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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE R.G. n. 1654/2025
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa NN Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1654/2025, promossa con ricorso depositato il 28/04/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese (VA) il 29/09/1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. CF C.F._1
residente in [...], Besozzo (VA) con l'Avv. Donatella Daddio
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 19/10/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Ispra (VA) con l'Avv. Daniela Rossato con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] l'[...], Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 28/04/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 9 AFFIDO DELLE MINORI E RAPPORTI CON ENTRAMBI E GENITORI
Le figlie minori, NN ed verranno affidate ad entrambi i genitori con coabitazione Per_2
prevalente presso la madre.
I genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti le minori tutte le volte in cui le stesse sono con ciascun genitore, mentre le decisioni di natura straordinaria dovranno essere tutte concordate tra i genitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere concordate tra i genitori le scelte riguardanti l'istruzione (es: scelta della scuola), l'educazione (es: uso del cellulare, uso del motorino …etc..), la salute.
Il padre terrà con sé le minori a week end alternati dal venerdì quando preleverà le minori presso l'abitazione della madre alle ore 18.00 fino alla domenica quando accompagnerà le figlie a casa della madre prima di cena e, comunque, non oltre le ore 18.30.
Il padre potrà tenere con sé NN ed ogni mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola Per_2
sino al giovedì mattina, quando il padre accompagnerà le minori a scuola, mentre nei periodi in cui le minori non frequenteranno né la scuola né i centri estivi, le accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra i genitori.
Vacanze natalizie
NN ed trascorreranno con ciascun genitore, in alternanza, la vigilia di Natale e il Per_2
giorno di Natale compreso oppure il giorno di Santo Stefano e il 27 dicembre compreso.
Trascorreranno in alternanza il 31 dicembre e il primo dell'anno compreso oppure il giorno dell'Epifania. Per il 2025 le minori trascorreranno Natale e vigilia con il papà, posto che nel
2024 sono state con la mamma e così in alternanza.
Per il resto delle festività natalizie, da intendersi quelli di festività scolastica, varranno le modalità di visita ordinarie, così come concordate per il resto dell'anno.
Vacanze pasquali
Quanto alle festività pasquali, NN ed trascorreranno con ciascun genitore ad anni Per_2
alterni, sia il giorno di Pasqua che di quello di Pasquetta compreso.
Se le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta con uno dei genitori, il venerdì e il sabato che precedono la festività stessa, le minori resteranno con il genitore con cui avrebbero, in ogni caso, trascorso da calendario ordinario quel determinato week end se non fosse per la festività.
Di conseguenza, per il weekend successivo alla festività pasquale continuerà ad applicarsi la regolare alternanza dell'anno in corso come da calendario ordinario.
Vacanze estive
pagina 2 di 9 NN ed trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, Per_2
da individuare nei mesi di sospensione scolastica. I genitori si impegnano a concordare per iscritto il proprio periodo di competenza, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Gestione dei cd “ponti” e delle ricorrenze
Durante le festività legate ai cosiddetti “ponti” NN ed resteranno presso il genitore Per_2
con cui già deve trascorreranno il fine settimana collegato, salvo diverso accordo tra i genitori tenendo conto anche delle abitudini che le minori hanno maturato nel tempo con i loro rapporti di amicizia.
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente gli spostamenti delle minori che comporteranno pernottamenti fuori casa.
Festa del papà e della mamma.
I genitori potranno tenere con sé le minori, rispettivamente, il giorno della festa del papà e in quello della festa della mamma, indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerlo nel giorno in cui cade la ricorrenza.
Compleanni
Nel giorno del compleanno delle minori il genitore cui spetterà tenerle in base al calendario di visita ordinario favorirà l'incontro dell'altro genitore, affinché le minori festeggino il compleanno alla presenza di entrambi i genitori.
Inoltre, il padre e la madre potranno tenere con sé le minori, rispettivamente, il giorno della festa di compleanno di ciascun genitore indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerlo nel giorno in cui cade la ricorrenza
***********
Resta inteso che le predette modalità di visita potranno essere modificate e/o ampliate in accordo tra i genitori tenendo conto dell'interesse delle minori e anche rispetto alle richieste che le stesse avanzeranno nel corso negli anni.
Le minori, ad oggi, hanno buoni rapporti sia con i nonni materni che quelli paterni. I genitori, quindi, continueranno a collaborare affinché NN ed possano mantenere rapporti Per_2
affettivi significativi con tutti i nonni.
I genitori concorderanno di volta in volta il piano educativo e formativo delle minori collaborando per la sua realizzazione.
I genitori si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso all'ottenimento del passaporto per le minori.
SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI RICORRENTI
pagina 3 di 9 La sig.ra è diplomata perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Parte_1
Attualmente esercita la professione di naturopata con un reddito annuale come si evince dagli allegati 730 anni 2022,2023,2024.
La sig.ra è proprietaria del veicolo Citroen Berlin60 tg. FZ780FE. Parte_1
Il sig. ha diploma superiore in programmatore e analista di sistemi informatici Pt_2
attualmente esercita la professione di giardiniere percependo annualmente la somma come da
730 anni 2022,2023,2024.
Il ricorrente è proprietario del veicolo HYUNDAY H1 tg. FA103ZS
MANTENIMENTO DELLE MINORI
Il padre concorrerà al mantenimento di NN ed con il versamento, in favore della Per_2
sig.ra di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) che già versa, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario entro il primo di ogni mese. Deve intendersi che entro il primo di ogni mese detto importo dovrà risultare già accreditato sul conto della sig.ra Detto assegno sarà rivalutato anno per anno Parte_1
secondo gli indici Istat.
Inoltre, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale di Varese, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (eventuale canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario delle minori, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno e i medicinali da banco.
I ricorrenti, in deroga alle predette linee guida suddivideranno tra loro al 50% ciascuno le spese per il cambio di stagione delle minori che sosterranno due volte all'anno, nelle stagioni autunno-inverno e primavera-estate.
Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale).
Al fine di rendere fluida la gestione delle minori in ordine alle spese di natura straordinaria necessarie nel loro interesse, di seguito si dettagliano le spese straordinarie non subordinate al consenso di entrambi i genitori, distinguendo quelle per le quali è necessario detto consenso.
1) Spese non subordinate al consenso di entrambi i genitori (da documentare): spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
pagina 4 di 9 specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
1.1) Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (da documentare) spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportiva extra (oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato nelle “spese extrascolastiche non subordinate al consenso di entrambi i genitori) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle minori;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie (esempio:
pagina 5 di 9 feste di compleanno e per cerimonie religiose); l) regali o quote di partecipazione a feste con amici o compagni di classe.
Assegno unico
L'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla sig.ra l'intero importo resterà Parte_1 nella sua totale disponibilità e verrà utilizzato nell'interesse delle minori.
MODALITÀ DI ACCORDO E RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
Per evitare che tra i genitori possano sorgere contestazione in ordine alle spese straordinarie sostenute, per ogni specifica spesa non urgente da concordare dovrà essere inoltrata all'altro genitore una richiesta di approvazione della spesa stessa (e-mail con prova di avvenuta ricezione), almeno dieci giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo di spesa che il relativo onere da sostenere.
L'altro genitore, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ha l'obbligo di comunicare, sempre via e-mail, il proprio dissenso che dovrà essere motivato;
inoltre, entro e non oltre il termine di sette giorni, potrà sottoporre ulteriori preventivi.
I genitori, in ogni caso, per garantire che il raggiungimento dell'accordo non sia strumentalizzato ai danni del minore, con conseguente ritardo nel sostenere le spese necessarie, raggiunto l'accordo si impegnano a sostenere la spesa stessa non oltre il termine di dieci giorni che decorrerà dalla data di raggiungimento dell'accordo.
NZ SO
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, entro un termine massimo di dieci giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario via e-mail, esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, 5 giorni dalla richiesta. Il genitore non anticipatario, in caso di spese superiori ad euro 200,00 (duecento/00,) dovrà versare al genitore anticipatario la quota di spesa di sua competenza prima che la spesa stessa venga sostenuta.
I ricorrenti dichiarano che entrambi le minori frequentano sia il corso di musica che di ginnastica artistica con una frequenza di un giorno a settimana per ciascuna attività.
pagina 6 di 9 I genitori concordano sin d'ora, anche nel rispetto del protocollo del Tribunale di Varese, che le minori potranno frequentare ciascuna un'attività extrascolastica all'anno, sia di natura sportiva che creativa.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La famiglia aveva fissato la propria residenza presso l'immobile sito in Besozzo (VA) Via
Lago n.73 in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno.
Il sig. in accordo con la sig.ra ha lasciato la casa familiare nel mese di Pt_2 Parte_1
aprile 2024 portando con sé gli effetti personali e spostando la sua residenza in un appartamento preso in locazione e sito in ISPRA Via Mirasole 305, per il quale paga un canone mensile di euro 570,00 (cinquecentosettanta/00)
Successivamente, in data 30 settembre 2024 il sig. ha consegnato alla sig.ra Pt_2
tutte le chiavi di acceso alla casa familiare. Parte_1
I ricorrenti concordano che la casa familiare venga assegnata alla sig.ra con tutti Parte_1
gli arredi la quale ne sosterrà le spese di ordinaria amministrazione per il mantenimento dell'immobile, mentre quelle di straordinaria amministrazione resteranno a carico di entrambi i comproprietari nella misura del 50% ciascuno quelle di natura straordinaria.
L'immobile dispone anche di un vano esterno utilizzato come autorimessa che il sig. Pt_2
usava come il ricovero del suo camion modello BREMACH GR 3.5 tg TN537742 e degli attrezzi necessari per lo svolgimento della sua attività di giardiniere.
Il sig. a chiesto alla sig.ra di continuare ad utilizzare il predetto vano per Pt_2 Parte_1
il tempo necessario a trovare un nuovo garage.
La sig.ra accetta di concedergli l'utilizzo per un anno di tempo con decorrenza Parte_1
dalla sottoscrizione del predetto accordo e, precisamente, fino alla data del 16 aprile 2026.
Detto termine non potrà essere derogato e/o rinnovato e, pertanto alla sua scadenza la sig.ra potrà modificare le serrature e il telecomando di accesso all'area esterna alla casa Parte_1
e al vano dell'autorimessa.
Inoltre, il sig. otrà accedere al predetto vano solo con il camion modello Bremach tg. Pt_2
TN537742 e solo personalmente. È rigorosamente vietato l'accesso accompagnato da soggetti terzi ed estranei.
ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI
Le Parti sono economicamente autosufficienti.
La casa familiare sita in Besozzo (VA) Via Lago n.73 è in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano che per la ristrutturazione della casa familiare la sig.ra ha sostenuto spese pari ad euro 293.690,00 Parte_1
pagina 7 di 9 (duecentonovantatreseicentonovanta/00) mentre il sig. ha sostenuto spese per euro Pt_2
109.750,00 (centonovemilasettecentocinquanta/00).
Pertanto, il sig. riconosce che la sig.ra vanta nei suoi confronti un credito Pt_2 Parte_1
pari ad euro 183.940,00 (centottantatremilanovecentoquanranta/00).
Le parti intendono definire, in questa sede, tutte le questioni economiche pendenti e, quindi, i sigg. e ad estinzione del predetto credito concordano che il sig. Pt_2 Parte_1 Pt_2
trasferisca in favore della sig.ra la quota pari al 20 % della casa
[...] Parte_1
familiare per il prezzo di euro 183.940,00 già versato dalla sig.ra per la Parte_1 ristrutturazione dell'immobile stesso. Con la presente compravendita il sig. estinguerà Pt_2
il suo debito nei confronti della sig.ra Parte_1
Pertanto, con il presente atto il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_2 [...]
che accetta sin d'ora la quota di proprietà pari al 20.%, della casa familiare Parte_1
acquistata con atto del notaio dott. del 21 giugno 2011. Persona_3
E precisamente:
- immobile registrato al Catasto Fabbricati di Varese al foglio 5, particella 1535, subalterno 502, piano S1-T1, categoria A/3, classe 9, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale mq 275., rendita catastale euro 861,19.
Le Parti concordano che il predetto atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro non oltre il 30 luglio 2025 indipendentemente dalla data di accoglimento del presente ricorso da parte del Tribunale adito.
Le spese notarili per l'atto pubblico di trasferimento saranno a carico della sig.ra Parte_1
Le parti dichiarano che il predetto termine di stipula è da ritenersi essenziale e con il mancato rispetto opereranno tutte le conseguenze di legge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non pagina 8 di 9 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa NN CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 9 di 9
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa NN Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1654/2025, promossa con ricorso depositato il 28/04/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese (VA) il 29/09/1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. CF C.F._1
residente in [...], Besozzo (VA) con l'Avv. Donatella Daddio
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 19/10/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Ispra (VA) con l'Avv. Daniela Rossato con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] l'[...], Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 28/04/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 9 AFFIDO DELLE MINORI E RAPPORTI CON ENTRAMBI E GENITORI
Le figlie minori, NN ed verranno affidate ad entrambi i genitori con coabitazione Per_2
prevalente presso la madre.
I genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti le minori tutte le volte in cui le stesse sono con ciascun genitore, mentre le decisioni di natura straordinaria dovranno essere tutte concordate tra i genitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere concordate tra i genitori le scelte riguardanti l'istruzione (es: scelta della scuola), l'educazione (es: uso del cellulare, uso del motorino …etc..), la salute.
Il padre terrà con sé le minori a week end alternati dal venerdì quando preleverà le minori presso l'abitazione della madre alle ore 18.00 fino alla domenica quando accompagnerà le figlie a casa della madre prima di cena e, comunque, non oltre le ore 18.30.
Il padre potrà tenere con sé NN ed ogni mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola Per_2
sino al giovedì mattina, quando il padre accompagnerà le minori a scuola, mentre nei periodi in cui le minori non frequenteranno né la scuola né i centri estivi, le accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra i genitori.
Vacanze natalizie
NN ed trascorreranno con ciascun genitore, in alternanza, la vigilia di Natale e il Per_2
giorno di Natale compreso oppure il giorno di Santo Stefano e il 27 dicembre compreso.
Trascorreranno in alternanza il 31 dicembre e il primo dell'anno compreso oppure il giorno dell'Epifania. Per il 2025 le minori trascorreranno Natale e vigilia con il papà, posto che nel
2024 sono state con la mamma e così in alternanza.
Per il resto delle festività natalizie, da intendersi quelli di festività scolastica, varranno le modalità di visita ordinarie, così come concordate per il resto dell'anno.
Vacanze pasquali
Quanto alle festività pasquali, NN ed trascorreranno con ciascun genitore ad anni Per_2
alterni, sia il giorno di Pasqua che di quello di Pasquetta compreso.
Se le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta con uno dei genitori, il venerdì e il sabato che precedono la festività stessa, le minori resteranno con il genitore con cui avrebbero, in ogni caso, trascorso da calendario ordinario quel determinato week end se non fosse per la festività.
Di conseguenza, per il weekend successivo alla festività pasquale continuerà ad applicarsi la regolare alternanza dell'anno in corso come da calendario ordinario.
Vacanze estive
pagina 2 di 9 NN ed trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, Per_2
da individuare nei mesi di sospensione scolastica. I genitori si impegnano a concordare per iscritto il proprio periodo di competenza, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Gestione dei cd “ponti” e delle ricorrenze
Durante le festività legate ai cosiddetti “ponti” NN ed resteranno presso il genitore Per_2
con cui già deve trascorreranno il fine settimana collegato, salvo diverso accordo tra i genitori tenendo conto anche delle abitudini che le minori hanno maturato nel tempo con i loro rapporti di amicizia.
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente gli spostamenti delle minori che comporteranno pernottamenti fuori casa.
Festa del papà e della mamma.
I genitori potranno tenere con sé le minori, rispettivamente, il giorno della festa del papà e in quello della festa della mamma, indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerlo nel giorno in cui cade la ricorrenza.
Compleanni
Nel giorno del compleanno delle minori il genitore cui spetterà tenerle in base al calendario di visita ordinario favorirà l'incontro dell'altro genitore, affinché le minori festeggino il compleanno alla presenza di entrambi i genitori.
Inoltre, il padre e la madre potranno tenere con sé le minori, rispettivamente, il giorno della festa di compleanno di ciascun genitore indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerlo nel giorno in cui cade la ricorrenza
***********
Resta inteso che le predette modalità di visita potranno essere modificate e/o ampliate in accordo tra i genitori tenendo conto dell'interesse delle minori e anche rispetto alle richieste che le stesse avanzeranno nel corso negli anni.
Le minori, ad oggi, hanno buoni rapporti sia con i nonni materni che quelli paterni. I genitori, quindi, continueranno a collaborare affinché NN ed possano mantenere rapporti Per_2
affettivi significativi con tutti i nonni.
I genitori concorderanno di volta in volta il piano educativo e formativo delle minori collaborando per la sua realizzazione.
I genitori si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso all'ottenimento del passaporto per le minori.
SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI RICORRENTI
pagina 3 di 9 La sig.ra è diplomata perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Parte_1
Attualmente esercita la professione di naturopata con un reddito annuale come si evince dagli allegati 730 anni 2022,2023,2024.
La sig.ra è proprietaria del veicolo Citroen Berlin60 tg. FZ780FE. Parte_1
Il sig. ha diploma superiore in programmatore e analista di sistemi informatici Pt_2
attualmente esercita la professione di giardiniere percependo annualmente la somma come da
730 anni 2022,2023,2024.
Il ricorrente è proprietario del veicolo HYUNDAY H1 tg. FA103ZS
MANTENIMENTO DELLE MINORI
Il padre concorrerà al mantenimento di NN ed con il versamento, in favore della Per_2
sig.ra di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) che già versa, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario entro il primo di ogni mese. Deve intendersi che entro il primo di ogni mese detto importo dovrà risultare già accreditato sul conto della sig.ra Detto assegno sarà rivalutato anno per anno Parte_1
secondo gli indici Istat.
Inoltre, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale di Varese, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (eventuale canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario delle minori, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno e i medicinali da banco.
I ricorrenti, in deroga alle predette linee guida suddivideranno tra loro al 50% ciascuno le spese per il cambio di stagione delle minori che sosterranno due volte all'anno, nelle stagioni autunno-inverno e primavera-estate.
Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale).
Al fine di rendere fluida la gestione delle minori in ordine alle spese di natura straordinaria necessarie nel loro interesse, di seguito si dettagliano le spese straordinarie non subordinate al consenso di entrambi i genitori, distinguendo quelle per le quali è necessario detto consenso.
1) Spese non subordinate al consenso di entrambi i genitori (da documentare): spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
pagina 4 di 9 specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
1.1) Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (da documentare) spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportiva extra (oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato nelle “spese extrascolastiche non subordinate al consenso di entrambi i genitori) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle minori;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie (esempio:
pagina 5 di 9 feste di compleanno e per cerimonie religiose); l) regali o quote di partecipazione a feste con amici o compagni di classe.
Assegno unico
L'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla sig.ra l'intero importo resterà Parte_1 nella sua totale disponibilità e verrà utilizzato nell'interesse delle minori.
MODALITÀ DI ACCORDO E RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
Per evitare che tra i genitori possano sorgere contestazione in ordine alle spese straordinarie sostenute, per ogni specifica spesa non urgente da concordare dovrà essere inoltrata all'altro genitore una richiesta di approvazione della spesa stessa (e-mail con prova di avvenuta ricezione), almeno dieci giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo di spesa che il relativo onere da sostenere.
L'altro genitore, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ha l'obbligo di comunicare, sempre via e-mail, il proprio dissenso che dovrà essere motivato;
inoltre, entro e non oltre il termine di sette giorni, potrà sottoporre ulteriori preventivi.
I genitori, in ogni caso, per garantire che il raggiungimento dell'accordo non sia strumentalizzato ai danni del minore, con conseguente ritardo nel sostenere le spese necessarie, raggiunto l'accordo si impegnano a sostenere la spesa stessa non oltre il termine di dieci giorni che decorrerà dalla data di raggiungimento dell'accordo.
NZ SO
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, entro un termine massimo di dieci giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario via e-mail, esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, 5 giorni dalla richiesta. Il genitore non anticipatario, in caso di spese superiori ad euro 200,00 (duecento/00,) dovrà versare al genitore anticipatario la quota di spesa di sua competenza prima che la spesa stessa venga sostenuta.
I ricorrenti dichiarano che entrambi le minori frequentano sia il corso di musica che di ginnastica artistica con una frequenza di un giorno a settimana per ciascuna attività.
pagina 6 di 9 I genitori concordano sin d'ora, anche nel rispetto del protocollo del Tribunale di Varese, che le minori potranno frequentare ciascuna un'attività extrascolastica all'anno, sia di natura sportiva che creativa.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La famiglia aveva fissato la propria residenza presso l'immobile sito in Besozzo (VA) Via
Lago n.73 in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno.
Il sig. in accordo con la sig.ra ha lasciato la casa familiare nel mese di Pt_2 Parte_1
aprile 2024 portando con sé gli effetti personali e spostando la sua residenza in un appartamento preso in locazione e sito in ISPRA Via Mirasole 305, per il quale paga un canone mensile di euro 570,00 (cinquecentosettanta/00)
Successivamente, in data 30 settembre 2024 il sig. ha consegnato alla sig.ra Pt_2
tutte le chiavi di acceso alla casa familiare. Parte_1
I ricorrenti concordano che la casa familiare venga assegnata alla sig.ra con tutti Parte_1
gli arredi la quale ne sosterrà le spese di ordinaria amministrazione per il mantenimento dell'immobile, mentre quelle di straordinaria amministrazione resteranno a carico di entrambi i comproprietari nella misura del 50% ciascuno quelle di natura straordinaria.
L'immobile dispone anche di un vano esterno utilizzato come autorimessa che il sig. Pt_2
usava come il ricovero del suo camion modello BREMACH GR 3.5 tg TN537742 e degli attrezzi necessari per lo svolgimento della sua attività di giardiniere.
Il sig. a chiesto alla sig.ra di continuare ad utilizzare il predetto vano per Pt_2 Parte_1
il tempo necessario a trovare un nuovo garage.
La sig.ra accetta di concedergli l'utilizzo per un anno di tempo con decorrenza Parte_1
dalla sottoscrizione del predetto accordo e, precisamente, fino alla data del 16 aprile 2026.
Detto termine non potrà essere derogato e/o rinnovato e, pertanto alla sua scadenza la sig.ra potrà modificare le serrature e il telecomando di accesso all'area esterna alla casa Parte_1
e al vano dell'autorimessa.
Inoltre, il sig. otrà accedere al predetto vano solo con il camion modello Bremach tg. Pt_2
TN537742 e solo personalmente. È rigorosamente vietato l'accesso accompagnato da soggetti terzi ed estranei.
ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI
Le Parti sono economicamente autosufficienti.
La casa familiare sita in Besozzo (VA) Via Lago n.73 è in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano che per la ristrutturazione della casa familiare la sig.ra ha sostenuto spese pari ad euro 293.690,00 Parte_1
pagina 7 di 9 (duecentonovantatreseicentonovanta/00) mentre il sig. ha sostenuto spese per euro Pt_2
109.750,00 (centonovemilasettecentocinquanta/00).
Pertanto, il sig. riconosce che la sig.ra vanta nei suoi confronti un credito Pt_2 Parte_1
pari ad euro 183.940,00 (centottantatremilanovecentoquanranta/00).
Le parti intendono definire, in questa sede, tutte le questioni economiche pendenti e, quindi, i sigg. e ad estinzione del predetto credito concordano che il sig. Pt_2 Parte_1 Pt_2
trasferisca in favore della sig.ra la quota pari al 20 % della casa
[...] Parte_1
familiare per il prezzo di euro 183.940,00 già versato dalla sig.ra per la Parte_1 ristrutturazione dell'immobile stesso. Con la presente compravendita il sig. estinguerà Pt_2
il suo debito nei confronti della sig.ra Parte_1
Pertanto, con il presente atto il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_2 [...]
che accetta sin d'ora la quota di proprietà pari al 20.%, della casa familiare Parte_1
acquistata con atto del notaio dott. del 21 giugno 2011. Persona_3
E precisamente:
- immobile registrato al Catasto Fabbricati di Varese al foglio 5, particella 1535, subalterno 502, piano S1-T1, categoria A/3, classe 9, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale mq 275., rendita catastale euro 861,19.
Le Parti concordano che il predetto atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro non oltre il 30 luglio 2025 indipendentemente dalla data di accoglimento del presente ricorso da parte del Tribunale adito.
Le spese notarili per l'atto pubblico di trasferimento saranno a carico della sig.ra Parte_1
Le parti dichiarano che il predetto termine di stipula è da ritenersi essenziale e con il mancato rispetto opereranno tutte le conseguenze di legge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non pagina 8 di 9 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa NN CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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