Articolo 2 della Legge 4 luglio 1959, n. 461
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 luglio 1959
Art. 2.
Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro lire 3865 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60.
All'onere relativo sara' provveduto a carico del fondo Speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 26 luglio 1959