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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 997/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucrezia Francesca Barba del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, comparsi personalmente all'udienza del 18 marzo 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi riportandosi alle condizioni già allegate nel ricorso introduttivo.
La difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato il 9 febbraio 2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 7/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
considerato che
, all'udienza celebrata il 18 marzo 2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alla domanda di divorzio e che il loro difensore ha precisato a propria volta le conclusioni insistendo per l'accoglimento della stessa domanda di scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (celebrata il 26 marzo 2024); ritenuto, poi, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate tra le parti, relative a diritti patrimoniali disponibili, alla luce delle motivazioni già illustrate nella sentenza di separazione;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Vernasca Parte_2 Parte_1
(PC), il 4 ottobre 2019 – iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al Numero 14, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2019 – prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente il 9 febbraio 2024 e iscritto a ruolo il 13 febbraio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vernasca (PC) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucrezia Francesca Barba del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, comparsi personalmente all'udienza del 18 marzo 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi riportandosi alle condizioni già allegate nel ricorso introduttivo.
La difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato il 9 febbraio 2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 7/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
considerato che
, all'udienza celebrata il 18 marzo 2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volere riconciliarsi riportandosi alla domanda di divorzio e che il loro difensore ha precisato a propria volta le conclusioni insistendo per l'accoglimento della stessa domanda di scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (celebrata il 26 marzo 2024); ritenuto, poi, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate tra le parti, relative a diritti patrimoniali disponibili, alla luce delle motivazioni già illustrate nella sentenza di separazione;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Vernasca Parte_2 Parte_1
(PC), il 4 ottobre 2019 – iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al Numero 14, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2019 – prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente il 9 febbraio 2024 e iscritto a ruolo il 13 febbraio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vernasca (PC) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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