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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/05/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 992/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 992/2013, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il 28 settembre Parte_1 C.F._1
1956, residente in [...];
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...];
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
residente in [...];
rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo MENZANI (C.F.: ); C.F._4
dall'Avv. Gian Maria MENZANI (C.F.: e dall'Avv. Paola C.F._5
pagina 1 di 24 PALITTA (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._6
dell'Avv. PALITTA, in Olbia, Via Roma nr. 76;
ATTORI contro
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, corrente in , Viale Dante nr. 28, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela RUSSO (C.F.: ), C.F._7
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Eleonora BIANCO, in Olbia,
Via Catanzaro nr. 116;
CONVENUTO
Controparte_2
con sede legale in Milano, Via San Paolo nr. 15 (C.F.
[...]
; Numero REA: MI – 1196188), in persona del Curatore fallimentare Dott. P.IVA_2
, nato il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._8
domiciliato in Milano, Bastioni di Porta Volta nr. 7;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato presso la cancelleria del Tribunale di PI SA,
Sezione distaccata di Olbia, il 25 gennaio 2012 (ex n.r.g. 100/2012) parte attrice citava nel presente giudizio i convenuti, come sopra indicati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che gli obblighi degli attori a favore del Controparte_1
previsti nella Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976 (con conseguenti
[...]
diritti del Comune ad acquistare la proprietà di quanto là previsto) si sono estinti per prescrizione e, di conseguenza, accertare e dichiarare la piena e libera proprietà pro - quota degli attori sugli immobili oggetto di causa, senza obblighi di trasferimento di alcunchè a favore del predetto Comune (aggiunta: più precisamente sugli immobili o sulla quota degli immobili oggetto di causa, censiti sul catasto terreni del Comune di
come segue: F.235 M.LI 214 – 833 – 441 – 1782 -401); Controparte_1
accertare e dichiarare altresì, visto che le predette previsioni convenzionali dovevano avere esecuzione in sede notarile tramite la venditrice/lottizzante, giuste procure a trasferire rilasciate dagli attori (come descritte e prodotte in causa), che tali procure hanno perso efficacia per prescrizione del diritto del a vedersi trasferiti gli CP_1
immobili oggetto della Convenzione e delle procure stesse;
con trascrizione all'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, ex art.
2653, n.1 Codice Civile, della presente domanda giudiziale e dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva:
- di avere acquistato separatamente la piena proprietà delle unità immobiliari indicate in atti, site nel Comune di PI SA (ora ), oltreché (pro- CP_1 Controparte_1
indiviso e pro-quota) le aree pertinenziali e condominiali, nonché le restanti aree oggetto della Convenzione Urbanistica stipulata tra la lottizzazione ed il Organizzazione_1
pagina 3 di 24 Comune convenuto l'11 giugno 1976;
- che l'atto notarile di acquisto della indicava tra le parti comuni anche “ (….) Pt_3
tutte le altre opere di cui alla convenzione urbanistica dell'11 giugno 1976 con il
Comune di PI SA (…) fatta avvertenza che le opere ed i beni di uso pubblico di cui alla detta convenzione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune stesso
(…)”; per cui “si conferiva mandato espresso ed irrevocabile alla venditrice perché, in proprio ed in nome e vece di essa parte acquirente medesima, stipuli con il CP_1
– tutte le convenzioni anche in esecuzione di detta convenzione
[...] CP_1 CP_1
comunque ritenute utili o necessarie anche in esecuzione della citata convenzione ed anche se abbiano ad oggetto alienazione di beni condominiali”;
- che analoghe procure erano contenute negli atti notarili degli odierni attori
; Parte_1 Pt_2
- che l'art. 3 della richiamata Convenzione Urbanistica prevedeva, a carico della lottizzante “(…) l'obbligo di cedere gratuitamente al entro 30 giorni dalla CP_1
richiesta del le aree necessarie per le opere di urbanizzazione, indicate con la CP_1
sigla (…)”, e che le predette opere dovevano essere realizzate entro il termine massimo di anni 10, dovendosi, per tutto quanto non espressamente stabilito, fare riferimento alla
“Legge Urbanistica” (nr. 1150/1942 e successive modificazioni);
- che tali obblighi di “fare” e di “cedere” erano previsti entro il termine decennale, scadente all'11 giugno 1986, per cui, sino a quella data, il Comune poteva richiederne l'adempimento;
- che la lottizzante non trasferiva al le aree indicate in atti, né cedeva le opere CP_1
entro il termine previsto dalla Convenzione, ovvero entro il termine decennale di prescrizione ordinaria, scaduto l'11 giugno 1996, con conseguente prescrizione del diritto del a pretendere alcunché nei confronti degli attori;
CP_1
- che, in ogni caso, le già menzionate aree dovevano intendersi in piena ed esclusiva proprietà degli attori, in quanto godute dagli stessi da oltre venti anni, considerato che la pagina 4 di 24 Società Lottizzante, sin dal termine dei lavori di realizzazione dell'intervento edilizio, le recintava e lasciava nella disponibilità dei proprietari acquirenti e del condominio, così che le stesse formavano un unicum con le aree condominiali;
- che la maturazione della predetta prescrizione determinava la cessazione degli effetti delle procure predisposte a favore della venditrice/lottizzante (Spc. Org_1
ora .
[...] Controparte_2
Si costituiva il , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare infondata e non provata la domanda attorea in merito alla prescrizione dei diritti del alla cessione in suo favore delle aree e Controparte_1
delle opere di urbanizzazione di cui al Piano di Lottizzazione ed in Org_1
adempimento della Convenzione Urbanistica stipulata in data 11.6.2012 tra la società lottizzante (oggi e il Organizzazione_1 Controparte_2
medesimo nonché relativa all'accertamento del conseguente diritto di piena e CP_1
libera proprietà pro quota degli attori sugli immobili oggetto di causa senza obblighi di trasferimento di alcunchè a favore del predetto CP_1
b) In accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni, accertata e dichiarata
l'infondatezza di quanto richiesto, rigettare la domanda attorea.
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Le contestazioni del convenuto si fondavano essenzialmente su due profili: CP_1
1) l'inapplicabilità della disciplina codicistica in materia di prescrizione ordinaria decennale agli artt. 3 e 6 della Convenzione Urbanistica dell' 11.6.1976; in particolare, il richiamava l'orientamento giurisprudenziale per il quale CP_1
non è possibile eccepire il decorso del termine di prescrizione decennale degli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione, in quanto previsioni che rilevano a tempo indeterminato, a fronte dell'assunzione di un impegno pagina 5 di 24 irrevocabile alla cessione gratuita, ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei proprietari, al fine di regolare, in via definitiva e con efficacia erga omnes, l'assetto urbanistico ed edilizio della porzione di territorio destinata all'intervento.
Parte convenuta rilevava altresì che tale prescrizione non poteva ritenersi decorsa, poiché continuamente interrotta dalle trattative e dalle comunicazioni intervenute tra le parti in causa, e che il possesso ultraventennale asseritamente dedotto dagli attori sui beni de quo non poteva ritenersi “pacifico”;
2) le procure conferite alla società lottizzante da parte dei proprietari dei lotti dovevano ritenersi ancora in vigore, anche in seguito alla comunicazione del 5 aprile 2012, con cui il Curatore Fallimentare riferiva di avere dato atto al CP_1
del trasferimento dell'area prima della revoca del Controparte_1
mandato, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'iniziativa.
Il Controparte_2
in persona del Curatore fallimentare Dott. ,
[...] Controparte_3
regolarmente citato nel presente giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 9 maggio 2014, il Giudice (Dott.ssa Paola Irene CALASTRI), su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e
3 c.p.c..
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice dava atto che l'allora vigente strumento urbanistico generale (P.U.C.) andava a variare la Convenzione
Urbanistica del 1976, in quanto una parte delle aree che dovevano essere cedute al on era più ritenuta da quest'ultimo funzionale allo scopo, ed era stata sostituita CP_1
da un parcheggio e da una successiva stradina pedonale, realizzati su aree esterne , e diverse da quelle di proprietà dell'operatore del Piano di lottizzazione, quindi anche diverse da quelle di proprietà degli odierni attori.
Davano atto, inoltre, che il 29 marzo 2012 procedevano a formale revoca del mandato pagina 6 di 24 nei confronti del Controparte_2
in persona del Curatore fallimentare Dott.
[...]
, tramite atto notarile, regolarmente notificato al Curatore a mezzo Controparte_3
Ufficiale Giudiziario il 10 aprile 2012.
Pertanto, modificavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito,
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'obbligo degli attori al trasferimento a favore del del loro diritto di Controparte_1
comproprietà sulle aree di cui all'art.3 della Organizzazione_2
dell'11.06.1976 e riportate al capoverso n.3 delle premesse in fatto dell'atto di citazione e, in via subordinata, che gli attori non sono in ogni caso più obbligati al trasferimento al ella loro quota di comproprietà sulle aree destinate CP_1
alla viabilità di accesso al mare, avendo il ariato unilateralmente con il CP_1
PUC le anzidette aree di viabilità rispetto a quanto previsto nella convenzione urbanistica, avendole ora previste all'esterno della predetta lottizzazione dell'11.06.1976;
2) accertare e dichiarare altresì la perdita di efficacia delle procure rilasciate dagli attori alla Società venditrice per addivenire al rogito di cessione delle aree di cui sopra (e come descritte e documentate in causa) nelle quali era poi subentrato il
Curatore del Fallimento della stessa per effetto della loro revoca disposta ai sensi dell'art.1723, 1° c.; Codice Civile con Atto Notaio Rep. n.21482 del Per_1
29 marzo 2012, notificata al Curatore in data 10 aprile 2014 come da attestazione dell'Ufficiale Giudiziario apposta in calce;
3) con trascrizione all Organizzazione_3
dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'audizione di testi. pagina 7 di 24 All'udienza del 7 febbraio 2017, il Giudice (Dott.ssa Paola FERRARI BRAVO) rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 16 febbraio 2018.
La causa subiva diversi rinvii, dovuti ad esigenze di riorganizzazione dell'ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato all'odierno scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 10 gennaio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note scritte depositate il 9 gennaio 2024 e, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Sulla contumacia del Controparte_2
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
in persona del Curatore Fallimentare Dott. , vista la
[...] Controparte_3
regolare notifica prodotta in atti, e la mancata costituzione dello stesso nel presente giudizio.
Sulla natura giuridica delle convenzioni urbanistiche.
La giurisprudenza tende oggi a ricondurre le convenzioni di lottizzazione, e le convenzioni urbanistiche in generale, agli accordi sostitutivi di provvedimento, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11 (dei quali, anzi, avrebbero agevolato l'elaborazione, anticipandone lo schema di riferimento: Cass. 15.12.2000, n. 1262; analogamente la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. 4, 8.7.2013, n. 3597).
Si richiama, a tal proposito, una recente pronuncia del T.A.R. Lombardia che, in materia, si è espressa nel senso che: “Le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 l. n. 241 del 1990, per cui la relativa interpretazione deve avvenire utilizzando i criteri ermeneutici di cui pagina 8 di 24 agli artt. 1362 e ss. c.c., visto l'esplicito richiamo di cui al comma 2 dell'art. 11 medesimo” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 18/06/2018, n.1525).
Lo stesso art. 11 della L. n. 241 del 1990, al comma 2, dispone che gli accordi procedimentali sono regolati, ove non diversamente disposto, dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili
Del resto, l'esperibilità dell'azione ex art. 2932 c.c., ad esempio, almeno da parte del ove il privato lottizzante abbia omesso di dare esecuzione all'accordo, è CP_1
giustificata dalla riconosciuta applicabilità del rimedio non solo nelle ipotesi di contratto preliminare, non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (Cass. 30.3.2012, n. 5160), ed è ritenuta non incompatibile con la struttura del processo amministrativo (Cons. Stato, ad. plen, 20.7.2012, n. 28).
Le problematiche relative alla ricostruzione dogmatica della convenzione di lottizzazione, prima della L. n. 241 del 1990, erano correlate alla difficoltà di razionalizzazione di un accordo privatistico quale condizione per l'esercizio del potere discrezionale, in materia di pianificazione urbanistica. Il che portava a dubitare, in primo luogo, della sinallagmaticità del contratto che accedeva al piano di lottizzazione, giacché, a fronte degli obblighi assunti dal privato lottizzante per l'urbanizzazione delle aree da edificare, appariva difficile teorizzare l'esercizio negoziato del potere pianificatorio, che oltre ad essere indisponibile ed incoercibile (nel senso civilistico del termine), è soggetto a valutazioni che possono variare nel tempo.
La problematica riguardava, soprattutto, l'eventualità di mancata attuazione degli obblighi assunti dalla parte pubblica (anche con riguardo alle pretese di eventuali terzi non partecipanti all'accordo), in un settore in cui la posizione del privato, a fronte dello ius variandi della p.a., difficilmente poteva attestarsi al livello di diritto soggettivo. La permanenza di poteri autoritativi in capo alla p.a., anche nella fase di esecuzione dell'accordo, rende appropriata, con la L. n. 241 del 1990 (art. 11, comma 5), la pagina 9 di 24 devoluzione delle controversie in materia di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Questione che, nella presente causa, non si pone, per i motivi che seguono.
Sulla prescrittibilità degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica.
Premesso quanto sopra, e venendo più propriamente ai motivi della presente azione, sulla prescrittibilità delle obbligazioni assunte dal privato attuatore, in base alla convenzione urbanistica, che accede allo strumento attuativo, si registrano due orientamenti: secondo un primo orientamento (richiamato dalla difesa dell'odierna parte convenuta), l'ultrattività del piano di lottizzazione si giustifica alla luce dell'esigenza di un governo del territorio improntato all'interesse pubblico, essendo inconcepibile ammettere che un imprenditore privato possa godere dei profitti di una lottizzazione a danno della collettività; il che avverrebbe se egli potesse sottrarsi all'obbligo di fornire gli spazi occorrenti per l'urbanizzazione primaria e secondaria, che nel modello delineato dalla legge urbanistica non rappresentano una qualunque controprestazione, ma un elemento strutturale, caratterizzante e imprescindibile condizione di legittimità della lottizzazione. Da tale assunto, discenderebbe il principio di imprescrittibilità degli obblighi di cessione assunti dai privati a mezzo di convenzioni urbanistiche (Cons.
Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4278).
Di segno opposto è l'orientamento più recente, al quale lo scrivente ritiene di aderire, che sottolinea la natura negoziale della convenzione urbanistica e, conseguentemente, afferma la prescrittibilità della pretesa dell'Amministrazione di ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione (e la cessione gratuita delle aree). Pertanto, una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica, o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto, se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni (tra le molte, , Catania, Sez. IV, 17 ottobre 2022 n. 2728; T.A.R. Lombardia, Org_4
pagina 10 di 24 Milano, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 2710; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 febbraio 2004 n. 205; Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3216; Id., Sez. IV, 16 luglio 2021 n. 5358; Id., Sez. II, 1 dicembre 2021 n. 8006).
Tale orientamento si ritiene condivisibile, per molteplici ragioni.
In primo luogo, si richiama lo sfavore del nostro ordinamento nei confronti di vincoli obbligatori perpetui (tra le molte, Corte appello Firenze sez. III, 8 settembre 2022, n.
1944).
Secondariamente, si ritiene che il principio della permanenza, senza alcun limite temporale, di una sorta di equilibrio tra previsione urbanistica ed adempimenti urbanizzativi, non può non confrontarsi con il più generale principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.
All'interno della predetta disposizione, si colloca il principio di doverosità dell'azione amministrativa, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di
Nizza all'art. 41, rubricato “Diritto ad una buona amministrazione”, che riconosce al privato il diritto di vedere trattate le questioni che lo riguardano entro un termine ragionevole, ed al comma 2, precisa che: “Tale diritto comprende in particolare: - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni”.
Inoltre, non si può negare che il rifiuto di riconoscere l'applicabilità dell'istituto della prescrizione alle convenzioni urbanistiche significa legittimare uno stato di alterazione senza limitazioni temporali del sinallagma tra forme di pianificazioni secondarie, ed obblighi urbanizzativi.
Non basta, dunque, ad integrare l'indisponibilità, cui fa riferimento il comma secondo, dell'art. 2934 c.c., l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento pagina 11 di 24 non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della PA, e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine (Cons. giust. amm.
Sicilia, 25 maggio 2023, n. 370; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2011, n. 21885).
Da ultimo, tale soluzione appare la più logica, anche con riferimento a quanto già dedotto relativamente alla natura giuridica delle convenzioni urbanistiche, ed al fatto che le stesse, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 241 del 1990, al comma 2, sono regolate, ove non diversamente disposto, dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Con riferimento all'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, giova precisare che l'obbligazione del privato relativa alla cessione all'Ente pubblico di aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, divent a esigibile con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione (in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini), oppure con l'ultimazione delle opere medesime (se avvenuta prima di detta scadenza).
Ne consegue che il decorso del termine di prescrizione non è ipotizzabile prima di tali momenti, in quanto un'inerzia ingiustificata può verificarsi soltanto da quando il diritto può essere esercitato, ma non lo è stato.
In altre parole, il termine iniziale a partire dal quale occorre computare il decennio prescrizionale dei piani di lottizzazione, non può identificarsi nell'ultimo giorno dell'efficacia decennale del piano di lottizzazione, bensì nella data di perfezione, e di efficacia, del titolo convenzionale, che costituisce il titolo dal quale scaturiscono i pretesi diritti che, appunto, generano dalla convenzione di lottizzazione, nonché i correlativi obblighi delle parti, ovvero dal diverso termine di durata del rapporto convenzionale eventualmente stabilito pattiziamente.
Del resto, se una parte invoca quel “contratto”, quale fonte di obbligazioni inadempiute,
pagina 12 di 24 al fine di fare valere un proprio diritto, è a quell'atto genetico che occorre far riferimento per determinare la durata di efficacia del rapporto , e delle relative obbligazioni, fino alla prescrizione dei diritti da esso scaturenti (vedi in questo senso T.A.R. Genova,
(Liguria) sez. I, 18/05/2016, n.506; T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 29/01/2015, n.148).
Su tale questione si è pronunciato di recente il T.A.R. Lombardia, nei seguenti termini:
“Sulla durata delle convenzioni urbanistiche si applica tuttora la previsione dell'art. 16 della l. n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica generale), che stabilisce un termine decennale di durata. Quanto al momento di decorrenza (dies a quo) della prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., lo stesso deve essere fissato alla scadenza di efficacia della convenzione o in altro momento indicato dalla convenzione stessa e vale in materia il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..” (T.A.R.
Milano, (Lombardia) sez. II, 14/10/2022, n.2261).
La convenzione urbanistica per cui è causa è stata stipulata l'11 giugno del 1976.
Tale convenzione ha disciplinato due obbligazioni a carico del lottizzante: 1) all'art. 3, la cessione gratuita al elle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria CP_1
(indicate nel piano allegato, ed individuate graficamente nella medesima disposizione);
2) all'art. 6, la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria (meglio precisate all'art. 4 della Convenzione, e da realizzarsi sulle aree di cui all'art. 3, destinate alla cessione gratuita), con conseguente cessione gratuita delle opere al
CP_1
Entrambe le obbligazioni sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Di fatto, alle obbligazioni di cui all'art. 3, non avendo previsto le parti un termine diverso, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, mentre l'art. 6, che prevede l'obbligo per il lottizzante di realizzare le opere descritte entro “il termine massimo di dieci anni dalla data della presente convenzione”, altro non fa che esplicitare la volontà delle parti di correlare il termine di adempimento delle rispettive obbligazioni a quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c..
pagina 13 di 24 D'altra parte, considerato che le parti nulla hanno eccepito circa la pattuizione di un termine diverso per l'adempimento dei diversi obblighi di cui alla convenzione de quo, e che parte attrice stessa, sin dall'atto introduttivo, ha individuato un unico termine per l'adempimento di tutte le predette prestazioni in dieci anni dalla convenzione (si veda paragrafi 4 e 5, atto di citazione: “Prevedeva altresì la precitata Convenzione dell'11.06.1976 che le opere previste dovessero essere realizzate entro il termine massimo di anni 10”; (…) “Tali obblighi di “fare” e di “cedere” (…) erano previsti entro il termine decennale – scadente il 11.06.1986 – (…)”), non vi sono motivi per disattendere tale interpretazione.
Dunque, come correttamente allegato da parte attrice, il termine di prescrizione ha iniziato la propria decorrenza dalla scadenza del decennio dalla data della convenzione, quindi dall'11 giugno 1986, con maturazione della prescrizione all'11 giugno 1996.
Ne consegue che, non avendo il lottizzante adempiuto al trasferimento delle aree, all'ultimazione delle opere, ed alla cessione delle stesse entro quella data, e non avendo il ntimato l'adempimento prima della scadenza di tale termine, dall'11 giugno CP_1
1996, nessuna pretesa può più essere avanzata dalla parte convenuta nei confronti degli odierni attori.
Sull'interruzione del termine di prescrizione.
Parte convenuta sostiene che la corrispondenza int ercorsa tra le parti è idonea ad impedire la maturazione della prescrizione, per costante interruzione della stessa.
Non si ritiene che tale obiezione colga nel segno.
La disciplina dell'interruzione della prescrizione è contenuta nell'art. 2943 c.c., ai sensi del quale: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
pagina 14 di 24 L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
La giurisprudenza maggioritaria (condivisa dallo scrivente) si orienta nel senso che sono idonei ad interrompere la prescrizione gli atti che contengono richieste di pagamento che sintetizzano, in modo completo e certo, gli elementi del credito di cui si chiede il pagamento. In altre parole, il primo elemento che deve avere un sollecito per poter interrompere la prescrizione è un'identificazione della natura del credito fatto valere;
il secondo elemento che deve avere un atto perché possa interrompere il decorso della prescrizione è l'intimazione di pagamento: deve essere, cioè, evidente, nel testo, la diffida nei confronti del debitore. Il terzo elemento che contraddistingue un atto interruttivo della prescrizione è la modalità con cui viene notificato: il che significa che la notifica deve avvenire o con il messo comunale (che redige la relata di notifica), oppure con il postino a mezzo di raccomandata a.r. (che compila l'avviso di ricevimento)
(tra le molte, Tribunale Pisa, 29/06/2018, n.592 ; Corte appello Napoli sez. IX,
04/10/2022, n.4049).
In questi termini, si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione (18631/2021) affermando che “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma,
c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come
pagina 15 di 24 costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)” (in senso conforme anche Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.279: “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
(…)”).
Nessuno degli atti allegati da parte convenuta contiene tali requisiti, trattandosi di mera corrispondenza tra le parti, attraverso la quale le stesse tentavano di regolare, e definire, le reciproche posizioni, a fronte di problematiche tecniche emerse in relazione al frazionamento delle aree che dovevano essere cedute.
Ad ogni modo, per avere effetto interruttivo, è chiaro che l'atto destinato a tale scopo debba essere tempestivo, quindi intervenire prima della decorrenza del termine di prescrizione;
nel caso di specie, prima del 1996.
Tale non p uò essere la lettera del 17 ottobre 1989 (doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto un mero sollecito indirizzato soltanto al
Liquidatore Giudiziale, non contenente alcuna intimazione all'adempimento nei confronti degli odierni attori, sollecito al quale, peraltro, il Liquidatore ha dato riscontro in maniera vaga, non riconoscendo espressamente la fondatezza della pretesa avversaria, bensì asserendo che “la liquidazione giudiziale intenderebbe raggiungere accordi con
l'amministrazione del condominio (…) dovrebbe procedere alla cessione gratuita (…)”
(cfr. lettera del 5 dicembre 1989, doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
pagina 16 di 24 Per gli stessi motivi, non può essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione la lettera del 13 settembre 1990 (doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sempre indirizzata al Liquidatore, con la quale il ichiama, in maniera generica, CP_1
“gli impegni assunti in modo particolare per quanto riguarda la viabilità”.
Fermo restando quanto già rilevato circa l'inidoneità di tali atti, per le loro caratteristiche, ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, giova precisare altresì che non vi è alcuna prova della notifica degli stessi agli odierni attori da parte del convenuto. CP_1
Dalla predetta comunicazione in poi, è seguita tutta una serie di contatti, del tutto privi di rilevanza ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione che, come già chiarito, doveva avvenire prima dell'11 giugno 1996.
Di fatto, nessuno degli atti allegati dalla convenuta contiene un'intimazione all'adempimento indirizzata al debitore, con l'indicazione specifica dell'oggetto della prestazione richiesta ed il termine entro il quale adempierla, né un riconoscimento espresso, da parte del debitore, delle pretese vantate dal creditore.
Con riferimento alla corrispondenza successiva all'11 giugno 1996, certamente non ha senso discorrere di “interruzione”, essendo già decorso il termine di prescrizione, ma, piuttosto, di volontà delle parti di rinunciare ad avvalersi del termine di prescrizione.
Tale facoltà è prevista all'art. 2937 c.c., che al terzo comma dispone: “La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Del resto, una volta verificatasi la prescrizione, risulta ormai interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato la scelta se farla valere o meno.
La rinunzia alla prescrizione può essere tanto espressa , quanto tacita e, in quest'ultimo caso, può essere dedotta da un fatto che risulti incompatibile con la volontà di valersi dell'istituto, come, ad esempio il pagamento di un acconto, o la promessa di un pagamento a breve scadenza. Trattasi di un atto negoziale che implica la volontà di pagina 17 di 24 dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo .
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre, dunque, che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede.
La giurisprudenza tende ad escludere che le trattative per la composizione bonaria della controversia siano idonee a manifestare “l'inequivocabile volontà del debitore di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui”, considerato che “Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto
l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta — senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione — con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, terzo comma, c.c.” (Cass. civ.
n. 14748/2002; Cass. civ. Sez. III, 27-01-2010, n. 1687).
Tale soluzione è condivisa alla giurisprudenza di merito che, di recente, si è espressa nel senso che: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta
(senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, comma 3, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per
pagina 18 di 24 questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto”
(cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1224/2023 del 23 -03-2023).
Nel caso di specie, la corrispondenza prodotta dalla convenuta non è idonea ad acclarare l'univoca volontà degli attori di rinunciare ad avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto.
Anzi, un'espressa contestazione della fondatezza della pretesa del si evince CP_1
dalla missiva del 5 aprile 2006 (doc. 10, pag.2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), indirizzata al e per conoscenza al Condominio) dall'Ist. CP_1 CP_2
con la quale il Liquidatore, in considerazione del fatto che, nell'edificazione del
[...]
complesso immobiliare, il Piano di Lottizzazione sulla base del quale veniva adottata la
Convenzione Urbanistica per cui è causa, riportava delle discordanze, richiedeva una
VARIANTE DI ASSESTAMENTO, richiamando i colloqui intervenuti con l'amministratore del Condominio, ed alcuni consiglieri dello stesso.
Si veda, altresì l'ulteriore missiva del 17 aprile 2007 (doc. 14, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), indirizzata al irettamente dalla difesa degli attori, con CP_1
la quale gli stessi da un lato sollecitavano la definizione della vertenza, dall'altro ponevano espressa riserva in tal senso: “in caso contrario i miei assistiti non potranno che prendere in considerazione la necessità di rivolgersi avanti la competente autorità giudiziaria, a tutela dei propri interessi”, tutela che, certamente, comprende la facoltà di eccepire la decorrenza del termine di prescrizione.
Del resto, il fatto di discutere nel merito le pretese della controparte creditrice, certamente non può intendersi come volontà di rinunciare ad avvalersi della prescrizione, già decorsa, in quanto “il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione” (Cass. civ. n. 8304/1996).
A maggior ragione, non può essere letta come volontà di rinunciare ad avvalersi della prescrizione la corrispondenza intercorsa tra le parti in seguito all'introduzione del pagina 19 di 24 presente giudizio da parte degli attori, quando, per l'appunto, gli stessi avevano già eccepito la decorrenza del termine di prescrizione di tutte le obbligazioni di cui alla
Convenzione di Urbanizzazione dell'11 giugno 1976, manifestando così, in maniera inequivocabile, la volontà di avvalersene, pur tentando di comporre in via bonaria la vertenza, senza mai ammettere la fondatezza della pretesa altrui ma, anzi, contestandola espressamente (vedi anche missiva del 29 febbraio 2012, doc. 28 , allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In conclusione, prima della decorrenza del termine di prescrizione all'11 giugno 1996, non è intervenuto nessun atto, da parte del creditore ed indirizzato al debitore, idoneo ad interromperla. Tale atto non si rinviene nella corrispondenza prodotta dal C omune convenuto, né risulta che quest'ultimo, prima della decorrenza del termine di prescrizione come sopra indicato, abbia agito, nelle sedi opportune, ex art. 2932 c.c..
Neppure si ritiene che la corrispondenza tra le parti, protrattasi successivamente all'11 giugno 1996, sia idonea a manifestare l'inequivoca volontà degli attori di rinunciare ad avvalersi della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni contenute nella
Convenzione per cui è causa.
Pertanto, la domanda principale degli odierni attori è meritevole di accoglimento, e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'obbligo degli attori al trasferimento, a favore del , del loro diritto di comproprietà sulle aree di Controparte_1
cui all'art.3 della Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976, e riportate al capoverso nr.
3 delle premesse in fatto dell'atto di citazione, nonché l'intervenuta prescrizione degli ulteriori obblighi di “fare” e di “cedere” previsti nella Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976 a carico degli attori, ed a favore del . Controparte_1
Per l'effetto, deve essere dichiarata la piena e libera proprietà pro quota degli attori sui predetti beni.
Nessuna pretesa p otrà più essere avanzata dal convenuto nei confronti degli CP_1
odierni attori.
pagina 20 di 24 Sugli atti compiuti dal mandatario.
Una volta chiarito quanto già esposto, è pacifico che nessuna valenza può essere attribuita al documento allegato da parte convenuta, contenente la comunicazione trasmessa dal Curatore Avv. , con cui quest'ultimo, a riscontro della CP_3
revoca del mandato da parte degli attori, ha dato atto che “in data 20/04/2011 ha comunicato al Comune di il trasferimento dell'area, in ossequio a Controparte_1
dei precisi obblighi contrattuali, fatti salvi naturalmente i diritti di eventuali terzi”.
In primo luogo, non risulta prodotta agli atti la comunicazione con la quale il predetto
Curatore avrebbe, a sua volta, comunicato al la cessione delle aree, pertanto, CP_1
neppure è possibile evincere di che tipo di atto si tratti.
Di fatto, è prodotta soltanto la lettera con la quale il a riscontrato tale asserita CP_1
comunicazione (cfr. doc. 25, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), palesando la propria consapevolezza delle problematiche emerse nel corso degli anni in relazione al frazionamento delle aree, dando atto di avere affidato l'incarico al Geom. che “L'agenzia del Territorio di Sassari, con nota del 17.01.2011 Pt_4
comunicava di aver sospeso la pratica in quanto si sono manifestate diverse sovrapposizioni nella zona interessata”, e del fatto che “il frazionamento è condizione assoluta per poter procedere alla stipula dell'atto notarile”.
Del resto, nessuna efficacia p uò attribuirsi a tale asserita (e non allegata) comunicazione, non solo a fronte del pacifico mancato frazionamento delle aree, ma in quanto atto proveniente dal mandatario, ed avente ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione prevista a carico del mandante, a favore del per la quale sono già decorsi i CP_1
termini di prescrizione, a fronte, peraltro, della volontà del mandante di avvalersi della predetta prescrizione.
Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1723, comma 1, c.c.: “Il mandante può revocare il mandato;
ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra pagina 21 di 24 una giusta causa”.
La revoca produce i suoi effetti dal giorno in cui il mandatario ne ha notizia: non occorre che sia notificata al mandatario.
Nel caso di specie, è documentalmente riscontrabile la notifica della revoca del mandato, trasmessa dagli odierni attori al Curatore Fallimentare il 10 Controparte_4
aprile 2012.
Tuttavia, si ritiene che il mandatario ne fosse a conoscenza ancora prima d el perfezionamento della notifica nei suoi confronti, e almeno dal 3 aprile 2012, quando la difesa degli attori gli comunicava a mezzo fax di avere proceduto in tal senso (cfr. doc.
29, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
D'altra parte, non essendosi costituito nel presente giudizio, il Curatore Fallimentare ha dimostrato di non avere interesse a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero ad allegare eventuali elementi impeditivi, o estintivi, rispetto all'efficacia della predetta revoca.
Dunque, deve essere dichiarata l'estinzione del mandato conferito dagli attori nei confronti della Società venditrice, per addivenire al rogito di cessione delle aree descritte in atti, nel quale era poi subentrato il Curatore del Fallimento, per l'intervenuta revoca dello stesso, con efficacia dal 3 aprile 2012.
Devono essere posti a carico della parte più diligente gli adempimenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza nei Registri tenuti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
Sulle spese.
pagina 22 di 24 Visto il contrasto giurisprudenziale in materia di prescrittibilità degli obblighi assunti dal privato con le convenzioni urbanistiche, nonché la disponibilità del Comune convenuto alla definizione bonaria della presente vertenza, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia del Controparte_2
con sede legale in Milano, Via San
[...]
Paolo nr. 15 (C.F. Numero REA: MI – 1196188), in persona del P.IVA_2
Curatore fallimentare Dott. , nato il [...] (C.F.: Controparte_3
), domiciliato in Milano, Bastioni di Porta Volta nr. 7; C.F._8
DICHIARA l'intervenuta prescrizione dell'obbligo degli attori al trasferimento, a favore del , del loro diritto di comproprietà sulle aree di Controparte_1
cui all'art. 3 della Convenzione dell'11.06.1976, riportate al capoverso n. 3 Org_2
delle premesse in fatto dell'atto di citazione, nonché l'intervenuta prescrizione degli ulteriori obblighi di “fare” e di “cedere” previsti nella Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976 a carico degli attori, ed a favore del . Controparte_1
Per l'effetto;
pagina 23 di 24 DICHIARA la piena e libera proprietà pro quota degli attori sui beni di cui all'art. 3 della Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976, riportati al capoverso n. 3 delle premesse in fatto dell'atto di citazione;
DICHIARA l'estinzione del mandato, conferito dagli attori nei confronti della Società venditrice, alla quale subentrava Controparte_2
in persona del Curatore fallimentare
[...]
Dott. , per l'intervenuta revoca dello stesso, con efficacia dal 3 Controparte_3
aprile 2012;
PONE a carico della parte più diligente gli adempimenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza nei Registri tenuti presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari territorialmente competente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
PI SA, 3 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 992/2013, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il 28 settembre Parte_1 C.F._1
1956, residente in [...];
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...];
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
residente in [...];
rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo MENZANI (C.F.: ); C.F._4
dall'Avv. Gian Maria MENZANI (C.F.: e dall'Avv. Paola C.F._5
pagina 1 di 24 PALITTA (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._6
dell'Avv. PALITTA, in Olbia, Via Roma nr. 76;
ATTORI contro
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, corrente in , Viale Dante nr. 28, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela RUSSO (C.F.: ), C.F._7
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Eleonora BIANCO, in Olbia,
Via Catanzaro nr. 116;
CONVENUTO
Controparte_2
con sede legale in Milano, Via San Paolo nr. 15 (C.F.
[...]
; Numero REA: MI – 1196188), in persona del Curatore fallimentare Dott. P.IVA_2
, nato il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._8
domiciliato in Milano, Bastioni di Porta Volta nr. 7;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato presso la cancelleria del Tribunale di PI SA,
Sezione distaccata di Olbia, il 25 gennaio 2012 (ex n.r.g. 100/2012) parte attrice citava nel presente giudizio i convenuti, come sopra indicati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che gli obblighi degli attori a favore del Controparte_1
previsti nella Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976 (con conseguenti
[...]
diritti del Comune ad acquistare la proprietà di quanto là previsto) si sono estinti per prescrizione e, di conseguenza, accertare e dichiarare la piena e libera proprietà pro - quota degli attori sugli immobili oggetto di causa, senza obblighi di trasferimento di alcunchè a favore del predetto Comune (aggiunta: più precisamente sugli immobili o sulla quota degli immobili oggetto di causa, censiti sul catasto terreni del Comune di
come segue: F.235 M.LI 214 – 833 – 441 – 1782 -401); Controparte_1
accertare e dichiarare altresì, visto che le predette previsioni convenzionali dovevano avere esecuzione in sede notarile tramite la venditrice/lottizzante, giuste procure a trasferire rilasciate dagli attori (come descritte e prodotte in causa), che tali procure hanno perso efficacia per prescrizione del diritto del a vedersi trasferiti gli CP_1
immobili oggetto della Convenzione e delle procure stesse;
con trascrizione all'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, ex art.
2653, n.1 Codice Civile, della presente domanda giudiziale e dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva:
- di avere acquistato separatamente la piena proprietà delle unità immobiliari indicate in atti, site nel Comune di PI SA (ora ), oltreché (pro- CP_1 Controparte_1
indiviso e pro-quota) le aree pertinenziali e condominiali, nonché le restanti aree oggetto della Convenzione Urbanistica stipulata tra la lottizzazione ed il Organizzazione_1
pagina 3 di 24 Comune convenuto l'11 giugno 1976;
- che l'atto notarile di acquisto della indicava tra le parti comuni anche “ (….) Pt_3
tutte le altre opere di cui alla convenzione urbanistica dell'11 giugno 1976 con il
Comune di PI SA (…) fatta avvertenza che le opere ed i beni di uso pubblico di cui alla detta convenzione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune stesso
(…)”; per cui “si conferiva mandato espresso ed irrevocabile alla venditrice perché, in proprio ed in nome e vece di essa parte acquirente medesima, stipuli con il CP_1
– tutte le convenzioni anche in esecuzione di detta convenzione
[...] CP_1 CP_1
comunque ritenute utili o necessarie anche in esecuzione della citata convenzione ed anche se abbiano ad oggetto alienazione di beni condominiali”;
- che analoghe procure erano contenute negli atti notarili degli odierni attori
; Parte_1 Pt_2
- che l'art. 3 della richiamata Convenzione Urbanistica prevedeva, a carico della lottizzante “(…) l'obbligo di cedere gratuitamente al entro 30 giorni dalla CP_1
richiesta del le aree necessarie per le opere di urbanizzazione, indicate con la CP_1
sigla (…)”, e che le predette opere dovevano essere realizzate entro il termine massimo di anni 10, dovendosi, per tutto quanto non espressamente stabilito, fare riferimento alla
“Legge Urbanistica” (nr. 1150/1942 e successive modificazioni);
- che tali obblighi di “fare” e di “cedere” erano previsti entro il termine decennale, scadente all'11 giugno 1986, per cui, sino a quella data, il Comune poteva richiederne l'adempimento;
- che la lottizzante non trasferiva al le aree indicate in atti, né cedeva le opere CP_1
entro il termine previsto dalla Convenzione, ovvero entro il termine decennale di prescrizione ordinaria, scaduto l'11 giugno 1996, con conseguente prescrizione del diritto del a pretendere alcunché nei confronti degli attori;
CP_1
- che, in ogni caso, le già menzionate aree dovevano intendersi in piena ed esclusiva proprietà degli attori, in quanto godute dagli stessi da oltre venti anni, considerato che la pagina 4 di 24 Società Lottizzante, sin dal termine dei lavori di realizzazione dell'intervento edilizio, le recintava e lasciava nella disponibilità dei proprietari acquirenti e del condominio, così che le stesse formavano un unicum con le aree condominiali;
- che la maturazione della predetta prescrizione determinava la cessazione degli effetti delle procure predisposte a favore della venditrice/lottizzante (Spc. Org_1
ora .
[...] Controparte_2
Si costituiva il , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare infondata e non provata la domanda attorea in merito alla prescrizione dei diritti del alla cessione in suo favore delle aree e Controparte_1
delle opere di urbanizzazione di cui al Piano di Lottizzazione ed in Org_1
adempimento della Convenzione Urbanistica stipulata in data 11.6.2012 tra la società lottizzante (oggi e il Organizzazione_1 Controparte_2
medesimo nonché relativa all'accertamento del conseguente diritto di piena e CP_1
libera proprietà pro quota degli attori sugli immobili oggetto di causa senza obblighi di trasferimento di alcunchè a favore del predetto CP_1
b) In accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni, accertata e dichiarata
l'infondatezza di quanto richiesto, rigettare la domanda attorea.
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Le contestazioni del convenuto si fondavano essenzialmente su due profili: CP_1
1) l'inapplicabilità della disciplina codicistica in materia di prescrizione ordinaria decennale agli artt. 3 e 6 della Convenzione Urbanistica dell' 11.6.1976; in particolare, il richiamava l'orientamento giurisprudenziale per il quale CP_1
non è possibile eccepire il decorso del termine di prescrizione decennale degli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione, in quanto previsioni che rilevano a tempo indeterminato, a fronte dell'assunzione di un impegno pagina 5 di 24 irrevocabile alla cessione gratuita, ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei proprietari, al fine di regolare, in via definitiva e con efficacia erga omnes, l'assetto urbanistico ed edilizio della porzione di territorio destinata all'intervento.
Parte convenuta rilevava altresì che tale prescrizione non poteva ritenersi decorsa, poiché continuamente interrotta dalle trattative e dalle comunicazioni intervenute tra le parti in causa, e che il possesso ultraventennale asseritamente dedotto dagli attori sui beni de quo non poteva ritenersi “pacifico”;
2) le procure conferite alla società lottizzante da parte dei proprietari dei lotti dovevano ritenersi ancora in vigore, anche in seguito alla comunicazione del 5 aprile 2012, con cui il Curatore Fallimentare riferiva di avere dato atto al CP_1
del trasferimento dell'area prima della revoca del Controparte_1
mandato, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'iniziativa.
Il Controparte_2
in persona del Curatore fallimentare Dott. ,
[...] Controparte_3
regolarmente citato nel presente giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 9 maggio 2014, il Giudice (Dott.ssa Paola Irene CALASTRI), su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e
3 c.p.c..
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice dava atto che l'allora vigente strumento urbanistico generale (P.U.C.) andava a variare la Convenzione
Urbanistica del 1976, in quanto una parte delle aree che dovevano essere cedute al on era più ritenuta da quest'ultimo funzionale allo scopo, ed era stata sostituita CP_1
da un parcheggio e da una successiva stradina pedonale, realizzati su aree esterne , e diverse da quelle di proprietà dell'operatore del Piano di lottizzazione, quindi anche diverse da quelle di proprietà degli odierni attori.
Davano atto, inoltre, che il 29 marzo 2012 procedevano a formale revoca del mandato pagina 6 di 24 nei confronti del Controparte_2
in persona del Curatore fallimentare Dott.
[...]
, tramite atto notarile, regolarmente notificato al Curatore a mezzo Controparte_3
Ufficiale Giudiziario il 10 aprile 2012.
Pertanto, modificavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito,
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'obbligo degli attori al trasferimento a favore del del loro diritto di Controparte_1
comproprietà sulle aree di cui all'art.3 della Organizzazione_2
dell'11.06.1976 e riportate al capoverso n.3 delle premesse in fatto dell'atto di citazione e, in via subordinata, che gli attori non sono in ogni caso più obbligati al trasferimento al ella loro quota di comproprietà sulle aree destinate CP_1
alla viabilità di accesso al mare, avendo il ariato unilateralmente con il CP_1
PUC le anzidette aree di viabilità rispetto a quanto previsto nella convenzione urbanistica, avendole ora previste all'esterno della predetta lottizzazione dell'11.06.1976;
2) accertare e dichiarare altresì la perdita di efficacia delle procure rilasciate dagli attori alla Società venditrice per addivenire al rogito di cessione delle aree di cui sopra (e come descritte e documentate in causa) nelle quali era poi subentrato il
Curatore del Fallimento della stessa per effetto della loro revoca disposta ai sensi dell'art.1723, 1° c.; Codice Civile con Atto Notaio Rep. n.21482 del Per_1
29 marzo 2012, notificata al Curatore in data 10 aprile 2014 come da attestazione dell'Ufficiale Giudiziario apposta in calce;
3) con trascrizione all Organizzazione_3
dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'audizione di testi. pagina 7 di 24 All'udienza del 7 febbraio 2017, il Giudice (Dott.ssa Paola FERRARI BRAVO) rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 16 febbraio 2018.
La causa subiva diversi rinvii, dovuti ad esigenze di riorganizzazione dell'ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato all'odierno scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 10 gennaio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note scritte depositate il 9 gennaio 2024 e, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Sulla contumacia del Controparte_2
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
in persona del Curatore Fallimentare Dott. , vista la
[...] Controparte_3
regolare notifica prodotta in atti, e la mancata costituzione dello stesso nel presente giudizio.
Sulla natura giuridica delle convenzioni urbanistiche.
La giurisprudenza tende oggi a ricondurre le convenzioni di lottizzazione, e le convenzioni urbanistiche in generale, agli accordi sostitutivi di provvedimento, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11 (dei quali, anzi, avrebbero agevolato l'elaborazione, anticipandone lo schema di riferimento: Cass. 15.12.2000, n. 1262; analogamente la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. 4, 8.7.2013, n. 3597).
Si richiama, a tal proposito, una recente pronuncia del T.A.R. Lombardia che, in materia, si è espressa nel senso che: “Le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 l. n. 241 del 1990, per cui la relativa interpretazione deve avvenire utilizzando i criteri ermeneutici di cui pagina 8 di 24 agli artt. 1362 e ss. c.c., visto l'esplicito richiamo di cui al comma 2 dell'art. 11 medesimo” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 18/06/2018, n.1525).
Lo stesso art. 11 della L. n. 241 del 1990, al comma 2, dispone che gli accordi procedimentali sono regolati, ove non diversamente disposto, dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili
Del resto, l'esperibilità dell'azione ex art. 2932 c.c., ad esempio, almeno da parte del ove il privato lottizzante abbia omesso di dare esecuzione all'accordo, è CP_1
giustificata dalla riconosciuta applicabilità del rimedio non solo nelle ipotesi di contratto preliminare, non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (Cass. 30.3.2012, n. 5160), ed è ritenuta non incompatibile con la struttura del processo amministrativo (Cons. Stato, ad. plen, 20.7.2012, n. 28).
Le problematiche relative alla ricostruzione dogmatica della convenzione di lottizzazione, prima della L. n. 241 del 1990, erano correlate alla difficoltà di razionalizzazione di un accordo privatistico quale condizione per l'esercizio del potere discrezionale, in materia di pianificazione urbanistica. Il che portava a dubitare, in primo luogo, della sinallagmaticità del contratto che accedeva al piano di lottizzazione, giacché, a fronte degli obblighi assunti dal privato lottizzante per l'urbanizzazione delle aree da edificare, appariva difficile teorizzare l'esercizio negoziato del potere pianificatorio, che oltre ad essere indisponibile ed incoercibile (nel senso civilistico del termine), è soggetto a valutazioni che possono variare nel tempo.
La problematica riguardava, soprattutto, l'eventualità di mancata attuazione degli obblighi assunti dalla parte pubblica (anche con riguardo alle pretese di eventuali terzi non partecipanti all'accordo), in un settore in cui la posizione del privato, a fronte dello ius variandi della p.a., difficilmente poteva attestarsi al livello di diritto soggettivo. La permanenza di poteri autoritativi in capo alla p.a., anche nella fase di esecuzione dell'accordo, rende appropriata, con la L. n. 241 del 1990 (art. 11, comma 5), la pagina 9 di 24 devoluzione delle controversie in materia di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Questione che, nella presente causa, non si pone, per i motivi che seguono.
Sulla prescrittibilità degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica.
Premesso quanto sopra, e venendo più propriamente ai motivi della presente azione, sulla prescrittibilità delle obbligazioni assunte dal privato attuatore, in base alla convenzione urbanistica, che accede allo strumento attuativo, si registrano due orientamenti: secondo un primo orientamento (richiamato dalla difesa dell'odierna parte convenuta), l'ultrattività del piano di lottizzazione si giustifica alla luce dell'esigenza di un governo del territorio improntato all'interesse pubblico, essendo inconcepibile ammettere che un imprenditore privato possa godere dei profitti di una lottizzazione a danno della collettività; il che avverrebbe se egli potesse sottrarsi all'obbligo di fornire gli spazi occorrenti per l'urbanizzazione primaria e secondaria, che nel modello delineato dalla legge urbanistica non rappresentano una qualunque controprestazione, ma un elemento strutturale, caratterizzante e imprescindibile condizione di legittimità della lottizzazione. Da tale assunto, discenderebbe il principio di imprescrittibilità degli obblighi di cessione assunti dai privati a mezzo di convenzioni urbanistiche (Cons.
Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4278).
Di segno opposto è l'orientamento più recente, al quale lo scrivente ritiene di aderire, che sottolinea la natura negoziale della convenzione urbanistica e, conseguentemente, afferma la prescrittibilità della pretesa dell'Amministrazione di ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione (e la cessione gratuita delle aree). Pertanto, una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica, o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto, se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni (tra le molte, , Catania, Sez. IV, 17 ottobre 2022 n. 2728; T.A.R. Lombardia, Org_4
pagina 10 di 24 Milano, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 2710; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 febbraio 2004 n. 205; Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3216; Id., Sez. IV, 16 luglio 2021 n. 5358; Id., Sez. II, 1 dicembre 2021 n. 8006).
Tale orientamento si ritiene condivisibile, per molteplici ragioni.
In primo luogo, si richiama lo sfavore del nostro ordinamento nei confronti di vincoli obbligatori perpetui (tra le molte, Corte appello Firenze sez. III, 8 settembre 2022, n.
1944).
Secondariamente, si ritiene che il principio della permanenza, senza alcun limite temporale, di una sorta di equilibrio tra previsione urbanistica ed adempimenti urbanizzativi, non può non confrontarsi con il più generale principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.
All'interno della predetta disposizione, si colloca il principio di doverosità dell'azione amministrativa, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di
Nizza all'art. 41, rubricato “Diritto ad una buona amministrazione”, che riconosce al privato il diritto di vedere trattate le questioni che lo riguardano entro un termine ragionevole, ed al comma 2, precisa che: “Tale diritto comprende in particolare: - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni”.
Inoltre, non si può negare che il rifiuto di riconoscere l'applicabilità dell'istituto della prescrizione alle convenzioni urbanistiche significa legittimare uno stato di alterazione senza limitazioni temporali del sinallagma tra forme di pianificazioni secondarie, ed obblighi urbanizzativi.
Non basta, dunque, ad integrare l'indisponibilità, cui fa riferimento il comma secondo, dell'art. 2934 c.c., l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento pagina 11 di 24 non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della PA, e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine (Cons. giust. amm.
Sicilia, 25 maggio 2023, n. 370; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2011, n. 21885).
Da ultimo, tale soluzione appare la più logica, anche con riferimento a quanto già dedotto relativamente alla natura giuridica delle convenzioni urbanistiche, ed al fatto che le stesse, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 241 del 1990, al comma 2, sono regolate, ove non diversamente disposto, dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Con riferimento all'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, giova precisare che l'obbligazione del privato relativa alla cessione all'Ente pubblico di aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, divent a esigibile con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione (in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini), oppure con l'ultimazione delle opere medesime (se avvenuta prima di detta scadenza).
Ne consegue che il decorso del termine di prescrizione non è ipotizzabile prima di tali momenti, in quanto un'inerzia ingiustificata può verificarsi soltanto da quando il diritto può essere esercitato, ma non lo è stato.
In altre parole, il termine iniziale a partire dal quale occorre computare il decennio prescrizionale dei piani di lottizzazione, non può identificarsi nell'ultimo giorno dell'efficacia decennale del piano di lottizzazione, bensì nella data di perfezione, e di efficacia, del titolo convenzionale, che costituisce il titolo dal quale scaturiscono i pretesi diritti che, appunto, generano dalla convenzione di lottizzazione, nonché i correlativi obblighi delle parti, ovvero dal diverso termine di durata del rapporto convenzionale eventualmente stabilito pattiziamente.
Del resto, se una parte invoca quel “contratto”, quale fonte di obbligazioni inadempiute,
pagina 12 di 24 al fine di fare valere un proprio diritto, è a quell'atto genetico che occorre far riferimento per determinare la durata di efficacia del rapporto , e delle relative obbligazioni, fino alla prescrizione dei diritti da esso scaturenti (vedi in questo senso T.A.R. Genova,
(Liguria) sez. I, 18/05/2016, n.506; T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 29/01/2015, n.148).
Su tale questione si è pronunciato di recente il T.A.R. Lombardia, nei seguenti termini:
“Sulla durata delle convenzioni urbanistiche si applica tuttora la previsione dell'art. 16 della l. n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica generale), che stabilisce un termine decennale di durata. Quanto al momento di decorrenza (dies a quo) della prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., lo stesso deve essere fissato alla scadenza di efficacia della convenzione o in altro momento indicato dalla convenzione stessa e vale in materia il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..” (T.A.R.
Milano, (Lombardia) sez. II, 14/10/2022, n.2261).
La convenzione urbanistica per cui è causa è stata stipulata l'11 giugno del 1976.
Tale convenzione ha disciplinato due obbligazioni a carico del lottizzante: 1) all'art. 3, la cessione gratuita al elle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria CP_1
(indicate nel piano allegato, ed individuate graficamente nella medesima disposizione);
2) all'art. 6, la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria (meglio precisate all'art. 4 della Convenzione, e da realizzarsi sulle aree di cui all'art. 3, destinate alla cessione gratuita), con conseguente cessione gratuita delle opere al
CP_1
Entrambe le obbligazioni sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Di fatto, alle obbligazioni di cui all'art. 3, non avendo previsto le parti un termine diverso, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, mentre l'art. 6, che prevede l'obbligo per il lottizzante di realizzare le opere descritte entro “il termine massimo di dieci anni dalla data della presente convenzione”, altro non fa che esplicitare la volontà delle parti di correlare il termine di adempimento delle rispettive obbligazioni a quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c..
pagina 13 di 24 D'altra parte, considerato che le parti nulla hanno eccepito circa la pattuizione di un termine diverso per l'adempimento dei diversi obblighi di cui alla convenzione de quo, e che parte attrice stessa, sin dall'atto introduttivo, ha individuato un unico termine per l'adempimento di tutte le predette prestazioni in dieci anni dalla convenzione (si veda paragrafi 4 e 5, atto di citazione: “Prevedeva altresì la precitata Convenzione dell'11.06.1976 che le opere previste dovessero essere realizzate entro il termine massimo di anni 10”; (…) “Tali obblighi di “fare” e di “cedere” (…) erano previsti entro il termine decennale – scadente il 11.06.1986 – (…)”), non vi sono motivi per disattendere tale interpretazione.
Dunque, come correttamente allegato da parte attrice, il termine di prescrizione ha iniziato la propria decorrenza dalla scadenza del decennio dalla data della convenzione, quindi dall'11 giugno 1986, con maturazione della prescrizione all'11 giugno 1996.
Ne consegue che, non avendo il lottizzante adempiuto al trasferimento delle aree, all'ultimazione delle opere, ed alla cessione delle stesse entro quella data, e non avendo il ntimato l'adempimento prima della scadenza di tale termine, dall'11 giugno CP_1
1996, nessuna pretesa può più essere avanzata dalla parte convenuta nei confronti degli odierni attori.
Sull'interruzione del termine di prescrizione.
Parte convenuta sostiene che la corrispondenza int ercorsa tra le parti è idonea ad impedire la maturazione della prescrizione, per costante interruzione della stessa.
Non si ritiene che tale obiezione colga nel segno.
La disciplina dell'interruzione della prescrizione è contenuta nell'art. 2943 c.c., ai sensi del quale: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
pagina 14 di 24 L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
La giurisprudenza maggioritaria (condivisa dallo scrivente) si orienta nel senso che sono idonei ad interrompere la prescrizione gli atti che contengono richieste di pagamento che sintetizzano, in modo completo e certo, gli elementi del credito di cui si chiede il pagamento. In altre parole, il primo elemento che deve avere un sollecito per poter interrompere la prescrizione è un'identificazione della natura del credito fatto valere;
il secondo elemento che deve avere un atto perché possa interrompere il decorso della prescrizione è l'intimazione di pagamento: deve essere, cioè, evidente, nel testo, la diffida nei confronti del debitore. Il terzo elemento che contraddistingue un atto interruttivo della prescrizione è la modalità con cui viene notificato: il che significa che la notifica deve avvenire o con il messo comunale (che redige la relata di notifica), oppure con il postino a mezzo di raccomandata a.r. (che compila l'avviso di ricevimento)
(tra le molte, Tribunale Pisa, 29/06/2018, n.592 ; Corte appello Napoli sez. IX,
04/10/2022, n.4049).
In questi termini, si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione (18631/2021) affermando che “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma,
c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come
pagina 15 di 24 costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)” (in senso conforme anche Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.279: “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
(…)”).
Nessuno degli atti allegati da parte convenuta contiene tali requisiti, trattandosi di mera corrispondenza tra le parti, attraverso la quale le stesse tentavano di regolare, e definire, le reciproche posizioni, a fronte di problematiche tecniche emerse in relazione al frazionamento delle aree che dovevano essere cedute.
Ad ogni modo, per avere effetto interruttivo, è chiaro che l'atto destinato a tale scopo debba essere tempestivo, quindi intervenire prima della decorrenza del termine di prescrizione;
nel caso di specie, prima del 1996.
Tale non p uò essere la lettera del 17 ottobre 1989 (doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto un mero sollecito indirizzato soltanto al
Liquidatore Giudiziale, non contenente alcuna intimazione all'adempimento nei confronti degli odierni attori, sollecito al quale, peraltro, il Liquidatore ha dato riscontro in maniera vaga, non riconoscendo espressamente la fondatezza della pretesa avversaria, bensì asserendo che “la liquidazione giudiziale intenderebbe raggiungere accordi con
l'amministrazione del condominio (…) dovrebbe procedere alla cessione gratuita (…)”
(cfr. lettera del 5 dicembre 1989, doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
pagina 16 di 24 Per gli stessi motivi, non può essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione la lettera del 13 settembre 1990 (doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sempre indirizzata al Liquidatore, con la quale il ichiama, in maniera generica, CP_1
“gli impegni assunti in modo particolare per quanto riguarda la viabilità”.
Fermo restando quanto già rilevato circa l'inidoneità di tali atti, per le loro caratteristiche, ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, giova precisare altresì che non vi è alcuna prova della notifica degli stessi agli odierni attori da parte del convenuto. CP_1
Dalla predetta comunicazione in poi, è seguita tutta una serie di contatti, del tutto privi di rilevanza ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione che, come già chiarito, doveva avvenire prima dell'11 giugno 1996.
Di fatto, nessuno degli atti allegati dalla convenuta contiene un'intimazione all'adempimento indirizzata al debitore, con l'indicazione specifica dell'oggetto della prestazione richiesta ed il termine entro il quale adempierla, né un riconoscimento espresso, da parte del debitore, delle pretese vantate dal creditore.
Con riferimento alla corrispondenza successiva all'11 giugno 1996, certamente non ha senso discorrere di “interruzione”, essendo già decorso il termine di prescrizione, ma, piuttosto, di volontà delle parti di rinunciare ad avvalersi del termine di prescrizione.
Tale facoltà è prevista all'art. 2937 c.c., che al terzo comma dispone: “La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Del resto, una volta verificatasi la prescrizione, risulta ormai interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato la scelta se farla valere o meno.
La rinunzia alla prescrizione può essere tanto espressa , quanto tacita e, in quest'ultimo caso, può essere dedotta da un fatto che risulti incompatibile con la volontà di valersi dell'istituto, come, ad esempio il pagamento di un acconto, o la promessa di un pagamento a breve scadenza. Trattasi di un atto negoziale che implica la volontà di pagina 17 di 24 dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo .
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre, dunque, che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede.
La giurisprudenza tende ad escludere che le trattative per la composizione bonaria della controversia siano idonee a manifestare “l'inequivocabile volontà del debitore di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui”, considerato che “Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto
l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta — senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione — con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, terzo comma, c.c.” (Cass. civ.
n. 14748/2002; Cass. civ. Sez. III, 27-01-2010, n. 1687).
Tale soluzione è condivisa alla giurisprudenza di merito che, di recente, si è espressa nel senso che: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta
(senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, comma 3, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per
pagina 18 di 24 questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto”
(cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1224/2023 del 23 -03-2023).
Nel caso di specie, la corrispondenza prodotta dalla convenuta non è idonea ad acclarare l'univoca volontà degli attori di rinunciare ad avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto.
Anzi, un'espressa contestazione della fondatezza della pretesa del si evince CP_1
dalla missiva del 5 aprile 2006 (doc. 10, pag.2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), indirizzata al e per conoscenza al Condominio) dall'Ist. CP_1 CP_2
con la quale il Liquidatore, in considerazione del fatto che, nell'edificazione del
[...]
complesso immobiliare, il Piano di Lottizzazione sulla base del quale veniva adottata la
Convenzione Urbanistica per cui è causa, riportava delle discordanze, richiedeva una
VARIANTE DI ASSESTAMENTO, richiamando i colloqui intervenuti con l'amministratore del Condominio, ed alcuni consiglieri dello stesso.
Si veda, altresì l'ulteriore missiva del 17 aprile 2007 (doc. 14, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), indirizzata al irettamente dalla difesa degli attori, con CP_1
la quale gli stessi da un lato sollecitavano la definizione della vertenza, dall'altro ponevano espressa riserva in tal senso: “in caso contrario i miei assistiti non potranno che prendere in considerazione la necessità di rivolgersi avanti la competente autorità giudiziaria, a tutela dei propri interessi”, tutela che, certamente, comprende la facoltà di eccepire la decorrenza del termine di prescrizione.
Del resto, il fatto di discutere nel merito le pretese della controparte creditrice, certamente non può intendersi come volontà di rinunciare ad avvalersi della prescrizione, già decorsa, in quanto “il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione” (Cass. civ. n. 8304/1996).
A maggior ragione, non può essere letta come volontà di rinunciare ad avvalersi della prescrizione la corrispondenza intercorsa tra le parti in seguito all'introduzione del pagina 19 di 24 presente giudizio da parte degli attori, quando, per l'appunto, gli stessi avevano già eccepito la decorrenza del termine di prescrizione di tutte le obbligazioni di cui alla
Convenzione di Urbanizzazione dell'11 giugno 1976, manifestando così, in maniera inequivocabile, la volontà di avvalersene, pur tentando di comporre in via bonaria la vertenza, senza mai ammettere la fondatezza della pretesa altrui ma, anzi, contestandola espressamente (vedi anche missiva del 29 febbraio 2012, doc. 28 , allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In conclusione, prima della decorrenza del termine di prescrizione all'11 giugno 1996, non è intervenuto nessun atto, da parte del creditore ed indirizzato al debitore, idoneo ad interromperla. Tale atto non si rinviene nella corrispondenza prodotta dal C omune convenuto, né risulta che quest'ultimo, prima della decorrenza del termine di prescrizione come sopra indicato, abbia agito, nelle sedi opportune, ex art. 2932 c.c..
Neppure si ritiene che la corrispondenza tra le parti, protrattasi successivamente all'11 giugno 1996, sia idonea a manifestare l'inequivoca volontà degli attori di rinunciare ad avvalersi della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni contenute nella
Convenzione per cui è causa.
Pertanto, la domanda principale degli odierni attori è meritevole di accoglimento, e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'obbligo degli attori al trasferimento, a favore del , del loro diritto di comproprietà sulle aree di Controparte_1
cui all'art.3 della Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976, e riportate al capoverso nr.
3 delle premesse in fatto dell'atto di citazione, nonché l'intervenuta prescrizione degli ulteriori obblighi di “fare” e di “cedere” previsti nella Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976 a carico degli attori, ed a favore del . Controparte_1
Per l'effetto, deve essere dichiarata la piena e libera proprietà pro quota degli attori sui predetti beni.
Nessuna pretesa p otrà più essere avanzata dal convenuto nei confronti degli CP_1
odierni attori.
pagina 20 di 24 Sugli atti compiuti dal mandatario.
Una volta chiarito quanto già esposto, è pacifico che nessuna valenza può essere attribuita al documento allegato da parte convenuta, contenente la comunicazione trasmessa dal Curatore Avv. , con cui quest'ultimo, a riscontro della CP_3
revoca del mandato da parte degli attori, ha dato atto che “in data 20/04/2011 ha comunicato al Comune di il trasferimento dell'area, in ossequio a Controparte_1
dei precisi obblighi contrattuali, fatti salvi naturalmente i diritti di eventuali terzi”.
In primo luogo, non risulta prodotta agli atti la comunicazione con la quale il predetto
Curatore avrebbe, a sua volta, comunicato al la cessione delle aree, pertanto, CP_1
neppure è possibile evincere di che tipo di atto si tratti.
Di fatto, è prodotta soltanto la lettera con la quale il a riscontrato tale asserita CP_1
comunicazione (cfr. doc. 25, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), palesando la propria consapevolezza delle problematiche emerse nel corso degli anni in relazione al frazionamento delle aree, dando atto di avere affidato l'incarico al Geom. che “L'agenzia del Territorio di Sassari, con nota del 17.01.2011 Pt_4
comunicava di aver sospeso la pratica in quanto si sono manifestate diverse sovrapposizioni nella zona interessata”, e del fatto che “il frazionamento è condizione assoluta per poter procedere alla stipula dell'atto notarile”.
Del resto, nessuna efficacia p uò attribuirsi a tale asserita (e non allegata) comunicazione, non solo a fronte del pacifico mancato frazionamento delle aree, ma in quanto atto proveniente dal mandatario, ed avente ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione prevista a carico del mandante, a favore del per la quale sono già decorsi i CP_1
termini di prescrizione, a fronte, peraltro, della volontà del mandante di avvalersi della predetta prescrizione.
Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1723, comma 1, c.c.: “Il mandante può revocare il mandato;
ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra pagina 21 di 24 una giusta causa”.
La revoca produce i suoi effetti dal giorno in cui il mandatario ne ha notizia: non occorre che sia notificata al mandatario.
Nel caso di specie, è documentalmente riscontrabile la notifica della revoca del mandato, trasmessa dagli odierni attori al Curatore Fallimentare il 10 Controparte_4
aprile 2012.
Tuttavia, si ritiene che il mandatario ne fosse a conoscenza ancora prima d el perfezionamento della notifica nei suoi confronti, e almeno dal 3 aprile 2012, quando la difesa degli attori gli comunicava a mezzo fax di avere proceduto in tal senso (cfr. doc.
29, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
D'altra parte, non essendosi costituito nel presente giudizio, il Curatore Fallimentare ha dimostrato di non avere interesse a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero ad allegare eventuali elementi impeditivi, o estintivi, rispetto all'efficacia della predetta revoca.
Dunque, deve essere dichiarata l'estinzione del mandato conferito dagli attori nei confronti della Società venditrice, per addivenire al rogito di cessione delle aree descritte in atti, nel quale era poi subentrato il Curatore del Fallimento, per l'intervenuta revoca dello stesso, con efficacia dal 3 aprile 2012.
Devono essere posti a carico della parte più diligente gli adempimenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza nei Registri tenuti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
Sulle spese.
pagina 22 di 24 Visto il contrasto giurisprudenziale in materia di prescrittibilità degli obblighi assunti dal privato con le convenzioni urbanistiche, nonché la disponibilità del Comune convenuto alla definizione bonaria della presente vertenza, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia del Controparte_2
con sede legale in Milano, Via San
[...]
Paolo nr. 15 (C.F. Numero REA: MI – 1196188), in persona del P.IVA_2
Curatore fallimentare Dott. , nato il [...] (C.F.: Controparte_3
), domiciliato in Milano, Bastioni di Porta Volta nr. 7; C.F._8
DICHIARA l'intervenuta prescrizione dell'obbligo degli attori al trasferimento, a favore del , del loro diritto di comproprietà sulle aree di Controparte_1
cui all'art. 3 della Convenzione dell'11.06.1976, riportate al capoverso n. 3 Org_2
delle premesse in fatto dell'atto di citazione, nonché l'intervenuta prescrizione degli ulteriori obblighi di “fare” e di “cedere” previsti nella Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976 a carico degli attori, ed a favore del . Controparte_1
Per l'effetto;
pagina 23 di 24 DICHIARA la piena e libera proprietà pro quota degli attori sui beni di cui all'art. 3 della Convenzione Urbanistica dell'11.06.1976, riportati al capoverso n. 3 delle premesse in fatto dell'atto di citazione;
DICHIARA l'estinzione del mandato, conferito dagli attori nei confronti della Società venditrice, alla quale subentrava Controparte_2
in persona del Curatore fallimentare
[...]
Dott. , per l'intervenuta revoca dello stesso, con efficacia dal 3 Controparte_3
aprile 2012;
PONE a carico della parte più diligente gli adempimenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza nei Registri tenuti presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari territorialmente competente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
PI SA, 3 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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