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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2024
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3618 del 20.11.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
Marcello Raho
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 20.11.2024 il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso del
04.03.2020 con cui aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione Parte_1
VO mediante rideterminazione della retribuzione media pensionabile e inclusione, nei periodi di contribuzione figurativa, degli emolumenti extra mensili. Ha condannato l' a corrispondere i CP_1 ratei pensionistici differenziali derivanti dal ricalcolo della retribuzione media settimanale relativa ai soli periodi di disoccupazione, e ha limitato il pagamento ai ratei maturati a decorrere dal 04.03.2017 avendo rilevato la parziale decadenza triennale dall'azione. Ha compensato le spese di giudizio in ragione dell'“accoglimento di un solo capo della domanda” Avverso tale decisione ha proposto appello relativamente alla Parte_1 statuizione sulle spese processuali, lamentando la violazione del principio di soccombenza. Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato disposto il pagamento delle spese processuali integralmente a carico di , e la condanna di quest'ultimo CP_1 alle spese del doppio grado di giudizio commisurati al valore della causa (€ 3.000,00). Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della compensazione delle spese di giudizio in considerazione della soccombenza parziale e reciproca tra le parti. All'udienza del 4.04.2025, sulle conclusioni come in atti rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo. ******
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito indicati.
La Corte rileva che la parte ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, avendo il Tribunale limitato l'accoglimento della domanda al ricalcolo della contribuzione figurativa per disoccupazione (escludendo quella per CIG e mobilità) e ai ratei pensionistici differenziali che partivano dal triennio antecedente al ricorso;
la domanda è stata invece rigettata per il resto.
La motivazione adottata dal Tribunale non è idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art.92 c.p.c. in quanto è proprio l'accoglimento di un capo della domanda giudiziale ad evidenziare che non vi è una totale soccombenza reciproca tra le parti.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica, pertanto, la compensazione parziale, per metà, delle spese del primo grado e lascia persistere il principio di soccombenza, a carico dell' , per CP_1 la metà residua.
La liquidazione viene qui effettuata in base al valore effettivo della causa, non superiore al primo scaglione, come si desume dal dispositivo della sentenza impugnata, e secondo il minimo tariffario per le cause di previdenza, tenendo conto della semplicità della questione giuridica e fattuale.
Le spese devono essere distratte, come richiesto, ex art. 93 c.p.c.
Il valore della causa nel presente giudizio va rapportato alla liquidazione delle spese del primo grado;
pertanto, gli onorari difensivi vengono determinati come in dispositivo avuto riguardo ai valori riportati nel primo scaglione per tre fasi e nei valori minimi.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/12/2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 20/11/2024 n.3618 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della metà delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, metà liquidata in € 350,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Ugo Troso e Antonio Troso, restando compensata la metà residua.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv. Ugo Troso e Antonio Troso.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3618 del 20.11.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
Marcello Raho
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 20.11.2024 il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso del
04.03.2020 con cui aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione Parte_1
VO mediante rideterminazione della retribuzione media pensionabile e inclusione, nei periodi di contribuzione figurativa, degli emolumenti extra mensili. Ha condannato l' a corrispondere i CP_1 ratei pensionistici differenziali derivanti dal ricalcolo della retribuzione media settimanale relativa ai soli periodi di disoccupazione, e ha limitato il pagamento ai ratei maturati a decorrere dal 04.03.2017 avendo rilevato la parziale decadenza triennale dall'azione. Ha compensato le spese di giudizio in ragione dell'“accoglimento di un solo capo della domanda” Avverso tale decisione ha proposto appello relativamente alla Parte_1 statuizione sulle spese processuali, lamentando la violazione del principio di soccombenza. Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato disposto il pagamento delle spese processuali integralmente a carico di , e la condanna di quest'ultimo CP_1 alle spese del doppio grado di giudizio commisurati al valore della causa (€ 3.000,00). Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della compensazione delle spese di giudizio in considerazione della soccombenza parziale e reciproca tra le parti. All'udienza del 4.04.2025, sulle conclusioni come in atti rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo. ******
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito indicati.
La Corte rileva che la parte ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, avendo il Tribunale limitato l'accoglimento della domanda al ricalcolo della contribuzione figurativa per disoccupazione (escludendo quella per CIG e mobilità) e ai ratei pensionistici differenziali che partivano dal triennio antecedente al ricorso;
la domanda è stata invece rigettata per il resto.
La motivazione adottata dal Tribunale non è idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art.92 c.p.c. in quanto è proprio l'accoglimento di un capo della domanda giudiziale ad evidenziare che non vi è una totale soccombenza reciproca tra le parti.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica, pertanto, la compensazione parziale, per metà, delle spese del primo grado e lascia persistere il principio di soccombenza, a carico dell' , per CP_1 la metà residua.
La liquidazione viene qui effettuata in base al valore effettivo della causa, non superiore al primo scaglione, come si desume dal dispositivo della sentenza impugnata, e secondo il minimo tariffario per le cause di previdenza, tenendo conto della semplicità della questione giuridica e fattuale.
Le spese devono essere distratte, come richiesto, ex art. 93 c.p.c.
Il valore della causa nel presente giudizio va rapportato alla liquidazione delle spese del primo grado;
pertanto, gli onorari difensivi vengono determinati come in dispositivo avuto riguardo ai valori riportati nel primo scaglione per tre fasi e nei valori minimi.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/12/2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 20/11/2024 n.3618 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della metà delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, metà liquidata in € 350,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Ugo Troso e Antonio Troso, restando compensata la metà residua.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv. Ugo Troso e Antonio Troso.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi