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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13432/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro Giudice relatore, estensore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/02/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 13432/2024, proposto da
(c.f. ), difesa dall'Avv. Venera Cosima Nicita e Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Edoardo Savarese;
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ) difeso dall'Avv. Luigi Casiraro Controparte_1 C.F._2
RECLAMATO ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1
depositata in data 1.12.2024 che ha accolto il ricorso possessorio proposto da Controparte_1
ordinando alla reclamante la rimozione del lucchetto dalla medesima apposto al cancello di accesso al fondo meglio descritto in atti.
Si è costituito il reclamato chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza.
Il reclamo è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
A dispetto di quanto dedotto in reclamo, non si ravvisa nell'ordinanza reclamata alcuna violazione tra il chiesto e il pronunciato, nè alcuna statuizione di natura petitoria in ordine al riconoscimento o all'accertamento dell'esistenza di diritti reali in capo al contro (che CP_1 Parte_1
peraltro è mera autrice materiale dello spoglio in relazione al fondo non di sua proprietà), trattandosi di un vaglio strettamente limitato alla tutela del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale e non di un diritto reale.
Pagina 1 I profili petitori esulano infatti dal giudizio petitorio atteso che il possesso, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è e resta una situazione di mero fatto, tutelabile in quanto tale, anche laddove non trovi alcuna corrispondenza in un titolo petitorio che potrà, ove sussistente, eventualmente rilevare soltanto ad colorandam possessionem.
Pertanto, non può che rilevarsi, sin d'ora, l'inconferenza della pretesa del reclamante di ricevere una indennità per il diritto di servitù di passaggio (la cui richiesta è peraltro rimessa peraltro dalla reclamante alla fase di merito possessorio, dalla quale tuttavia, del pari, esulano le pretese di tipo petitorio, per le medesime ragioni già esposte).
Per le medesime ragioni, risultano inconferenti tutte le doglianze sollevate nel reclamo relative all'insussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù di passaggio (titolo, interclusione del fondo, estensione, modalità, indennità).
E' poi ininfluente che il abbia ulteriori vie di accesso al fondo atteso che ciò non esclude CP_1
che lo stesso abbia esercitato il possesso, anche senza titolo, mediante passaggio dal cancello di causa e la sua tutelabilità in tale sede possessoria.
Si rileva poi che il cancello oggetto di causa posto sulla particella 323, a dispetto di quanto sostenuto nel reclamo, risulta chiaramente individuato, sia dalle parti che dagli informatori, anche alla luce della documentazione fotografica versata in atti.
Il ricorrente , come rilevato dal giudice di prime cure, ha poi comprovato tutti gli elementi CP_1
a fondamento dell'azione possessoria, alla luce delle regole di riparto dell'onere della prova.
Risulta in particolare comprovato l'esercizio del possesso da parte del esercitato di fatto CP_1 attraverso l'accesso e il passaggio dal cancello oggetto di causa al fine di raggiungere il fondo.
Ciò risulta comprovato dalle dichiarazioni rese dagli informatori del ricorrente sentiti nella prima fase, relativamente alla prova dell'esercizio del possesso.
Risulta poi comprovato, in quanto fatto incontestato, l'apposizione del lucchetto ad iniziativa unilaterale della , concretante lo spoglio per il rifiuto di consegnare una copia delle chiavi al Pt_1
, così di fatto precludendogli l'esercizio del passaggio attraverso il cancello per CP_1
raggiungere il proprio fondo. Diviene pertanto irrilevante la contestazione mossa dal reclamante all'audizione dell'informatore circa l'utilizzo di dichiarazioni de relato auctoris, atteso che Tes_1
la prova dello spoglio è desumibile sulla scorta di quanto sopra rilevato.
La stessa reclamante ha infatti confermato il passaggio attraverso il cancello da parte del CP_1
sebbene lo abbia ricondotto a mera tolleranza, senza tuttavia assolvere, come rilevato nell'ordinanza reclamata, al relativo onere probatorio.
Pagina 2 Anche il teste informatore di parte reclamante ha poi riferito che le parti in causa ebbero dei contrasti a causa dell'avvenuta sostituzione del lucchetto del cancello, così corroborando ulteriormente le conclusioni raggiunte.
L'informatore ha infatti dichiarato “Conosco il signor perché intorno al 20/24 Tes_2 CP_1 luglio di quest'anno ho assistito ad una discussione tra lui e la , perché la signora aveva Pt_1 cambiato il lucchetto al cancello”.
Il teste informatore della parte reclamata, , proprietario di un fondo vicino, risulta Tes_1 pienamente attendibile, e ha dichiarato di ricordare che “dagli anni '80 il signor e suo papà CP_1
accedevano nel fondo ritratto in foto dal cancello ritratto nelle medesime foto. L'ultima volta che ho visto accedere il signor è stato prima di questa estate.... il cancello fino al 2004 ha CP_1 costituito l'unica via d'accesso al fondo. Il cancello era aperto di giorno e veniva chiuso a chiave la sera dal ”. CP_1
Anche il teste ha dichiarato: “Sono un imbianchino e negli ultimi anni sono stato Tes_3
chiamato per pitturare i cancelli dell'attore, ivi incluso quello ritratto nella foto 4…. Riconosco il cancello ritratto nella foto 4. So che il usava quel cancello per accedere al fondo perché CP_1 ogni volta che lo pitturo, da circa 4-5 anni…”.
Di converso, i testi del reclamante, come evidenziato già nell'ordinanza reclamata, hanno dimostrato di non essere a conoscenza di fatti dedotti dalla medesima reclamante ed in particolare dell'avvenuto passaggio del attraverso quel cancello in talune occasioni (sebbene dalla CP_1
stessa ricondotto a mera tolleranza).
Ne consegue il rigetto del reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/14 e succ. modif., per tutte le fasi (ridotte ai minimi per le fasi istruttoria) tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, in capo al reclamante, di cui allart.13 co.1 quater d.p.r. 115/02.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in €1.734,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per
[...] legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, in capo al reclamante, di cui allart.13 co.1 quater d.p.r. 115/02.
Si comunichi.
Catania, all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Raffaella Finocchiaro dott.ssa Grazia Longo
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro Giudice relatore, estensore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/02/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 13432/2024, proposto da
(c.f. ), difesa dall'Avv. Venera Cosima Nicita e Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Edoardo Savarese;
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ) difeso dall'Avv. Luigi Casiraro Controparte_1 C.F._2
RECLAMATO ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1
depositata in data 1.12.2024 che ha accolto il ricorso possessorio proposto da Controparte_1
ordinando alla reclamante la rimozione del lucchetto dalla medesima apposto al cancello di accesso al fondo meglio descritto in atti.
Si è costituito il reclamato chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza.
Il reclamo è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
A dispetto di quanto dedotto in reclamo, non si ravvisa nell'ordinanza reclamata alcuna violazione tra il chiesto e il pronunciato, nè alcuna statuizione di natura petitoria in ordine al riconoscimento o all'accertamento dell'esistenza di diritti reali in capo al contro (che CP_1 Parte_1
peraltro è mera autrice materiale dello spoglio in relazione al fondo non di sua proprietà), trattandosi di un vaglio strettamente limitato alla tutela del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale e non di un diritto reale.
Pagina 1 I profili petitori esulano infatti dal giudizio petitorio atteso che il possesso, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è e resta una situazione di mero fatto, tutelabile in quanto tale, anche laddove non trovi alcuna corrispondenza in un titolo petitorio che potrà, ove sussistente, eventualmente rilevare soltanto ad colorandam possessionem.
Pertanto, non può che rilevarsi, sin d'ora, l'inconferenza della pretesa del reclamante di ricevere una indennità per il diritto di servitù di passaggio (la cui richiesta è peraltro rimessa peraltro dalla reclamante alla fase di merito possessorio, dalla quale tuttavia, del pari, esulano le pretese di tipo petitorio, per le medesime ragioni già esposte).
Per le medesime ragioni, risultano inconferenti tutte le doglianze sollevate nel reclamo relative all'insussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù di passaggio (titolo, interclusione del fondo, estensione, modalità, indennità).
E' poi ininfluente che il abbia ulteriori vie di accesso al fondo atteso che ciò non esclude CP_1
che lo stesso abbia esercitato il possesso, anche senza titolo, mediante passaggio dal cancello di causa e la sua tutelabilità in tale sede possessoria.
Si rileva poi che il cancello oggetto di causa posto sulla particella 323, a dispetto di quanto sostenuto nel reclamo, risulta chiaramente individuato, sia dalle parti che dagli informatori, anche alla luce della documentazione fotografica versata in atti.
Il ricorrente , come rilevato dal giudice di prime cure, ha poi comprovato tutti gli elementi CP_1
a fondamento dell'azione possessoria, alla luce delle regole di riparto dell'onere della prova.
Risulta in particolare comprovato l'esercizio del possesso da parte del esercitato di fatto CP_1 attraverso l'accesso e il passaggio dal cancello oggetto di causa al fine di raggiungere il fondo.
Ciò risulta comprovato dalle dichiarazioni rese dagli informatori del ricorrente sentiti nella prima fase, relativamente alla prova dell'esercizio del possesso.
Risulta poi comprovato, in quanto fatto incontestato, l'apposizione del lucchetto ad iniziativa unilaterale della , concretante lo spoglio per il rifiuto di consegnare una copia delle chiavi al Pt_1
, così di fatto precludendogli l'esercizio del passaggio attraverso il cancello per CP_1
raggiungere il proprio fondo. Diviene pertanto irrilevante la contestazione mossa dal reclamante all'audizione dell'informatore circa l'utilizzo di dichiarazioni de relato auctoris, atteso che Tes_1
la prova dello spoglio è desumibile sulla scorta di quanto sopra rilevato.
La stessa reclamante ha infatti confermato il passaggio attraverso il cancello da parte del CP_1
sebbene lo abbia ricondotto a mera tolleranza, senza tuttavia assolvere, come rilevato nell'ordinanza reclamata, al relativo onere probatorio.
Pagina 2 Anche il teste informatore di parte reclamante ha poi riferito che le parti in causa ebbero dei contrasti a causa dell'avvenuta sostituzione del lucchetto del cancello, così corroborando ulteriormente le conclusioni raggiunte.
L'informatore ha infatti dichiarato “Conosco il signor perché intorno al 20/24 Tes_2 CP_1 luglio di quest'anno ho assistito ad una discussione tra lui e la , perché la signora aveva Pt_1 cambiato il lucchetto al cancello”.
Il teste informatore della parte reclamata, , proprietario di un fondo vicino, risulta Tes_1 pienamente attendibile, e ha dichiarato di ricordare che “dagli anni '80 il signor e suo papà CP_1
accedevano nel fondo ritratto in foto dal cancello ritratto nelle medesime foto. L'ultima volta che ho visto accedere il signor è stato prima di questa estate.... il cancello fino al 2004 ha CP_1 costituito l'unica via d'accesso al fondo. Il cancello era aperto di giorno e veniva chiuso a chiave la sera dal ”. CP_1
Anche il teste ha dichiarato: “Sono un imbianchino e negli ultimi anni sono stato Tes_3
chiamato per pitturare i cancelli dell'attore, ivi incluso quello ritratto nella foto 4…. Riconosco il cancello ritratto nella foto 4. So che il usava quel cancello per accedere al fondo perché CP_1 ogni volta che lo pitturo, da circa 4-5 anni…”.
Di converso, i testi del reclamante, come evidenziato già nell'ordinanza reclamata, hanno dimostrato di non essere a conoscenza di fatti dedotti dalla medesima reclamante ed in particolare dell'avvenuto passaggio del attraverso quel cancello in talune occasioni (sebbene dalla CP_1
stessa ricondotto a mera tolleranza).
Ne consegue il rigetto del reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/14 e succ. modif., per tutte le fasi (ridotte ai minimi per le fasi istruttoria) tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, in capo al reclamante, di cui allart.13 co.1 quater d.p.r. 115/02.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in €1.734,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per
[...] legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, in capo al reclamante, di cui allart.13 co.1 quater d.p.r. 115/02.
Si comunichi.
Catania, all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Raffaella Finocchiaro dott.ssa Grazia Longo
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