Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
10 maggio 1984
Art. 29.
Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.
Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine e' sospesa.
L'impiegato avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui e' stato richiamato e gli sara' regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.
All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.
Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine e' sospesa.
L'impiegato avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui e' stato richiamato e gli sara' regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.
All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Commentario • 1
- 1. Richiamo alle armiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021 · 0.93129253
Questa voce è stata curata da Alexander Bell Scheda sintetica In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un'indennità e al riconoscimento del tempo trascorso come richiamato alle armi agli effetti dell'anzianità di servizio. Fonti normative Artt. 2110 e 2111 c.c. L. 653/1940 Conservazione del posto di lavoro In caso di richiamo alle armi, al lavoratore dipendente è anzitutto garantito il diritto a conservare il posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo (art. 30, L. 653/1940). Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua …
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