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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 327/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 327/2021 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Antonino Pino (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona via Don Minzoni n. 13, sono elettivamente domiciliati, Appellante Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Aurelio Chillemi (con pec indicata), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Fiumara, in Messina Via Giurba n. 6, Condominio “Palazzo Orchidea” di Milazzo, via San Giovanni n. 31 (C.F. ), in P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Dario M. Carcione (con pec indicata), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 97/2021, emessa, in data 2 febbraio 2021, dal Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 19 febbraio 2009, citava in giudizio i sigg. Controparte_1
e esponendo: di essere proprietario di un immobile Parte_1 Pt_2 Parte_2 sito in Milazzo, via San Giovanni ai nn. 31/33, al piano terra di un condominio a sei piani denominato
“Condominio Orchidea”; che l'immobile in oggetto era di recente ristrutturazione e, all'epoca dei fatti, era concesso in locazione alla giusto contratto del 10/09/08; che, in data 19 Controparte_2 settembre 2008 che al piano immediatamente superiore si trovava l'appartamento di proprietà dei coniugi con una terrazza adiacente;
che, in data 19 settembre 2008, a seguito di Parte_3 infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento e dalla terrazza soprastanti, si era verificato il distacco di una gran parte del controsoffitto;
che dell'accaduto aveva dato comunicazione, rimasta
1 senza riscontro, sia all'amministratore del Condominio, sia ai coniugi che in data Parte_3
25 settembre 2008, a causa di ulteriori intensi temporali, l'immobile aveva subito un ulteriore allagamento, un'ulteriore crollo del controsoffitto in cartongesso, che risultava interamente compromesso, nonché il totale danneggiamento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione, fatti di cui aveva dato notizia all'amministratore; che nella stessa data, era stato eseguito un primo sopralluogo, nel corso del quale era stato constatato il crollo del controsoffitto e l'allagamento dell'immobile del e l'allagamento dell'appartamento di proprietà dei CP_1 coniugi e della terrazza adiacente e, all'interno del pluviale di scarico della terrazza era Pt_1 stata rinvenuta notevole quantità di materiale di vario genere, tra cui una pallina giallo;
che avevano fatto seguito altri sopralluoghi anche da parte dei periti nominati dalle rispettive compagnie di assicurazione, ai quali era stata fornita tutta la documentazione richiesta per la valutazione, quantificazione e liquidazione del danno, senza alcun riscontro risolutorio. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la responsabilità dei convenuti per il sinistro e per l'effetto condannarli all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, mediante la refusione della somma di € 24.848,72, come stimato e periziato e/o per come provato in corso di causa a mezzo di CTU, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
chiedendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata del
[...]
“Condominio Orchidea”. Contestavano la domanda attorea, chiedendo: “- in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto con vittoria si spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Condominio Orchidea, in persona dall'amministratore pro tempore sito in Milazzo via S. Giovanni tenuto al risarcimento del danno subito dall'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. Si costituiva in giudizio il “Condominio Orchidea”, in persona dell'Amministratore pro tempore, contestando le domande attoree ma anche la chiamata in giudizio ad opera dei convenuti, escludendo a priori qualsivoglia responsabilità in capo al condominio anche alla luce degli esiti del sopralluogo, nel corso del quale era stata constatata la presenza di materiale che ostruiva il regolare deflusso delle acque meteoriche. Istruita la causa mediante espletamento di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 97/2021, emessa in data 2 febbraio 2021, il Tribunale di Barcellona P.G., così provvedeva:
“1) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, accertata, nella misura specificata, la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, li condanna al risarcimento nei confronti di parte attrice, a titolo di danni, della somma complessiva già decurtata del 15% per il concorso del caso fortuito nella determinazione dell'evento, pari a €. 8.882,50 oltre interessi e rivalutazione dalla data del deposito della relazione di CTU. 2) Condanna i convenuti alle spese di lite nei confronti dell'attore che determina, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 3800,00 oltre spese esenti pari ad €. 188,00 spese generali e oneri fiscali;
3) Condanna i convenuti alle spese di lite nei confronti del Condominio chiamato in causa che determina, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 2.738,00, oltre spese generali e oneri fiscali;
4) le spese di CTU, liquidate come in atti,
2 vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido con obbligo di restituzione alla parte anticipataria delle stesse”. Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che l'appellato , ha apportato modifiche Controparte_1 al muro condominiale del suo immobile ed alla canalizzazione di scolo della terrazza a livello di proprietà degli appellanti in totale assenza di autorizzazione comunale e del condominio;
2) Ritenere e dichiarare che le modifiche di cui sopra hanno inciso negativamente nella produzione del danno stabilendone la frazione di incidenza sull'intero; 3) Ritenere e dichiarare la tenutezza degli appellanti e del condominio chiamato in causa al risarcimento dei danni riportati dall'appellato in virtù degli artt. 2051, 1130 e 1135, e condannarli al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 1126 cc.; 4) Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 2.800,00 liquidata a titolo di spese per la sostituzione di n. 20 faretti;
5) Disporre la compensazione delle spese di giudizio di primo grado tra tutte le parti o, in subordine, tra gli appellanti ed il terzo chiamato condominio Orchidea;
In via estremamente subordinata in parziale riforma della sentenza impugnata condannare in solido gli appellanti ed il terzo chiamato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato ; Controparte_1
6) Condannare gli appellati in solido, o tra essi chi di ragione, al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 7) Fare obbligo agli appellati di restituire agli appellanti tutte le somme a loro corrisposte in virtù della sentenza impugnata che non dovute e/o in eccedenza quanto disposto dall'emananda sentenza di appello”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito i motivi di appello, chiedendone il rigetto, con condanna degli appellanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese processuali del grado. Si è costituito, altresì, in giudizio il Condominio “Palazzo Orchidea” di Milazzo, in persona dell'amministratore pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, o, in via subordinata, l'accoglimento limitatamente alla parte concernente la quantificazione del danno da risarcirsi in favore del sig. Con vittoria di spese processuali relative al CP_1 presente grado di giudizio. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 17 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore degli appellanti ha dedotto che erroneamente, e senza alcuna motivazione, il primo giudice aveva ritenuto gli appellanti unici responsabili dei danni, nonostante il c.t.u., dopo avere verificato che l'acqua piovana si fosse infiltrata nell'immobile di proprietà dell'appellato dal solaio di copertura costituito dalla terrazza e dall'appartamento di proprietà degli appellanti, avesse individuato, accertato ed indicato tutta una serie di concause nella produzione dell'evento, e segnatamente un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche approssimativo e privo di importanti elementi tecnici, che aveva favorito l'intasamento del pluviale. Ha evidenziato, in particolare, che, pur essendo il terrazzo di proprietà esclusiva dei convenuti, il
3 canale di scarico doveva essere considerato di natura condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., svolgendo una funzione necessaria all'uso e al godimento comune. Di conseguenza il Condominio doveva essere ritenuto corresponsabile dei danni subiti dall'attore e condannato, con i convenuti, al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. La censura non merita accoglimento. Occorre premettere che il consulente tecnico d'ufficio, Arch. dopo avere descritto Persona_1 lo stato dei luoghi - accertando che la terrazza adiacente l'appartamento dei convenuti, Parte_1
e accessibile solo attraverso detto appartamento, ha una
[...] Parte_2 superficie di mq. 80,85 ed è delimitata, ad ovest, e a sud da parete alta m. 1,93, a est, da un parapetto che permette l'affaccio al cortile sottostante e, a nord, dall'appartamento - ha Parte_3 ritenuto che “le cospicue infiltrazioni che hanno causato danni al locale commerciale del Sig.
[...] sono da imputarsi ad intasamento dei deflussori che dalla terrazza vanno allo scarico, con CP_1 conseguente allagamento dell'appartamento stesso e successiva infiltrazione di acqua al piano sottostante”. Ha accertato il consulente una serie di problematiche riguardanti il sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, che avrebbero favorito detto intasamento, quali la inadeguata pendenza della pavimentazione della terrazza dei convenuti, la mancanza di un canale di bordo e/o di opportune linee di compluvio e displuvio, necessari per il convogliamento dell'acqua piovana ai canali di scolo, la localizzazione dei canali di scolo all'interno della terrazza piuttosto che all'esterno, la mancanza, in corrispondenza del bocchettone, “di adeguata griglia parafoglie, avente il compito di intercettare foglie e altro materiale”, per evitare l'intasamento del pluviale. Ha, inoltre, accertato la presenza di due pluviali per lo smaltimento delle acque meteoriche, uno dei quali non funzionante “in quanto il canale di scolo ad esso collegato è ostruito alla quota di pavimentazione del terrazzo dal battiscopa”. Dunque, la causa delle infiltrazioni dannose è da ascriversi alla inidoneità e alle carenze di manutenzione ordinaria del sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, che, a dire del c.t.u., hanno “sicuramente favorito l'intasamento del pluviale”, l'unico funzionante a causa dell'otturazione, con il battiscopa, del canale di scolo collegato all'altro pluviale. Ne segue che sicuramente la responsabilità per i danni subiti dall'attore non è ascrivibile al Condominio, in via esclusiva, come ipotizzato dai convenuti nella comparsa di risposta di primo grado. In proposito, occorre osservare che l'attore ha agito in giudizio nei confronti dei soli Parte_1
e e che i convenuti hanno chiamato in giudizio il condominio per Parte_2 ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità, e la propria liberazione dalla pretesa risarcitoria dell'attore. Solo nella comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, i convenuti hanno chiesto, “in via subordinata ritenere e dichiarare il concorso di responsabilità delle parti in causa, determinandone l'incidenza in termini percentuali e ripartire le spese di riparazione secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.”. Gli stessi convenuti, odierni appellanti - non anche l'attore che ha, peraltro, chiesto il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza di primo grado - hanno impugnato la decisione del primo giudice - che ha ritenuto la responsabilità esclusiva dei convenuti per i danni subiti dall'attore - senza insistere nella domanda, tempestivamente formulata in primo grado, intesa ad ottenere la declaratoria della esclusiva responsabilità del condominio, ma chiedendo l'accertamento della corresponsabilità solidale del condominio, a loro dire tenuto, con i convenuti, al risarcimento
4 dei danni riportati dall'attore “in virtù degli artt. 2051, 1130 e 1135, e condannarli al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 1126 cc.”. Tale domanda, tendente ad una graduazione della responsabilità dei corresponsabili in solido, tuttavia, deve ritenersi preclusa. Ed infatti, la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2051, comporta l'applicazione del disposto di cui all'art. 2055 c.c., che, com'è noto, opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti a un terzo. L'art. 2055 c.c. prevede che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. Con la conseguenza che, essendo i condebitori obbligati per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.). D'altra parte, la stessa norma prevede che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 2). Costituisce un orientamento costante e pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, pertanto l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili, o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 c.c., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore;
e, se domanda di rivalsa non vi è stata da parte di uno dei convenuti nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23/07/2024, n. 20348). La questione della sussistenza del concorso del fatto del terzo nella causazione dei danni e della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato ritualmente l'azione di rivalsa nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda deve essere tempestivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado e non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello (Cass. Civ., sez. III, 19/03/2025, n. 7332). Nel caso in esame, i convenuti non hanno ritualmente e tempestivamente proposto domanda di rivalsa, né, in vista di tale azione, hanno chiesto l'accertamento del concorso colposo del condominio e dell'efficienza causale delle rispettive condotte, per cui non può dolersi, in grado di appello, della responsabilità ascrittagli anche per la parte di danno eventualmente riconducibile al condominio. Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere infondato anche l'ulteriore motivo di appello (indicato come III), concernente la responsabilità del condominio.
5 2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di valutare la prova offerta dagli appellati in ordine alle modifiche apportate dall'attore su parte delle canalizzazioni di scolo della terrazza, in occasione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile. La censura è infondata. Il c.t.u. ha accertato che il ha effettuato lavori di modifica nella parete lato est, per la CP_1 parte prospettante nella corte interna del fabbricato, constatando la presenza di una apertura di m.
3,00 x m. 3,20 di altezza, una finestra pari a cm 64,50 x 89,5 e una apertura avente dimensioni pari a m. 1,34 x m 3,00 di altezza. Ha evidenziato che i lavori di rifacimento eseguiti risultavano evidenti in quanto delimitati da intonaco di colore bianco contrastante nettamente con l'intonaco originario, di colore rosa. Ha aggiunto che gli elaborati e la documentazione presenti nelle pratiche di autorizzazione edilizia “non consentono, tuttavia, a parere del sottoscritto di poter stabilire con certezza se nell'ambito dei lavori effettuati dal siano state apportate delle modifiche CP_1 anche alle canalizzazioni di scolo, non essendo nemmeno possibile fare un riscontro con la situazione preesistente in quanto il manufatto interessato è stato costruito antecedentemente abusivamente e non vi sono allegati grafici esemplificativi in merito”. Né tale prova il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto di poter trarre dalle caratteristiche dei materiali utilizzati per la costruzione dei diversi tratti dei pluviali, o dalla documentazione fotografica allo stesso esibita al momento del sopralluogo. Inoltre, come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli esiti della prova testimoniale, tutt'altro che univoci, non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alle modifiche apportate dall'attore alla originaria struttura dei pluviali. In particolare, mentre le testi e hanno confermato detta modifica, il Testimone_1 Testimone_2 teste , architetto incaricato della direzione dei lavori, ha dichiarato che “i pluviali Testimone_3 provenienti dal solaio di copertura dell'immobile in oggetto non sono stati spostati dalla loro sede originaria”, come si evincerebbe, a suo dire, anche dalla vetustà degli attacchi superiori ed inferiori e dalla tinteggiatura originaria. In ogni caso il c.t.u., dopo avere accertato che il pluviale, dopo un primo tratto iniziale a 45%, presenta un andamento rettilineo fino allo sbocco, ha ritenuto che, di per sé, detta inclinazione del tratto iniziale del manufatto in esame “non risulta tale da influire sulla velocità dell'acqua e causare fenomeni di sedimentazione”, aggiungendo che la conformazione del pluviale, in concreto, ha, con molta probabilità, costituito una concausa dell'evento dannoso solo in ragione della mancanza di una griglia posizionata in corrispondenza del bocchettone (ascrivibile ai convenuti), che ha consentito il passaggio nel pluviale di materiale grossolano (compresa una pallina di colore giallo). Indicando, dunque, nella condotta colposa dei proprietari la causa determinante l'evento dannoso.
3. Con il terzo motivo di appello, concernente la quantificazione dei danni, il difensore ha lamentato che il primo giudice, recependo la stima dei danni operata dal c.t.u. in maniera sbrigativa superficiale ed approssimativa e sulla base di quanto si evinceva dalla documentazione fotografica e dalla perizia di stima allegate al fascicolo di parte attorea, aveva errato a ritenere che la sostituzione dei n. 20 faretti, per un totale di € 2.800,00, dovesse essere riconosciuta, in quanto l'attore non aveva allegato le fatture o ricevute di acquisto dei faretti e, soprattutto, perché non aveva offerto in visione al c.t.u. i faretti danneggiati. Anche tale censura è infondata. Occorre premettere che il c.t.u. ha quantificato i danni tenendo conto, non solo delle stime di valutazione del c.t.p., che evidentemente ha ritenuto congrue, bensì anche dei danni documentati dalla
6 documentazione fotografica. Ha così correttamente ritenuto accertato che, in conseguenza dei danni riportati dalla controsoffittatura - in gran parte crollata sul pavimento e per il resto danneggiata - l'impianto di illuminazione, costituito da 20 faretti, che era agganciato alla struttura metallica del controsoffitto, avesse riportato danni consistiti nella rottura dei faretti stessi, inevitabilmente crollati sul pavimento. Ha precisato, peraltro, il c.t.u. che la quantificazione dei danni subiti dall'impianto elettrico era stata limitata alle spese per il ripristino dell'impianto elettrico agganciato alla struttura metallica del controsoffitto, che, come evincibile dalle foto, aveva riportato i danni più evidenti.
4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha lamentato che, immotivatamente, il primo giudice aveva ritenuto che il caso fortuito avesse inciso nella misura del 15% nella determinazione del danno, senza considerare che dagli atti emergeva che l'abnorme temporale del 25 settembre 2008 avesse sommerso l'intero territorio milazzese, tanto che i Vigili del fuoco erano stati impegnati a lungo a smaltire con pompe idrovore l'acqua piovana che aveva invaso appartamenti, strade e cantinati. Per cui la bomba d'acqua abbattutasi su Milazzo ben poteva essere considerata l'unica causa della infiltrazione verificatasi nell'immobile dell'appellato. La censura è infondata. Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito - senza alcuna rilevanza della diligenza o meno dello stesso - cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, si osserva che, secondo il risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità di eventi naturali - e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità; tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482). In tale ottica, dunque, l'accertamento del “caso fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico, in particolare, i dati c.d. pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Nel solco di tale orientamento, le più recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione hanno precisato come tali dati obiettivi, che devono essere ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), debbano essere riferiti ad un lasso temporale amplissimo - quanto meno di numerosi decenni - e non limitato ad un breve intervallo temporale.
7 In proposito, è stato affermato che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode)
- con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. Civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643; cfr. Cass. Civ., sez. III, 11/02/2022, n. 4588, che in motivazione ha precisato che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche). Ciò premesso, occorre osservare che, nel caso in esame, non sono stati prodotti dati pluviometrici di lungo periodo, che consentano di ritenere integrato il requisito della eccezionalità dell'evento alluvionale verificatosi il 25 settembre 2008. Cionondimeno, il primo giudice ha ravvisato nelle intense precipitazioni atmosferiche una
“concausa” dell'evento dannoso e ha erroneamente ritenuto che la sussistenza di una causa naturale
- concorrente nella determinazione del danno ma non tale da escludere ogni rilievo eziologico con le condizioni della cosa in custodia - avesse potuto, comunque, determinare la riduzione, in misura corrispondente al 15%, della somma liquidata a titolo di risarcimento. Vale, in proposito, rammentare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo il criterio di normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 28/03/2007, n. 7577, in materia di responsabilità ex art. 2043). Ne consegue che non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (cfr. Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 06/05/2015, n. 8995). Poiché, tuttavia, la sentenza non è stata sul punto impugnata dal si ritiene di non poter CP_1 modificare in senso più sfavorevole agli impugnanti e più favorevole alla controparte il capo della sentenza con cui il primo giudice ha decurtato in ragione del 15% la somma liquidata a titolo di risarcimento, per il concorso del caso fortuito nella determinazione dell'evento.
8 In proposito, può essere richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo e quello dell'interesse ad agire, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata;
pertanto, in assenza d'impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una reformatio in peius in danno del primo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 7 febbraio 2024, n. 3469).
****** Quanto esposto induce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo concernente la modifica del capo della sentenza relativa alla condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo al criterio della soccombenza, sono poste a carico degli appellanti, in solido, e sono liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (criterio del decisum) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00 (di cui
€ 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, per ciascuno degli appellati, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 97/2021, emessa, in data 2 febbraio 2021, dal Tribunale di Parte_4
Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore di e del Controparte_1
Condominio “Palazzo Orchidea”, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate, in favore di ciascuno degli appellati, in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 327/2021 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Antonino Pino (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona via Don Minzoni n. 13, sono elettivamente domiciliati, Appellante Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Aurelio Chillemi (con pec indicata), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Fiumara, in Messina Via Giurba n. 6, Condominio “Palazzo Orchidea” di Milazzo, via San Giovanni n. 31 (C.F. ), in P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Dario M. Carcione (con pec indicata), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 97/2021, emessa, in data 2 febbraio 2021, dal Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 19 febbraio 2009, citava in giudizio i sigg. Controparte_1
e esponendo: di essere proprietario di un immobile Parte_1 Pt_2 Parte_2 sito in Milazzo, via San Giovanni ai nn. 31/33, al piano terra di un condominio a sei piani denominato
“Condominio Orchidea”; che l'immobile in oggetto era di recente ristrutturazione e, all'epoca dei fatti, era concesso in locazione alla giusto contratto del 10/09/08; che, in data 19 Controparte_2 settembre 2008 che al piano immediatamente superiore si trovava l'appartamento di proprietà dei coniugi con una terrazza adiacente;
che, in data 19 settembre 2008, a seguito di Parte_3 infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento e dalla terrazza soprastanti, si era verificato il distacco di una gran parte del controsoffitto;
che dell'accaduto aveva dato comunicazione, rimasta
1 senza riscontro, sia all'amministratore del Condominio, sia ai coniugi che in data Parte_3
25 settembre 2008, a causa di ulteriori intensi temporali, l'immobile aveva subito un ulteriore allagamento, un'ulteriore crollo del controsoffitto in cartongesso, che risultava interamente compromesso, nonché il totale danneggiamento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione, fatti di cui aveva dato notizia all'amministratore; che nella stessa data, era stato eseguito un primo sopralluogo, nel corso del quale era stato constatato il crollo del controsoffitto e l'allagamento dell'immobile del e l'allagamento dell'appartamento di proprietà dei CP_1 coniugi e della terrazza adiacente e, all'interno del pluviale di scarico della terrazza era Pt_1 stata rinvenuta notevole quantità di materiale di vario genere, tra cui una pallina giallo;
che avevano fatto seguito altri sopralluoghi anche da parte dei periti nominati dalle rispettive compagnie di assicurazione, ai quali era stata fornita tutta la documentazione richiesta per la valutazione, quantificazione e liquidazione del danno, senza alcun riscontro risolutorio. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la responsabilità dei convenuti per il sinistro e per l'effetto condannarli all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, mediante la refusione della somma di € 24.848,72, come stimato e periziato e/o per come provato in corso di causa a mezzo di CTU, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
chiedendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata del
[...]
“Condominio Orchidea”. Contestavano la domanda attorea, chiedendo: “- in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto con vittoria si spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Condominio Orchidea, in persona dall'amministratore pro tempore sito in Milazzo via S. Giovanni tenuto al risarcimento del danno subito dall'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. Si costituiva in giudizio il “Condominio Orchidea”, in persona dell'Amministratore pro tempore, contestando le domande attoree ma anche la chiamata in giudizio ad opera dei convenuti, escludendo a priori qualsivoglia responsabilità in capo al condominio anche alla luce degli esiti del sopralluogo, nel corso del quale era stata constatata la presenza di materiale che ostruiva il regolare deflusso delle acque meteoriche. Istruita la causa mediante espletamento di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 97/2021, emessa in data 2 febbraio 2021, il Tribunale di Barcellona P.G., così provvedeva:
“1) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, accertata, nella misura specificata, la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, li condanna al risarcimento nei confronti di parte attrice, a titolo di danni, della somma complessiva già decurtata del 15% per il concorso del caso fortuito nella determinazione dell'evento, pari a €. 8.882,50 oltre interessi e rivalutazione dalla data del deposito della relazione di CTU. 2) Condanna i convenuti alle spese di lite nei confronti dell'attore che determina, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 3800,00 oltre spese esenti pari ad €. 188,00 spese generali e oneri fiscali;
3) Condanna i convenuti alle spese di lite nei confronti del Condominio chiamato in causa che determina, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 2.738,00, oltre spese generali e oneri fiscali;
4) le spese di CTU, liquidate come in atti,
2 vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido con obbligo di restituzione alla parte anticipataria delle stesse”. Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che l'appellato , ha apportato modifiche Controparte_1 al muro condominiale del suo immobile ed alla canalizzazione di scolo della terrazza a livello di proprietà degli appellanti in totale assenza di autorizzazione comunale e del condominio;
2) Ritenere e dichiarare che le modifiche di cui sopra hanno inciso negativamente nella produzione del danno stabilendone la frazione di incidenza sull'intero; 3) Ritenere e dichiarare la tenutezza degli appellanti e del condominio chiamato in causa al risarcimento dei danni riportati dall'appellato in virtù degli artt. 2051, 1130 e 1135, e condannarli al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 1126 cc.; 4) Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 2.800,00 liquidata a titolo di spese per la sostituzione di n. 20 faretti;
5) Disporre la compensazione delle spese di giudizio di primo grado tra tutte le parti o, in subordine, tra gli appellanti ed il terzo chiamato condominio Orchidea;
In via estremamente subordinata in parziale riforma della sentenza impugnata condannare in solido gli appellanti ed il terzo chiamato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato ; Controparte_1
6) Condannare gli appellati in solido, o tra essi chi di ragione, al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 7) Fare obbligo agli appellati di restituire agli appellanti tutte le somme a loro corrisposte in virtù della sentenza impugnata che non dovute e/o in eccedenza quanto disposto dall'emananda sentenza di appello”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito i motivi di appello, chiedendone il rigetto, con condanna degli appellanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese processuali del grado. Si è costituito, altresì, in giudizio il Condominio “Palazzo Orchidea” di Milazzo, in persona dell'amministratore pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, o, in via subordinata, l'accoglimento limitatamente alla parte concernente la quantificazione del danno da risarcirsi in favore del sig. Con vittoria di spese processuali relative al CP_1 presente grado di giudizio. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 17 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore degli appellanti ha dedotto che erroneamente, e senza alcuna motivazione, il primo giudice aveva ritenuto gli appellanti unici responsabili dei danni, nonostante il c.t.u., dopo avere verificato che l'acqua piovana si fosse infiltrata nell'immobile di proprietà dell'appellato dal solaio di copertura costituito dalla terrazza e dall'appartamento di proprietà degli appellanti, avesse individuato, accertato ed indicato tutta una serie di concause nella produzione dell'evento, e segnatamente un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche approssimativo e privo di importanti elementi tecnici, che aveva favorito l'intasamento del pluviale. Ha evidenziato, in particolare, che, pur essendo il terrazzo di proprietà esclusiva dei convenuti, il
3 canale di scarico doveva essere considerato di natura condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., svolgendo una funzione necessaria all'uso e al godimento comune. Di conseguenza il Condominio doveva essere ritenuto corresponsabile dei danni subiti dall'attore e condannato, con i convenuti, al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. La censura non merita accoglimento. Occorre premettere che il consulente tecnico d'ufficio, Arch. dopo avere descritto Persona_1 lo stato dei luoghi - accertando che la terrazza adiacente l'appartamento dei convenuti, Parte_1
e accessibile solo attraverso detto appartamento, ha una
[...] Parte_2 superficie di mq. 80,85 ed è delimitata, ad ovest, e a sud da parete alta m. 1,93, a est, da un parapetto che permette l'affaccio al cortile sottostante e, a nord, dall'appartamento - ha Parte_3 ritenuto che “le cospicue infiltrazioni che hanno causato danni al locale commerciale del Sig.
[...] sono da imputarsi ad intasamento dei deflussori che dalla terrazza vanno allo scarico, con CP_1 conseguente allagamento dell'appartamento stesso e successiva infiltrazione di acqua al piano sottostante”. Ha accertato il consulente una serie di problematiche riguardanti il sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, che avrebbero favorito detto intasamento, quali la inadeguata pendenza della pavimentazione della terrazza dei convenuti, la mancanza di un canale di bordo e/o di opportune linee di compluvio e displuvio, necessari per il convogliamento dell'acqua piovana ai canali di scolo, la localizzazione dei canali di scolo all'interno della terrazza piuttosto che all'esterno, la mancanza, in corrispondenza del bocchettone, “di adeguata griglia parafoglie, avente il compito di intercettare foglie e altro materiale”, per evitare l'intasamento del pluviale. Ha, inoltre, accertato la presenza di due pluviali per lo smaltimento delle acque meteoriche, uno dei quali non funzionante “in quanto il canale di scolo ad esso collegato è ostruito alla quota di pavimentazione del terrazzo dal battiscopa”. Dunque, la causa delle infiltrazioni dannose è da ascriversi alla inidoneità e alle carenze di manutenzione ordinaria del sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, che, a dire del c.t.u., hanno “sicuramente favorito l'intasamento del pluviale”, l'unico funzionante a causa dell'otturazione, con il battiscopa, del canale di scolo collegato all'altro pluviale. Ne segue che sicuramente la responsabilità per i danni subiti dall'attore non è ascrivibile al Condominio, in via esclusiva, come ipotizzato dai convenuti nella comparsa di risposta di primo grado. In proposito, occorre osservare che l'attore ha agito in giudizio nei confronti dei soli Parte_1
e e che i convenuti hanno chiamato in giudizio il condominio per Parte_2 ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità, e la propria liberazione dalla pretesa risarcitoria dell'attore. Solo nella comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, i convenuti hanno chiesto, “in via subordinata ritenere e dichiarare il concorso di responsabilità delle parti in causa, determinandone l'incidenza in termini percentuali e ripartire le spese di riparazione secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.”. Gli stessi convenuti, odierni appellanti - non anche l'attore che ha, peraltro, chiesto il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza di primo grado - hanno impugnato la decisione del primo giudice - che ha ritenuto la responsabilità esclusiva dei convenuti per i danni subiti dall'attore - senza insistere nella domanda, tempestivamente formulata in primo grado, intesa ad ottenere la declaratoria della esclusiva responsabilità del condominio, ma chiedendo l'accertamento della corresponsabilità solidale del condominio, a loro dire tenuto, con i convenuti, al risarcimento
4 dei danni riportati dall'attore “in virtù degli artt. 2051, 1130 e 1135, e condannarli al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 1126 cc.”. Tale domanda, tendente ad una graduazione della responsabilità dei corresponsabili in solido, tuttavia, deve ritenersi preclusa. Ed infatti, la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2051, comporta l'applicazione del disposto di cui all'art. 2055 c.c., che, com'è noto, opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti a un terzo. L'art. 2055 c.c. prevede che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. Con la conseguenza che, essendo i condebitori obbligati per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.). D'altra parte, la stessa norma prevede che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 2). Costituisce un orientamento costante e pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, pertanto l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili, o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 c.c., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore;
e, se domanda di rivalsa non vi è stata da parte di uno dei convenuti nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23/07/2024, n. 20348). La questione della sussistenza del concorso del fatto del terzo nella causazione dei danni e della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato ritualmente l'azione di rivalsa nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda deve essere tempestivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado e non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello (Cass. Civ., sez. III, 19/03/2025, n. 7332). Nel caso in esame, i convenuti non hanno ritualmente e tempestivamente proposto domanda di rivalsa, né, in vista di tale azione, hanno chiesto l'accertamento del concorso colposo del condominio e dell'efficienza causale delle rispettive condotte, per cui non può dolersi, in grado di appello, della responsabilità ascrittagli anche per la parte di danno eventualmente riconducibile al condominio. Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere infondato anche l'ulteriore motivo di appello (indicato come III), concernente la responsabilità del condominio.
5 2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di valutare la prova offerta dagli appellati in ordine alle modifiche apportate dall'attore su parte delle canalizzazioni di scolo della terrazza, in occasione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile. La censura è infondata. Il c.t.u. ha accertato che il ha effettuato lavori di modifica nella parete lato est, per la CP_1 parte prospettante nella corte interna del fabbricato, constatando la presenza di una apertura di m.
3,00 x m. 3,20 di altezza, una finestra pari a cm 64,50 x 89,5 e una apertura avente dimensioni pari a m. 1,34 x m 3,00 di altezza. Ha evidenziato che i lavori di rifacimento eseguiti risultavano evidenti in quanto delimitati da intonaco di colore bianco contrastante nettamente con l'intonaco originario, di colore rosa. Ha aggiunto che gli elaborati e la documentazione presenti nelle pratiche di autorizzazione edilizia “non consentono, tuttavia, a parere del sottoscritto di poter stabilire con certezza se nell'ambito dei lavori effettuati dal siano state apportate delle modifiche CP_1 anche alle canalizzazioni di scolo, non essendo nemmeno possibile fare un riscontro con la situazione preesistente in quanto il manufatto interessato è stato costruito antecedentemente abusivamente e non vi sono allegati grafici esemplificativi in merito”. Né tale prova il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto di poter trarre dalle caratteristiche dei materiali utilizzati per la costruzione dei diversi tratti dei pluviali, o dalla documentazione fotografica allo stesso esibita al momento del sopralluogo. Inoltre, come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli esiti della prova testimoniale, tutt'altro che univoci, non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alle modifiche apportate dall'attore alla originaria struttura dei pluviali. In particolare, mentre le testi e hanno confermato detta modifica, il Testimone_1 Testimone_2 teste , architetto incaricato della direzione dei lavori, ha dichiarato che “i pluviali Testimone_3 provenienti dal solaio di copertura dell'immobile in oggetto non sono stati spostati dalla loro sede originaria”, come si evincerebbe, a suo dire, anche dalla vetustà degli attacchi superiori ed inferiori e dalla tinteggiatura originaria. In ogni caso il c.t.u., dopo avere accertato che il pluviale, dopo un primo tratto iniziale a 45%, presenta un andamento rettilineo fino allo sbocco, ha ritenuto che, di per sé, detta inclinazione del tratto iniziale del manufatto in esame “non risulta tale da influire sulla velocità dell'acqua e causare fenomeni di sedimentazione”, aggiungendo che la conformazione del pluviale, in concreto, ha, con molta probabilità, costituito una concausa dell'evento dannoso solo in ragione della mancanza di una griglia posizionata in corrispondenza del bocchettone (ascrivibile ai convenuti), che ha consentito il passaggio nel pluviale di materiale grossolano (compresa una pallina di colore giallo). Indicando, dunque, nella condotta colposa dei proprietari la causa determinante l'evento dannoso.
3. Con il terzo motivo di appello, concernente la quantificazione dei danni, il difensore ha lamentato che il primo giudice, recependo la stima dei danni operata dal c.t.u. in maniera sbrigativa superficiale ed approssimativa e sulla base di quanto si evinceva dalla documentazione fotografica e dalla perizia di stima allegate al fascicolo di parte attorea, aveva errato a ritenere che la sostituzione dei n. 20 faretti, per un totale di € 2.800,00, dovesse essere riconosciuta, in quanto l'attore non aveva allegato le fatture o ricevute di acquisto dei faretti e, soprattutto, perché non aveva offerto in visione al c.t.u. i faretti danneggiati. Anche tale censura è infondata. Occorre premettere che il c.t.u. ha quantificato i danni tenendo conto, non solo delle stime di valutazione del c.t.p., che evidentemente ha ritenuto congrue, bensì anche dei danni documentati dalla
6 documentazione fotografica. Ha così correttamente ritenuto accertato che, in conseguenza dei danni riportati dalla controsoffittatura - in gran parte crollata sul pavimento e per il resto danneggiata - l'impianto di illuminazione, costituito da 20 faretti, che era agganciato alla struttura metallica del controsoffitto, avesse riportato danni consistiti nella rottura dei faretti stessi, inevitabilmente crollati sul pavimento. Ha precisato, peraltro, il c.t.u. che la quantificazione dei danni subiti dall'impianto elettrico era stata limitata alle spese per il ripristino dell'impianto elettrico agganciato alla struttura metallica del controsoffitto, che, come evincibile dalle foto, aveva riportato i danni più evidenti.
4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha lamentato che, immotivatamente, il primo giudice aveva ritenuto che il caso fortuito avesse inciso nella misura del 15% nella determinazione del danno, senza considerare che dagli atti emergeva che l'abnorme temporale del 25 settembre 2008 avesse sommerso l'intero territorio milazzese, tanto che i Vigili del fuoco erano stati impegnati a lungo a smaltire con pompe idrovore l'acqua piovana che aveva invaso appartamenti, strade e cantinati. Per cui la bomba d'acqua abbattutasi su Milazzo ben poteva essere considerata l'unica causa della infiltrazione verificatasi nell'immobile dell'appellato. La censura è infondata. Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito - senza alcuna rilevanza della diligenza o meno dello stesso - cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, si osserva che, secondo il risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità di eventi naturali - e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità; tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482). In tale ottica, dunque, l'accertamento del “caso fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico, in particolare, i dati c.d. pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Nel solco di tale orientamento, le più recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione hanno precisato come tali dati obiettivi, che devono essere ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), debbano essere riferiti ad un lasso temporale amplissimo - quanto meno di numerosi decenni - e non limitato ad un breve intervallo temporale.
7 In proposito, è stato affermato che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode)
- con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. Civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643; cfr. Cass. Civ., sez. III, 11/02/2022, n. 4588, che in motivazione ha precisato che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche). Ciò premesso, occorre osservare che, nel caso in esame, non sono stati prodotti dati pluviometrici di lungo periodo, che consentano di ritenere integrato il requisito della eccezionalità dell'evento alluvionale verificatosi il 25 settembre 2008. Cionondimeno, il primo giudice ha ravvisato nelle intense precipitazioni atmosferiche una
“concausa” dell'evento dannoso e ha erroneamente ritenuto che la sussistenza di una causa naturale
- concorrente nella determinazione del danno ma non tale da escludere ogni rilievo eziologico con le condizioni della cosa in custodia - avesse potuto, comunque, determinare la riduzione, in misura corrispondente al 15%, della somma liquidata a titolo di risarcimento. Vale, in proposito, rammentare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo il criterio di normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 28/03/2007, n. 7577, in materia di responsabilità ex art. 2043). Ne consegue che non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (cfr. Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 06/05/2015, n. 8995). Poiché, tuttavia, la sentenza non è stata sul punto impugnata dal si ritiene di non poter CP_1 modificare in senso più sfavorevole agli impugnanti e più favorevole alla controparte il capo della sentenza con cui il primo giudice ha decurtato in ragione del 15% la somma liquidata a titolo di risarcimento, per il concorso del caso fortuito nella determinazione dell'evento.
8 In proposito, può essere richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo e quello dell'interesse ad agire, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata;
pertanto, in assenza d'impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una reformatio in peius in danno del primo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 7 febbraio 2024, n. 3469).
****** Quanto esposto induce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo concernente la modifica del capo della sentenza relativa alla condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo al criterio della soccombenza, sono poste a carico degli appellanti, in solido, e sono liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (criterio del decisum) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00 (di cui
€ 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, per ciascuno degli appellati, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 97/2021, emessa, in data 2 febbraio 2021, dal Tribunale di Parte_4
Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore di e del Controparte_1
Condominio “Palazzo Orchidea”, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate, in favore di ciascuno degli appellati, in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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