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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5999/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Cosimo Stefanelli e Maria Silvia Esposito, mandato in atti
Ricorrente
Contro
Oggetto:
C.F in persona il legale
Opposizione ex Controparte_1 P.IVA_1 art.615 c.p.c. rappresentante p-t. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.-
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alfieri mandato in atti
Resistente
in persona del Direttore p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. M.P.Azzone mandato in atti
Resistent
e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.01720239000567684/00 notificata a mezzo Pec
in data 24.03.2023 con particolare riferimento alla cartella di pagamento n.0172019000229473800 notificata a mezzo pec in data 01.03.2019 portante in esazione il ruolo formato dall per il Controparte_3
mancato pagamento delle somme di cui ad ordinanza ingiunzione. 2
Eccepiva la ricorrente insufficiente indicazione della causale del credito sotteso alla cartella di pagamento n. n.0172019000229473800 ( nella predetta cartella non si rinviene né il numero del Verbale e/o Ordinanza emessa dalla Direzione
CP_ Provinciale del lavoro di né l'avvenuta regolare notifica della stessa al ricorrente)
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva 'Ispettorato Territoriale di Lecce in quale nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 26.03.2025 (
a trattazione scritta) ed seguito di discussione veniva decisa
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero nel caso in esame l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata a mezzo pec in data 24,03,2023) è stato preceduto dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Oggetto della presente opposizione risulta l' insufficiente indicazione della causale del credito portato dalla cartella di pagamento n.
n.0172019000229473800. 3
Poiché la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo ( ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (
decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per il motivo in oggetto era proprio la cartella esattoriale su riportata , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalla predetta cartella di pagamento.
Alla ritenuta regolare (e consolidata) notifica della cartella esattoriale, ne consegue che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1) Rigetta ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,26.03.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5999/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Cosimo Stefanelli e Maria Silvia Esposito, mandato in atti
Ricorrente
Contro
Oggetto:
C.F in persona il legale
Opposizione ex Controparte_1 P.IVA_1 art.615 c.p.c. rappresentante p-t. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.-
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alfieri mandato in atti
Resistente
in persona del Direttore p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. M.P.Azzone mandato in atti
Resistent
e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.01720239000567684/00 notificata a mezzo Pec
in data 24.03.2023 con particolare riferimento alla cartella di pagamento n.0172019000229473800 notificata a mezzo pec in data 01.03.2019 portante in esazione il ruolo formato dall per il Controparte_3
mancato pagamento delle somme di cui ad ordinanza ingiunzione. 2
Eccepiva la ricorrente insufficiente indicazione della causale del credito sotteso alla cartella di pagamento n. n.0172019000229473800 ( nella predetta cartella non si rinviene né il numero del Verbale e/o Ordinanza emessa dalla Direzione
CP_ Provinciale del lavoro di né l'avvenuta regolare notifica della stessa al ricorrente)
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva 'Ispettorato Territoriale di Lecce in quale nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 26.03.2025 (
a trattazione scritta) ed seguito di discussione veniva decisa
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero nel caso in esame l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata a mezzo pec in data 24,03,2023) è stato preceduto dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Oggetto della presente opposizione risulta l' insufficiente indicazione della causale del credito portato dalla cartella di pagamento n.
n.0172019000229473800. 3
Poiché la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo ( ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (
decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per il motivo in oggetto era proprio la cartella esattoriale su riportata , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalla predetta cartella di pagamento.
Alla ritenuta regolare (e consolidata) notifica della cartella esattoriale, ne consegue che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1) Rigetta ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,26.03.2025 Il G.O Marilena Caroppo