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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARA CALBOLI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Silvio Pellico n. 67
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2
BARACCANI e dell'avv. FABRIZIO ALBONETTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Faenza (RA), Corso Giuseppe Garibaldi n. 9
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.07.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 12.03.2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo, previa l'adozione di provvedimenti Controparte_1 indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda e con sentenza immediatamente esecutiva: In via principale:
- disporre l'affido super esclusivo ex art. 337 quater c.c., del figlio minore alla madre A_
, con la quale continuerà a convivere anche a fini anagrafici, prevedendo che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per la minore vengano prese unicamente dalla madre, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater ultimo comma c.c..;
- autorizzare la SI.ra a trasferirsi con il minore, immediatamente o al più tardi alla fine Parte_1 dell'anno scolastico in corso, a La Spezia, in Via Genova n. 265 presso l'abitazione della di lei madre, SI.ra , disponendo nelle more l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra che vi Parte_2 Pt_1 continuerà a vivere con il figlio fino a quando non verrà attuato il trasferimento;
Per_1
- disporre che gli incontri padre e figlio possano avvenire solamente in modalità protetta e previo buon esito certificato di percorso di disintossicazione da droghe e alcol, presso struttura comunitaria cui il SI. dovrà sottoporsi, incaricando altresì i servizi sociali territorialmente competenti di CP_1 verificare la capacità genitoriale del padre e di valutare i tempi e i modi in cui il minore potrà riprendere a vedere il padre senza pregiudizio per la sua incolumità psico fisica.
- dichiarare tenuto a versare a , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio minore una somma mensile di €. 600,00, rivalutata annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, con accredito sul conto corrente intestato a , entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, incluse quelle della mensa scolastica;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla SI.ra . Parte_1
In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di non dover autorizzare il trasferimento a La Spezia della SI.ra unitamente al minore, disporre l'assegnazione della casa familiare di Pt_1
Faenza, Via Emiliani Max n. 15 int. 1, nella quale la SI.ra continuerà a convivere con il figlio Pt_1 minore anche a fini anagrafici, ordinando al di trasferire immediatamente altrove la sua CP_1 residenza, ferme tutte le altre condizioni sopra riportate. In ogni caso vinte le spese del presente giudizio, oltre 15 % spese generali e cpa e iva come per legge”. Con decreto emesso in data 18.03.2025, il Giudice delegato adottava provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. stabilendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con sua Per_1 collocazione presso la stessa, e che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti del figlio avvenisse in modalità protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, assegnando la casa familiare alla SI.ra disponendo che i Servizi Sociali Parte_1 territorialmente competenti monitorassero il nucleo familiare al fine di verificare le condizioni psico- fisiche ed il benessere del figlio minore e la relazione tra lo stesso e il padre e di suggerire a quest'ultimo i più adeguati percorsi di disintossicazione tramite Sert o altre idonee strutture pubbliche nonché statuendo sul mantenimento e disponendo che l'assegno unico e universale per il minore fosse pagina 2 di 5 percepito integralmente dall'attrice e fissava udienza in data 02.04.2025 per provvedere nel contradditorio con la parte convenuta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti così assunti. In data 19.03.2025 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. In data 01.04.2025, il SI. depositava comparsa di costituzione nel sub-procedimento ex Controparte_1 art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo al Giudice delegato di revocare l'affidamento esclusivo, stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e dichiarando di non opporsi all'assegnazione della casa familiare all'attrice e alla percezione da parte di quest'ultimo dell'assegno unico. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 02.04.2025, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 10.05.2025, confermava i provvedimenti provvisori assunti con il decreto emesso in data 19.03.2025. In data 10.06.2025, il SI. si costituiva nel giudizio di merito chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale voglia: rigettare e respingere le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto. disporre l'affidamento congiunto del minore, rimettendosi al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale riguardo le modalità attraverso le quali il diritto di visita del ricorrente dovrà esplicarsi, anche eventualmente prescrivendo un diritto di visita protetto e/o assistito dal Servizio Sociale della Romagna Faentina con facoltà di disporre le prescrizioni ritenute idonee al caso concreto;
ordinare al Servizio Sociale della Romagna Faentina di voler organizzare e calendarizzare gli incontri del padre con il minore;
dichiarare il SInor tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore la somma mensile, rivalutabile, pari ad € 270,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale, che si sommano con l'assegno unico e universale che oggi ammonta ad € 230,00. Il resistente si associa alla richiesta della ricorrente riguardo l'assegno unico e l'assegnazione della casa familiare, conseguentemente, piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinare alla ricorrente di intestarsi le utenze della casa familiare, volturandole, e di intestarsi le spese condominiali. Con vittoria di spese”. In data 13.06.2025, parte attrice depositava conclusioni congiunte sottoscritte sia dalla SI.ra che Pt_1 dal SI. CP_1
All'udienza del 10.07. 2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “1) Il figlio sarà affidato in via esclusiva alla SI.ra presso la Per_1 Parte_1 quale rimarrà collocato. 2) Il SI. autorizza espressamente la SI.ra a trasferirsi con il minore a La Spezia, CP_1 Parte_1 presso l'abitazione della nonna materna, in Via Genova n. 265, ove il minore trasferirà la sua residenza anagrafica, con rinuncia quindi della SI.ra all'assegnazione della casa familiare. Pt_1
pagina 3 di 5 3) Le decisioni di maggiore interesse e di maggior rilevanza riguardo l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese di comune accordo dai genitori, salvo ed impregiudicato, in difetto di accordo, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
4) Il diritto di visita padre figlio sarà subordinato alle prescrizioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti – di concerto tra loro –. Una volta che i Servizi Sociali riterranno che il diritto di visita padre-figlio non debba più essere soggetto a prescrizioni, le parti concordemente fin d'ora stabiliscono che il padre, almeno per il primo anno da allora, potrà vedere il figlio solo nel luogo di residenza di quest'ultimo e alla presenza necessaria di una persona di fiducia della madre, senza possibilità di poter pernottare con il minore, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso dovrà sempre tenersi conto del benessere psico fisico del minore e del preminente interesse di quest'ultimo.
5) Solo laddove e allorquando i Servizi Sociali lo ritengano opportuno e rispondente all'interesse del minore, il SInor potrà contattare telefonicamente, anche in video-chiamata, sempre CP_1 Per_1 laddove si trovi in uno stato di buon compenso psico fisico.
6) La SI.ra si impegna altresì a facilitare i rapporti con i familiari del ramo paterno, garantendo Pt_1 contatti telefonici con i nonni e con gli zii e rendendosi disponibile, di tanto in tanto, ad accompagnare a Faenza in visita ai parenti. Per_1
7) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 minore, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di €. 350,00, annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_1
8) Le spese straordinarie nell'interesse del minore, adeguatamente documentate e come elencate dal protocollo del Tribunale di Ravenna, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Il genitore che avrà sostenuto per intero una delle spese straordinarie di cui al predetto elenco, si obbliga a presentare copia della documentazione che attesta e prova all'altro genitore che tale spesa è stata realmente sostenuta, al fine di permettere al genitore che dovrà rimborsare detta spesa straordinaria di provvedere al rimborso della quota del 50% di sua pertinenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
9) I Signori e concordano che le detrazioni e deduzioni fiscali per il figlio Controparte_1 Parte_1 saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno.
10) L'assegno unico e universale per il minore sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
11) Con la sottoscrizione del presente accordo la SI.ra si obbliga a rimettere la querela Parte_1 sporta nei confronti di in data 27/02/2025, e rinuncia quindi a costituirsi parte civile Controparte_1 nel relativo procedimento r.g.n.r. n. 1115/2025 in fase di indagine presso il la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Il contestualmente, si obbliga ad accettare la CP_1 remissione di querela sporta nei suoi confronti dalla Pt_1
12) Le parti dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o causa.
13) Compensate le spese del presente giudizio”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni ivi stabilite non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse del figlio minore In particolare, tenuto conto del percorso di Per_1
pagina 4 di 5 disintossicazione in atto da parte del SI. il coinvolgimento dei Servizi Sociali nella CP_1 regolamentazione del diritto-dovere di visita paterno appare quantomai opportuno. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti di cui al punto n. 11. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti di cui al punto n. 11;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 03.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARA CALBOLI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Silvio Pellico n. 67
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2
BARACCANI e dell'avv. FABRIZIO ALBONETTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Faenza (RA), Corso Giuseppe Garibaldi n. 9
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.07.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 12.03.2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo, previa l'adozione di provvedimenti Controparte_1 indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda e con sentenza immediatamente esecutiva: In via principale:
- disporre l'affido super esclusivo ex art. 337 quater c.c., del figlio minore alla madre A_
, con la quale continuerà a convivere anche a fini anagrafici, prevedendo che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per la minore vengano prese unicamente dalla madre, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater ultimo comma c.c..;
- autorizzare la SI.ra a trasferirsi con il minore, immediatamente o al più tardi alla fine Parte_1 dell'anno scolastico in corso, a La Spezia, in Via Genova n. 265 presso l'abitazione della di lei madre, SI.ra , disponendo nelle more l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra che vi Parte_2 Pt_1 continuerà a vivere con il figlio fino a quando non verrà attuato il trasferimento;
Per_1
- disporre che gli incontri padre e figlio possano avvenire solamente in modalità protetta e previo buon esito certificato di percorso di disintossicazione da droghe e alcol, presso struttura comunitaria cui il SI. dovrà sottoporsi, incaricando altresì i servizi sociali territorialmente competenti di CP_1 verificare la capacità genitoriale del padre e di valutare i tempi e i modi in cui il minore potrà riprendere a vedere il padre senza pregiudizio per la sua incolumità psico fisica.
- dichiarare tenuto a versare a , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio minore una somma mensile di €. 600,00, rivalutata annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, con accredito sul conto corrente intestato a , entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, incluse quelle della mensa scolastica;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla SI.ra . Parte_1
In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di non dover autorizzare il trasferimento a La Spezia della SI.ra unitamente al minore, disporre l'assegnazione della casa familiare di Pt_1
Faenza, Via Emiliani Max n. 15 int. 1, nella quale la SI.ra continuerà a convivere con il figlio Pt_1 minore anche a fini anagrafici, ordinando al di trasferire immediatamente altrove la sua CP_1 residenza, ferme tutte le altre condizioni sopra riportate. In ogni caso vinte le spese del presente giudizio, oltre 15 % spese generali e cpa e iva come per legge”. Con decreto emesso in data 18.03.2025, il Giudice delegato adottava provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. stabilendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con sua Per_1 collocazione presso la stessa, e che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti del figlio avvenisse in modalità protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, assegnando la casa familiare alla SI.ra disponendo che i Servizi Sociali Parte_1 territorialmente competenti monitorassero il nucleo familiare al fine di verificare le condizioni psico- fisiche ed il benessere del figlio minore e la relazione tra lo stesso e il padre e di suggerire a quest'ultimo i più adeguati percorsi di disintossicazione tramite Sert o altre idonee strutture pubbliche nonché statuendo sul mantenimento e disponendo che l'assegno unico e universale per il minore fosse pagina 2 di 5 percepito integralmente dall'attrice e fissava udienza in data 02.04.2025 per provvedere nel contradditorio con la parte convenuta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti così assunti. In data 19.03.2025 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. In data 01.04.2025, il SI. depositava comparsa di costituzione nel sub-procedimento ex Controparte_1 art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo al Giudice delegato di revocare l'affidamento esclusivo, stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e dichiarando di non opporsi all'assegnazione della casa familiare all'attrice e alla percezione da parte di quest'ultimo dell'assegno unico. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 02.04.2025, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 10.05.2025, confermava i provvedimenti provvisori assunti con il decreto emesso in data 19.03.2025. In data 10.06.2025, il SI. si costituiva nel giudizio di merito chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale voglia: rigettare e respingere le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto. disporre l'affidamento congiunto del minore, rimettendosi al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale riguardo le modalità attraverso le quali il diritto di visita del ricorrente dovrà esplicarsi, anche eventualmente prescrivendo un diritto di visita protetto e/o assistito dal Servizio Sociale della Romagna Faentina con facoltà di disporre le prescrizioni ritenute idonee al caso concreto;
ordinare al Servizio Sociale della Romagna Faentina di voler organizzare e calendarizzare gli incontri del padre con il minore;
dichiarare il SInor tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore la somma mensile, rivalutabile, pari ad € 270,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale, che si sommano con l'assegno unico e universale che oggi ammonta ad € 230,00. Il resistente si associa alla richiesta della ricorrente riguardo l'assegno unico e l'assegnazione della casa familiare, conseguentemente, piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinare alla ricorrente di intestarsi le utenze della casa familiare, volturandole, e di intestarsi le spese condominiali. Con vittoria di spese”. In data 13.06.2025, parte attrice depositava conclusioni congiunte sottoscritte sia dalla SI.ra che Pt_1 dal SI. CP_1
All'udienza del 10.07. 2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “1) Il figlio sarà affidato in via esclusiva alla SI.ra presso la Per_1 Parte_1 quale rimarrà collocato. 2) Il SI. autorizza espressamente la SI.ra a trasferirsi con il minore a La Spezia, CP_1 Parte_1 presso l'abitazione della nonna materna, in Via Genova n. 265, ove il minore trasferirà la sua residenza anagrafica, con rinuncia quindi della SI.ra all'assegnazione della casa familiare. Pt_1
pagina 3 di 5 3) Le decisioni di maggiore interesse e di maggior rilevanza riguardo l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese di comune accordo dai genitori, salvo ed impregiudicato, in difetto di accordo, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
4) Il diritto di visita padre figlio sarà subordinato alle prescrizioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti – di concerto tra loro –. Una volta che i Servizi Sociali riterranno che il diritto di visita padre-figlio non debba più essere soggetto a prescrizioni, le parti concordemente fin d'ora stabiliscono che il padre, almeno per il primo anno da allora, potrà vedere il figlio solo nel luogo di residenza di quest'ultimo e alla presenza necessaria di una persona di fiducia della madre, senza possibilità di poter pernottare con il minore, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso dovrà sempre tenersi conto del benessere psico fisico del minore e del preminente interesse di quest'ultimo.
5) Solo laddove e allorquando i Servizi Sociali lo ritengano opportuno e rispondente all'interesse del minore, il SInor potrà contattare telefonicamente, anche in video-chiamata, sempre CP_1 Per_1 laddove si trovi in uno stato di buon compenso psico fisico.
6) La SI.ra si impegna altresì a facilitare i rapporti con i familiari del ramo paterno, garantendo Pt_1 contatti telefonici con i nonni e con gli zii e rendendosi disponibile, di tanto in tanto, ad accompagnare a Faenza in visita ai parenti. Per_1
7) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 minore, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di €. 350,00, annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_1
8) Le spese straordinarie nell'interesse del minore, adeguatamente documentate e come elencate dal protocollo del Tribunale di Ravenna, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Il genitore che avrà sostenuto per intero una delle spese straordinarie di cui al predetto elenco, si obbliga a presentare copia della documentazione che attesta e prova all'altro genitore che tale spesa è stata realmente sostenuta, al fine di permettere al genitore che dovrà rimborsare detta spesa straordinaria di provvedere al rimborso della quota del 50% di sua pertinenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
9) I Signori e concordano che le detrazioni e deduzioni fiscali per il figlio Controparte_1 Parte_1 saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno.
10) L'assegno unico e universale per il minore sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
11) Con la sottoscrizione del presente accordo la SI.ra si obbliga a rimettere la querela Parte_1 sporta nei confronti di in data 27/02/2025, e rinuncia quindi a costituirsi parte civile Controparte_1 nel relativo procedimento r.g.n.r. n. 1115/2025 in fase di indagine presso il la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Il contestualmente, si obbliga ad accettare la CP_1 remissione di querela sporta nei suoi confronti dalla Pt_1
12) Le parti dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o causa.
13) Compensate le spese del presente giudizio”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni ivi stabilite non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse del figlio minore In particolare, tenuto conto del percorso di Per_1
pagina 4 di 5 disintossicazione in atto da parte del SI. il coinvolgimento dei Servizi Sociali nella CP_1 regolamentazione del diritto-dovere di visita paterno appare quantomai opportuno. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti di cui al punto n. 11. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti di cui al punto n. 11;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 03.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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