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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 617/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
15/04/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/03/2025 da Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO CINQUE, e da C.F._1
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
MARCELLO CIMMINO e STEFANIA COLACICCO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Savona in data 25/05/2002; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie: il 20/12/2004 e il Per_1 Per_2
26/11/2011; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 10/05/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1 1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno sarà libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. La casa coniugale sita in Caserta, Via Berni Canani 11 viene lasciata nel possesso della IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore , ed Parte_2 Persona_3 alla figlia maggiorenne che attualmente domicilia in Roma alla via Filippo Persona_4
Meda 181°;
3. Il IG. ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali ad esclusione di Parte_1 alcune suppellettili lasciati nel locale cantina della casa coniugale, dalla quale potranno essere prelevati in qualsiasi momento, a richiesta del sig. il quale non dispone delle chiavi di T_ accesso;
i mobili ed ogni altro elemento di arredo di proprietà dei coniugi sono stati lasciati presso la casa coniugale, in uso e a beneficio del coniuge e delle figlie;
4. Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl e Tari (tassa nettezza urbana) dell'ex abitazione coniugale/familiare sono già intestate alla IG.ra e resteranno a Parte_2 carico della stessa;
5. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore;
6. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport ed al tempo libero verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni;
7. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della figlia minore con il Per_2 padre, si concorda quanto segue: il padre avrà con sé la figlia, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1° gennaio;
il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
15 gg nel mese di agosto previo accordo con la madre ed in funzione delle rispettive esigenze;
sono garantite le visite per due volte la settimana, oltre il sabato e/o la domenica. A tal uopo si precisa che, come già stabilito in sede di separazione e come effettivamente avvenuto medio tempore, i genitori
2 concorderanno volta per volta l'organizzazione settimanale e/o giornaliera con una certa elasticità. Tanto perché il IG. è insegnante per la materia di scienze motorie Parte_1
e altresì per passione e, soprattutto, per integrare la posizione economica ed assicurare il certo mantenimento alle figlie, svolge attività di preparatore atletico di squadre di calcio a livello giovanile: gli allenamenti e le partite di campionato hanno luogo durante i giorni feriali ed in orario pomeridiano e tali giorni variano a seconda della disponibilità dei campi da parte delle singole società e dal calendario redatto dalla FIGC;
pertanto non può stabilire con certezza i giorni e gli orari nei quali potrà avere con sé la figlia. In buona sostanza, considerati anche i rapporti amichevoli tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé la figlia quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della minore. Il padre, quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarla presso la casa coniugale all'orario stabilito. L'altra figlia è ormai Per_1 maggiorenne;
9. Il IG. corrisponderà per il mantenimento della minore , entro il Parte_1 Per_2 giorno 5 (cinque) del mese, euro 300,00 mensili da versarsi alla IG.ra ; in Parte_2 favore della figlia corrisponderà euro 300,00 mensili direttamente alla stessa ormai Per_1 maggiorenne . Il tutto per un importo complessivo di € 600,00, rivalutabili secondo Per_1
l'indice Istat:
10. Le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
11. Il 50% dell'assegno famigliare della figlia minore viene versato sul conto del IG. T_
;
[...]
12. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
13. Relativamente al mutuo che grava sulla casa coniugale i coniugi si impegnano a corrispondere ciascuno il 50% della rata che all'attualità è pari ad euro 460,00 con le seguenti modalità: il IG. verserà ogni mese entro il giorno 5 (cinque) euro 230,00 sul Parte_1 conto NE n. 26453 cointestato con la IG.ra , considerato che sullo stesso Parte_2 avviene il prelievo diretto da parte dell'Istituto mutuante;
14. Il conto corrente NE verrà gestito esclusivamente dalla IG.ra per il Parte_2 pagamento del mutuo;
3 15. Si dà atto che già con la sottoscrizione del presente atto i coniugi daranno spontanea attuazione alle concordate condizioni. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Savona il 25/05/2002 da
, nato a [...] il [...], e da , nata Parte_1 Parte_2
a Caserta (CE) il 02/01/1976, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savona di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2002);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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