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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Stefania Basso Presidente
dr. Daniele Colucci Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Massa, presso il quale elettivamente domicilia, in Torre del Greco, via
Veneto n. 36
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Angelino, presso la quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Caivano, via De Gasperi n. 33
APPELLATO
nel contraddittorio anche di:
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3377 del 2023, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201900000398000, notificata in data 26.3.2019, che aveva a suo presupposto dieci cartelle esattoriali, specificamente indicate, tutte notificate in data 17 maggio
2012, attinenti ad obblighi contributivi per il periodo 1998-2010, per complessivi euro
2.250.612,29.
Censurava la sentenza impugnata, perchè non aveva ritenuto la tardività dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 46 del 1999, e comunque, per la ritenuta prescrizione dei crediti presupposti, non avendo il Tribunale considerato che tra la date di notifica delle cartelle (17 maggio 2012) e la data di notifica del pignoramento presso terzi n.
07184201700002386/000 (31 ottobre 2017) erano intercorsi gli altri atti interruttivi che indicava, che precludevano la dichiarata estinzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costitutiva , resistendo all'appello. Controparte_1
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica, l'
[...]
Parte_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è fondato per l'assorbente profilo dell'insussistenza della ritenuta estinzione dei crediti presupposto.
Infatti, tra le due date considerate dal Tribunale, come riferite in premessa (17 maggio 2012 e
31 ottobre 2017), risultano in atti (cfr. (docc nn. 12 e 13 del fascicolo di parte di primo grado dell' gli altri due seguenti atti interruttivi, ciascuno di per sé idoneo a interrompere il Pt_1 quinquennio prescrizionale:
1)Intimazione di pagamento n. 07120159112723341000, notifica il 9 novembre 2015 e non impugnata;
2)intimazione di pagamento n. 07120179048260151000, notificata il 13 settembre 2017 e non impugnata.
Né può essere considerata la prescrizione anteriore alla notifica della cartella di pagamento, profilo assorbito dall'impostazione del primo Giudice, ma dal riproposto in appello ex CP_1 art. 346 c.p.c.
2 Infatti, come del tutto condivisibilmente ha statuito la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
29.3.2023 n. 8853), in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella.
Ne consegue, non residuando altri motivi di opposizione, che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di Controparte_1 formulata con il ricorso di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza liquidandosi, come da dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce della tabella allegata al d. m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.p.r. n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1 condanna a corrispondere all' le spese di Controparte_1 Controparte_2
lite del doppio grado, che liquida, per compenso, in euro 9.459,00 per il primo grado e in euro
10.060 per il grado presente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel rimanente rapporto processuale.
Napoli, 18 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Stefania Basso)
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Stefania Basso Presidente
dr. Daniele Colucci Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Massa, presso il quale elettivamente domicilia, in Torre del Greco, via
Veneto n. 36
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Angelino, presso la quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Caivano, via De Gasperi n. 33
APPELLATO
nel contraddittorio anche di:
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3377 del 2023, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201900000398000, notificata in data 26.3.2019, che aveva a suo presupposto dieci cartelle esattoriali, specificamente indicate, tutte notificate in data 17 maggio
2012, attinenti ad obblighi contributivi per il periodo 1998-2010, per complessivi euro
2.250.612,29.
Censurava la sentenza impugnata, perchè non aveva ritenuto la tardività dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 46 del 1999, e comunque, per la ritenuta prescrizione dei crediti presupposti, non avendo il Tribunale considerato che tra la date di notifica delle cartelle (17 maggio 2012) e la data di notifica del pignoramento presso terzi n.
07184201700002386/000 (31 ottobre 2017) erano intercorsi gli altri atti interruttivi che indicava, che precludevano la dichiarata estinzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costitutiva , resistendo all'appello. Controparte_1
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica, l'
[...]
Parte_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è fondato per l'assorbente profilo dell'insussistenza della ritenuta estinzione dei crediti presupposto.
Infatti, tra le due date considerate dal Tribunale, come riferite in premessa (17 maggio 2012 e
31 ottobre 2017), risultano in atti (cfr. (docc nn. 12 e 13 del fascicolo di parte di primo grado dell' gli altri due seguenti atti interruttivi, ciascuno di per sé idoneo a interrompere il Pt_1 quinquennio prescrizionale:
1)Intimazione di pagamento n. 07120159112723341000, notifica il 9 novembre 2015 e non impugnata;
2)intimazione di pagamento n. 07120179048260151000, notificata il 13 settembre 2017 e non impugnata.
Né può essere considerata la prescrizione anteriore alla notifica della cartella di pagamento, profilo assorbito dall'impostazione del primo Giudice, ma dal riproposto in appello ex CP_1 art. 346 c.p.c.
2 Infatti, come del tutto condivisibilmente ha statuito la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
29.3.2023 n. 8853), in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella.
Ne consegue, non residuando altri motivi di opposizione, che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di Controparte_1 formulata con il ricorso di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza liquidandosi, come da dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce della tabella allegata al d. m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.p.r. n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1 condanna a corrispondere all' le spese di Controparte_1 Controparte_2
lite del doppio grado, che liquida, per compenso, in euro 9.459,00 per il primo grado e in euro
10.060 per il grado presente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel rimanente rapporto processuale.
Napoli, 18 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Stefania Basso)
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