Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2006, n. 16542
CASS
Sentenza 8 maggio 2006

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In tema di mandato di arresto europeo, l'art. 18, lett. e) della L. 69 del 2005 impone il rifiuto della consegna se la legislazione dello Stato emittente non prevede "i limiti massimi della carcerazione preventiva", non potendo ritenersi equipollente la previsione di meccanismi di controllo periodico della durata della detenzione preventiva. (In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale era stata disposta dalla Corte di appello la consegna richiesta dal Belgio, il cui ordinamento non prevede limiti massimi di carcerazione preventiva, bensì una serie di controlli con cadenza mensile volti al rispetto della ragionevole durata della detenzione sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna verso l'estero, la trasmissione da parte dello Stato emittente del testo della legislazione relativa ai termini massimi di carcerazione preventiva, essendo dovere del giudice nazionale adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescrive l'art. 16 L. 22 aprile 2005 n. 69.

In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce presupposto per l'ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna l'acquisizione dell'originale o di copia autentica del mandato di arresto europeo. Ne consegue che, se non sorgono difficoltà relative all'autenticità dei documenti ricevuti dall'autorità giudiziaria italiana, risolvibili ai sensi dell'art. 9 della L. 22 aprile 2006, n. 69 attraverso contatti diretti tra le autorità interessate, è sufficiente anche una copia del mandato di arresto trasmessa via fax.

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, quali richiesti dall'art. 17, comma quarto, L. 22 aprile 2005, n. 69, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

Il presupposto della motivazione del mandato di arresto europeo, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (art. 1, comma terzo, e art. 18, comma primo, lett. t, L. 22 aprile 2005 n. 69), non può essere inteso alla stregua della nozione propria dell'ordinamento giuridico italiano (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio), essendo invece sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato comunque ragione del provvedimento coercitivo; il che può realizzarsi anche attraverso la descrizione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2006, n. 16542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16542
Data del deposito : 8 maggio 2006

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