Articolo 4 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 3Articolo 5
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14 maggio 2005
Art. 4. (Autorita' centrale). 1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorita' centrale per assistere le autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorita' giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorita' giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalita' previsti da accordi internazionali puo' essere consentita in condizioni di reciprocita' la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tal caso l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.
Entrata in vigore il 14 maggio 2005
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