Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2005, n. 33642
CASS
Sentenza 13 settembre 2005

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La disposizione di cui all'art. 17 Legge 25 aprile n. 69, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nel prevedere che la corte di appello pronunci sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata "se sussistono gravi indizi di colpevolezza", deve essere interpretata alla luce dell'art. 9 della stessa legge, che esclude espressamente l'applicabilità in materia cautelare personale delle disposizioni contenute negli artt. 273, commi primo e primo-bis, 274, comma primo, lett. a) e c), e 280 cod. proc. pen.. Ne consegue che non compete alla corte di appello la valutazione della gravità degli indizi su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero, dovendo il controllo ad essa affidato essere limitato alla verifica della sussistenza della motivazione o che la stessa non sia meramente apparente. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche osservato che una diversa interpretazione della citata norma costituirebbe un passo indietro rispetto al procedimento estradizionale e non sarebbe pertanto compatibile con il nuovo sistema di consegna che, nel sostituirsi alla disciplina estradizionale, ne ha espressamente eliminato le complessità e i potenziali ritardi).

In tema di mandato di arresto europeo, le informazioni integrative che, ai fini della decisione sulla consegna, la corte di appello può richiedere allo Stato membro che ha emesso il mandato di arresto (art. 16, comma primo Legge 25 aprile n. 69) sono le informazioni e i documenti già in possesso di quest'ultimo, essendo incompatibile, con il principio di sovranità dei singoli Stati e con i tempi della procedura di consegna, la richiesta diretta all'acquisizione di prove non ancora eseguite. (Nel caso di specie, il ricorrente, in relazione all'imputazione di attentato alla pubblica incolumità con uso di esplosivi, aveva richiesto alla corte di appello l'espletamento di una perizia, da eseguirsi nello Stato di emissione, volta a dimostrare l'idoneità offensiva del materiale in sequestro).

In tema di mandato di arresto europeo, la situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona della quale è richiesta la consegna, prevista dall'art. 18 Legge 25 aprile n. 69 come causa di rifiuto della consegna da parte dello Stato italiano, deve risultare da circostanze oggettive, non essendo sufficiente l'allegazione dell'allarme sociale provocato dalla gravità del reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2005, n. 33642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33642
Data del deposito : 13 settembre 2005

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