Decreto cautelare 8 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Sentenza 12 maggio 2023
Parere definitivo 16 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 08/01/2022, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/01/2022
N. 00002/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del rifiuto implicito del Questore della Provincia di Taranto sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (conversione) ricevuta pds n. -OMISSIS- formulata in data 9/2/2020 dal sig. -OMISSIS- - rifiuto espresso con il provvedimento di diniego n. -OMISSIS-. del 19/05/2021, notificato l’11/11/2021, del Questore Taranto con cui è ordinato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 7 Gennaio 2022 e depositato in data 7 Gennaio 2022, alle ore 19,14;
Considerato che non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione dell’invocata tutela cautelare urgente presidenziale e, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, tenuto conto che l’impugnato provvedimento di diniego implicito del Questore di Taranto del 19 Maggio 2021 è stato notificato all’extracomunitario ricorrente l’11 Novembre 2021, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di tutela cautelare urgente monocratica è stato depositato (per libera scelta dalla parte ricorrente) solo il 7 Gennaio 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio dell’8 Febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 8 Gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.