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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/06/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 421/2022 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ubaldo De Vincentis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta
c.so Trieste 149. -domicilio eletto-
attore
CONTRO
D, sito a Casagiove in via Trento n. 32 in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., convenuto-contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1
, deducendo la nullità delle Controparte_1 CP_2
deliberazioni assembleari dell' 08/06/2016, del 24/06/2020, del 13/10/2020, del
09/02/2021 uniche trascritte nel registro delle deliberazioni assembleari tenuto dal sig. , l.r.p.t. della Soc. Domus, precedente amministratore del Parte_2
condominio, a cui subentrava il Geom. ; nonché le deliberazioni Controparte_3
assunte con la nuova amministratrice del 14/05/2021 e del 23/09/2021.
Con riferimento alle predette deliberazioni , l'attore ha dedotto e lamentato l'omessa convocazione;
Infatti, l'attore riceveva le copie dei verbali assembleari su richiamati , solo in seguito alla richiesta formale fatta al nuovo amministratore, geom , Controparte_3
con pec del 4-12-2021, con cui venivano rimesse le copie dei verbali assembleari dell' 08/06/2016, del 24/06/2020, del 13/10/2020, del 09/02/2021, le cui assemblee erano state svolte e convocate dal precedente amministratore e quelle del
14/05/2021 e del 23/09/2021, le cui assemblee erano state effettuate sotto l'amministrazione della , subentrata alla Domus che aveva curato CP_3
l'amministrazione del condominio in precedenza.
L'attore ha argomentato sul punto, che con la nota a corredo della trasmissione dei predetti verbali, il nuovo amministratore evidenziava che : “così come fatto dal suo predecessore, non aveva convocato il condomino alle assemblee del Parte_1
14/05/2021 e del 23/09/2021, perché dall'esame degli atti ricevuti in data
16/04/2021 con il passaggio delle consegne dal della Domus suo CP_4
predecessore, non vi era alcuna ricevuta rilasciata sia dalle Poste Italiane che da quelle Poste Private di “accettazione della raccomandata” comprovanti l'invito a partecipare all'assemblea con l'indirizzo del condomino.”.
pag. 2/5 Il evidenziava altresì di aver esperito , in via preliminare, prima della Parte_1
introduzione del giudizio, il procedimento di mediazione , che non sortiva alcun esito in quanto il Condominio invitato disertava il relativo incontro fissato dall'istituto di mediazione adito .
All'esito della udienza cartolare del 5.10.2022 il Tribunale , verificata la regolare notificazione dell'atto di citazione al convenuto, ne dichiarava la CP_1
contumacia e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.2.25 , tenutasi dopo l'assegnazione della causa allo scrivente , precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisone con la concessione di termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il tribunale evidenzia che risulta regolarmente espletato il procedimento di mediazione i cui atti sono stati prodotti dall'attore ; altresì risulta essere stato rispettato, tenuto conto della data in cui sono state trasmesse al Parte_1
le deliberazioni oggetto del presente giudizio, il termine di decadenza fissato dall'art
1137 cc.
Ciò premesso la domanda è fondata;
conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014), il Tribunale ritiene, nel caso in esame, di poter ricorrere alla applicazione del principio della ragione più liquida. In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una pag. 3/5 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ciò posto alla luce degli atti prodotti risulta fondata la doglianza circa la omessa convocazione dell'attore con riferimento alle assemblee di cui alle deliberazioni oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Come è noto e più volte affermato dal Supremo Collegio, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea (cfr. Cass., n. 17486 del 2006; n. 10338 del 2014).
Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c. , secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.
Ne consegue che legittimamente nel caso in esame il ha lamentato di non Parte_1
essere stato convocato , evidenziando ed allegando anche la nota( comunicazione
Pec) del 4.12.21 inviata dall'amministratore , dalla quale si desume che la CP_3
circostanza lamentata non viene affatto smentita ma addirittura confermata.
Del resto l'art 1136 comma 6 cc prevede espressamente che l'assemblea non può deliberare, se non constata che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e l'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, aggiunge che l'avviso di convocazione deve essere comunicato.
In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Da quanto dedotto e prodotto è pacifica la circostanza della omessa convocazione del alle assemblee di cui alle deliberazioni dell'08/06/2016, del Parte_1
24/06/2020, del 13/10/2020, del 09/02/2021, 14/05/2021 e del 23/09/2021.che pertanto devono essere annullate.
pag. 4/5 Tra l'altro, lo stesso, con la produzione dell'atto pubblico di compravendita del
5.5.1988 per notar rep 8694, ha assolto all'onere probatorio a suo carico, Per_1
provando di essere legittimato al ricevimento della convocazione in quanto condominio ed indi alla proposizione della domanda di cui è causa .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche atteso che le questioni affrontante non hanno comportato la risoluzione di questioni giuridiche particolarmente complesse;
si esclude la fase istruttoria in quanto non effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea del rispettivamente in data Controparte_5
08/06/2016, 24/06/2020, 13/10/2020, 09/02/2021, 14/05/2021 e 23/09/2021
- condanna il in persona dell'Amministratore P.T. Controparte_5
al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.1791,00, di cui €.91,00 per esborsi ed €.1700,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge , con attribuzione all'Avv. Ubaldo
De Vincentis dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 1.6.2025
Il Giudice
Dott Armando Pacione
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 421/2022 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ubaldo De Vincentis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta
c.so Trieste 149. -domicilio eletto-
attore
CONTRO
D, sito a Casagiove in via Trento n. 32 in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., convenuto-contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1
, deducendo la nullità delle Controparte_1 CP_2
deliberazioni assembleari dell' 08/06/2016, del 24/06/2020, del 13/10/2020, del
09/02/2021 uniche trascritte nel registro delle deliberazioni assembleari tenuto dal sig. , l.r.p.t. della Soc. Domus, precedente amministratore del Parte_2
condominio, a cui subentrava il Geom. ; nonché le deliberazioni Controparte_3
assunte con la nuova amministratrice del 14/05/2021 e del 23/09/2021.
Con riferimento alle predette deliberazioni , l'attore ha dedotto e lamentato l'omessa convocazione;
Infatti, l'attore riceveva le copie dei verbali assembleari su richiamati , solo in seguito alla richiesta formale fatta al nuovo amministratore, geom , Controparte_3
con pec del 4-12-2021, con cui venivano rimesse le copie dei verbali assembleari dell' 08/06/2016, del 24/06/2020, del 13/10/2020, del 09/02/2021, le cui assemblee erano state svolte e convocate dal precedente amministratore e quelle del
14/05/2021 e del 23/09/2021, le cui assemblee erano state effettuate sotto l'amministrazione della , subentrata alla Domus che aveva curato CP_3
l'amministrazione del condominio in precedenza.
L'attore ha argomentato sul punto, che con la nota a corredo della trasmissione dei predetti verbali, il nuovo amministratore evidenziava che : “così come fatto dal suo predecessore, non aveva convocato il condomino alle assemblee del Parte_1
14/05/2021 e del 23/09/2021, perché dall'esame degli atti ricevuti in data
16/04/2021 con il passaggio delle consegne dal della Domus suo CP_4
predecessore, non vi era alcuna ricevuta rilasciata sia dalle Poste Italiane che da quelle Poste Private di “accettazione della raccomandata” comprovanti l'invito a partecipare all'assemblea con l'indirizzo del condomino.”.
pag. 2/5 Il evidenziava altresì di aver esperito , in via preliminare, prima della Parte_1
introduzione del giudizio, il procedimento di mediazione , che non sortiva alcun esito in quanto il Condominio invitato disertava il relativo incontro fissato dall'istituto di mediazione adito .
All'esito della udienza cartolare del 5.10.2022 il Tribunale , verificata la regolare notificazione dell'atto di citazione al convenuto, ne dichiarava la CP_1
contumacia e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.2.25 , tenutasi dopo l'assegnazione della causa allo scrivente , precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisone con la concessione di termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il tribunale evidenzia che risulta regolarmente espletato il procedimento di mediazione i cui atti sono stati prodotti dall'attore ; altresì risulta essere stato rispettato, tenuto conto della data in cui sono state trasmesse al Parte_1
le deliberazioni oggetto del presente giudizio, il termine di decadenza fissato dall'art
1137 cc.
Ciò premesso la domanda è fondata;
conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014), il Tribunale ritiene, nel caso in esame, di poter ricorrere alla applicazione del principio della ragione più liquida. In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una pag. 3/5 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ciò posto alla luce degli atti prodotti risulta fondata la doglianza circa la omessa convocazione dell'attore con riferimento alle assemblee di cui alle deliberazioni oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Come è noto e più volte affermato dal Supremo Collegio, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea (cfr. Cass., n. 17486 del 2006; n. 10338 del 2014).
Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c. , secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.
Ne consegue che legittimamente nel caso in esame il ha lamentato di non Parte_1
essere stato convocato , evidenziando ed allegando anche la nota( comunicazione
Pec) del 4.12.21 inviata dall'amministratore , dalla quale si desume che la CP_3
circostanza lamentata non viene affatto smentita ma addirittura confermata.
Del resto l'art 1136 comma 6 cc prevede espressamente che l'assemblea non può deliberare, se non constata che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e l'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, aggiunge che l'avviso di convocazione deve essere comunicato.
In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Da quanto dedotto e prodotto è pacifica la circostanza della omessa convocazione del alle assemblee di cui alle deliberazioni dell'08/06/2016, del Parte_1
24/06/2020, del 13/10/2020, del 09/02/2021, 14/05/2021 e del 23/09/2021.che pertanto devono essere annullate.
pag. 4/5 Tra l'altro, lo stesso, con la produzione dell'atto pubblico di compravendita del
5.5.1988 per notar rep 8694, ha assolto all'onere probatorio a suo carico, Per_1
provando di essere legittimato al ricevimento della convocazione in quanto condominio ed indi alla proposizione della domanda di cui è causa .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche atteso che le questioni affrontante non hanno comportato la risoluzione di questioni giuridiche particolarmente complesse;
si esclude la fase istruttoria in quanto non effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea del rispettivamente in data Controparte_5
08/06/2016, 24/06/2020, 13/10/2020, 09/02/2021, 14/05/2021 e 23/09/2021
- condanna il in persona dell'Amministratore P.T. Controparte_5
al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.1791,00, di cui €.91,00 per esborsi ed €.1700,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge , con attribuzione all'Avv. Ubaldo
De Vincentis dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 1.6.2025
Il Giudice
Dott Armando Pacione
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