Versione
26 gennaio 1960
26 gennaio 1960
Art. 5.
Il concessionario della costruzione della ferrovia e' esonerato dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione temporanea di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, del comune di Roma e di altri Enti pubblici.
Il concessionario della costruzione della ferrovia e' esonerato dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione temporanea di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, del comune di Roma e di altri Enti pubblici.