Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1233/2022 promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
ZREG WISAM che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. AMBRASSA DAVIDE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
Avv. GIRAUDO ROMINA quale curatore speciale del minore Persona_1
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
La difesa della ricorrente nel riportarsi integralmente a quanto già esposto, Parte_1 dedotto, eccepito e prodotto, negli atti di causa, alla luce dell'ordinanza del 28.05.2024, rassegna le seguenti conclusioni:
1. pronunciare la separazione coniugale dei coniugi, con addebito al sig. ; Controparte_1
2. disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre, con collocazione Persona_1 presso la madre, nel momento in cui il percorso comunitario del minore sarà terminato, con reiezione della domanda di collocazione del minore presso i nonni paterni, signori
[...]
e ; Persona_2 Persona_3
3. disporre che la madre possa vedere il figlio nella misura più ampia possibile, finché il percorso comunitario del minore non sarà concluso, sulla base dell'evoluzione della situazione, monitorata dal servizio sociale competente;
4. disporre un contributo a favore della ricorrente di almeno € 200,00 mensili rivalutabili, o altra somma ritenuta congrua, di cui € 100,00 al mantenimento della moglie ed € 100,00 al mantenimento del figlio, nel momento della ricollocazione dalla madre, dopo le dimissioni dalla comunità, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate;
disporre, inoltre, che metà dell'assegno unico sia corrisposto alla ricorrente.
5. Con vittoria di spese ed onorari di causa
Per parte convenuta
In via principale
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo:
a) pronunciare la separazione dei coniugi respingendo la domanda di addebito della stessa al marito b) Disporre l'affido condiviso del minore (nato a [...] il [...]) ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione presso la residenza in Savigliano, Via Villa n. 13 dei nonni paterni e Persona_2 Persona_3
c) Prevedere la possibilità per entrambi i genitori di vedere ed incontrare il figlio minore in luogo neutro secondo modalità e cadenza da individuarsi da parte del Controparte_2
con presa in carico da parte del Servizio di N.P.I. dell'Asl CN1 e possibilità di futura
[...] liberalizzazione previo parere favorevole dei competenti Servizi.
d) Disporsi che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento del figlio minore con la corresponsione cadauno ai nonni paterni della somma mensile di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat rimanendo a loro carico il 50% ciascuno delle spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ricreative.
Con la compensazione delle spese di causa.
In via subordinata
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo:
a) pronunciare la separazione dei coniugi respingendo la domanda di addebito della stessa al marito.
b) Disporre l'affido condiviso del minore (nato a [...] il [...]) ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione presso struttura comunitaria e/o affidamento etero familiare.
c) Prevedere la possibilità per entrambi i genitori di vedere ed incontrare il figlio minore in luogo neutro secondo modalità e cadenza da individuarsi da parte del Controparte_2
con presa in carico da parte del Servizio di N.P.I. dell'Asl CN1 oltre che di potere
[...] effettuare con la medesima chiamata e/o video chiamata telefonica con cadenza settimanale alla presenza di operatore dei Servizi.
d) Disporsi che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento del figlio minore con la corresponsione cadauno del 50% delle spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ricreative. Con la compensazione delle spese di causa.
Il curatore speciale
La difesa del minore , nel riportarsi integralmente a quanto già esposto, Persona_1 dedotto, eccepito e prodotto, nel proprio atto introduttivo, intende, in forza dell'ordinanza del 28.05.2024 e alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata in data 27.06.2024, assumere le seguenti conclusioni:
- disporre che il minore prosegua il percorso terapeutico intrapreso sino a quando il Servizio di NPI non lo riterrà più opportuno nell'interesse del minore;
- dispone l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con collocazione Persona_1 del medesimo presso la stessa allorquando cesserà la necessità per il minore di rimanere in comunità, previo percorso individuale per strutturare la signora ad accogliere il Pt_1 figlio, respingendo la domanda di collocazione del minore presso i nonni paterni, signori e;
Persona_2 Persona_3
- disporre che la madre possa vedere il figlio con cadenza settimanale, in luogo neutro, con facoltà per i servizi sociali di ampliamento del calendario delle visite nonché dell'attuazione di una progressiva graduale liberalizzazione di tali incontri, sulla base dell'evoluzione della situazione;
- disporre la sospensione delle visite paterne al minore. Allorquando verrà ritenuto opportuno nell'interesse del minore da parte dei Servizi Sociali competenti e dal Servizio di
NPI, disporre la ripresa degli incontri telefonici tra padre e figlio.
- disporre che i genitori provvedano, nella misura del 50% al mantenimento del figlio minore
Per il Pubblico Ministero
Si pronunci la separazione e si disponga secondo le conclusioni di parte . Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e contraevano matrimonio il 21.09.2007 Parte_1 Controparte_1 in Marocco;
dall'unione, il 28.04.2010 a Savigliano, nasceva;
la casa famigliare Persona_1 era fissata in Savigliano in appartamento di edilizia popolare con contratto intestato alla sig.
Pt_1
Con ricorso depositato in data 9.05.2022 chiedeva al Tribunale di Cuneo Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, affidamento esclusivo del figlio minore, obbligo di contribuire al mantenimento suo per almeno euro
100,00 mensili e assegno perequativo per il figlio di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Fissata l'udienza presidenziale per il giorno 16.09.2022, si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso del figlio minore con mantenimento diretto e pari contribuzione alle spese straordinarie.
3. Il Presidente sentiva le parti (con assistenza di interprete quanto alla ricorrente) che rendevano le seguenti dichiarazioni: la ricorrente: sono in Comunità dal 6 novembre 2021. Il bambino sta con il padre a Savigliano. Ultimamente vedo mio figlio. Lo incontro una volta alla settimana a Cavallermaggiore dove lo accompagna l'educatore. Stiamo insieme tre ore. L'educatore sta con noi. Durante il matrimonio ho fatto solo qualche ora di lavoro in nero; il convenuto: vivo con mio figlio. Viviamo in una casa popolare. Pago un affitto di € 80,00 mensili. Ho la pensione di invalidità. frequenta la prima media a Savigliano. Nel ER tempo libero va in palestra e gioca a calcio. vede la mamma come ha detto lei ER
Il Presidente disponeva che il trasmettesse urgente Controparte_3 relazione sociale relativa alla condizione personale e familiare del minore con Persona_1 il padre descrivendo anche l'andamento degli incontri con la madre e riservava in esito l'adozione dei necessari provvedimenti ordinatori.
Acquisita la relazione sociale e proceduto all'ascolto del minore , con ordinanza ER
24.01.2023 il Presidente nominava curatore speciale al minore nella persona dell'avv.
Romina Giraudo;
disponeva nelle more della costituzione la presa in carico del minore
[...]
da parte del con incarico di organizzare incontri con la ER Controparte_2 madre valutando le condizioni per un ampliamento e liberalizzazione Parte_1 rispetto alle tempistiche e modalità attuali e rinviava all'udienza del 10.03.2023.
Si costituiva il curatore speciale che concludeva chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con possibilità, per il signor di vedere il figlio, in un primo periodo, in luogo neutro, alla presenza degli assistenti ER sociali, lasciando, quindi, in capo a questi ultimi, la valutazione delle condizioni per un ampliamento e liberalizzazione graduale degli incontri;
la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI competente, con un aumento degli interventi mensili, al fine di verificare le ragioni del disagio del minore ed offrire allo stesso gli strumenti per superare le problematiche che erano emerse. In via istruttoria instava per l'ammissione di CTU sulla capacità genitoriale.
Con ordinanza 3.04.2023 il Presidente così disponeva:
Autorizza i coniugi e vivere separati.
Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso Persona_1 la stessa previo inserimento in un progetto residenziale da parte del Servizio sociale territoriale ( ). Controparte_2
Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore n. a Savigliano il 28 Persona_1 aprile 2010 da parte del con incarico di organizzare incontri in CP_2 Controparte_2 luogo neutro con il padre nonché da parte della per un progetto di Parte_2 supporto alla genitorialità e di sostegno del minore, e con incarico di monitorare l'andamento degli incontri e verificare le condizioni per un eventuale liberalizzazione.
Dispone che i Servizi relazionino in merito all'andamento del progetto e degli incontri, entro
5 giorni dalla collocazione del minore presso la madre e successivamente con cadenza mensile.
Pone a carico del n contributo a favore della ricorrente di € 200,00 mensili rivalutabili, ER di cui € 100,00 al mantenimento della moglie ed € 100,00 al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate.
4. Con ordinanza 10.08.2023 il Giudice Istruttore nominato disponeva CTU psicologica sul figlio minore e sui genitori, con valutazione allargata ai rispettivi contesti familiari e ad eventuali partner, nominando consulente la dott. che, espletato l'incarico, Persona_4 depositava la relazione peritale il 19.11.2023.
Nel frattempo, su ricorso ex art. 473bis.23 depositato dal curatore speciale del minore, il
Giudice con decreto 18.05.2023 a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale autorizzava in via provvisoria l'inserimento del minore presso comunità riabilitativa psicosociale ER
o educativa e con ordinanza 19.02.2024 in esito al contraddittorio nel subprocedimento confermava il decreto quanto al collocamento del minore in comunità disponendo inoltre:
- quanto ai rapporti con la madre, che siano programmati incontri in luogo neutro con cadenza settimanale, della durata di un'ora, con facoltà dei servizi di ampliare il calendario di visite nonché di attuare una progressiva graduale liberalizzazione di tali incontri, a seconda della evoluzione della situazione;
-quanto ai rapporti con il padre, che gli incontri siano al momento sospesi, e che siano programmate telefonate settimanali in presenza di un educatore accanto al padre stesso, con facoltà dei Servizi di sospendere anche tali telefonate laddove non gestibili, frustranti e contrarie all'interesse del minore;
-con effetto dalla data della collocazione del minore in comunità, la cessazione del contributo posto a carico del padre con ordinanza presidenziale disponendo che entrambi i genitori provvedessero al 50% ciascuno al mantenimento del figlio, nella specie consistente nel rimborso – laddove richiesto – alla Comunità degli oneri economici sostenuti per il collocamento
A seguito della costituzione di nuovo difensore per parte convenuta, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 28.05.2024 il curatore speciale evidenziava che il minore era stato trasferito nella Comunità terapeutica.
Il Giudice istruttore, considerato che tutte le parti avevano richiesto fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione e tenuto conto delle richieste delle parti, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 9.10.2024 ore 9.30, concedendo i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., lettere a) b) e c), mandava alla Procura della Repubblica in sede di voler trasmettere copia degli atti del procedimento penale n. 46/2022 RGNR (PM dott.ssa Rosati) e ai Servizi sociali e al Servizio di NPI territorialmente competenti, nonché al responsabile della Comunità presso cui il minore era inserito, di depositare relazioni di aggiornamento sulla situazione entro e non oltre il 5.7.2024
All'udienza del 12.11.2024 il sottoscritto Giudice Istruttore visto l'art. 473bis.28 c.p.c. rimetteva la causa a decisione collegiale riservando di riferire al collegio e mandando al P.M. per le sue conclusioni da rimettere entro 5 giorni dalla comunicazione
***
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento
CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato
(così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso in Persona_5 senso conforme Tribunale Modena, sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti nel Comune di Savigliano (CN).
Il matrimonio ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (cfr. doc. 1), il matrimonio celebrato in Marocco dalle parti è pienamente valido in tale Stato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in
Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova, 23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. sent. n. 569 del 14.2.1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello
Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez.
Unite, sent. n. 5292 del 28.10.1985).
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
Il Collegio ritiene che la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente sia fondata e meriti accoglimento.
Va premesso che, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali, e dall'altro che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis (doppio onere probatorio).
Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059 del 2012 aveva chiarito come
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà”.
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004) (vedi da ultimo: Cassazione civile n. 16691 del 2020, secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”; Cassazione civile n. 16735 del 2020, secondo cui: “Grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (nella specie, l'infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena).
Calando i sovraesposti principi nel caso di specie si osserva che la ricorrente ha evidenziato sin dall'atto introduttivo del giudizio, tra l'altro quanto segue: “Da quando l'esponente è rimasta incinta, nel 2010, il signor ha modificato il proprio comportamento nei suoi ER confronti e cominciato a vessarla. Come si evince dalla querela la signora stata Pt_1 sottoposta a maltrattamenti di natura verbale, psicologica ed economica. In particolare, la ricorrente, a partire da inizio 2010, ha iniziato a subire insulti dopo 4/5 mesi dalla gravidanza, sino alla nascita del figlio, “alternando giorni in cui mi riempiva di insulti a giorni in cui era normale…quando nostro figlio compì all'incirca due anni, ominciò nuovamente ad ER insultarmi in modo pesante diventando più aggressivo, infatti preciso che in quel periodo purtroppo mio padre era in fin di vita e io passavo molte ore al telefono per parlare con i miei famigliari per avere notizie, e arrivò a togliermi il carica batterie del telefono per ER impedirmi di parlare con i miei parenti in Marocco, nel contempo mi spinse anche ER contro una finestra, alla quale io mi affacciai per chiedere aiuto, e che l'anta di tale finestra mi venne addosso;
preciso che tutto ciò avvenne alla presenza del bambino che rimaneva attaccato alle gambe”
L'esposizione della ricorrente è confermata dalle risultanze in atti:
-il convenuto risulta imputato (vedi richiesta di rinvio a giudizio del 4.03.2024) per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. in danno della moglie per il periodo dal 2010 al 2021 per avere perpetrato violenze fisiche e psicologiche, offendendola, minacciandola, percuotendola, cagionando alla predetta lesioni personali anche alla presenza del figlio minore (tra ER
l'altro offendendola e ingiuriandola dopo che la moglie era stata ricoverata per un leiomiosarcoma pelvico, chiamandola “cancro” e dicendole “il cancro non ti ha portata ancora via?”); nonché per il reato di cui all'art. 612 c.p.c. per avere minacciato la moglie dopo che si era allontanata dalla casa coniugale per trovare ospitalità in una comunità protetta in Torino;
difformemente da quanto eccepito dal convenuto, la richiesta di rinvio a giudizio non si fonda soltanto sulla querela della persona offesa e sulle sue dichiarazioni, ma anche sulle trascrizioni di messaggi telefonici, sui file audio acquisiti dalla Procura, sulle s.i.t. rese da una serie di persone informate sui fatti indicate dal P.M., sulle relazioni sociali del
, sulla cartella clinica e sulla documentazione sanitaria della Controparte_2 persona offesa e dell'imputato;
-nell'ambito del procedimento penale veniva svolta una perizia psichiatrica volta a stabilire la capacità di intendere e volere dell'imputato e la sua pericolosità sociale;
dagli accertamenti del dott. risulta che il sig. ei primi mesi di vita ha subito un Pt_3 ER trauma cranico che ha determinato un ritardo mentale;
è seguito dal CSM di Savigliano dal
1997 al 2001 e nuovamente dal 2003 ad oggi, manifestando saltuariamente alterazioni del comportamento per lo più reattive all'esposizione ad eventi stressanti, alterazioni del tono dell'umore in senso depressivo e, per periodi più limitati, alterazioni del contenuto del pensiero, controllabili con neurolettici e di stabilizzatori dell'umore; il 7.11.2007 è stato riconosciuto dalla competente commissione medica come invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa per insufficienza mentale di grado medio-grave con aspetti psicotici e disturbi comportamentali che si manifestano con agitazione e irrequietezza psicomotoria, ansia, umore disforico, aggressività verbale eclatante in risposta a situazioni di stress o frustranti che richiedono una capacità di fronteggiamento che egli non possiede;
dopo che alla moglie venne diagnosticato un tumore e la stessa subì due interventi chirurgici a giugno 2021, al suo rientro a casa le minacce, gli insulti, le umiliazioni e gli episodi di rabbia diventarono quasi quotidiani, denotando una incapacità di comprendere la sofferenza della moglie e di accettare il cambiamento della situazione famigliare, come lo stesso perito psichiatrico poteva constatare dalla trascrizione delle conversazioni telefoniche e chiamate vocali intercorse tra i coniugi dopo l'allontanamento della moglie;
il perito riferisce che la pericolosità sociale dell'imputato è attenuata dal fatto che è cessata la convivenza con la moglie e quindi la fonte di stress non gestibile.
Tutto quanto esposto e documentato, per la sua gravità, giustifica ampiamente l'addebito della separazione, trattandosi di condotte apertamente contrarie ai doveri matrimoniali, particolarmente disdicevoli a fronte di una condizione di sofferenza fisica grave della moglie che invece di essere supportata dal coniuge è stata per tale ragione gravemente offesa nella sua dignità di persona prima che di moglie.
Quanto al nesso causale è evidente che la definitiva compromissione dell'unione matrimoniale sia riconducibile alle gravi condotte attuate dal convenuto al quale pertanto va addebitata la separazione.
Del resto, tale atteggiamento di instabilità affettiva e psicologica, nonché di risposta aggressiva agli eventi esterni si è manifestata anche nei confronti degli operatori che hanno preso in carico il nucleo e verso il figlio minore, come si va a esporre.
L'affidamento, la collocazione, il diritto di visita del figlio minore ER
dal 27.06.2024 è stato accolto presso la Comunità A del Centro Paolo VI e
[...]
l'inserimento sta proseguendo positivamente;
il minore è stato iscritto alla classe III della scuola secondaria di primo grado che frequenta con insegnante di sostegno. Ha costruito una buona relazione con gli educatori della comunità, nelle uscite mantiene un comportamento adeguato, svolge con entusiasmo le attività proposte, non fa richieste rispetto all'uscita né alle prospettive future.
Tuttavia, emergono ancora molti aspetti su cui il minore necessita di essere supportato perché spesso ancora mostra atteggiamenti di agitazione, esagera nella manualità, ha dei tratti infantili, si offende per le punizioni e nei momenti di difficoltà tende a mettere in atto comportamenti autolesionisti (si tira pugni, schiaffi)
Allo stato pertanto va confermato l'inserimento del minore in comunità terapeutica finché i sanitari non ravviseranno una stabilizzazione dei miglioramenti che consenta di ipotizzare le dimissioni e la collocazione presso la madre.
Va infatti confermata la adeguatezza della ricorrente quale genitore: come emerge dalla CTU
e dalle relazioni sociali acquisite, la mamma incontra il figlio con cadenza quindicinale;
durante gli incontri continua a manifestare un atteggiamento richiedente, sul quale ER gli operatori lavorano e già si vedono miglioramenti;
la mamma continua peraltro a essere supportata dagli educatori sugli aspetti normativi, ed è stato concordato con la ricorrente un percorso di graduale incremento del tempo trascorso con il figlio, in modo che a breve è previsto che gli incontri siano autonomi e di maggiore durata: con gradualità si proporrà poi
l'organizzazione di una giornata da trascorrere presso l'abitazione materna e sulla base dell'andamento di questo percorso, l'ulteriore ampliamento del tempo trascorso insieme. La signora continua a mostrarsi collaborativa nei confronti del servizio.
Peraltro, già la CTU in ordine alla mamma aveva espresso un parere ampiamente positivo:
La Sig.ra non è sempre riuscita a cogliere i bisogni emotivi e psicologici del figlio, ma Pt_1 quando ha compreso le sue difficoltà, aiutata dai Servizi competenti, si è resa disponibile ad accettare gli aiuti necessari per il figlio. La mamma ha tentato, una volta compreso il disturbo di di avere un atteggiamento educativo più autorevole In sede di consulenza la Sig.ra ER ha manifestato una reale consapevolezza sia dei suoi errori come madre, in particolare di non aver spiegato al figlio il percorso della malattia che l'avrebbe tenuta lontana da casa per circa un mese e averlo lasciato solo con il padre andandosene da casa esasperata dalle presunte violenze del marito e dai comportamenti aggressivi e provocatori del figlio. La Sig.ra inoltre appare cosciente delle difficoltà di e della necessità che il figlio venga Pt_1 ER aiutato da professionisti e prosegua il suo percorso in Comunità. La Sig.ra ha un progetto di autonomia importante che sta cercando di raggiungere in modo concreto frequentando una scuola di italiano, facendo domanda per una casa popolare e iniziando il 4 dicembre un tirocinio in un'azienda di Dronero. Anche a livello relazionale ha una rete amicale solida che vede quasi ogni domenica a Torino
Ben diverso è il quadro riferito al padre:
Il Sig. i presenta agli incontri inconsapevole del percorso che sta affrontando. ER
Afferma di sapere bene l'italiano e di comprenderlo e di non aver bisogno della mediatrice.
È un uomo molto semplice, a causa del ritardo mentale non ha alcuna capacità introspettiva, non è in grado di raccontarsi e a farsi domande
Il Sig. uole bene al figlio e lo accontenta in ogni sua richiesta, senza assumersi mai il ER ruolo di adulto in grado di modulare le richieste di e sostenere emotivamente la sua ER frustrazione.
L'assenza di capacità introspettiva fa approdare ad uno stile concreto, in cui regna il fare piuttosto che il sentire.
A livello genitoriale il Sig. on è riuscito ad assumere un ruolo educativo che prevede la ER capacità di dare limiti, controllare e fungere da “base sicura”, per le sue difficoltà cognitive fatica a leggere i bisogni e le emozioni di , non riesce a mettere in atto quel processo ER di sintonizzazione con la sfera emotiva del figlio attivando quel processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e dello stato d'animo dello stesso, fondamentale per un sano sviluppo psicofisico del minore
Durante l'iter della consulenza il Sig. ha più volte chiamato la Ctu e mandato audio ER nonostante gli sia stato detto e ribadito dal suo legale di non farlo e di rivolgersi al legale per qualsiasi esigenza.
In una giornata ha mandato 14 audio e alcuni messaggi e due telefonate con un numero diverso dal proprio.
Il tono delle telefonate e degli audio mi hanno fatto pensare che il Sig. vrebbe potuto ER essere prossimo ad un punto di rottura se la situazione di stress da lui vissuta si fosse prolungata, per cui ho avvisato il suo legale e il giorno seguente lo psichiatra, il Dr. Per_6
Dai messaggi e dagli audio era percepibile una forte instabilità emotiva e un'importante fatica nella regolazione emotiva
Prima dell'inserimento in struttura terapeutica con i miglioramenti sopra riportati, si ER presentava come un bambino molto sofferente: Come emerso dalle relazioni dei Servizi
e dall'osservazione clinica si evidenzia un importante discontrollo comportamentale, ER scarsa tolleranza alla frustrazione e tratti ansiosi su base emotivo reattiva di difficile contenimento e autoregolazione.
Durante i due colloqui si è osservato un atteggiamento verso la scrivente di costante ricerca di attenzione e accudimento, caratteristici di un'età inferiore alla sua. Nella relazione ER prova ad attivare l'adulto con continue richieste avanzate con modalità oppositiva provocatoria oppure con lamentele somatiche. Sono presenti momenti di irritabilità, scoppi
d'ira ed intense risposte emotive, con importante difficoltà nella regolazione emotiva. La disregolazione emotiva è l'incapacità di regolare l'intensità delle proprie emozioni una volta che queste si attivano. Sentirsi in balia delle proprie emozioni, instabile emotivamente
e oscillare velocemente da un'emozione a un'altra, sentirsi fuori controllo, non avere consapevolezza e parole per esprimere le proprie emozioni. Le cause della disregolazione emotiva possono essere diverse: fattori biologici, la mancata elaborazione di un trauma o il tipo di legame che si è creato nell'infanzia con le figure di attaccamento.
non ha avuto adulti intorno a sé in grado di rispondere ai propri bisogni riuscendo a ER rassicurarlo e ciò non gli ha permesso di sviluppare una regolazione emotiva adeguata.
Come evidenziato da diversi studi sulla disregolazione emotiva, la mancanza di regolazione da parte dei genitori porta il bambino ad una disregolazione affettiva, che, con tutta probabilità si riproporrà anche in età adulta.
La CTU già rappresentava l'impraticabilità di un affidamento del minore al padre o ai suoi genitori:
Il papà, a causa del suo funzionamento psichico non risulta adeguato nelle funzioni genitoriali.
La disabilità intellettiva lo rende deficitario sia nel funzionamento intellettivo
(apprendimento, capacità di problem solving, capacità di giudizio) che a livello di funzionamento adattivo nelle varie aree della vita quotidiana.
Il funzionamento adattivo riguarda l'efficacia con la quale le persone fanno fronte alle esigenze comuni della vita quotidiana e al grado di adeguamento agli standard di autonomia personale secondo la propria fascia d'età, retroscena socioculturale e contesto ambientale.
Il Sig. deficitario nelle tre aree funzionali: ER
Concettuale: non è in grado di leggere e scrivere nella sua lingua madre;
Sociale: non è in grado di avere un esame di realtà adeguato, manca di capacità critica, è incapace di mettersi nei panni dell'altro ed è incapace di seguire regole e di mantenere legami);
Pratico: non è indipendente nella gestione della propria vita quotidiana, non riesce ad assumersi responsabilità lavorative, neppure attraverso borse lavoro, non è in grado di avere un'organizzazione del tempo e dello spazio adeguata).
Il Sig. non è in grado di provvedere autonomamente a sé stesso ed alle proprie ER necessità manca di abilità sociali adeguate, anche gli interventi terapeutici messi in atto negli anni dai Servizi coinvolti non hanno portato a risultati soddisfacenti.
Nella relazione con non riesce ad essere di supporto, anzi la frustrazione che prova ER nel vedere il bambino in difficoltà lo turba al punto di doversene andare lasciando il minore in balia del suo vissuto emotivo.
Dai colloqui non è stato facile comprendere se il padre si occupasse di quando era ER piccolo, ma pare che l'accudimento primario fosse a carico della madre e della nonna paterna.
Il Sig. legato da un profondo affetto per il figlio, ma non è in grado di porre limiti e ER tende ad accogliere ogni richiesta del figlio senza porsi alcuna domanda e non è in grado di porre limiti e tollerare la frustrazione di . ER Il padre non è in grado di assumere un ruolo genitoriale attivo e propositivo fornendo al figlio un accudimento costante, una “base sicura” di presenza dalla quale poter partire per esplorare il mondo. Anche la funzione affettiva è carente, in quanto il Sig. a causa del ER suo disturbo, non è in grado di entrare in risonanza affettiva con l'altro, non riesce a sintonizzarsi sul mondo emotivo di , ma è concentrato sul suo vissuto emotiva che ER vive senza alcuna capacità di elaborazione.
L'elemento forse più rilevante è la totale incapacità del Sig. di attivare una funzione ER regolativa adeguata, per sé e per il minore: in mancanza di regole appropriate , già ER fortemente in difficoltà, non sarà in grado di regolare il proprio mondo emotivo e il proprio comportamento.
Il papà e i nonni paterni non sono consapevoli del disturbo di e ritengono che con il ER ritorno a casa tutto sarà gestibile.
La CTU proponeva pertanto l'affidamento esclusivo alla mamma con permanenza di ER presso la Comunità, calendario delle visite con la mamma via via più ampio a cura dei Servizi
e sospensione degli incontri con il padre, con programmazione di una sola telefonata settimanale in presenza di un educatore accanto al padre per evitare contatti frustranti e non gestibili per il minore.
È infatti emerso (vedi relazioni dei Servizi) che il padre è incostante, non sempre rispetta il calendario delle chiamate al figlio (generando in lui ancora maggiore frustrazione;
vedi episodio del compleanno di e della sua attesa del promesso regalo da parte del ER padre, mai arrivato) e alternando momenti di apertura verso i suoi bisogni a scatti di rivendicazioni e aggressività che nuocciono al minore.
Grazie alla mediazione dei servizi, anche il rapporto con i nonni paterni è stato parzialmente recuperato con lo svolgimento di alcune videochiamate dai contenuti adeguati. Dalla relazione dell'ottobre 2024 del servizio sociale, della NPI e della psicologa emerge anche che i nonni, nonostante inizialmente si opponessero al progetto di inserimento del nipote in comunità, avendo notato i cambiamenti positivi del minore che è apparso più maturo, educato e stimolato, si sono mostrati più aperti a tale soluzione.
Alla luce di quanto sopra, va disposto l'affidamento super esclusivo rafforzato di in ER capo alla mamma, con sua perdurante collocazione in comunità fino a quando i sanitari riterranno che egli possa essere dimesso, con collocazione presso la madre.
Le visite e i contatti tra il minore e i genitori saranno gestiti dai Servizi Sociali come finora accaduto;
finché il minore sarà inserito in Comunità entrambi i genitori si faranno carico delle sue esigenze.
Contributo al mantenimento della ricorrente
L'art. 156 del codice civile, rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto
è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche in tempi molto recenti, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, “sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 24 giugno 2019 n. 16809); E' orientamento di questa Corte, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 5 novembre 2007 n. 23051; Cass., 12 giugno 2006 n. 13592)”. Così Cassazione civile sez. I,
20.1.2021 n. 975.
Al momento della introduzione del giudizio, la situazione economico-patrimoniale delle parti vedeva il sig. he percepiva mensilmente la pensione di invalidità (euro 660,78), il ER reddito di cittadinanza (euro 481,66) e l'assegno unico (euro 114,79), facendo fronte al mantenimento del figlio minore all'epoca con lui convivente, al canone di locazione (euro
244,00) e alle spese abitative ordinarie;
la ricorrente viveva in comunità, non aveva redditi.
Attualmente, pur in difetto di aggiornamenti sulla situazione sopra descritta, va detto che il resistente continua a percepire la pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza, mentre non ha più a carico il mantenimento esclusivo del figlio;
per altro verso, la ricorrente risulta che abbia iniziato un tirocinio in un'azienda di Dronero come addetta alle pulizie pur nella sua condizione di salute e ha fatto domanda per una casa popolare.
Tenuto conto della stabilità dei redditi percepiti dal resistente in rapporto alla aleatorietà di quelli che potrebbe percepire la ricorrente anche in ragione delle sue condizioni di salute che non le consentono, nonostante la giovane età, di essere competitiva sul mercato del lavoro (essendo senza qualifiche particolari e avendo una precaria situazione sanitaria), si ritiene che vada confermato l'obbligo di contribuzione per la somma mensile di euro 100,00 disposto nei provvedimenti presidenziali.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della parte convenuta;
in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe, sono liquidate in complessivi euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
I compensi dell'interprete, del CTU e del curatore speciale
Per quanto riguarda i compensi del CTU, va osservato che alla stessa è stato riconosciuto un acconto di euro 800,00 mentre non risulta richiesta la liquidazione di ulteriori compensi;
tale acconto va posto a carico del convenuto, atteso che l'approfondimento istruttorio si è reso necessario in conseguenza delle sue richieste e conclusioni (peraltro mai modificate neppure dopo il deposito della ctu, pervicacemente e ingiustificatamente criticata) e ha peraltro confermato la loro infondatezza.
Per quanto riguarda i compensi del curatore speciale (liquidati in applicazione dei valori minimi tabellari per i giudizi di valore indeterminato basso per quattro fasi), il Tribunale ritiene congruo ed equo porli a carico del convenuto che, con la propria condotta, ha determinato la necessità della nomina.
Le spese che il convenuto è dichiarato tenuto a rimborsare alla ricorrente e al curatore speciale saranno versate in favore dell'IO, posto che entrambe le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il compenso dell'interprete è già stato liquidato in misura dimidiata e posto a carico dell'IO (decreto presidenziale del 7.11.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e , nato C.F._1 Controparte_1 in Marocco il 24/07/1978 (C.F. ), con addebito al sig. CodiceFiscale_2 [...]
; CP_1
2. DISPONE l'affido super-esclusivo del minore alla madre, con collocazione Persona_1 presso la comunità terapeutica finché il personale sanitario e i Servizi non riterranno che possa essere dimesso e, con collocazione presso la madre, nel momento in cui il percorso comunitario del minore sarà terminato;
3. DISPONE che la madre possa vedere il figlio con cadenza settimanale, in luogo neutro, con facoltà per i servizi sociali di ampliamento del calendario delle visite nonché dell'attuazione di una progressiva graduale liberalizzazione di tali incontri, sulla base dell'evoluzione della situazione;
4. DISPONE la sospensione delle visite paterne al minore, con ripresa dei contatti telefonici quando verrà ritenuto opportuno nell'interesse del minore da parte dei Servizi Sociali competenti e dal Servizio di NPI;
5. DISPONE che i genitori provvedano, nella misura del 50% al mantenimento del figlio minore
6. PONE a carico del sig. n contributo al mantenimento della sig. i euro ER Pt_1
100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7. DICHIARA il convenuto tenuto al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre spese generali, CPA e IVA di legge se dovuta, nonché al rimborso delle spese processuali del curatore speciale che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre spese generali, CPA e IVA di legge se dovuta, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
8. PONE definitivamente a carico del convenuto il compenso del CTU liquidato a titolo di acconto in euro 800,00 oltre oneri accessori.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi