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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Maria Carmela Vadalà) Parte_1
appellante
E
(avv. ti Marina Cizza e Silvana Tassone) Controparte_1
appellata
Oggetto: rivendicazioni salariali e risarcitorie da rapporto di lavoro alle dipendenze di società in house.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. che alle dipendenze della Gestione Servizi s.p.a., Parte_1
società in house della , ha lavorato dal 31.12.2003 al 30.4.2018, Controparte_1
quando si è dimesso perché sin dal giugno 2016 non percepiva retribuzione, ha adito il tribunale di Crotone con ricorso del 13.5.2021 e ha chiesto che l'importo residuo delle
Pag. 1 di 12 “retribuzioni maturate e non percepite” (per ottenere le quali si era già insinuata al passivo del fallimento della società) gli sia corrisposto dall'anzidetta , CP_1 nell'importo pari a 37.540,80 euro oltre al risarcimento dei danni che essa, con la sua condotta colpevole, gli ha provocato.
2. A fondamento delle sue rivendicazioni, ha invocato, gradatamente,
l'applicazione: a) dell'art. 2126 c.c., assumendo che il suo reale datore di lavoro sia stata la (per cui ha lavorato come autista) e non già la società in house che CP_1 formalmente l'ha assunto, la quale dal 29.5.2015 è stata messa in liquidazione ed è successivamente fallita;
b) dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016; c) dell'art. 1676 c.c.; d) dell'art. 2043 c.c.; e) dell'art. 2041 c.c.
3. Ha chiesto anche il risarcimento degli ulteriori danni che la gli ha CP_1 cagionato, dapprima, non esercitando con diligenza il “controllo analogo” sulla società in house e, dipoi, decidendo di non rinegoziare dopo il 2014 i “disciplinari” dei servizi affidati alla società in house, di non ricapitalizzarla e di non risanarla, così
“determinandone l'ineluttabile fallimento”. A fondamento della richiesta di risarcimento danni (commisurati alle retribuzioni che “avrebbe dovuto percepire”, se la società in house “fosse stata riportata in bonis e posta dalla in condizione di CP_1 perseguire gli scopi societari”) il ricorrente ha denunciato la “violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.” e ha invocato l'applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso, compensando le spese, perché ha ritenuto:
a) che, stante l'autonomia della ridetta società in house rispetto alla Provincia convenuta, quest'ultima non può identificarsi come datrice di lavoro neppure nel periodo successivo alla scadenza del disciplinare del servizio a cui il ricorrente è stato addetto;
b) che la scelta del ricorrente di agire nei soli confronti della è CP_1
coerente con la prospettata estraneità della società in house al suo rapporto di lavoro e determina la mancata denuncia di un fenomeno di “interposizione illecita di manodepera” che non può dunque essere posto a fondamento – pena “il vizio di ultra petizione” – della pronuncia che invoca ai sensi dell'art. 2126 c.c.; c) che “del resto” le allegazioni attoree concernenti l'assoggettamento al potere direttivo dell'ente convenuto e il suo stabile inserimento nella sua organizzazione sono generiche e non provate;
d) che è infondata l'azione di responsabilità della per “mancato rinnovo dei CP_1
Pag. 2 di 12 contratti di servizio per il triennio successivo al 2014”, poiché manca “un obbligo contrattuale di rinnovo”; e) che, “comunque”, manca la prova che l'inadempimento retributivo sofferto dal ricorrente sia dipeso dal mancato rinnovo del contratto avente ad oggetto il servizio a cui egli era addetto;
f) che le plurime condotte omissive che il ricorrente imputa alla , qualora provate, avrebbero causato un danno “al CP_1 patrimonio della società e non anche, direttamente, a quello dei creditori della società”, tra cui il ricorrente, con conseguente mancanza del nesso di causalità tra quelle condotte e il danno di cui egli chiede il risarcimento;
g) che, “del resto”, non è stato dimostrato che la società in house sia fallita a causa del comportamento colposo della , il CP_1 quale, del resto, legittimerebbe esclusivamente l'eventuale azione risarcitoria del curatore fallimentare della società, ai sensi dell'art. 2497 c.c.; h) che non è applicabile alle società in house la disciplina dettata dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016; i) che, parimenti, nella specie non è applicabile l'art. 1676 c.c., perché il contratto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società in house non può essere assimilato al contratto di appalto;
j) che non ricorrono gli estremi applicativi dell'art. 2041 c.c., in mancanza, da un canto, di “un unico atto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento”, neppure allegato, e d'altro canto della mancata indicazione di quali siano, in concreto, l'arricchimento indebitamente conseguito dalla Provincia e la correlativa diminuzione patrimoniale del ricorrente.
5. Questi appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma. In via principale, sostiene che: a) nella specie, si deve escludere che la società in house della CP_1
abbia costituito un autonomo centro di imputazione di rapporti e posizioni
[...]
giuridiche e deve riconoscersi dedotta e provata, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, “un'ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro”; b) i “disciplinari di servizio”, che la società in house aveva stipulato con la , erano scaduti CP_1 allorché quest'ultima aveva decretato la liquidazione della società e, pertanto, non possono costituire il titolo in base al quale i dipendenti della società hanno continuato a prestare servizio in favore della . In subordine, censura la decisione del CP_1
tribunale di ritenere inapplicabili tanto l'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 (così abdicando ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa e senza sollevare, dinanzi alla
Corte di giustizia dell'Unione europea, la questione pregiudiziale che tempestivamente egli aveva sollevato), tanto l'art. 1676 c.c. Infine, addebita al tribunale di aver
Pag. 3 di 12 erroneamente rigettato l'azione di responsabilità extracontrattuale che ha ritenuto preclusa ai singoli lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2497 c.c.
6. Nella resistenza della , che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
e l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto l'escussione di testimoni per accertare quale attività lavorativa abbia prestato il ricorrente nel periodo a cui afferiscono le sue rivendicazioni. All'esito, ha trattato la causa nelle forme cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello – pur ammissibile perché è formulato alla stregua di specifici rilievi alle statuizioni dianzi riassunte che, in conformità al paradigma di cui all'art. 434
c.p.c., sottopone ad argomentata critica1 – è infondato.
8. Con il primo motivo di gravame2, l'appellante denuncia – sotto un primo profilo – l'erroneità e la contraddittorietà delle argomentazioni teoriche in forza delle quali il tribunale ha ritenuto che la società in house datrice di lavoro costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti e di posizioni giuridiche. Nel caso concreto, poi, sostiene che la si debba considerare un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico, “priva di effettiva autonomia”, in quanto sottoposta al suo controllo, destinata allo svolgimento di servizi inerenti alle sue finalità istituzionali, allocata in una sede che era stata presa in locazione dal medesimo ente pubblico, il quale beneficiava delle prestazioni lavorative dei dipendenti della società e le rimetteva solo gli importi necessari per pagare le loro retribuzioni. 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Pag. 4 di 12 8.1. Entrambi i rilievi sono infondati.
8.2. Per quanto concerne il profilo teorico, è costante l'insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la società "in house providing" è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente locale che su di essa esercita il c.d. "controllo analogo" (Cass. 21658/2021), sicché l'esistenza di tale potere di controllo non contraddice l'autonomia della società3.
Essa non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici locali ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte. Né assume rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia (cfr.
Cass. n. 11273/2023, n. 9199/2013, n. 5346/2019).
8.3. Quanto poi al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, le circostanze sopra riassunte, che nella sua prospettiva dovrebbero indurre ad imputarlo direttamente all'ente locale appellato, anziché alla società che formalmente ne era titolare, si rivelano insufficienti a tale scopo già sul piano delle mere allegazioni.
Esse valgono solo a confermare, nella misura in cui non sono contestate, l'esistenza del legittimo affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale si riscontra, per l'appunto, nell'ipotesi della società in house (così Cons. Stato n. 6062/2021).
8.4. Quel che invece il tribunale ha correttamente ravvisato mancante (con un rilievo che l'appellante non contraddice con puntualità di riferimenti) è l'ingerenza dell'ente locale nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella specie viene in rilievo. Ciò con particolare riguardo all'assoggettamento dell'appellante al potere direttivo dell'ente locale, che non si ravvisa perché: a) contrariamente a quanto egli
Pag. 5 di 12 sostiene, la Provincia ha contestato che il rapporto di lavoro sia di fatto intercorso con la medesima, giacché ha ribadito, con specifici richiami documentali, che “i CP_1
rapporti intercorrevano solo ed esclusivamente tra la Provincia e la Società Gestione
Servizi, la quale dava poi disposizioni a propri dipendenti per le prestazioni richieste”;
b) le stesse allegazioni del ricorrente, d'altronde, collimano con quelle risultanze documentali (cfr. le richieste di “autovettura” e di “autoveicoli” prodotte dalla resistente) e rivelano che le richieste della prestazione lavorativa – di cui ovviamente beneficiava l'ente che aveva conferito il servizio al quale la prestazione ineriva – pervenivano dalla Provincia alla società concessionaria che poi sceglieva come evaderle e, dunque, individuava l'autista a cui affidarle senza alcuna ingerenza della richiedente.
8.5. Non emerge, pertanto, che fossero organi o dipendenti del medesimo ente ad impartire ordini all'appellante, a definire i contenuti delle mansioni che ha svolto, ad assegnargli i turni di lavoro e a controllare che fossero osservati. In difetto di tali elementi rivelatori, non possono dunque ravvisarsi: a) né quella “interposizione fittizia” che l'appellante imputa al tribunale di non aver accertato, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia di cui si duole;
b) né la “codatorialità di fatto (e occulta)” che l'appellante altresì denuncia4.
8.6. E non rilevano certo le attestazioni provenienti dagli organi della società in house relative al fatto che l'appellante aveva lavorato, fin dalla sua assunzione, alle dipendenze dell'ente locale. Trattasi di attestazioni di carattere valutativo e non circostanziate che, di per sé, dunque non consentono di ritenere che la veste datoriale fosse stata dismessa dalla medesima società (che pur continuava a gestire il rapporto di lavoro con l'appellante, a controllarlo e a retribuirlo) per essere indossata dall'ente locale che alla società aveva conferito il servizio a cui l'appellante era addetto.
9. Sempre con il primo motivo di gravame – sotto un secondo profilo –
l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato l'incontestata circostanza che, alla
“scadenza del disciplinare di servizio”, il rapporto di lavoro instaurato con la società affidataria dello stesso servizio era proseguito con l'ente locale, il quale, pertanto, era diventato il suo unico ed effettivo datore di lavoro, essendo subentrato, per successione,
Pag. 6 di 12 alla società messa in liquidazione e privata dell'incarico di svolgere il servizio a cui egli ha continuato ad essere addetto.
9.1. Sennonché, in primo luogo, alla messa in liquidazione della società, già nel
2015, non ha fatto seguito l'estinzione della medesima società, la quale ha dunque continuato ad essere parte dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Non si giustifica, quindi, il richiamo alla disciplina successoria di cui all'art. 2112 c.c. che l'appellante denuncia inapplicata, senza però neanche dedurre che, con l'apertura della procedura di liquidazione, la società abbia trasferito alla l'intera azienda e i CP_1
suoi dipendenti. Del resto, dalla relazione del liquidatore della società, datata 15.3.2016
e prodotta dall'appellante, si evince in senso contrario che l'ente locale aveva previsto che la società avrebbe proseguito “in regime di esercizio provvisorio”, affidando al liquidatore medesimo anche il compito di “salvaguardare i livelli occupazionali”.
9.2. In secondo luogo – e in modo assorbente – va rilevata l'assenza di prova che
“nel periodo di interesse”, come lo definisce l'appellante, compreso cioè tra il giugno
2016 e l'aprile 2018, egli abbia continuato a rendere la sua prestazione lavorativa, a dispetto del mancato rinnovo dell'affidamento alla società in house del servizio a cui era addetto. L'approfondimento istruttorio esperito in questo grado del giudizio non ha infatti permesso di riscontrare la circostanza. A fronte delle dichiarazioni confermative della stessa, rese dal teste – che sono da riguardarsi con sospetto perché Tes_1
provengono da chi ha proposto contro l'ente locale appellato un'analoga iniziativa giudiziale, fondata sul medesimo presupposto fattuale che ha comprensibilmente interesse a dare conferma – si pongono le dichiarazioni di segno opposto del teste secondo cui “dopo la scadenza dei disciplinari il non svolse Tes_2 Pt_1 alcuna attività”. E ciò trova conferma nella relazione del 15.3.2016 del liquidatore della società, richiamata dall'appellante, che attesta l'assenza di attività sia da parte della società medesima (i cui uffici, scrive: “sono presidiati dai dipendenti che impediscono di fatto l'esplicazione di qualsivoglia attività lavorativa”), sia da parte dei suoi dipendenti, i quali sono rimasti “quotidianamente a disposizione dell'Ente presso la sede della stessa Provincia”: in una condizione inerte di attesa, quindi, e senza perciò eseguire alcuna prestazione. Tanto conforta la deposizione del teste – relativa Tes_3
all'ultimo periodo del rapporto di lavoro, che nella specie assume rilievo – secondo cui, per l'appunto, “i dipendenti addetti a servizi manuali e tecnici si trovarono nella condizione di stazionare nei locali della Provincia in attesa di ricevere indicazioni
Pag. 7 di 12 sull'attività quotidiana da svolgere … continuò a recarsi presso la Parte_2
Provincia in attesa di essere utilizzato. Non posso dire però se concretamente lo fu”. A tale lacunosa conoscenza pone rimedio il predetto teste il quale, nel ribadire Tes_2 la condizione di inattività del ricorrente (“Non lavorò perché non c'era lavoro da fargli fare”), ha chiarito che in forza del “rapporto di amicizia con lui”, in quel periodo, gli era capitato di chiedergli di accompagnarlo “con la sua autovettura” (ossia, con quella personale dell'appellante), “non già per esigenze di servizio, ma puramente a titolo di amicizia”. Sicché deve convenirsi che, contrariamente all'assunto attoreo, non può reputarsi “certa”, “nel periodo di interesse (dal 2016 al 2018)”, la “prosecuzione del rapporto di lavoro”. Manca, pertanto, la prova che l'appellante abbia reso, in quel periodo, prestazioni lavorative di cui l'ente locale appellato ha tratto beneficio, esercitando nei suoi confronti un ruolo datoriale ed assumendo, pertanto, le corrispondenti obbligazioni.
10. La terza doglianza che si evince dall'unitaria esposizione del primo motivo di gravame scaturisce dal rigetto delle azioni che il ricorrente ha promosso, gradatamente, ai sensi dell'art. 30, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltante, previa sollecitazione all'appaltatore inadempiente, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate) e dell'art. 1676 c.c. (che abilita gli ausiliari dell'appaltatore ad agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto).
10.1. Il rilievo è inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui si limita ad invocare “una lettura costituzionalmente orientata” dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
50/2016, ossia delle disposizioni che escludono l'applicazione del codice dei contratti pubblici alle società in house, senza però addurre alcuna motivata argomentazione a supporto della paventata incostituzionalità di quelle stesse disposizioni che, in base alla loro piana lettura e alla sottesa incomparabilità delle società in house ai privati contraenti con la pubblica amministrazione, impongono l'approdo ermeneutico a cui il tribunale è pervenuto.
10.2. In secondo luogo, il rilievo non merita seguito nella parte in cui ripropone la questione pregiudiziale ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, denunciando il deteriore trattamento a cui le disposizioni derogatorie anzidette espongono i dipendenti delle società in house rispetto. Anche sotto questo profilo, la
Pag. 8 di 12 prospettiva dell'appellante è inficiata dalla mancata considerazione della peculiarità del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società in house – siccome è reso evidente dal controllo c.d. analogo che il primo esercita sulla seconda – e che ostano all'assimilazione di situazioni non comparabili allo scopo di assoggettarle alla medesima disciplina.
10.3. In terzo luogo, e soprattutto, le doglianze dell'appellante vanno disattese perché presuppongono erroneamente che l'invocata disposizione legislativa (che addebita al tribunale di non aver applicato in suo favore e la cui inapplicabilità comunque denuncia perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea) sia attributiva di diritti esercitabili direttamente dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente. A ben vedere però così non è, perché il succitato comma 6 dell'art. 30 attribuisce al committente solo la solo la facoltà di intervenire, e se decide di farlo (cioè di pagare direttamente ai lavoratori) il pagamento ha effetto liberatorio nei rapporti con l'appaltatore. Tale iniziativa rientra quindi in una scelta discrezionale del committente, in relazione alla quale il lavoratore non può vantare alcun diritto, e può, al più, sollecitare il committente ad attivare il meccanismo di sostituzione che non contempla un'azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente medesimo.
10.4. In quarto luogo, il rilievo non può essere accolto neanche nella parte in cui si appunta sulla mancata applicazione dell'art. 1676 c.c., e ciò per due ordini di ragioni. Il primo: perché l'appellante si limita a invocare l'applicazione di tale norma senza contrapporre alcuna specifica e argomentata censura alle motivazioni con cui il tribunale l'ha invece negata. Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza si apprezza inammissibile perché generica. Il secondo: perché è assorbente la constatazione che il ricorso alla tutela contemplata da quella norma è subordinato all'assolvimento dell'onere della prova dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore alla data della domanda, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. E tale onere, nella specie, non è stato assolto con specifico riguardo allo stato dei rapporti creditori tra la società in house e l'ente pubblico, alla data di instaurazione del giudizio, per quanto concerne l'attuazione del disciplinare del servizio a cui l'appellante è stato addetto.
10.5. A ciò deve comunque aggiungersi, in quinto luogo, la considerazione ostativa, che questa Corte ha già esposto nelle sentenze richiamate nelle note
Pag. 9 di 12 conclusionali dell'appellata (che l'appellante conosce perché è assistita dal medesimo patrocinante i lavoratori che hanno promosso le controversie decise da quelle sentenze), secondo cui: l'eventuale credito di Gestione Servizi s.p.a. – ormai fallita – nei confronti della sarebbe attratto alla massa fallimentare, sicché l'azione diretta qui CP_1
esperita dal lavoratore si palesa inammissibile, in quanto spiegata in violazione del principio della par condicio creditorum”.
11. Il secondo motivo di gravame5 attinge il rigetto della domanda risarcitoria che l'appellante si limita a riproporre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., imputando all'ente locale appellato “il comportamento colposamente inerte e negligente” che si sarebbe concretizzato nel mancato esercizio del “controllo analogo” e nella violazione dei principi di correttezza e buona fede, da cui gli sarebbe derivato il danno da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non percepiti e a quelli che avrebbe maturato nel tempo medio occorrente, dopo le sue dimissioni, per reperire un'altra occupazione.
11.1. Il rilievo è infondato, in primo luogo, perché l'addebito che il ricorrente muove a controparte, imputandole di aver deciso di non rinegoziare gli affidamenti con la società in house, non si accompagna all'indicazione della fonte del dovere a cui, così facendo, essa non ha ottemperato. Altrettanto è a dirsi per quel che riguarda l'addebito di non aver ricapitalizzato la società, di non averne approvato i bilanci e di non aver predisposto alcun piano di risanamento della stessa. Ancora una volta non è indicato il titolo dell'obbligazione inadempiuta che, nella prospettazione dell'appellante, espone l'ente pubblico a responsabilità risarcitoria per l'insolvenza della società controllata.
Non può quindi ritenersi che alle condotte oggetto di addebito l'ente pubblico avesse l'obbligo e non la mera facoltà di attenersi.
11.2. In secondo luogo, il rilievo è infondato perché manca la prova che le condotte che l'appellante addebita a controparte di aver omesso sarebbero valse a salvaguardare la sua posizione lavorativa e, per l'effetto, i crediti scaturenti dalla stessa.
Nulla, infatti, induce a ritenere obbligatorie o comunque prioritarie, tra le opzioni praticabili, quelle elencate dall'appellante anziché la riduzione dell'organico aziendale
Pag. 10 di 12 e, conseguentemente, del costo del personale a cui la società ha dimostrato di non riuscire a far fronte.
11.3. In terzo luogo, nulla comprova – come ha correttamente ritenuto il tribunale
– che le condotte dannose per il patrimonio della società abbiano avuto un effetto pregiudizievole diretto sul patrimonio dell'appellante. Non è infatti dimostrato che le condotte che avrebbero evitato il fallimento della società sarebbero valse, al contempo,
a garantire la soddisfazione dei crediti vantati dall'appellante.
11.4. In quarto luogo, si conviene col tribunale che il diritto al risarcimento del danno che la società ha subito per effetto dell'eventuale condotta illecita dell'ente locale controllante, ancorché possa incidere negativamente sui diritti dei creditori della società controllata, compete solo a quest'ultima e non già a ciascuno dei suoi creditori (e dunque all'appellante), in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del creditore sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (arg. ex Cass. SU
27349/2009). Essendo il creditore della società portatore di un interesse indiretto al corretto adempimento degli obblighi di controllo, deve escludersi che egli possa vantare un diritto di risarcimento nei confronti del soggetto controllante che si sia reso inadempiente a quegli stessi obblighi che ha assunto nei confronti della società.
11.5. In quinto luogo, si osserva, del resto, che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Cass.
3115/1982) e va dunque azionato dal curatore fallimentare6, come ha correttamente statuito il tribunale.
12. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Pag. 11 di 12 13. Le spese del grado si compenso tra le parti per la complessità e la novità dei profili controversi che hanno formato oggetto di disamina.
14. Stante l'esito del gravame, ricorrono gli estremi oggettivi – e se ne dà atto – per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 27.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Crotone, giudice del lavoro, n. 381/22, pubblicata in data 5.5.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado:
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 18/11/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 12 di 12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Distinto dalla seguente rubrica: “error in procedendo e/o in iudicando – difetto e/o incongruenza della motivazione in ordine alla domanda spiegata in via principale – contraddittorietà – travisamento – violazione dell'art. 115 e dell'art. 421 c.p.c. – falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione del principio iura novit curia”. 3 La Cassazione – cfr. in mot. n. 11273/2023 – riconosce che anche “nel caso di … soggezione al cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica … questo legame non incide sulla distinzione, sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante”. 4 Cass. 267/2019: “la codatorialità … presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo … da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali …”. 5 Distinto dalla seguente rubrica: “error in procedendo e/o in iudicando – difetto e/o incongruenza della motivazione con riferimento alle richieste risarcitorie ed all'asserita mancata dimostrazione degli elementi di cui all'art. 2043 c.c. – travisamento – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2497 c.c.”. 6 Cass. SU 7029/2006: “… la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Maria Carmela Vadalà) Parte_1
appellante
E
(avv. ti Marina Cizza e Silvana Tassone) Controparte_1
appellata
Oggetto: rivendicazioni salariali e risarcitorie da rapporto di lavoro alle dipendenze di società in house.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. che alle dipendenze della Gestione Servizi s.p.a., Parte_1
società in house della , ha lavorato dal 31.12.2003 al 30.4.2018, Controparte_1
quando si è dimesso perché sin dal giugno 2016 non percepiva retribuzione, ha adito il tribunale di Crotone con ricorso del 13.5.2021 e ha chiesto che l'importo residuo delle
Pag. 1 di 12 “retribuzioni maturate e non percepite” (per ottenere le quali si era già insinuata al passivo del fallimento della società) gli sia corrisposto dall'anzidetta , CP_1 nell'importo pari a 37.540,80 euro oltre al risarcimento dei danni che essa, con la sua condotta colpevole, gli ha provocato.
2. A fondamento delle sue rivendicazioni, ha invocato, gradatamente,
l'applicazione: a) dell'art. 2126 c.c., assumendo che il suo reale datore di lavoro sia stata la (per cui ha lavorato come autista) e non già la società in house che CP_1 formalmente l'ha assunto, la quale dal 29.5.2015 è stata messa in liquidazione ed è successivamente fallita;
b) dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016; c) dell'art. 1676 c.c.; d) dell'art. 2043 c.c.; e) dell'art. 2041 c.c.
3. Ha chiesto anche il risarcimento degli ulteriori danni che la gli ha CP_1 cagionato, dapprima, non esercitando con diligenza il “controllo analogo” sulla società in house e, dipoi, decidendo di non rinegoziare dopo il 2014 i “disciplinari” dei servizi affidati alla società in house, di non ricapitalizzarla e di non risanarla, così
“determinandone l'ineluttabile fallimento”. A fondamento della richiesta di risarcimento danni (commisurati alle retribuzioni che “avrebbe dovuto percepire”, se la società in house “fosse stata riportata in bonis e posta dalla in condizione di CP_1 perseguire gli scopi societari”) il ricorrente ha denunciato la “violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.” e ha invocato l'applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso, compensando le spese, perché ha ritenuto:
a) che, stante l'autonomia della ridetta società in house rispetto alla Provincia convenuta, quest'ultima non può identificarsi come datrice di lavoro neppure nel periodo successivo alla scadenza del disciplinare del servizio a cui il ricorrente è stato addetto;
b) che la scelta del ricorrente di agire nei soli confronti della è CP_1
coerente con la prospettata estraneità della società in house al suo rapporto di lavoro e determina la mancata denuncia di un fenomeno di “interposizione illecita di manodepera” che non può dunque essere posto a fondamento – pena “il vizio di ultra petizione” – della pronuncia che invoca ai sensi dell'art. 2126 c.c.; c) che “del resto” le allegazioni attoree concernenti l'assoggettamento al potere direttivo dell'ente convenuto e il suo stabile inserimento nella sua organizzazione sono generiche e non provate;
d) che è infondata l'azione di responsabilità della per “mancato rinnovo dei CP_1
Pag. 2 di 12 contratti di servizio per il triennio successivo al 2014”, poiché manca “un obbligo contrattuale di rinnovo”; e) che, “comunque”, manca la prova che l'inadempimento retributivo sofferto dal ricorrente sia dipeso dal mancato rinnovo del contratto avente ad oggetto il servizio a cui egli era addetto;
f) che le plurime condotte omissive che il ricorrente imputa alla , qualora provate, avrebbero causato un danno “al CP_1 patrimonio della società e non anche, direttamente, a quello dei creditori della società”, tra cui il ricorrente, con conseguente mancanza del nesso di causalità tra quelle condotte e il danno di cui egli chiede il risarcimento;
g) che, “del resto”, non è stato dimostrato che la società in house sia fallita a causa del comportamento colposo della , il CP_1 quale, del resto, legittimerebbe esclusivamente l'eventuale azione risarcitoria del curatore fallimentare della società, ai sensi dell'art. 2497 c.c.; h) che non è applicabile alle società in house la disciplina dettata dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016; i) che, parimenti, nella specie non è applicabile l'art. 1676 c.c., perché il contratto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società in house non può essere assimilato al contratto di appalto;
j) che non ricorrono gli estremi applicativi dell'art. 2041 c.c., in mancanza, da un canto, di “un unico atto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento”, neppure allegato, e d'altro canto della mancata indicazione di quali siano, in concreto, l'arricchimento indebitamente conseguito dalla Provincia e la correlativa diminuzione patrimoniale del ricorrente.
5. Questi appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma. In via principale, sostiene che: a) nella specie, si deve escludere che la società in house della CP_1
abbia costituito un autonomo centro di imputazione di rapporti e posizioni
[...]
giuridiche e deve riconoscersi dedotta e provata, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, “un'ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro”; b) i “disciplinari di servizio”, che la società in house aveva stipulato con la , erano scaduti CP_1 allorché quest'ultima aveva decretato la liquidazione della società e, pertanto, non possono costituire il titolo in base al quale i dipendenti della società hanno continuato a prestare servizio in favore della . In subordine, censura la decisione del CP_1
tribunale di ritenere inapplicabili tanto l'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 (così abdicando ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa e senza sollevare, dinanzi alla
Corte di giustizia dell'Unione europea, la questione pregiudiziale che tempestivamente egli aveva sollevato), tanto l'art. 1676 c.c. Infine, addebita al tribunale di aver
Pag. 3 di 12 erroneamente rigettato l'azione di responsabilità extracontrattuale che ha ritenuto preclusa ai singoli lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2497 c.c.
6. Nella resistenza della , che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
e l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto l'escussione di testimoni per accertare quale attività lavorativa abbia prestato il ricorrente nel periodo a cui afferiscono le sue rivendicazioni. All'esito, ha trattato la causa nelle forme cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello – pur ammissibile perché è formulato alla stregua di specifici rilievi alle statuizioni dianzi riassunte che, in conformità al paradigma di cui all'art. 434
c.p.c., sottopone ad argomentata critica1 – è infondato.
8. Con il primo motivo di gravame2, l'appellante denuncia – sotto un primo profilo – l'erroneità e la contraddittorietà delle argomentazioni teoriche in forza delle quali il tribunale ha ritenuto che la società in house datrice di lavoro costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti e di posizioni giuridiche. Nel caso concreto, poi, sostiene che la si debba considerare un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico, “priva di effettiva autonomia”, in quanto sottoposta al suo controllo, destinata allo svolgimento di servizi inerenti alle sue finalità istituzionali, allocata in una sede che era stata presa in locazione dal medesimo ente pubblico, il quale beneficiava delle prestazioni lavorative dei dipendenti della società e le rimetteva solo gli importi necessari per pagare le loro retribuzioni. 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Pag. 4 di 12 8.1. Entrambi i rilievi sono infondati.
8.2. Per quanto concerne il profilo teorico, è costante l'insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la società "in house providing" è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente locale che su di essa esercita il c.d. "controllo analogo" (Cass. 21658/2021), sicché l'esistenza di tale potere di controllo non contraddice l'autonomia della società3.
Essa non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici locali ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte. Né assume rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia (cfr.
Cass. n. 11273/2023, n. 9199/2013, n. 5346/2019).
8.3. Quanto poi al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, le circostanze sopra riassunte, che nella sua prospettiva dovrebbero indurre ad imputarlo direttamente all'ente locale appellato, anziché alla società che formalmente ne era titolare, si rivelano insufficienti a tale scopo già sul piano delle mere allegazioni.
Esse valgono solo a confermare, nella misura in cui non sono contestate, l'esistenza del legittimo affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale si riscontra, per l'appunto, nell'ipotesi della società in house (così Cons. Stato n. 6062/2021).
8.4. Quel che invece il tribunale ha correttamente ravvisato mancante (con un rilievo che l'appellante non contraddice con puntualità di riferimenti) è l'ingerenza dell'ente locale nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella specie viene in rilievo. Ciò con particolare riguardo all'assoggettamento dell'appellante al potere direttivo dell'ente locale, che non si ravvisa perché: a) contrariamente a quanto egli
Pag. 5 di 12 sostiene, la Provincia ha contestato che il rapporto di lavoro sia di fatto intercorso con la medesima, giacché ha ribadito, con specifici richiami documentali, che “i CP_1
rapporti intercorrevano solo ed esclusivamente tra la Provincia e la Società Gestione
Servizi, la quale dava poi disposizioni a propri dipendenti per le prestazioni richieste”;
b) le stesse allegazioni del ricorrente, d'altronde, collimano con quelle risultanze documentali (cfr. le richieste di “autovettura” e di “autoveicoli” prodotte dalla resistente) e rivelano che le richieste della prestazione lavorativa – di cui ovviamente beneficiava l'ente che aveva conferito il servizio al quale la prestazione ineriva – pervenivano dalla Provincia alla società concessionaria che poi sceglieva come evaderle e, dunque, individuava l'autista a cui affidarle senza alcuna ingerenza della richiedente.
8.5. Non emerge, pertanto, che fossero organi o dipendenti del medesimo ente ad impartire ordini all'appellante, a definire i contenuti delle mansioni che ha svolto, ad assegnargli i turni di lavoro e a controllare che fossero osservati. In difetto di tali elementi rivelatori, non possono dunque ravvisarsi: a) né quella “interposizione fittizia” che l'appellante imputa al tribunale di non aver accertato, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia di cui si duole;
b) né la “codatorialità di fatto (e occulta)” che l'appellante altresì denuncia4.
8.6. E non rilevano certo le attestazioni provenienti dagli organi della società in house relative al fatto che l'appellante aveva lavorato, fin dalla sua assunzione, alle dipendenze dell'ente locale. Trattasi di attestazioni di carattere valutativo e non circostanziate che, di per sé, dunque non consentono di ritenere che la veste datoriale fosse stata dismessa dalla medesima società (che pur continuava a gestire il rapporto di lavoro con l'appellante, a controllarlo e a retribuirlo) per essere indossata dall'ente locale che alla società aveva conferito il servizio a cui l'appellante era addetto.
9. Sempre con il primo motivo di gravame – sotto un secondo profilo –
l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato l'incontestata circostanza che, alla
“scadenza del disciplinare di servizio”, il rapporto di lavoro instaurato con la società affidataria dello stesso servizio era proseguito con l'ente locale, il quale, pertanto, era diventato il suo unico ed effettivo datore di lavoro, essendo subentrato, per successione,
Pag. 6 di 12 alla società messa in liquidazione e privata dell'incarico di svolgere il servizio a cui egli ha continuato ad essere addetto.
9.1. Sennonché, in primo luogo, alla messa in liquidazione della società, già nel
2015, non ha fatto seguito l'estinzione della medesima società, la quale ha dunque continuato ad essere parte dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Non si giustifica, quindi, il richiamo alla disciplina successoria di cui all'art. 2112 c.c. che l'appellante denuncia inapplicata, senza però neanche dedurre che, con l'apertura della procedura di liquidazione, la società abbia trasferito alla l'intera azienda e i CP_1
suoi dipendenti. Del resto, dalla relazione del liquidatore della società, datata 15.3.2016
e prodotta dall'appellante, si evince in senso contrario che l'ente locale aveva previsto che la società avrebbe proseguito “in regime di esercizio provvisorio”, affidando al liquidatore medesimo anche il compito di “salvaguardare i livelli occupazionali”.
9.2. In secondo luogo – e in modo assorbente – va rilevata l'assenza di prova che
“nel periodo di interesse”, come lo definisce l'appellante, compreso cioè tra il giugno
2016 e l'aprile 2018, egli abbia continuato a rendere la sua prestazione lavorativa, a dispetto del mancato rinnovo dell'affidamento alla società in house del servizio a cui era addetto. L'approfondimento istruttorio esperito in questo grado del giudizio non ha infatti permesso di riscontrare la circostanza. A fronte delle dichiarazioni confermative della stessa, rese dal teste – che sono da riguardarsi con sospetto perché Tes_1
provengono da chi ha proposto contro l'ente locale appellato un'analoga iniziativa giudiziale, fondata sul medesimo presupposto fattuale che ha comprensibilmente interesse a dare conferma – si pongono le dichiarazioni di segno opposto del teste secondo cui “dopo la scadenza dei disciplinari il non svolse Tes_2 Pt_1 alcuna attività”. E ciò trova conferma nella relazione del 15.3.2016 del liquidatore della società, richiamata dall'appellante, che attesta l'assenza di attività sia da parte della società medesima (i cui uffici, scrive: “sono presidiati dai dipendenti che impediscono di fatto l'esplicazione di qualsivoglia attività lavorativa”), sia da parte dei suoi dipendenti, i quali sono rimasti “quotidianamente a disposizione dell'Ente presso la sede della stessa Provincia”: in una condizione inerte di attesa, quindi, e senza perciò eseguire alcuna prestazione. Tanto conforta la deposizione del teste – relativa Tes_3
all'ultimo periodo del rapporto di lavoro, che nella specie assume rilievo – secondo cui, per l'appunto, “i dipendenti addetti a servizi manuali e tecnici si trovarono nella condizione di stazionare nei locali della Provincia in attesa di ricevere indicazioni
Pag. 7 di 12 sull'attività quotidiana da svolgere … continuò a recarsi presso la Parte_2
Provincia in attesa di essere utilizzato. Non posso dire però se concretamente lo fu”. A tale lacunosa conoscenza pone rimedio il predetto teste il quale, nel ribadire Tes_2 la condizione di inattività del ricorrente (“Non lavorò perché non c'era lavoro da fargli fare”), ha chiarito che in forza del “rapporto di amicizia con lui”, in quel periodo, gli era capitato di chiedergli di accompagnarlo “con la sua autovettura” (ossia, con quella personale dell'appellante), “non già per esigenze di servizio, ma puramente a titolo di amicizia”. Sicché deve convenirsi che, contrariamente all'assunto attoreo, non può reputarsi “certa”, “nel periodo di interesse (dal 2016 al 2018)”, la “prosecuzione del rapporto di lavoro”. Manca, pertanto, la prova che l'appellante abbia reso, in quel periodo, prestazioni lavorative di cui l'ente locale appellato ha tratto beneficio, esercitando nei suoi confronti un ruolo datoriale ed assumendo, pertanto, le corrispondenti obbligazioni.
10. La terza doglianza che si evince dall'unitaria esposizione del primo motivo di gravame scaturisce dal rigetto delle azioni che il ricorrente ha promosso, gradatamente, ai sensi dell'art. 30, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltante, previa sollecitazione all'appaltatore inadempiente, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate) e dell'art. 1676 c.c. (che abilita gli ausiliari dell'appaltatore ad agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto).
10.1. Il rilievo è inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui si limita ad invocare “una lettura costituzionalmente orientata” dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
50/2016, ossia delle disposizioni che escludono l'applicazione del codice dei contratti pubblici alle società in house, senza però addurre alcuna motivata argomentazione a supporto della paventata incostituzionalità di quelle stesse disposizioni che, in base alla loro piana lettura e alla sottesa incomparabilità delle società in house ai privati contraenti con la pubblica amministrazione, impongono l'approdo ermeneutico a cui il tribunale è pervenuto.
10.2. In secondo luogo, il rilievo non merita seguito nella parte in cui ripropone la questione pregiudiziale ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, denunciando il deteriore trattamento a cui le disposizioni derogatorie anzidette espongono i dipendenti delle società in house rispetto. Anche sotto questo profilo, la
Pag. 8 di 12 prospettiva dell'appellante è inficiata dalla mancata considerazione della peculiarità del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società in house – siccome è reso evidente dal controllo c.d. analogo che il primo esercita sulla seconda – e che ostano all'assimilazione di situazioni non comparabili allo scopo di assoggettarle alla medesima disciplina.
10.3. In terzo luogo, e soprattutto, le doglianze dell'appellante vanno disattese perché presuppongono erroneamente che l'invocata disposizione legislativa (che addebita al tribunale di non aver applicato in suo favore e la cui inapplicabilità comunque denuncia perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea) sia attributiva di diritti esercitabili direttamente dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente. A ben vedere però così non è, perché il succitato comma 6 dell'art. 30 attribuisce al committente solo la solo la facoltà di intervenire, e se decide di farlo (cioè di pagare direttamente ai lavoratori) il pagamento ha effetto liberatorio nei rapporti con l'appaltatore. Tale iniziativa rientra quindi in una scelta discrezionale del committente, in relazione alla quale il lavoratore non può vantare alcun diritto, e può, al più, sollecitare il committente ad attivare il meccanismo di sostituzione che non contempla un'azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente medesimo.
10.4. In quarto luogo, il rilievo non può essere accolto neanche nella parte in cui si appunta sulla mancata applicazione dell'art. 1676 c.c., e ciò per due ordini di ragioni. Il primo: perché l'appellante si limita a invocare l'applicazione di tale norma senza contrapporre alcuna specifica e argomentata censura alle motivazioni con cui il tribunale l'ha invece negata. Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza si apprezza inammissibile perché generica. Il secondo: perché è assorbente la constatazione che il ricorso alla tutela contemplata da quella norma è subordinato all'assolvimento dell'onere della prova dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore alla data della domanda, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. E tale onere, nella specie, non è stato assolto con specifico riguardo allo stato dei rapporti creditori tra la società in house e l'ente pubblico, alla data di instaurazione del giudizio, per quanto concerne l'attuazione del disciplinare del servizio a cui l'appellante è stato addetto.
10.5. A ciò deve comunque aggiungersi, in quinto luogo, la considerazione ostativa, che questa Corte ha già esposto nelle sentenze richiamate nelle note
Pag. 9 di 12 conclusionali dell'appellata (che l'appellante conosce perché è assistita dal medesimo patrocinante i lavoratori che hanno promosso le controversie decise da quelle sentenze), secondo cui: l'eventuale credito di Gestione Servizi s.p.a. – ormai fallita – nei confronti della sarebbe attratto alla massa fallimentare, sicché l'azione diretta qui CP_1
esperita dal lavoratore si palesa inammissibile, in quanto spiegata in violazione del principio della par condicio creditorum”.
11. Il secondo motivo di gravame5 attinge il rigetto della domanda risarcitoria che l'appellante si limita a riproporre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., imputando all'ente locale appellato “il comportamento colposamente inerte e negligente” che si sarebbe concretizzato nel mancato esercizio del “controllo analogo” e nella violazione dei principi di correttezza e buona fede, da cui gli sarebbe derivato il danno da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non percepiti e a quelli che avrebbe maturato nel tempo medio occorrente, dopo le sue dimissioni, per reperire un'altra occupazione.
11.1. Il rilievo è infondato, in primo luogo, perché l'addebito che il ricorrente muove a controparte, imputandole di aver deciso di non rinegoziare gli affidamenti con la società in house, non si accompagna all'indicazione della fonte del dovere a cui, così facendo, essa non ha ottemperato. Altrettanto è a dirsi per quel che riguarda l'addebito di non aver ricapitalizzato la società, di non averne approvato i bilanci e di non aver predisposto alcun piano di risanamento della stessa. Ancora una volta non è indicato il titolo dell'obbligazione inadempiuta che, nella prospettazione dell'appellante, espone l'ente pubblico a responsabilità risarcitoria per l'insolvenza della società controllata.
Non può quindi ritenersi che alle condotte oggetto di addebito l'ente pubblico avesse l'obbligo e non la mera facoltà di attenersi.
11.2. In secondo luogo, il rilievo è infondato perché manca la prova che le condotte che l'appellante addebita a controparte di aver omesso sarebbero valse a salvaguardare la sua posizione lavorativa e, per l'effetto, i crediti scaturenti dalla stessa.
Nulla, infatti, induce a ritenere obbligatorie o comunque prioritarie, tra le opzioni praticabili, quelle elencate dall'appellante anziché la riduzione dell'organico aziendale
Pag. 10 di 12 e, conseguentemente, del costo del personale a cui la società ha dimostrato di non riuscire a far fronte.
11.3. In terzo luogo, nulla comprova – come ha correttamente ritenuto il tribunale
– che le condotte dannose per il patrimonio della società abbiano avuto un effetto pregiudizievole diretto sul patrimonio dell'appellante. Non è infatti dimostrato che le condotte che avrebbero evitato il fallimento della società sarebbero valse, al contempo,
a garantire la soddisfazione dei crediti vantati dall'appellante.
11.4. In quarto luogo, si conviene col tribunale che il diritto al risarcimento del danno che la società ha subito per effetto dell'eventuale condotta illecita dell'ente locale controllante, ancorché possa incidere negativamente sui diritti dei creditori della società controllata, compete solo a quest'ultima e non già a ciascuno dei suoi creditori (e dunque all'appellante), in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del creditore sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (arg. ex Cass. SU
27349/2009). Essendo il creditore della società portatore di un interesse indiretto al corretto adempimento degli obblighi di controllo, deve escludersi che egli possa vantare un diritto di risarcimento nei confronti del soggetto controllante che si sia reso inadempiente a quegli stessi obblighi che ha assunto nei confronti della società.
11.5. In quinto luogo, si osserva, del resto, che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Cass.
3115/1982) e va dunque azionato dal curatore fallimentare6, come ha correttamente statuito il tribunale.
12. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Pag. 11 di 12 13. Le spese del grado si compenso tra le parti per la complessità e la novità dei profili controversi che hanno formato oggetto di disamina.
14. Stante l'esito del gravame, ricorrono gli estremi oggettivi – e se ne dà atto – per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 27.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Crotone, giudice del lavoro, n. 381/22, pubblicata in data 5.5.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado:
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 18/11/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Distinto dalla seguente rubrica: “error in procedendo e/o in iudicando – difetto e/o incongruenza della motivazione in ordine alla domanda spiegata in via principale – contraddittorietà – travisamento – violazione dell'art. 115 e dell'art. 421 c.p.c. – falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione del principio iura novit curia”. 3 La Cassazione – cfr. in mot. n. 11273/2023 – riconosce che anche “nel caso di … soggezione al cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica … questo legame non incide sulla distinzione, sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante”. 4 Cass. 267/2019: “la codatorialità … presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo … da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali …”. 5 Distinto dalla seguente rubrica: “error in procedendo e/o in iudicando – difetto e/o incongruenza della motivazione con riferimento alle richieste risarcitorie ed all'asserita mancata dimostrazione degli elementi di cui all'art. 2043 c.c. – travisamento – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2497 c.c.”. 6 Cass. SU 7029/2006: “… la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - …”.