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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4704/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4704/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1593/20 del 30.06.2020 il Tribunale di S. Maria C.V. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GI AN RI e dell'avv. ALOIS RAFFAELLA
( VIALE MEDAGLIE D'ORO, 5 CASERTA C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI e dell'avv. RUSSO C.F._3
ME NT ( ) VIA G.MATARAZZO 6 SANTA C.F._4
RI UA ER
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La in p.na del l.r.p.t., con atto di citazione notificato Parte_2
a e proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
1593/20 del 30.06.2020 con cui il Tribunale di S. Maria C.V., nel giudizio civile introdotto da questi ultimi n. 7727/2016 R.G.C. così statuiva: “… 1) accertato il grave inadempimento della società convenuta, dichiara legittimo il recesso dal contratto preliminare oggetto di causa esercitato dagli attori e condanna la società convenuta a versare agli attori l'importo di € 130.124,80, oltre interessi dalla domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi ed in € 770,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori;
4) pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della società convenuta.”.
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva, in riforma della stessa, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accolga l'appello e, per l'effetto, dichiari la nullità della Sentenza impugnata n. 1593/2020 Tribunale di santa Maria
Capua Vetere, dott.ssa Maria Del Prete, pubblicata il 30.06.2020 (proc. Rg 7727/2016) per le causali di cui in premessa;
2) Accolga l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, RIGETTI la domanda principale di primo grado, e previa valutazione della acquisizione dei mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio, dichiari l'intervenuto recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento dei coniugi in ordine all'esecuzione del preliminare di vendita;
rigetti la domanda CP_1
attorea di restituzione del doppio della caparra confirmatoria per i motivi indicati in atto;
rigetti la richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 30.000,00 versato dai quale acconto sul presso complessivo di vendita, in quanto infondata Parte_3
in fatto ed in diritto;
3) In subordine, accolga l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rimetta la causa al giudice del primo grado per l'acquisizione dei mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio e per l'effetto RIGETTI la domanda dell'attore di primo grado, e per l'effetto, dichiari l'intervenuto recesso dal
pagina 2 di 5 contratto preliminare per grave inadempimento dei coniugi in ordine CP_1
all'esecuzione del preliminare di vendita;
rigetti la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra confirmatoria per i motivi indicati in atto;
rigetti la richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 30.000,00 versato dai quale Parte_3
acconto sul presso complessivo di vendita, in quanto infondata in fatto ed in diritto 4) In mero subordine, dichiari l'appellante tenuta esclusivamente alla restituzione della caparra e dell'acconto ricevuto;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione” .
Si costituivano e e chiedevano così provvedere: Controparte_1 CP_2
“1 – rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato, sia in fatto sia in diritto, e confermare la decisione di primo grado;
2 – condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CNA, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Con atto depositato in data 22 settembre 2025, l'appellante a
[...]
in p.na del l.r.p.t. ha depositato atto di rinuncia all'appello ed agli atti Parte_2
del presente giudizio, che veniva accettata da e Controparte_1 CP_2
con dichiarazione depositata in data 07.10.2025 con le note di udienza a trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025.
Il consigliere istruttore ha, quindi, rimesso la causa alla decisione del Collegio senza fissare i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Va rilevato che l'appellante ha documentato di aver rinunciato al giudizio di appello ex art. 306 c.p.c. e di aver notificato l'atto di rinuncia alla controparte, che ha accettato la rinuncia con atto depositato in atti.
Invero, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, dell'ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se pagina 3 di 5 applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la chiesta estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico dell'appellante rinunciante, non avendo la parte appellata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in p.na del l.r.p.t., Parte_2
avverso la sentenza n. 1593/20 resa in data 30.06.2020 dal Tribunale di S. Maria C.V., e contro e così provvede: Controparte_1 CP_2
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4704/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1593/20 del 30.06.2020 il Tribunale di S. Maria C.V. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GI AN RI e dell'avv. ALOIS RAFFAELLA
( VIALE MEDAGLIE D'ORO, 5 CASERTA C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI e dell'avv. RUSSO C.F._3
ME NT ( ) VIA G.MATARAZZO 6 SANTA C.F._4
RI UA ER
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La in p.na del l.r.p.t., con atto di citazione notificato Parte_2
a e proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
1593/20 del 30.06.2020 con cui il Tribunale di S. Maria C.V., nel giudizio civile introdotto da questi ultimi n. 7727/2016 R.G.C. così statuiva: “… 1) accertato il grave inadempimento della società convenuta, dichiara legittimo il recesso dal contratto preliminare oggetto di causa esercitato dagli attori e condanna la società convenuta a versare agli attori l'importo di € 130.124,80, oltre interessi dalla domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi ed in € 770,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori;
4) pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della società convenuta.”.
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva, in riforma della stessa, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accolga l'appello e, per l'effetto, dichiari la nullità della Sentenza impugnata n. 1593/2020 Tribunale di santa Maria
Capua Vetere, dott.ssa Maria Del Prete, pubblicata il 30.06.2020 (proc. Rg 7727/2016) per le causali di cui in premessa;
2) Accolga l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, RIGETTI la domanda principale di primo grado, e previa valutazione della acquisizione dei mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio, dichiari l'intervenuto recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento dei coniugi in ordine all'esecuzione del preliminare di vendita;
rigetti la domanda CP_1
attorea di restituzione del doppio della caparra confirmatoria per i motivi indicati in atto;
rigetti la richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 30.000,00 versato dai quale acconto sul presso complessivo di vendita, in quanto infondata Parte_3
in fatto ed in diritto;
3) In subordine, accolga l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rimetta la causa al giudice del primo grado per l'acquisizione dei mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio e per l'effetto RIGETTI la domanda dell'attore di primo grado, e per l'effetto, dichiari l'intervenuto recesso dal
pagina 2 di 5 contratto preliminare per grave inadempimento dei coniugi in ordine CP_1
all'esecuzione del preliminare di vendita;
rigetti la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra confirmatoria per i motivi indicati in atto;
rigetti la richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 30.000,00 versato dai quale Parte_3
acconto sul presso complessivo di vendita, in quanto infondata in fatto ed in diritto 4) In mero subordine, dichiari l'appellante tenuta esclusivamente alla restituzione della caparra e dell'acconto ricevuto;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione” .
Si costituivano e e chiedevano così provvedere: Controparte_1 CP_2
“1 – rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato, sia in fatto sia in diritto, e confermare la decisione di primo grado;
2 – condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CNA, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Con atto depositato in data 22 settembre 2025, l'appellante a
[...]
in p.na del l.r.p.t. ha depositato atto di rinuncia all'appello ed agli atti Parte_2
del presente giudizio, che veniva accettata da e Controparte_1 CP_2
con dichiarazione depositata in data 07.10.2025 con le note di udienza a trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025.
Il consigliere istruttore ha, quindi, rimesso la causa alla decisione del Collegio senza fissare i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Va rilevato che l'appellante ha documentato di aver rinunciato al giudizio di appello ex art. 306 c.p.c. e di aver notificato l'atto di rinuncia alla controparte, che ha accettato la rinuncia con atto depositato in atti.
Invero, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, dell'ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se pagina 3 di 5 applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la chiesta estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico dell'appellante rinunciante, non avendo la parte appellata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in p.na del l.r.p.t., Parte_2
avverso la sentenza n. 1593/20 resa in data 30.06.2020 dal Tribunale di S. Maria C.V., e contro e così provvede: Controparte_1 CP_2
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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