Articolo 29 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 29.

Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.

Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine e' sospesa.

L'impiegato avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui e' stato richiamato e gli sara' regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.

All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984
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