Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/01/2007, n. 4614
CASS
Sentenza 30 gennaio 2007

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Massime6

Il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficientemente motivato, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria emittente, il provvedimento cautelare originario, nel quale si indicava l'imputato fortemente sospettato sulla base di una serie di testimonianze, indicate mediante il riferimento ai nominativi dei dichiaranti).

In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultima prevede un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la sottoposizione a controlli "ex officio", cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l'imputato nello "status custodiae", imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio.

In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce presupposto per l'ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna l'acquisizione in copia autentica del provvedimento cautelare (o di ogni altro atto proveniente dall'autorità estera), essendo sufficiente a garantire la conformità all'originale che la copia sia stata trasmessa in via ufficiale dall'autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia, organo deputato alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione dell'art. 18, lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che stabilisce il rifiuto della consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", l'autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa.

In tema di mandato di arresto europeo, il termine ordinatorio di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69, decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto, nel caso di specie, tempestivamente prodotta la documentazione richiesta, pur osservando che l'inosservanza del termine rileva solo nei casi in cui esso sia stato espressamente indicato dall'autorità giudiziaria italiana).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/01/2007, n. 4614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4614
Data del deposito : 30 gennaio 2007

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