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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7433 del Ruolo Generale degli affari Civili contenziosi per l'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti versata in atti, dall'Avv. Ciro Palladino (C.F. ), presso il C.F._2 cui studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Biancardi n.22, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], (C.F. ) dom.to Controparte_1 C.F._3 come in atti;
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte per il 17 dicembre 2024, pervenute le note di parte ricorrente in data 11 dicembre 2024, la causa, con ordinanza emessa in pari data è stata riservata al Collegio per la decisione ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni in data 8 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato il 4 agosto 2023 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in 26.06.2010, (ivi trascritto nel registro atti di matrimonio Controparte_1 dell'anno 2010, n. 38, Parte II Serie A); che dalla loro unione erano nate due figli: , nata Per_1 il 01.06.2011 ed , nato il [...]; che essa ricorrente svolgeva attività lavorativa Per_2
a far data dal 28 giugno 2023 con contratto a tempo determinato e parziale, mentre il lavorava alle dipendenze di una società privata;
di non essere titolare di conto CP_1 corrente né di beni immobili, mentre il era proprietario di due autoveicoli;
che il CP_1 matrimonio era naufragato per esclusiva colpa del resistente il quale, a far data dal 10 dicembre 2022, aveva lasciato la casa coniugale disinteressandosi completamente della moglie e dei figli minorenni, mantenimento compreso, ed assumendo nei confronti della ricorrente un comportamento persecutorio e violento, con aggressioni verbali, minacce telefoniche, anche alla presenza dei figli, come da denunce sporte, versate in atti;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito per i fatti di violenza domestica dedotti;
disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, in subordine l'affidamento condiviso;
porsi a carico del resistente l'assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 700,00 oltre 50% spese straordinarie;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Orta di Atella (CE) in Via P. Migliaccio n.37, per ivi continuare ad abitarla unitamente ai figli minori sino al raggiungimento della maggiore età; porsi a carico del l'obbligo CP_1 di versare il mantenimento per essa ricorrente in misura di euro 300,00 mensili, stante il divario economico reddituale;
disporre l'immediata restituzione dell'auto Mercedes Classe B tg FD 249DA ad essa ricorrente della quale il si era appropriata a far data dal CP_1
10/12/22 e corresponsione della quota parte della tassa di circolazione e assicurazione RCA. - , nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio Controparte_2 restando contumace.
-All'esito dell'audizione della sola ricorrente, tenutasi in data 29/11/2023, la quale confermava quanto dichiarato nel ricorso introduttivo precisando di vivere presso un immobile di proprietà del padre, che parte resistente aveva inizialmente provveduto a versare l'assegno di mantenimento in favore della prole ma che, a partire dal giugno 2023, i rapporti tra i coniugi si erano interrotti a causa delle condotte aggressive del che CP_1
l'avevano costretta a sporgere denuncia nei suoi confronti con compromissione anche del rapporto con i figli.
- Il Presidente relatore, con ordinanza emessa in data 7/12/2023, preliminarmente all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, disponeva ai SS di Orta di Atella il monitoraggio del nucleo familiare composto dai coniugi e Parte_1 CP_1
e dei minori e , attualmente conviventi con la madre,
[...] Persona_3 Persona_4 stabilendo l'ascolto degli stessi anche con eventuale ausilio del servizio psicologico dell'ASL di appartenenza, riferendo in ordine alla personalità dei genitori evidenziando ogni eventuale anomalia nei rapporti familiari, nonché suggerendo ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori in ordine al regime della responsabilità genitoriale e alla modalità di incontro con il padre.
- Pervenuta la relazione dei SS di Orta di Atella in data 18/4/24, Il Presidente, preso atto della richiesta di affido esclusivo dalla ricorrente e di quanto relazionato dai Servizi sociali, disponeva l'ascolto della minore . Per_1
- All'udienza del 5.06.2024 veniva disposto l'ascolto della minore e all'esito, con Per_1 ordinanza emessa in data 12 luglio 2024, il Presidente relatore, in via provvisoria e urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente che ivi abiterà con i figli;
disponeva l'affidamento esclusivo, allo stato, dei minori alla madre in quanto misura più idonea alla salvaguardia dei loro interessi;
tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato degli atti, salvo ogni più approfondita indagine in sede istruttoria, poneva a carico di CP_1
il versamento in favore della ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la
[...] somma mensile di euro 600,00 (€300,00 ciascuno) e l'assegno di € 200 ,00 a titolo di mantenimento della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario da comunicarsi dalla stessa, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie, purché concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
ammetteva, altresì, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente.
All'udienza del 2.10.2024, veniva escusso il teste , fratello della ricorrente e Testimone_1 all'esito veniva fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. al 17/12/2024 in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa al collegio.
Indi, pervenute le note scritte di udienza da parte della ricorrente, che concludeva come in atti, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
#########################################################
-La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
-Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le deduzioni sulla impossibilità della prosecuzione della convivenza contenute nel ricorso introduttivo, il dedotto improvviso abbandono della casa coniugale da parte del resistente, ed il disinteresse dimostrato successivamente anche per i figli, comprovato dalla mancata costituzione in giudizio del resistente e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
- Le circostanze dedotte in ricorso e confermate dalla ricorrente in sede di audizione lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
- Quanto alla domanda di addebito va premesso che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi (cfr. Cass. 279/00;
Cass.1501/04)
-Nella specie l'unico teste escusso , fratello della ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 che il , dopo una decina di anni, a partire dal 2019, aveva cambiato atteggiamento nel
CP_1 senso “che ha cercato di evitare le riunioni di famiglia. ADR nel dicembre del 2022 ha lasciato la casa coniugale a seguito di litigi dovuti al fatto che il , per quanto mi ha riferito mia
CP_1 sorella, si era appropriato di tutto il denaro che giaceva sul conto corrente cointestato con il marito, ed anche perché il era stata fermato dalle Forze dell'ordine in possesso di
CP_1 sostanze stupefacenti;
mia sorella ha chiesto spiegazioni ma lui si è anche arrabbiato molto e spontaneamente è andato via, lasciando la casa coniugale. ADR A riprova che il ha
CP_1 lasciato la casa coniugale di sua spontanea volontà ricordo che mia sorella in occasione delle festività natalizie di quell'anno andò a pranzo della famiglia del marito. ADR E' vero che in data
10 luglio 2023, di notte il , suonò incessantemente il citofono , mia sorella mi chiamò CP_1 subito perché era impaurita;
furono chiamati anche i Carabinieri;
mia sorella mi chiese di non aprire il portone perché mio cognato si presentava molto alterato;
confermo il capo 7) (“Vero è che in quell'occasione i vicini abitanti nel palazzo e il vicinato della pubblica via invitavano il sig. a cessare quel comportamento, vedendosi costretti a chiamare i Controparte_1
Carabinieri)”.
-Orbene, sulla base di quanto emerso dalla prova per testi, non può ritenersi provata la violenza “domestica, verbale e sessuale” genericamente dedotta in ricorso.
-L'esito della prova testimoniale e, in particolare, la conferma probatoria dell'episodio suindicato invece suffragano la deduzione della inadeguatezza del , allo stato, ad CP_1 esercitare la piena genitorialità.
-Dalla relazione di monitoraggio pervenuta dai Servizi Sociali di Orta di Atella emerge, difatti,
l'attuale indisponibilità del all'incontro con i SS. CP_1 -La minore , confermando quanto già riferito ai SS, in sede di ascolto nel presente Per_1 procedimento, ha affermato di non vedere il padre da alcune settimane, di non avere paura del padre ma di non sopportare le continue offese che lo stesso proferisce alla madre, riferendo, altresì di essere convinta che il padre faccia uso di sostanze stupefacenti.
-Ha altresì aggiunto che al contrario il fratello ha un buon rapporto con il padre Per_2 presso il quale alcune volte pernotta.
-Dalla relazione dei SS è, altresì emerso, che i minori sono adeguatamente accuditi, assistiti materialmente e moralmente dalla propria madre e che hanno un buon rapporto con i nonni materni e che il minore vede più spesso il padre, esce e condivide del tempo insieme Per_2
a lui, dorme anche con lui a casa della nonna.
-Emerge, quindi, nel contesto riferito dai SS predetti, un quadro positivo del rapporto tra i minori e la madre, alla quale è stato riconosciuto dai servizi sociali un ruolo accudente, responsabile e positivo per lo sviluppo psico fisico ed emotivo dei minori.
- Ciò posto va rilevato che nelle note scritte conclusionali di udienza depositate in data 11 dicembre 2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni economiche - a far data dal 10.12.2022 o dalla data di deposito del ricorso introduttivo
04.08.2023 - e di affido di cui al provvedimento presidenziale del 12.07.2024, con determinazione dei tempi e delle modalità tenendo, altresì, conto degli impegni scolastici e/o di studio e/o assistenza e/o di età.
Va, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2 [...]
che potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, Parte_1 avendo i SS riferito positivamente sulla sua capacità genitoriale, da intendersi come adeguata alla promozione di un sano sviluppo psico-fisico dei minori .
-Ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e in deroga all'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, che si pone non più - come nel precedente sistema- come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
-Deroga che può essere disposta allorchè risulti, come nella specie accertata, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori. -È il preminente interesse dei minori e che giustifica l'affidamento esclusivo Per_1 Per_2 degli stessi alla madre, stante il descritto comportamento del padre, attuale ricorrente, improntato al disinteresse ed all'incapacità, allo stato, di assumere il ruolo genitoriale.
-Quanto al diritto - dovere di visita dei minori da parte del padre, il Tribunale ritiene di dover fissare un calendario ordinario di visite padre-figli che dovrà tener conto dei desiderata dei figli minori, per cui il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli , salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
-Vanno inoltre confermate le statuizioni economiche stabilite in via provvisoria, come richiesto dalla ricorrente con decorrenza dalla data di introduzione del presente ricorso.
-Infine, si suggerisce al resistente di effettuare un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità presso i SS di Orta di Atella o altra struttura pubblica o privata che intenderà scegliere al fine di migliorare il rapporto padre-figlia allo stato gravemente compromesso.
- La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
12.07.1985, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente per ivi abitarla unitamente ai figli minori.
- Dispone l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre che potrà assumere in via autonoma le decisioni di maggiore importanza, con diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in parte motiva che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
- conferma le statuizioni economiche stabilite in via provvisoria con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio.
-Dichiara non ripetibile le spese processuali;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE), ove in data 26.06.2010 veniva celebrato il matrimonio tra i suddetti coniugi (registro atti di matrimonio dell'anno 2010, n.
38, Parte II Serie A), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
(artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3/11/2000 n. 39.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7433 del Ruolo Generale degli affari Civili contenziosi per l'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti versata in atti, dall'Avv. Ciro Palladino (C.F. ), presso il C.F._2 cui studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Biancardi n.22, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], (C.F. ) dom.to Controparte_1 C.F._3 come in atti;
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte per il 17 dicembre 2024, pervenute le note di parte ricorrente in data 11 dicembre 2024, la causa, con ordinanza emessa in pari data è stata riservata al Collegio per la decisione ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni in data 8 gennaio 2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato il 4 agosto 2023 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in 26.06.2010, (ivi trascritto nel registro atti di matrimonio Controparte_1 dell'anno 2010, n. 38, Parte II Serie A); che dalla loro unione erano nate due figli: , nata Per_1 il 01.06.2011 ed , nato il [...]; che essa ricorrente svolgeva attività lavorativa Per_2
a far data dal 28 giugno 2023 con contratto a tempo determinato e parziale, mentre il lavorava alle dipendenze di una società privata;
di non essere titolare di conto CP_1 corrente né di beni immobili, mentre il era proprietario di due autoveicoli;
che il CP_1 matrimonio era naufragato per esclusiva colpa del resistente il quale, a far data dal 10 dicembre 2022, aveva lasciato la casa coniugale disinteressandosi completamente della moglie e dei figli minorenni, mantenimento compreso, ed assumendo nei confronti della ricorrente un comportamento persecutorio e violento, con aggressioni verbali, minacce telefoniche, anche alla presenza dei figli, come da denunce sporte, versate in atti;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito per i fatti di violenza domestica dedotti;
disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, in subordine l'affidamento condiviso;
porsi a carico del resistente l'assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 700,00 oltre 50% spese straordinarie;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Orta di Atella (CE) in Via P. Migliaccio n.37, per ivi continuare ad abitarla unitamente ai figli minori sino al raggiungimento della maggiore età; porsi a carico del l'obbligo CP_1 di versare il mantenimento per essa ricorrente in misura di euro 300,00 mensili, stante il divario economico reddituale;
disporre l'immediata restituzione dell'auto Mercedes Classe B tg FD 249DA ad essa ricorrente della quale il si era appropriata a far data dal CP_1
10/12/22 e corresponsione della quota parte della tassa di circolazione e assicurazione RCA. - , nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio Controparte_2 restando contumace.
-All'esito dell'audizione della sola ricorrente, tenutasi in data 29/11/2023, la quale confermava quanto dichiarato nel ricorso introduttivo precisando di vivere presso un immobile di proprietà del padre, che parte resistente aveva inizialmente provveduto a versare l'assegno di mantenimento in favore della prole ma che, a partire dal giugno 2023, i rapporti tra i coniugi si erano interrotti a causa delle condotte aggressive del che CP_1
l'avevano costretta a sporgere denuncia nei suoi confronti con compromissione anche del rapporto con i figli.
- Il Presidente relatore, con ordinanza emessa in data 7/12/2023, preliminarmente all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, disponeva ai SS di Orta di Atella il monitoraggio del nucleo familiare composto dai coniugi e Parte_1 CP_1
e dei minori e , attualmente conviventi con la madre,
[...] Persona_3 Persona_4 stabilendo l'ascolto degli stessi anche con eventuale ausilio del servizio psicologico dell'ASL di appartenenza, riferendo in ordine alla personalità dei genitori evidenziando ogni eventuale anomalia nei rapporti familiari, nonché suggerendo ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori in ordine al regime della responsabilità genitoriale e alla modalità di incontro con il padre.
- Pervenuta la relazione dei SS di Orta di Atella in data 18/4/24, Il Presidente, preso atto della richiesta di affido esclusivo dalla ricorrente e di quanto relazionato dai Servizi sociali, disponeva l'ascolto della minore . Per_1
- All'udienza del 5.06.2024 veniva disposto l'ascolto della minore e all'esito, con Per_1 ordinanza emessa in data 12 luglio 2024, il Presidente relatore, in via provvisoria e urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente che ivi abiterà con i figli;
disponeva l'affidamento esclusivo, allo stato, dei minori alla madre in quanto misura più idonea alla salvaguardia dei loro interessi;
tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato degli atti, salvo ogni più approfondita indagine in sede istruttoria, poneva a carico di CP_1
il versamento in favore della ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la
[...] somma mensile di euro 600,00 (€300,00 ciascuno) e l'assegno di € 200 ,00 a titolo di mantenimento della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario da comunicarsi dalla stessa, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie, purché concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
ammetteva, altresì, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente.
All'udienza del 2.10.2024, veniva escusso il teste , fratello della ricorrente e Testimone_1 all'esito veniva fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. al 17/12/2024 in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa al collegio.
Indi, pervenute le note scritte di udienza da parte della ricorrente, che concludeva come in atti, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
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-La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
-Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le deduzioni sulla impossibilità della prosecuzione della convivenza contenute nel ricorso introduttivo, il dedotto improvviso abbandono della casa coniugale da parte del resistente, ed il disinteresse dimostrato successivamente anche per i figli, comprovato dalla mancata costituzione in giudizio del resistente e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
- Le circostanze dedotte in ricorso e confermate dalla ricorrente in sede di audizione lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
- Quanto alla domanda di addebito va premesso che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi (cfr. Cass. 279/00;
Cass.1501/04)
-Nella specie l'unico teste escusso , fratello della ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 che il , dopo una decina di anni, a partire dal 2019, aveva cambiato atteggiamento nel
CP_1 senso “che ha cercato di evitare le riunioni di famiglia. ADR nel dicembre del 2022 ha lasciato la casa coniugale a seguito di litigi dovuti al fatto che il , per quanto mi ha riferito mia
CP_1 sorella, si era appropriato di tutto il denaro che giaceva sul conto corrente cointestato con il marito, ed anche perché il era stata fermato dalle Forze dell'ordine in possesso di
CP_1 sostanze stupefacenti;
mia sorella ha chiesto spiegazioni ma lui si è anche arrabbiato molto e spontaneamente è andato via, lasciando la casa coniugale. ADR A riprova che il ha
CP_1 lasciato la casa coniugale di sua spontanea volontà ricordo che mia sorella in occasione delle festività natalizie di quell'anno andò a pranzo della famiglia del marito. ADR E' vero che in data
10 luglio 2023, di notte il , suonò incessantemente il citofono , mia sorella mi chiamò CP_1 subito perché era impaurita;
furono chiamati anche i Carabinieri;
mia sorella mi chiese di non aprire il portone perché mio cognato si presentava molto alterato;
confermo il capo 7) (“Vero è che in quell'occasione i vicini abitanti nel palazzo e il vicinato della pubblica via invitavano il sig. a cessare quel comportamento, vedendosi costretti a chiamare i Controparte_1
Carabinieri)”.
-Orbene, sulla base di quanto emerso dalla prova per testi, non può ritenersi provata la violenza “domestica, verbale e sessuale” genericamente dedotta in ricorso.
-L'esito della prova testimoniale e, in particolare, la conferma probatoria dell'episodio suindicato invece suffragano la deduzione della inadeguatezza del , allo stato, ad CP_1 esercitare la piena genitorialità.
-Dalla relazione di monitoraggio pervenuta dai Servizi Sociali di Orta di Atella emerge, difatti,
l'attuale indisponibilità del all'incontro con i SS. CP_1 -La minore , confermando quanto già riferito ai SS, in sede di ascolto nel presente Per_1 procedimento, ha affermato di non vedere il padre da alcune settimane, di non avere paura del padre ma di non sopportare le continue offese che lo stesso proferisce alla madre, riferendo, altresì di essere convinta che il padre faccia uso di sostanze stupefacenti.
-Ha altresì aggiunto che al contrario il fratello ha un buon rapporto con il padre Per_2 presso il quale alcune volte pernotta.
-Dalla relazione dei SS è, altresì emerso, che i minori sono adeguatamente accuditi, assistiti materialmente e moralmente dalla propria madre e che hanno un buon rapporto con i nonni materni e che il minore vede più spesso il padre, esce e condivide del tempo insieme Per_2
a lui, dorme anche con lui a casa della nonna.
-Emerge, quindi, nel contesto riferito dai SS predetti, un quadro positivo del rapporto tra i minori e la madre, alla quale è stato riconosciuto dai servizi sociali un ruolo accudente, responsabile e positivo per lo sviluppo psico fisico ed emotivo dei minori.
- Ciò posto va rilevato che nelle note scritte conclusionali di udienza depositate in data 11 dicembre 2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni economiche - a far data dal 10.12.2022 o dalla data di deposito del ricorso introduttivo
04.08.2023 - e di affido di cui al provvedimento presidenziale del 12.07.2024, con determinazione dei tempi e delle modalità tenendo, altresì, conto degli impegni scolastici e/o di studio e/o assistenza e/o di età.
Va, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2 [...]
che potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, Parte_1 avendo i SS riferito positivamente sulla sua capacità genitoriale, da intendersi come adeguata alla promozione di un sano sviluppo psico-fisico dei minori .
-Ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e in deroga all'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, che si pone non più - come nel precedente sistema- come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
-Deroga che può essere disposta allorchè risulti, come nella specie accertata, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori. -È il preminente interesse dei minori e che giustifica l'affidamento esclusivo Per_1 Per_2 degli stessi alla madre, stante il descritto comportamento del padre, attuale ricorrente, improntato al disinteresse ed all'incapacità, allo stato, di assumere il ruolo genitoriale.
-Quanto al diritto - dovere di visita dei minori da parte del padre, il Tribunale ritiene di dover fissare un calendario ordinario di visite padre-figli che dovrà tener conto dei desiderata dei figli minori, per cui il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli , salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
-Vanno inoltre confermate le statuizioni economiche stabilite in via provvisoria, come richiesto dalla ricorrente con decorrenza dalla data di introduzione del presente ricorso.
-Infine, si suggerisce al resistente di effettuare un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità presso i SS di Orta di Atella o altra struttura pubblica o privata che intenderà scegliere al fine di migliorare il rapporto padre-figlia allo stato gravemente compromesso.
- La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
12.07.1985, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente per ivi abitarla unitamente ai figli minori.
- Dispone l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre che potrà assumere in via autonoma le decisioni di maggiore importanza, con diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in parte motiva che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
- conferma le statuizioni economiche stabilite in via provvisoria con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio.
-Dichiara non ripetibile le spese processuali;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE), ove in data 26.06.2010 veniva celebrato il matrimonio tra i suddetti coniugi (registro atti di matrimonio dell'anno 2010, n.
38, Parte II Serie A), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
(artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3/11/2000 n. 39.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Tabarro