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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 955/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati in SAN BONIFACIO, VIA FOGAZZARO n. 1, con il patrocinio degli avv.ti CUBISINO ANGELO e AMBROSINI LAURA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliata in VICENZA, , con il patrocinio dell'avv. CP_2
VINCI PIERLUIGI,
Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VICENZA, VIA LAMPEDUSA n. 66/M, con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO MARIAROSARIA,
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in BASSANO DEL GRAPPA, VIA DE GASPERI n. 19/B, con il patrocinio dell'avv. SAVIO FRANCESCO,
Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VICENZA, VIALE RIVIERA BERICA n. 105, con il patrocinio dell'avv. REBESANI ANNA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 919/24, pubblicata in data 26.4.24.
Conclusioni delle parti:
come da note depositate telematicamente per l'udienza del 16.4.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul figlio minore , ha proposto gravame avverso la sentenza del Pt_2
Tribunale di Vicenza n. 919/24, pubblicata in data 26.4.24.
Ritualmente costituitisi in giudizio la , la Controparte_1 CP_4
pagina 2 di 5 , e , che Controparte_6 Controparte_5 Controparte_3
resistevano alle avverse pretese, e formulata proposta transattiva da parte del Consigliere
Istruttore con ordinanza del 12.12.24, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento in favore di e , da parte di Pt_1 Parte_2 Controparte_5
della somma di € 30.000,00 ciascuno, già comprensiva di risarcimento,
[...]
rivalutazione, interessi e contributo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
- con la rinuncia da parte di , Controparte_5 Controparte_1
, e ad avvalersi degli
[...] Controparte_3 Controparte_4
effetti del capo della sentenza del primo grado relativo alle spese di lite,
- con l'integrale compensazione fra tutte le parti in causa delle spese di lite del secondo grado;
le parti l'hanno concordemente accolta come da note d'udienza del 16.4.25 depositate per via telematica, provvedendo l'appellante a depositare altresì il provvedimento autorizzativo debitamente emesso dal Giudice Tutelare in relazione alla posizione del minore Pt_2
[...]
Tanto esposto, ricorrono allora i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n.
17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250
del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della pagina 3 di 5 materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della pagina 4 di 5 materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 919/24, pubblicata in data 26.4.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 955/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati in SAN BONIFACIO, VIA FOGAZZARO n. 1, con il patrocinio degli avv.ti CUBISINO ANGELO e AMBROSINI LAURA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliata in VICENZA, , con il patrocinio dell'avv. CP_2
VINCI PIERLUIGI,
Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VICENZA, VIA LAMPEDUSA n. 66/M, con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO MARIAROSARIA,
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in BASSANO DEL GRAPPA, VIA DE GASPERI n. 19/B, con il patrocinio dell'avv. SAVIO FRANCESCO,
Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VICENZA, VIALE RIVIERA BERICA n. 105, con il patrocinio dell'avv. REBESANI ANNA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 919/24, pubblicata in data 26.4.24.
Conclusioni delle parti:
come da note depositate telematicamente per l'udienza del 16.4.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul figlio minore , ha proposto gravame avverso la sentenza del Pt_2
Tribunale di Vicenza n. 919/24, pubblicata in data 26.4.24.
Ritualmente costituitisi in giudizio la , la Controparte_1 CP_4
pagina 2 di 5 , e , che Controparte_6 Controparte_5 Controparte_3
resistevano alle avverse pretese, e formulata proposta transattiva da parte del Consigliere
Istruttore con ordinanza del 12.12.24, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento in favore di e , da parte di Pt_1 Parte_2 Controparte_5
della somma di € 30.000,00 ciascuno, già comprensiva di risarcimento,
[...]
rivalutazione, interessi e contributo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
- con la rinuncia da parte di , Controparte_5 Controparte_1
, e ad avvalersi degli
[...] Controparte_3 Controparte_4
effetti del capo della sentenza del primo grado relativo alle spese di lite,
- con l'integrale compensazione fra tutte le parti in causa delle spese di lite del secondo grado;
le parti l'hanno concordemente accolta come da note d'udienza del 16.4.25 depositate per via telematica, provvedendo l'appellante a depositare altresì il provvedimento autorizzativo debitamente emesso dal Giudice Tutelare in relazione alla posizione del minore Pt_2
[...]
Tanto esposto, ricorrono allora i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n.
17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250
del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della pagina 3 di 5 materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della pagina 4 di 5 materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 919/24, pubblicata in data 26.4.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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