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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 211.
(Esecuzione delle misure di sicurezza)
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
(Esecuzione delle misure di sicurezza)
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Commentari • 19
- 1. Misure di sicurezza ed esecuzione della pena prima della stessaArmin Kapeller · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2019 · 115.88594
[…] Soltanto in tal modo, si reputa possa essere conseguito il cosiddetto Vollzugsziel, vale a dire lo scopo dell'esecuzione della pena. (L'ordinamento processual-penale della RFT segue, quindi, un principio diverso, anzi opposto, a quello sancito dall'art. 211 del codice penale italiano). […]
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Giurisprudenza • 120
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2024, n. 33973Provvedimento: […] Il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 211 cod. pen. e 655 cod. proc. pen., contesta le affermazioni del Tribunale, che avrebbe erroneamente considerato come titolo definitivo l'applicazione di una misura di sicurezza per la durata di due anni. 2. […]Leggi di più...
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