Articolo 4 della Legge 27 dicembre 2002, n. 290
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 gennaio 2003
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 , il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2003