Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/06/2025, n. 12227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12227 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12195 del 2021, proposto da
NA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, piazza Santissimi Apostoli, n. 66;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per l'annullamento
della nota di Roma Capitale prot. n. CO20210095367 del 9 agosto 2021 ricevuta in pari data, contenente rigetto dell’istanza di proroga della concessione demaniale marittima e della successiva istanza di estensione della sua durata ai sensi dell’art. 1, comma 682,683 e 684 della l. n.145/2015 relativamente all’area demaniale marittima identificata al N.C.E.U. foglio 1123, particella 336 sub 2, in lungomare Amerigo Vespucci n. 90, Ostia Lido, cottage ad uso abitativo, fila F9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Successivamente la ricorrente con memoria depositata il 28 aprile 2025 dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che “ In data 25.02.2022 Roma Capitale notificava provvedimento di sgombero immediato” , da costei impugnato con distinto e autonomo giudizio già iscritto al numero n.r.g. 5607/2022 di questo Tribunale.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 maggio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO