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14 maggio 2005
14 maggio 2005
Art. 37. (Spese). 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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- 1. Durata massima della custodia cautelare e rifiuto MAE (Cass. 4614/07)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 agosto 2020 · 0.9227017
In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione che prevede un caso di rifiuto di consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva, l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2025, n. 15653Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di AS AN, nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa in data 18/03/2025 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di ANe AS posto in essere dalla Polizia giudiziaria in data 16 …Leggi di più...
- controllo giurisdizionale·
- mandato di arresto europeo·
- cause ostative consegna·
- art. 7 legge n. 69/2005·
- convalida arresto·
- verifica formale arresto·
- annullamento senza rinvio·
- art. 13 legge n. 69/2005