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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 890/2022 R.G. promossa
DA
[...]
Parte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Onofrio Di Blasi;
Appellata
OGGETTO: appello – nullità contratto a termine – risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.190/2022, il Tribunale di Caltagirone accoglieva parzialmente le domande proposte – con ricorso del 22.4.2020 - da nei confronti dell'odierno CP_1
appellante volte ad ottenere la conversione dei contratti a tempo determinato stipulati dal
1.6.1990 al 31.12.2019, oltre al risarcimento del danno da abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato.
Rilevava il decidente, in sintesi, che i contratti a termine erano illegittimi per la loro abusiva reiterazione. Pertanto, circoscritta la lite e le richieste di parte ricorrente ai contratti a tempo determinato successivi al 10.07.2001, termine previsto dall'art. 2 della direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative di attuazione ed escluso il diritto alla conversione del rapporto, riteneva sussistente l'abuso del tipo contrattuale, posto che la durata complessiva dei rapporti a termine, stipulati successivamente al 24.06.2002 (cfr. sentenza pag. 5), superava i 36 mesi con conseguente condanna dell'odierno appellante al pagamento “di una indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta allo scadere dell'incarico, oltre interessi dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo”.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello l soccombente con ricorso Parte_1
depositato il 4.10.2022. Resisteva al gravame l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 6.03.2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi qui integralmente riportati, in sintesi con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile la decadenza dell'impugnazione prevista dall'art. 32, L. 183/2010 e ss.mm.ii. Sostiene l'appellante che il lavoratore avrebbe dovuto impugnare il primo contratto che aveva apposto una clausola idonea a determinare, per la sua durata, il
2 superamento del termine di 36 mesi. Ritenuti, pertanto, legittimi i contratti anteriori al
2015, perché non eccedenti la durata complessiva dei 36 mesi, e posto che quelli successivi non sono stati contestati tempestivamente nelle forme di legge, l'accertamento della abusività e, quindi, della nullità delle clausole di apposizione del termine a questi ultimi, rimane preclusa al giudice per intervenuta decadenza;
evidenzia l'assenza di qualsiasi impugnazione stragiudiziale e giudiziale nel termine di legge decorrente dalla data di superamento del limite dei 36 mesi verificatosi nell'anno 2015, avuto riguardo al deposito del ricorso di primo grado solo in data 22.04.2020.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Come riconosciuto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per
l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma
4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato)”- Sez. L - ,
Ordinanza n. 4960 del 16/02/2023.
Tanto assorbe ogni cesura in punto di decadenza.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto erroneamente applicabile al caso concreto la normativa di attuazione della Direttiva 1999/70/CE in materia di abuso di contratti a termine, condannando esso appellante al pagamento di una indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta.
Deduce l'appellante che la peculiare natura, funzione e modalità dell'assunzione degli operatori forestali, consentono di escludere la qualificazione dei contratti in esame come
3 rapporti di lavoro a termine in senso proprio e, quindi, l'applicabilità a questi di quanto disposto dalla Direttiva 1999/70/CE in materia di successione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
precisa, in via preliminare, che gli stessi non integrano rapporti di pubblico impiego per mancanza del requisito della necessaria stabilità dell'inserimento del soggetto nell'organizzazione del datore di lavoro – stante la natura di per sé eccezionale e provvisoria della prestazione lavorativa – oltre che per la mancanza della stessa volontà dell'amministrazione di inserirli nella propria organizzazione;
precisa che il sistema di reclutamento dei suddetti operai è finalizzato esclusivamente a favorire l'inserimento occupazionale degli iscritti nelle apposite liste di collocamento per il perseguimento di obbiettivi di politica sociale nonché assistenziale.
3. Con il terzo motivo di doglianza l'appellante deduce l'erroneità della statuizione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto applicabile le norme relative ai contratti di lavoro agricolo, che consentono espressamente la possibilità di apposizione del termine anche in assenza di valido atto scritto atteso, tra l'altro, che controparte non ha mai né allegato né dimostrato mansioni diverse da quelle esposte dall'Amministrazione datrice di lavoro, né ha specificato di essere stata impiegata in lavorazioni diverse da attività dalle caratteristiche tipicamente agricole e stagionali.
3.1 I motivi, tenuto conto della stretta connessione logico-giuridica, vanno esaminati congiuntamente;
gli stessi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.2 Ed invero, il giudice di prime cure ha rigettato la predetta eccezione alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 3805/2019, secondo cui, in presenza di prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze del Servizio
Forestale regionale e dunque alle dipendenze dirette della pubblica amministrazione, nessuna rilevanza possono assumere elementi estrinseci o formali, come l'assunzione dei lavoratori in qualità di "operaio agricolo", volti a provare la natura agricola ex art. 2135
c.c. dell'attività di tutela del patrimonio forestale svolta da una pubblica amministrazione;
pertanto, il rapporto di lavoro degli operai forestali, assunti dal Servizio Forestale
4 regionale, ancorché assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro degli operai forestali ai fini istituzionali dell'ente.
3.3 A fronte di tale motivazione non coglie nel segno il richiamo alla natura temporanea della prestazione, alle sue caratteristiche e alla asserita mancanza di volontà dell'amministrazione di inserire tali rapporti nella propria organizzazione.
Peraltro, l'orientamento richiamato si pone in linea con quanto già ritenuto dalla Corte di cassazione Sez. L, nella sentenza n. 10551 del 3.07.2003, secondo cui “Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario
l'assenza di un atto formale di nomina, ne' che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 cod.civ.”.
3.4 Parimenti infondata è l'equiparazione di detti rapporti a quelli dei lavoratori socialmente utili, posto che nella specie difetta alcuna prova non solo dell'assenza degli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato, riscontrato piuttosto dalla documentazione in atti (cfr. Comunicazioni UniLav), ma anche del perseguimento di esclusive finalità di politica sociale.
4. Infine, con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto di dover concedere al lavoratore la tutela indennitaria anche in presenza di un rapporto di mero fatto, che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non dà diritto a rivendicazioni ulteriori a titolo patrimoniale, se non il pagamento del lavoro prestato.
5 Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure, nella totale nullità del contratto di lavoro per difetto assoluto di forma, avrebbe dovuto, in applicazione della tutela prevista dall'art. 2126, rigettare la domanda relativa al riconoscimento dell'indennizzo comunitario.
4.1 Anche tale motivo è infondato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività lavorativa prestata in violazione delle disposizioni per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell'amministrazione regionale o di enti pubblici economici regolamentati, finanziati, e vigilati dalla produce per il lavoratore i diritti previsti dall'art. 2126 cod.civ. per Pt_1
le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale,
l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218
e ss. cod. civ., con applicazione dei principi affermati nelle sentenze Cass. Sez. U. n.
5072/2016 e Cass. 11374/2016 (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 274 del 09/01/2019); tali principi sono stati ribaditi dalla Corte nella recente sentenza n. 4075 del 14/02/2024, che in fattispecie relativa proprio a rapporti di lavoro stipulati ai sensi della L.R. Sicilia n.
14/2006, ha chiarito che “La protezione del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, inclusa l'esenzione dall'onere probatorio del danno e del nesso causale secondo l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, non viene meno nemmeno se i contratti di lavoro a termine risultano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923. La mancanza di forma scritta comporta la violazione delle norme sulla specificazione della causale e sulla certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine, aspetti che sono essenziali, nel contesto giuridico interno, per contrastare gli abusi, come previsto dall'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/79/CE”, precisando in parte motiva che “In definitiva, è necessario affermare che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della pubblica amministrazione, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione
6 europea, non può venire meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta”.
Presupposto per la tutela indennitaria è proprio la reiterazione di contratti di lavoro
(legittimi o meno) oltre il limite dei 36 mesi;
le due tutele (2126 c.c. e 1218 c.c.) operano, pertanto, su piani distinti.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
6. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Graziella Parisi
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