TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2037 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
n.q. di titolare della ditta individuale “Al Parte_1
NE di , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Gervasi, con elezione di domicilio a Catania, viale Libertà
221. attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Alessandro Gallo a Palermo, via Jacopo Tintoretto, 4. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 10.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , n.q. Parte_1 di titolare della ditta individuale “Al NE, ha riassunto il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Siracusa, dichiaratosi incompetente, nei confronti di oggi chiedendo CP_2 CP_1
l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi con condanna alla restituzione delle eventuali somme accertate a credito del correntista.
In particolare, premesso di essere titolare di un rapporto di conto corrente n. 300107872 aperto in data 3.1.2011 e chiuso il 21.7.2020, lamenta il superamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla l. 108/96, oltre che l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, ha eccepito, in via preliminare la carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione, nonché la prescrizione delle eventuali somme avverse pretese;
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, è stata posta in decisione a seguito di trattazione scritta come in epigrafe indicato.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente, va in questa sede ribadito quanto già osservato in corso di causa con ordinanza del
23.02.2023, in ordine all'efficacia del piano di rimodulazione e rientro con contestuale espresso riconoscimento del saldo debitore indicato dalla banca, che non preclude al correntista (e quindi anche al garante), il diritto di eccepire le invalidità inficianti il rapporto sottostante e gli illeciti addebiti pregressi, (Cassazione n. 2855 del 31/01/2022). Inoltre, in ogni caso, anche a volere ritenere che sia intercorsa tra le parti una transazione (come sostenuto dalla banca convenuta), essa non può avere ad oggetto interessi illecitamente corrisposti e sui quali quindi si impone quanto meno una pronuncia di accertamento.
Passando quindi all'analisi del rapporto di conto corrente n. 300107872, si osserva, che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Ciò posto, in punto di onere probatorio, va detto, inoltre, che la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto la maggior parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione;
a fronte della suddetta produzione documentale, l'istituto di credito – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis
Cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha prodotto solo parte della documentazione contrattuale relativa al rapporto contestato.
In particolare, dall'esame demandato al ctu è emerso che, sebbene dal documento dalla produzione di parte convenuta risulti che il rapporto sia iniziato nel 2006, gli estratti conto e i conti scalare prodotti
(produzione di parte attrice) documentano i movimenti sul conto corrente in esame soltanto dal 3 gennaio 2011. Conseguentemente,
l'analisi delle operazioni che hanno movimentato il conto parte va effettuata dal 03.01.2011 al 30.09.2020, data di estinzione del conto con un saldo positivo pari a € 3,01 (saldo al 21/07/2020). Risultano poi agli atti diversi contratti di apertura di credito che si sono susseguiti dal
15.12.2009 al 5.9.2017. Detto ciò, con riferimento, alla censura relativa al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, occorre premettere che, seppure questa risulta proposta dall'attore per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione, tuttavia, la rilevabilità d'ufficio di tale eccezione (in ogni stato e grado), implica che il giudice possa dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi anche sulla scorta della mera allegazione degli elementi da cui essa deriverebbe, purchè sia effettuata entro il termine ultimo in relazione al quale, nel processo di primo grado, si determina definitivamente il thema decidendum. Ebbene, nella specie, quando il processo è stato riassunto innanzi a questo Tribunale non erano ancora neppure stati concessi i termini per precisare e/o modificare le domande, ragione per cui la detta eccezione di nullità deve ritenersi tempestivamente proposta con l'atto di riassunzione.
Ciò posto, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez.
II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione.
Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Ora, nella specie, il ctu ha verificato che la rimodulazione delle condizioni contrattuali contenuta nei contratti in data 01.12.2015 e
06.07.2017, individua un TAEG superiore al tasso soglia di usura per il corrispondente periodo.
Nello specifico, nel contratto del 01.12.2015, è pattuito un tasso nominale annuo entro fido del 14,46% ed una commissione DIF pari allo 0,50%, di talchè il complessivo valore del TAEG entro fido risulta pari al 17,05%, superiore al 16,61% che costituisce la soglia d'usura per il corrispondente periodo;
il contratto di rimodulazione e rientro su affidamento in c/c del 06.07.2017 prevede un TAEG entro fido pari a
16,099%, anch'esso superiore al tasso usura di periodo del 15,34%.
Consegue che entrambi i contratti devono considerarsi viziati da usura pattizia con conseguente azzeramento degli interessi debitori e delle relative commissioni. (cfr all. D - tabelle 1 e 2 della relazione tecnica).
È stato pure accertato il superamento del tasso soglia in corso di contratto, in relazione a taluni trimestri, con riferimento ai quali il ctu ha verificato che l'usura è riconducibile ai concreti importi delle spese e degli alteri oneri, compresa la commissione per la disponibilità immediata dei fondi (DIF), che incidono sul rapporto di conto corrente oggetto di analisi. Per tali periodi il tasso applicato in quanto usurario va ricondotto al tasso soglia.
Così procedendo, il saldo del conto corrente ordinario n. 300107872 ricostruito risulta essere pari ad € 12.803,61 a credito del correntista.
Va rilevato infine che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sicchè all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n.
24418/10 delle sezioni unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione. Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n.
15631/16; n. 1064/14; n. 9768/05).
Ciò detto, si osserva che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n.
3858 del 15.02.2021). Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo). Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente (esame effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, le analisi condotte sulla documentazione in atti non hanno evidenziato versamenti solutori nel periodo precedente al
05.05.2011 (considerata la data di notifica della citazione dinanzi al
Tribunale di Siracusa la stessa assume rilievo con riferimento al periodo anteriore al 05.05.2021), giacché i versamenti effettuati durante il suddetto periodo movimentano il conto in presenza di un saldo costantemente negativo ma entro la facoltà di scoperto iniziale pari a
€10.000 riconosciuta a favore del correntista.
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte dall'attore con conseguente obbligo della banca di restituzione delle somme indebitamente percepite per €
12.803,61.
Su tale somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria dal giorno della costituzione in mora coincidente con quello della domanda giudiziale, e gli interessi legali dalla pronuncia e fino al soddisfo.
Infine, quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ragione dell'esito della lite, in complessivi euro 2.540,00 oltre euro 545,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Franceso Gervasi dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 31.1.2024), vanno, invece, poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n.
300107872 alla data del 21.7.2020 è pari ad euro € 12.803,61 a credito del cliente.
Condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
n.q. di titolare della ditta individuale “Al NE di
[...]
, della somma di € 12.803,61 oltre rivalutazione e Parte_1 interessi dalla domanda e fino al soddisfo. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi euro 2.540,00 oltre 545,00 euro per spese vive, oltre iva cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Franceso Gervasi dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna le spese della ctu (già liquidate con decreto del 31.1.2024).
Così deciso a Palermo il 15.07.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2037 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
n.q. di titolare della ditta individuale “Al Parte_1
NE di , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Gervasi, con elezione di domicilio a Catania, viale Libertà
221. attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Alessandro Gallo a Palermo, via Jacopo Tintoretto, 4. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 10.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , n.q. Parte_1 di titolare della ditta individuale “Al NE, ha riassunto il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Siracusa, dichiaratosi incompetente, nei confronti di oggi chiedendo CP_2 CP_1
l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi con condanna alla restituzione delle eventuali somme accertate a credito del correntista.
In particolare, premesso di essere titolare di un rapporto di conto corrente n. 300107872 aperto in data 3.1.2011 e chiuso il 21.7.2020, lamenta il superamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla l. 108/96, oltre che l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, ha eccepito, in via preliminare la carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione, nonché la prescrizione delle eventuali somme avverse pretese;
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, è stata posta in decisione a seguito di trattazione scritta come in epigrafe indicato.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente, va in questa sede ribadito quanto già osservato in corso di causa con ordinanza del
23.02.2023, in ordine all'efficacia del piano di rimodulazione e rientro con contestuale espresso riconoscimento del saldo debitore indicato dalla banca, che non preclude al correntista (e quindi anche al garante), il diritto di eccepire le invalidità inficianti il rapporto sottostante e gli illeciti addebiti pregressi, (Cassazione n. 2855 del 31/01/2022). Inoltre, in ogni caso, anche a volere ritenere che sia intercorsa tra le parti una transazione (come sostenuto dalla banca convenuta), essa non può avere ad oggetto interessi illecitamente corrisposti e sui quali quindi si impone quanto meno una pronuncia di accertamento.
Passando quindi all'analisi del rapporto di conto corrente n. 300107872, si osserva, che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Ciò posto, in punto di onere probatorio, va detto, inoltre, che la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto la maggior parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione;
a fronte della suddetta produzione documentale, l'istituto di credito – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis
Cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha prodotto solo parte della documentazione contrattuale relativa al rapporto contestato.
In particolare, dall'esame demandato al ctu è emerso che, sebbene dal documento dalla produzione di parte convenuta risulti che il rapporto sia iniziato nel 2006, gli estratti conto e i conti scalare prodotti
(produzione di parte attrice) documentano i movimenti sul conto corrente in esame soltanto dal 3 gennaio 2011. Conseguentemente,
l'analisi delle operazioni che hanno movimentato il conto parte va effettuata dal 03.01.2011 al 30.09.2020, data di estinzione del conto con un saldo positivo pari a € 3,01 (saldo al 21/07/2020). Risultano poi agli atti diversi contratti di apertura di credito che si sono susseguiti dal
15.12.2009 al 5.9.2017. Detto ciò, con riferimento, alla censura relativa al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, occorre premettere che, seppure questa risulta proposta dall'attore per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione, tuttavia, la rilevabilità d'ufficio di tale eccezione (in ogni stato e grado), implica che il giudice possa dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi anche sulla scorta della mera allegazione degli elementi da cui essa deriverebbe, purchè sia effettuata entro il termine ultimo in relazione al quale, nel processo di primo grado, si determina definitivamente il thema decidendum. Ebbene, nella specie, quando il processo è stato riassunto innanzi a questo Tribunale non erano ancora neppure stati concessi i termini per precisare e/o modificare le domande, ragione per cui la detta eccezione di nullità deve ritenersi tempestivamente proposta con l'atto di riassunzione.
Ciò posto, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez.
II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione.
Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Ora, nella specie, il ctu ha verificato che la rimodulazione delle condizioni contrattuali contenuta nei contratti in data 01.12.2015 e
06.07.2017, individua un TAEG superiore al tasso soglia di usura per il corrispondente periodo.
Nello specifico, nel contratto del 01.12.2015, è pattuito un tasso nominale annuo entro fido del 14,46% ed una commissione DIF pari allo 0,50%, di talchè il complessivo valore del TAEG entro fido risulta pari al 17,05%, superiore al 16,61% che costituisce la soglia d'usura per il corrispondente periodo;
il contratto di rimodulazione e rientro su affidamento in c/c del 06.07.2017 prevede un TAEG entro fido pari a
16,099%, anch'esso superiore al tasso usura di periodo del 15,34%.
Consegue che entrambi i contratti devono considerarsi viziati da usura pattizia con conseguente azzeramento degli interessi debitori e delle relative commissioni. (cfr all. D - tabelle 1 e 2 della relazione tecnica).
È stato pure accertato il superamento del tasso soglia in corso di contratto, in relazione a taluni trimestri, con riferimento ai quali il ctu ha verificato che l'usura è riconducibile ai concreti importi delle spese e degli alteri oneri, compresa la commissione per la disponibilità immediata dei fondi (DIF), che incidono sul rapporto di conto corrente oggetto di analisi. Per tali periodi il tasso applicato in quanto usurario va ricondotto al tasso soglia.
Così procedendo, il saldo del conto corrente ordinario n. 300107872 ricostruito risulta essere pari ad € 12.803,61 a credito del correntista.
Va rilevato infine che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sicchè all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n.
24418/10 delle sezioni unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione. Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n.
15631/16; n. 1064/14; n. 9768/05).
Ciò detto, si osserva che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n.
3858 del 15.02.2021). Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo). Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente (esame effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, le analisi condotte sulla documentazione in atti non hanno evidenziato versamenti solutori nel periodo precedente al
05.05.2011 (considerata la data di notifica della citazione dinanzi al
Tribunale di Siracusa la stessa assume rilievo con riferimento al periodo anteriore al 05.05.2021), giacché i versamenti effettuati durante il suddetto periodo movimentano il conto in presenza di un saldo costantemente negativo ma entro la facoltà di scoperto iniziale pari a
€10.000 riconosciuta a favore del correntista.
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte dall'attore con conseguente obbligo della banca di restituzione delle somme indebitamente percepite per €
12.803,61.
Su tale somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria dal giorno della costituzione in mora coincidente con quello della domanda giudiziale, e gli interessi legali dalla pronuncia e fino al soddisfo.
Infine, quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ragione dell'esito della lite, in complessivi euro 2.540,00 oltre euro 545,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Franceso Gervasi dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 31.1.2024), vanno, invece, poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n.
300107872 alla data del 21.7.2020 è pari ad euro € 12.803,61 a credito del cliente.
Condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
n.q. di titolare della ditta individuale “Al NE di
[...]
, della somma di € 12.803,61 oltre rivalutazione e Parte_1 interessi dalla domanda e fino al soddisfo. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi euro 2.540,00 oltre 545,00 euro per spese vive, oltre iva cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Franceso Gervasi dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna le spese della ctu (già liquidate con decreto del 31.1.2024).
Così deciso a Palermo il 15.07.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza