Art. 5. (Contributo soggettivo). 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 576/1980 , cosi' modificato dall' art. 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.
E' in ogni caso dovuto a contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'art. 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente.
Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta' nonche' per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF".
"Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 576/1980 , cosi' modificato dall' art. 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.
E' in ogni caso dovuto a contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'art. 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente.
Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta' nonche' per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF".