Articolo 37 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 36Articolo 38
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14 maggio 2005
Art. 37. (Spese). 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 14 maggio 2005
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