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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 4774/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 25.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 4774/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) con l'avv. D'ALISERA Parte_1 C.F._1
SIMONA parte attrice contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. RUPERTO CLAUDIA parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del sig. alla Parte_1
CP_ gestione commercianti operata d'ufficio dall'
- per l'effetto, dichiarare non dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di contributi previdenziali nella suindicata gestione, con specifico riferimento a quelle ad oggi indicate nel cassetto previdenziale di € 18.145,54 ed € 180,31 rispettivamente quali contributi previdenziali e sanzioni su omissioni per l'anno 2023 ed € 4.515,43 quali contributi previdenziali per l'anno 2024.
pagina 2 di 5 Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 26.11.2025.
***
L'opposizione va accolta.
CP_ Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, l' è tenuto ad allegare e provare i requisiti richiesti dall'art. 1 l. 1397/1960, e cioè che si tratti di soggetti a) titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) che abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 29 comma 1 della legge 160/1975, come modificato dall'art. 1 co. 203 della legge
662/1996, dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
pagina 3 di 5 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita,
CP_ presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (tra le molte, Cass. Sez. L., 10/08/2023, n. 24439), ed anche che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio,
ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Sez. L.,
21/02/2017, n. 4440, Rv. 643265 - 01).
CP_ L'onere probatorio non è stato soddisfatto dall' nemmeno a seguito della sua costituzione in giudizio, non essendo stata formulata alcuna istanza istruttoria costituenda, ed essendosi l' limitato a dichiarare che “dall'esame dell'estratto conto CP_1
pagina 4 di 5 previdenziale, il sig. non svolge altra attività lavorativa” (memoria, pag. 4). Parte_1
Appare ictu oculi impossibile attribuire a tale allegazione qualsiasi efficacia probante, anche solo per presunzioni.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione Parte_1
CP_ commercianti operata d'ufficio dall'
2. per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di contributi previdenziali nella suindicata gestione, con specifico riferimento a quelle ad oggi indicate nel cassetto previdenziale di € 18.145,54 ed € 180,31 rispettivamente quali contributi previdenziali e sanzioni su omissioni per l'anno 2023 ed € 4.515,43 quali contributi previdenziali per l'anno 2024;
3. condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e con distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesta in giudizio.
Sentenza resa ex artt. 127ter co. 5 e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 4774/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 25.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 4774/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) con l'avv. D'ALISERA Parte_1 C.F._1
SIMONA parte attrice contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. RUPERTO CLAUDIA parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del sig. alla Parte_1
CP_ gestione commercianti operata d'ufficio dall'
- per l'effetto, dichiarare non dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di contributi previdenziali nella suindicata gestione, con specifico riferimento a quelle ad oggi indicate nel cassetto previdenziale di € 18.145,54 ed € 180,31 rispettivamente quali contributi previdenziali e sanzioni su omissioni per l'anno 2023 ed € 4.515,43 quali contributi previdenziali per l'anno 2024.
pagina 2 di 5 Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 26.11.2025.
***
L'opposizione va accolta.
CP_ Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, l' è tenuto ad allegare e provare i requisiti richiesti dall'art. 1 l. 1397/1960, e cioè che si tratti di soggetti a) titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) che abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 29 comma 1 della legge 160/1975, come modificato dall'art. 1 co. 203 della legge
662/1996, dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
pagina 3 di 5 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita,
CP_ presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (tra le molte, Cass. Sez. L., 10/08/2023, n. 24439), ed anche che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio,
ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Sez. L.,
21/02/2017, n. 4440, Rv. 643265 - 01).
CP_ L'onere probatorio non è stato soddisfatto dall' nemmeno a seguito della sua costituzione in giudizio, non essendo stata formulata alcuna istanza istruttoria costituenda, ed essendosi l' limitato a dichiarare che “dall'esame dell'estratto conto CP_1
pagina 4 di 5 previdenziale, il sig. non svolge altra attività lavorativa” (memoria, pag. 4). Parte_1
Appare ictu oculi impossibile attribuire a tale allegazione qualsiasi efficacia probante, anche solo per presunzioni.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione Parte_1
CP_ commercianti operata d'ufficio dall'
2. per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di contributi previdenziali nella suindicata gestione, con specifico riferimento a quelle ad oggi indicate nel cassetto previdenziale di € 18.145,54 ed € 180,31 rispettivamente quali contributi previdenziali e sanzioni su omissioni per l'anno 2023 ed € 4.515,43 quali contributi previdenziali per l'anno 2024;
3. condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e con distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesta in giudizio.
Sentenza resa ex artt. 127ter co. 5 e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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