Articolo 26 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 luglio 1962
Art. 26.
Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962