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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17408/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giorio Enrico, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Meschinelli Giada, che lo rappresenta e difende in Parte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 22/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 54 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 25.06.2019. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19.09.2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 T_
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via esclusiva rafforzata alla madre ex art. 337 Per_1 quater c.c. Ogni decisione per la figlia anche quelle di maggior interesse concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore verranno assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale di;
la minore avrà residenza Per_1 anagrafica e collocazione principale presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé in occasioni concordate di volta in volta tra Per_1
i genitori e indicativamente per una/due volte al mese, solo previo gradimento della minore, in considerazione della totale assenza del padre dalla vita della figlia sin dalla nascita e dalla previa necessità di costruire un rapporto genitoriale padre/figlia, sino ad ora totalmente inesistente.
DISPONE che ciascun coniuge contribuisca al mantenimento ed alla cura della figlia quando la avrà con sé.
DISPONE che il sig. , quale concorso nel mantenimento di , versi alla sig.ra entro T_ Per_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'assegno mensile di Euro 250,00 (per dodici mensilità annuali), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e socio ricreative, sostenute nell'interesse della minore, tutte previamente concordate, ovvero necessitate e documentate, siano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che è intervenuto l'accordo tra i genitori per cui l'assegno unico universale INPS per i figli a carico verrà integralmente percepito dalla sig.ra alla quale è affidata, Pt_1 in via esclusiva, la figlia . Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo ragione e causa, anche non dipendente dal rapporto di coniugio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese di liti compensate tra le parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.04.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17408/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giorio Enrico, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Meschinelli Giada, che lo rappresenta e difende in Parte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 22/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 54 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 25.06.2019. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19.09.2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 T_
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via esclusiva rafforzata alla madre ex art. 337 Per_1 quater c.c. Ogni decisione per la figlia anche quelle di maggior interesse concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore verranno assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale di;
la minore avrà residenza Per_1 anagrafica e collocazione principale presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé in occasioni concordate di volta in volta tra Per_1
i genitori e indicativamente per una/due volte al mese, solo previo gradimento della minore, in considerazione della totale assenza del padre dalla vita della figlia sin dalla nascita e dalla previa necessità di costruire un rapporto genitoriale padre/figlia, sino ad ora totalmente inesistente.
DISPONE che ciascun coniuge contribuisca al mantenimento ed alla cura della figlia quando la avrà con sé.
DISPONE che il sig. , quale concorso nel mantenimento di , versi alla sig.ra entro T_ Per_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'assegno mensile di Euro 250,00 (per dodici mensilità annuali), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e socio ricreative, sostenute nell'interesse della minore, tutte previamente concordate, ovvero necessitate e documentate, siano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che è intervenuto l'accordo tra i genitori per cui l'assegno unico universale INPS per i figli a carico verrà integralmente percepito dalla sig.ra alla quale è affidata, Pt_1 in via esclusiva, la figlia . Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo ragione e causa, anche non dipendente dal rapporto di coniugio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese di liti compensate tra le parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.04.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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