Articolo 5 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 luglio 1967
Art. 5.
Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.
In mancanza del presidente ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita', il piu' anziano di eta'.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967