli atti giuridici.
In ordine a tali censure i resistenti eccepiscono l'improponibilità (recte: inammissibilità) del ricorso, sostenendo che l'accertamento diretto a stabilire se il contenuto di un atto abbia o meno efficacia interruttiva della prescrizione costituirebbe indagine di fatto riservata al giudice di merito e non sarebbe sindacabile in cassazione, in quanto il detto giudice avrebbe motivato il proprio convincimento . Ma il principio, peraltro corretto, non è pertinente nella fattispecie, perché nel caso in esame non si tratta di condurre una indagine in concreto sul contenuto di un atto determinato, bensì di stabilire se l'atto (il cui contenuto non è in discussione) sia idoneo in via generale a produrre gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.; e questa è questione di diritto rientrante nel sindacato di legittimità di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Di qui l'infondatezza dell'eccezione.
È dunque proposto all'esame delle sezioni unite il quesito relativo alla (eventuale) idoneità dell'offerta, da parte dell'ente occupante, dell'indennità di espropriazione (nella specie, provvisoria: v. pag. 13 della sentenza impugnata) a comportare riconoscimento del debito risarcitorio, nascente dall'ablazione del bene per occupazione appropriativa, con conseguente effetto interruttivo del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c. Sul tema nella giurisprudenza di questa corte si sono manifestati orientamenti diversi.
Un indirizzo, che appare prevalente, ha negato tale idoneità, sostenendo che il decorso del termine quinquennale di prescrizione resta insensibile all'eventuale successiva adozione del decreto espropriativo, o alla liquidazione, offerta e deposito dell'indennità di espropriazione, perché i relativi atti, in quanto non inerenti al credito risarcitorio, non possono integrare ne riconoscimento del credito stesso, ne' rinuncia ad opporne la prescrizione (Cass., 9 luglio 1989, n. 3253; 28 marzo 1990, n. 2532;
18 ottobre 1990, n. 10159; 11 novembre 1992, n. 12113; S. U., 11 novembre 1992, n. 12150; 25 settembre 1993, n. 9718; 4 maggio 1994, n. 4329; 4 maggio 1995, n. 4862; 23 settembre 1997, n.9368). Al contrario altre decisioni hanno attribuito alla richiesta di ristoro del pregiudizio economico o al riconoscimento da parte dell'amministrazione, individuabile nell'offerta dell'indennità, il carattere interruttivo della prescrizione (Cass., 8 febbraio 1992, n. 1715; 25 marzo 1995, n. 3572; 9 marzo 1996, n. 1887; 29 marzo 1996, n. 2943; 23 luglio 1997, n. 6886; 26 agosto 1997, n. 8005). Il primo orientamento muove dalla differenza ontologica e quantitativa tra l'obbligazione indennitaria e quella risarcitoria. Facendosi valere un rapporto obbligatorio, la pretesa si qualificherebbe in relazione al fatto costitutivo del credito: la causa petendi sarebbe ben diversa nei due casi. La disciplina dei due rapporti resterebbe quindi distinta, anche a seguito della tendenziale equiparazione degli effetti economici dell'espropriazione rituale e del risarcimento da occupazione appropriativa. Anzi la diversità sarebbe sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 bis, sesto comma, della legge n. 359 del 1992, come modificato dall'art. 1, 65^ comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Corte cost. 2 novembre 1996, n.
369) e, pur ammettendo che il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale possa non comportare la piena reintegrazione patrimoniale, essendone rimessa la misura alla discrezionalità del legislatore, ha commisurato la compatibilità dell'istituto appropriativo con i principi dell'ordinamento ad una necessaria differenziazione dall'indennità di esproprio (Corte cost., 23 maggio 1995, n. 188). Il comportamento del creditore riferito ad un'obbligazione non sarebbe significativo di un eguale intento riguardo ad altri rapporti obbligatori con lo stesso debitore.
Parallelamente, l'eventuale manifestazione della volontà di riconoscere il diritto all'indennizzo (o di rinunciare ad eccepire la relativa prescrizione) non potrebbe di per sè essere assunto come dato significativo dell'intento di riconoscere la maggior pretesa connessa al risarcimento.
Sempre a proposito del contegno del debitore, l'offerta e il deposito dell'indennità, peraltro determinata da organi tecnici senza rappresentanza esterna, costituirebbero atti vincolati nel procedimento espropriativo, siccome regolato dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. Oltre al fatto che il riconoscimento del diritto altrui o la rinuncia ad un diritto proprio da parte degli enti pubblici, sarebbero soggetti a particolari procedure e controlli. L'indirizzo contrario osserva invece che, in presenza di ragioni creditorie insuscettibili di fraintendimento, qualora il debitore riconosca di "dover dare", muovendo da qualificazioni giuridiche errate, prive però di efficacia vincolante, il dovere di correttezza comporterebbe la necessità di valorizzare il significato sostanziale dell'ammissione, e dunque la recessività di comportamenti contraddittori. Nelle pronunce più recenti non si mette in discussione il principio secondo cui l'interruzione degli atti, cui il codice attribuisce tale effetto, presuppone la loro riferibilità al diritto del quale è stata eccepita l'estinzione per inerzia del titolare. Qualora però si sia consumata, con l'irreversibile trasformazione del fondo, la fattispecie appropriativa, il riconoscimento connesso all'offerta e al deposito dell'indennità, non potendo avere ad oggetto lo specifico diritto al quale fanno riferimento, non potrebbe che incidere sull'unico diritto spettante al privato, cioè su quello risarcitorio.
In questo quadro, e prima di procedere all'esame del tema come sopra proposto, il collegio ritiene di dover affermare la propria adesione ai principi espressi nella sentenza 26 febbraio 1983, n. 1464, successivamente ribaditi (Cass., sez. un., 10 giugno 1988, n. 3940;
25 novembre 1992, n. 12546) e costituenti ormai orientamento consolidato (cfr. Cass., 2 ottobre 1993, n. 9826; 11 ottobre 1994, n. 8290; 4 maggio 1995, n. 4853; 5 agosto 1997, n. 7203; 26 gennaio 1998, n. 761). Neppure la sentenza impugnata, del resto, pone in discussione tale orientamento, cui anzi aderisce (v. pag. 10 - 12). E, peraltro, esso ha trovato riscontro, sia pure con riguardo all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, nell'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (al riguardo v. Corte cost., 27 dicembre 1991,
n. 486, in motivazione). Resta quindi fermo il principio che, occupato dalla P.A. (o da un suo concessionario) illegittimamente, per mancanza del provvedimento autorizzativo o per decorrenza dei termini di occupazione legittima, un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica produce l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte della P.A. e l'insorgere del diritto del privato al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, diritto soggetto al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma, c.c. (così Cass., sez.un., 25 novembre 1992, n. 12546; sez. un., 2
ottobre 1993, n. 9826). È opportuno precisare, per quanto si dirà in prosieguo, che non si tratta della creazione per via giurisprudenziale di un precetto prima inesistente. Si tratta invece di un principio enucleato per via interpretativa dal sistema nel quale era contenuto. Tanto premesso, si osserva che, secondo il tenore dell'art. 2944 c.c., "la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
L'atto di riconoscimento non è soggetto a requisiti formali e non ha carattere (almeno necessariamente) negoziale ma può qualificarsi come atto in senso stretto (Cass., 27 giugno 1996, n. 5939; 18 giugno 1992, n. 7548; 1 giugno 1991, n. 6203), essendo sufficiente che presenti i caratteri della volontarietà (Cass., 12 luglio 1980, n. 4473) e della consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass., 11 ottobre 1973, n. 2559). Nel quadro di tali concetti, qualora si sia già realizzata, durante il periodo di occupazione illegittima ed in mancanza del decreto d'esproprio, l'irreversibile trasformazione del bene con acquisto della sua proprietà (a titolo originario) in capo all'ente pubblico, il procedimento espropriativo che sia ancora in corso non ha più ragion d'essere, essendosi prodotto l'effetto ablatorio cui esso era preordinato (tanto che il decreto di espropriazione, ove fosse successivamente emesso, sarebbe inutiliter datum). All'ex proprietario, in presenza della perdita del bene per l'ablazione subita, rimane una sola situazione giuridica tutelabile, ossia il diritto al risarcimento del danno a lui cagionato. Pertanto l'offerta dell'indennità (cui sono equiparabili la determinazione o il deposito della stessa), eseguita dopo l'occupazione appropriativa, non è in alcun modo riferibile al procedimento di esproprio ormai venuto meno. Essa, tuttavia, non può sol per questo ritenersi priva di ogni effetto, in quanto comunque esiste, non presenta vizi invalidanti e rivela nella P.A. (da cui promana) la consapevolezza di essere obbligata a versare un corrispettivo a fronte dell'apprensione del bene. In altre parole, resta idonea a manifestare che la P.A. (cui l'avvenuto fatto ablatorio è imputabile) si considera tenuta a versare una somma diretta a ristorare il privato per la perdita subita.
Non ha rilevanza che l'offerta (o la determinazione o il deposito) sia qualificata come indennità e non come risarcimento. Nel momento in cui d'indennità non può più parlarsi essendo già integrata la fattispecie dell'illecito, l'erronea qualificazione attribuita alla somma che si riconosce di dover versare (nell'ambito di una procedura erroneamente ritenuta ancora in itinere) non vale a togliere significato a tale riconoscimento, non più referibile ad un diritto "ontologicamente e casualmente diverso" qual è il diritto all'indennità, perché tale diritto più non sussiste, residuando soltanto quello al risarcimento del danno.
Non giova quindi rimarcare le indubbie differenze tra obbligazione indennitaria e obbligazione risarcitoria, che ovviamente non si pongono in discussione. Tali differenze sarebbero determinanti qualora le due obbligazioni concorressero. Ma quando la prima è definitivamente venuta meno e ad essa subentra la seconda, soltanto a questa possono essere riferiti gli ulteriori atti della P.A., neppur definibili peraltro come atti vincolati appunto perché il procedimento espropriativo si è in sostanza esaurito con l'avvenuta ablazione di fatto.
D'altro canto costituirebbe un'indubbia forzatura sostenere l'assenza di ogni collegamento tra l'offerta (o la determinazione o il deposito) della somma, sia pure a titolo d'indennità, e la vicenda ablatoria conclusasi con l'irreversibile trasformazione del suolo destinato all'esecuzione dell'opera pubblica, in vista della quale il procedimento espropriativo era stato avviato. Tali collegamenti, invece, sussistono e risultano dall'inerenza allo stesso bene, dalla sua definitiva sottrazione al proprietario, dalla natura corrispettiva propria dell'indennizzo e del risarcimento, dal carattere pecuniario della prestazione dovuta dall'ente cui il fatto ablatorio è riferibile, dalla finalità di detta prestazione, diretta comunque a ristorare l'ex proprietario per la diminuzione patrimoniale subita, riconoscendogli, quindi, il diritto a tale ristoro. Riconoscimento che non può non essere univoco nel momento in cui unica è la situazione giuridica del soggetto che ha sofferto l'ablazione.
Conclusivamente, ed a composizione del contrasto sopra richiamato, deve affermarsi che, con riferimento all'art. 2944 c.c., nel caso in cui si sia verificata l'occupazione acquisitiva del fondo, ma non sia stato emesso il decreto di esproprio, l'offerta (come la determinazione e il deposito) dell'indennità di espropriazione, costituendo atti di riconoscimento del diritto al ristoro patrimoniale dell'ex proprietario, integrano atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.
Alla stregua di tale principio il primo motivo del ricorso principale deve essere respinto.
Non giova, infatti, il rilievo che, alla data dell'offerta d'indennità (11 febbraio 1977) il termine per il compimento delle espropriazioni fosse ancora in corso, essendo invece determinante l'accertamento della corte territoriale, secondo cui l'irreversibile trasformazione del suolo si realizzò alla data del 25 giugno 1974, sicché allora l'effetto ablatorio si produsse.
Neppure ha pregio l'argomento per il quale nel 1977 non si aveva sentore della "creazione giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva (con connessa consumazione del potere espropriativo)", onde l'occupante non avrebbe avuto ragione di dubitare della legittima perfettibilità del procedimento intrapreso. Si deve replicare che, come già notato, i principi affermati con l'orientamento giurisprudenziale sull'occupazione acquisitiva non hanno creato un precetto normativo ex novo, ma hanno desunto dall'ordinamento, per via interpretativa, principi in esso già contenuti.
È in definitiva corretta la pronunzia della corte territoriale che, attribuendo efficacia interruttiva all'offerta dell'indennità provvisoria effettuata l'11 febbraio 1977, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'NA, considerando non compiuto il termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio (11 dicembre 1981). Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., nonché insufficienza di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., criticando la sentenza impugnata per avere ravvisato un ulteriore fatto interruttivo del suddetto termine nella lettera del 6 dicembre 1977, inviata (anche all'NA) dall'NZ AD
(associazione di categoria che rappresentava gli espropriati della zona) per sollecitare il pagamento di quanto dovuto. Il motivo è però da ritenere assorbito, in quanto la prima ratio decidendi, illustrata trattando del primo mezzo di ricorso, è sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione per avvenuta interruzione del relativo termine.
Con il terzo mezzo il ricorrente principale denunzia violazione dell'art. 2056 c.c., nonché ancora insufficienza di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere recepito la stima dei terreni proposta dal c.t.u., ritenendo "obbiettivo" il valore di mercato dell'area (lire 16.200 al mq.) siccome determinato con procedimento sintetico e rappresentato da un'aliquota percentuale del valore di mercato della produzione insediativa, vale a dire delle costruzioni possibili.
La corte di merito non si sarebbe avveduta che un simile criterio di stima, imperniato sul calcolo della c.d. incidenza suolo, quale elemento del costo della costruzione realizzabile su una determinata area, non sarebbe affatto un criterio di stima sintetico (consistente nella ricerca del più probabile prezzo di mercato in una scala di valori costituiti da concreti ed effettivi parametri di confronto), ma rappresenterebbe un classico esempio del procedimento di stima analitica (o per trasformazione).
La relazione del c.t.u., del resto, si sarebbe limitata a fare generico cenno ad un'indagine diretta dei prezzi di mercato risultanti da una serie di perizie estimative - peraltro non indicate specificamente e, soprattutto, prive di qualsiasi dato riguardante l'epoca di riferimento - ma non avrebbe poi utilizzato detti parametri (essenziali in una stima sintetica e cioè comparativa), per calcolare, all'opposto, dal valore unitario della costruzione realizzabile l'incidenza del fattore suolo, alla stregua di una percentuale media assunta pari al 27%.
L'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito implicherebbe che la sentenza impugnata avrebbe assunto come probabile valore venale una stima desunta "a tavolino", attraverso l'elaborazione di calcoli sforniti di agganci alla realtà economica perché privi di ogni parametro di riscontro.
Tale parametro, peraltro, sarebbe stato documentato dalla stessa relazione del c.t.u., tramite un verbale di concordamento dell'indennità sottoscritto dalla signora VA OS, dal quale risulterebbe che, nel 1987, sarebbe stato convenuto un prezzo unitario di lire 14.000 a mq. per l'esproprio di 658 mq. della stessa particella 1384 (oggetto, con altre, dell'occupazione acquisitiva de qua), per la quale la stima del c.t.u. - recepita dalla corte d'appello - sarebbe stata di lire 16.200 a mq. con riferimento al giugno 1974. Dovrebbe quindi ritenersi che, se non fosse incorsa nel denunciato errore e se avesse portato la propria attenzione su tale parametro, la corte di merito sarebbe pervenuta a diverso e più meditato convincimento sulla valutazione dei suoli occupati. Essa, invece, non avrebbe apprezzato tutti gli elementi di giudizio, pur rilevanti.
Deve in primo luogo escludersi che le suddette censure si esauriscano in doglianze di merito, come sostengono i resistenti. Esse, invece, sviluppano una critica alla sufficienza e coerenza logica della motivazione espressa dalla sentenza impugnata e quindi si collocano nell'ambito dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il che impone di respingere l'eccezione d'inammissibilità sollevata dai medesimi resistenti.
Ciò chiarito, e rilevato che non risulta messa in dubbio la ritenuta vocazione edilizia dell'area ("sita in territorio pianeggiante e caratterizzata all'epoca da un elevato interesse edilizio poiché rappresentava la naturale zona di espansione del centro di Sistiana":
pag. 15 della sentenza impugnata, pur con le caratteristiche in questa poste in luce), si deve osservare che, in materia di risarcimento del danno conseguente all'illegittima acquisizione, da parte della pubblica amministrazione, della proprietà di un'area mediante esecuzione sulla stessa di un'opera pubblica in difetto di regolare espropriazione del bene, la disciplina dettata, ai fini della determinazione del danno stesso, dall'art. 3, comma 65^, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (con cui è stato aggiunto il comma 7
bis all'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359), dichiarata espressamente applicabile anche nel procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato, costituisce ius superveniens rilevante anche nel giudizio di cassazione, nel caso in cui (come nella specie) oggetto di censura sia la quantificazione del risarcimento in questione (Cass., 12 maggio 1997, n. 4116; 26 giugno 1998, n. 6309; 26 agosto 1998, n. 8490). Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e la causa va rinviata ad altro giudice per la determinazione del quantum sulla base dei criteri dettati dalla citata normativa sopravvenuta (il ricorso per cassazione è stato proposto prima dell'intervento di questa, onde l'applicabilità della norma sopravvenuta alla vicenda in esame deve essere affermata indipendentemente dal difetto di sollecitazioni del ricorrente).
I resistenti hanno eccepito l'illegittimità costituzionale di tale normativa per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ma tale questione si palesa non influente in questa sede, in cui la pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 ha di per sè effetti rescindenti sulla statuizione di merito conformatasi alla normativa pregressa, mentre potrà assumere rilevanza nella fase di rinvio, quando la concreta applicazione della legge sopravvenuta consentirà di apprezzare la congruità o meno del risarcimento (Cass., 22 maggio 1997, n. 4595). Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 1224 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto ai privati gli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
Ma il motivo resta assorbito (ed affidato al giudice del rinvio), inerendo a pronuncia accessoria, che presuppone la statuizione sul quantum risarcitorio nel quadro della decisione adottata trattando del mezzo precedente.
Passando al ricorso incidentale, i signori OS - TE, con il primo mezzo, denunziano violazione dell'art. 42 della Costituzione, degli artt. 68 e 69 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988, nonché omessa motivazione sul punto decisivo dell'indennizzo.
Nel caso in esame si sarebbe trascurato di considerare che la sottrazione del bene all'uso e al godimento da parte dei privati proprietari sarebbe avvenuta anni prima dell'irreversibile destinazione all'opera pubblica. La relativa indennità sarebbe stata ritenuta fin dall'origine (n. 5, pag. 5 della citazione) parte integrante del ristoro, onde spetterebbe per i quattro anni dal 1970 al 1974.
La doglianza è fondata.
La corte territoriale ha respinto il gravame degli attori, nel punto in cui esso sosteneva che gli interessi dovessero decorrere dalla data di occupazione dei terreni, perché - ad avviso della corte medesima - "trattasi di obbligazione che trae origine da un fatto storico avvenuto in epoca successiva" (pag. 20 della sentenza impugnata).
Tuttavia, già con le conclusioni rassegnate in primo grado gli attori avevano chiesto la condanna dell'NA a pagare, "oltre al danno finale, il danno temporale, consistente nel mancato godimento e utilizzo della proprietà e dei suoi frutti, dal momento dell'occupazione a quello dell'effettivo soddisfo, in ragione di quelli che sono i criteri correnti sul rendimento dei capitali" (nota allegata al verbale dell'udienza 15 aprile 1985).
Con l'atto di appello, poi, essi avevano chiesto, tra l'altro, la declaratoria che gli interessi legali dovessero decorrere dal febbraio 1970, "data dell'effettiva occupazione del fondo da parte dell'NA", al saldo.
Il richiamo al momento iniziale dell'occupazione del fondo, al "danno temporale" (al di là dell'imprecisione della formula) ed al mancato godimento dei frutti durante l'occupazione rende palese che: a) anche in appello i OS-TE avevano lamentato la mancata attribuzione dell'indennità di occupazione, onde non sussiste l'inammissibilità eccepita dall'NA coi controricorso al ricorso incidentale;
b) in effetti proprio di tale indennità essi avevano richiesto il pagamento.
La sentenza impugnata ha del tutto trascurato tali profili, limitandosi ad affermare che l'obbligazione trarrebbe origine da un fatto storico successivo e così omettendo ogni indagine sul momento iniziale dell'occupazione e sulle conseguenze a questa connesse. Pertanto la sentenza impugnata sul punto deve essere cassata con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.
Col secondo mezzo i ricorrenti incidentali, lamentando violazione dell'art. 42 della Costituzione e delle leggi urbanistiche nonché omessa motivazione su punti essenziali del processo, deducono che il c.t.u., pur avendo tenuto presente il danno causato dall'ulteriore fascia posta ad est della scarpata stradale, avrebbe dichiarato di non aver preso in considerazione la configurazione mappale complessiva, accatastata dall'NA, segnalando peraltro che ciò avrebbe aumentato irreversibilmente l'arca occupata, penalizzando ulteriormente la porzione residua ad ovest, fino ad escludere quasi del tutto ogni utilità edificatoria oggettiva. Affermano quindi che, in tale contesto, si sarebbe dovuto chiedere al consulente di ufficio di determinare il suddetto deprezzamento.
Con il terzo mezzo, infine, ancora i ricorrenti incidentali denunziano violazione degli artt. 32 e 42 della Costituzione nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto essenziale della causa, sostenendo che il consulente di ufficio avrebbe valutato in modo del tutto inadeguato l'incidenza dei danni per la "invivibilità" degli abitanti della villa, privata di gran parte del terreno e degli alberi che l'immergevano nel verde e nel silenzio, mentre ora sarebbe sommersa sotto le luci, i rumori e le esalazioni di un'autostrada.
Entrambi i motivi attengono all'importo del risarcimento per l'ablazione, onde restano assorbiti (ed affidati al giudice del rinvio) dovendosi procedere a nuova determinazione di tale importo ai sensi della normativa sopravvenuta di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996.
Conclusivamente, sul ricorso principale e sul ricorso incidentale (già riuniti con l'ordinanza n. 548 del 1997): va respinto il primo motivo del ricorso principale (restando assorbito il secondo), pronunciando sul terzo motivo si deve cassare la sentenza impugnata (nei sensi di cui in motivazione) con assorbimento del quarto motivo;
va accolto il primo motivo de ricorso incidentale e cassata per conseguenza la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, con assorbimento del secondo e del terzo mezzo LO ricorso incidentale. La causa va quindi rinviata ad altra sezione della corte di appello di Trieste che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, pronunciando sul terzo motivo cassa la sentenza impugnata, dichiarando assorbito il quarto mezzo LO stesso ricorso principale.
Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo mezzo del detto ricorso incidentale. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1999