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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3753/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Parte_1
Avv. VITI GIANFRANCO presente
Avv. FALOVO MASSIMO presente
Parte_2
Avv. VITI GIANFRANCO
Avv. FALOVO MASSIMO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. GIACANI DAYSA avv. Peluso in sost
AIG EUROPE LIMITED
Avv. ROVEDA GIOVANNI avv. Giovannoni in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
TI NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3753 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. e Parte_3 C.F._1 [...]
( ) domiciliati presso i difensori avv.ti Parte_2 CodiceFiscale_2
RA TI e SI FA che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore Controparte_3 P.IVA_1 avv. Giovanni Roveda che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ), domiciliato presso il Controparte_2 C.F._3 difensore avv. Daysa Giacani che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2336/2019 pubblicata in data 17.12.2019 dal
Tribunale di Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 e Parte_3 hanno proposto appello contro la sentenza n.2336/2019 pubblicata in data Parte_2
17.12.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile avente
2 r.g.n.9728/2014, promosso dagli odierni appellanti per responsabilità professionale nei confronti dell'architetto con successiva chiamata in garanzia da Controparte_2 parte del convenuto dell' Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Gli attori
[...]
e citavano in giudizio l'incaricato architetto Parte_3 Parte_2 CP_2 per sentirlo dichiarare responsabile degli errori professionali inerenti lo studio
[...] di fattibilità e la progettazione di una costruzione da edificarsi su un terreno di loro proprietà
e, all'esito, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni da loro subiti, così come precisati nelle conclusioni dell'atto di citazione, quale conseguenza della violazione dei suoi doveri. L'arch. costituendosi, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa di terzo dell'Assicurazione AIG Europe Limited con la quale aveva stipulato una polizza professionale e concludeva chiedendo, in via principale, di respingere la domanda attrice e, in subordine, di ridurre la somma chiesta dagli attori quale danno, in ogni caso di essere manlevato dall'Assicurazione chiamata in causa. Si costituiva, all'esito della autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, l'Assicurazione AIG Europe Limited, la quale concludeva, in via principale, chiedendo di respingere le domande di parte attrice, in via subordinata, di respingere la domanda di manleva e, in via ulteriormente subordinata, di limitare ogni pronuncia contro l'Assicurazione nei limiti del massimale di polizza. Respinto il ricorso per sequestro conservativo proposto dai citanti, la causa era istruita con produzione documentale, escussione dei testi ed espletamento di C.t.u. e relativa integrazione. All'odierna udienza, mutato il Giudice il 16/5/19, le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto Arch.
al pagamento, in favore degli attori Controparte_2 Parte_3
e e a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.535,60,
[...] Parte_2 oltre interessi legali dal 5/9/16 al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
3) condanna il professionista convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dei citanti, in € 2.430,00 per compenso ed € 1.750,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
4) pone le spese di c.t.u. per l'intero definitivamente a carico dell'arch.
[...]
tenuto a rimborsare a parte attrice quanto dalla stessa eventualmente già CP_2 versato all''Ausiliare; 5) dichiara che la terza chiamata in causa AIG Europe Limited è tenuta
a manlevare, nei limiti di polizza, quanto il convenuto arch. dovesse Controparte_2
3 corrispondere agli attori, comprese le spese del giudizio, in base alla presente sentenza;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra assicurato chiamante e la Compagnia di assicurazione chiamata.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda attrice è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in motivazione. Richiamati i fatti di causa, si osserva che in base alla prospettazione attorea la dedotta responsabilità del professionista è di natura contrattuale e che la fattispecie va ricondotta nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e seguenti). In base ai principi generali il cliente deve provare, in base a conferente allegazione, la difettosa o inadeguata o negligente prestazione professionale, l'esistenza di un danno ed il rapporto causale fra detta prestazione professionale ed il danno (cfr. Cass. 9238/07; Cass. 12354/09). Peraltro, perché possa affermarsi la responsabilità del professionista, è necessario che la condotta commissiva o omissiva sia stata causa del danno lamentato, non potendo avere rilievo, nell'ottica di una non più ammissibile responsabilità per danno in re ipsa, il solo eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte (cfr. Cass. 11901/02). Dunque, rammentato che il danno da risarcire è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento contrattuale e che quindi l'inadempimento non è automaticamente fonte di risarcimento (cfr.
Cass. 16530/04: “In tema di risarcimento del danno da inadempimento, il creditore deve provare non solo l'inadempimento ma anche il pregiudizio subito, pure se solo fornendo elementi indiziari idonei a fondare presunzioni”), è pertanto sempre necessario allegare e provare, con onere a carico del preteso danneggiato, il nesso di causalità fra tale condotta omissiva ed il danno asseritamente subito, con la precisazione, per quanto qui interessa, che
“in materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito... (cfr. Cass. 22026/04). In particolare, in materia edilizia, la responsabilità per prestazione professionale, riferita all'attività di direzione dei lavori, può essere, dal professionista progettista dell'opera, contrattualmente limitata soltanto ad alcuni singoli e limitati aspetti dell'impresa edificatoria. Pertanto, in ipotesi di richiesta di risarcimento danni da parte dei committenti, rivolta al professionista, questi potrà essere chiamato a rispondere soltanto entro i limiti della sua attività progettuale e nei termini prescrizionali previsti dall'art. 2226 c.c., mentre dovrà dichiararsi immune da ogni contestazione sulla mancata o difettosa assistenza nell'esecuzione dell'opera (così Tribunale Casale Monferrato, 03/06/03, edito da . Tornando al caso concreto, l'allegazione dei profili di responsabilità per CP_4
4 colpa professionale dell'Arch. hanno trovato parziale riscontro nelle Controparte_2 conclusioni cui è giunto il C.t.u.: “..Per avere un quadro più schematico ed immediato il CTU sintetizza per punti gli aspetti più salienti della presente relazione di consulenza tecnica
d'ufficio: (1) - Il Progetto dell'Arch. come meglio specificato in dettaglio nella CP_2 relazione, non è risultato redatto in conformità alla normativa allora vigente. (2) - In ordine alle dichiarazioni rese dall'Arch. al Comune di Monte Porzio Catone ed indicate nelle CP_2 premesse del Permesso di Costruire 21/089, si può affermare che queste non sono risultate conformi allo stato di fatto e di diritto dei luoghi. (3) - L'avviso di avvio di procedimento di violazione edilizia del 28.02.11 prot. 3454 del Comune di Monte Porzio Catone è risultato di fatto collegato a difetti del progetto redatto dall'Arch. (4) - I costi Controparte_2 sostenuti da parte attrice per l'effettuazione della variante di progetto verificabili dal CTU sulla base della documentazione in atti, sono risultati peri a: 2.535,60 €. (5) - Il rilievo della porzione di terreno edificabile indicato nel progetto redatto dall'Arch. è risultato CP_2 difforme rispetto allo stato di fatto. Diversamente non è avvenuta nessuna perdita di parte del terreno in danno ai ricorrenti. Gli immobili, quindi, non hanno subito nessun deprezzamento, atteso che dagli atti di provenienza relativi all'area edificabile la stessa era in eccesso di 68 mq rispetto a quanto dichiarato. La reale consistenza dell'area edificabile di diritto appartenente ai ricorrenti, accertata dallo scrivente, è risultata pari a 1422-68 = 1.354 mq.
- La stima per la realizzazione del progetto di variante, comprensiva delle n.8 scale in cemento armato, è risultata pari a: 1.311.647,32 €. Detto importo di stima si specifica può essere suscettibile di ribassi anche maggiori del 20% per alcune voci di computo metrico estimativo
(CME), allo stesso modo altre voci potrebbero essere soggette a maggiorazioni. Come meglio riportato nella relazione, la riduzione dei costi di costruzione, in un appalto come in questo caso gestito da un privato, dipende dall'abilità di contrattazione dell'imprenditore nel cercare accordi sul prezzo con le imprese subappaltatrici...” (v. pag. 70-71 della C.t.u. dell'ing.
[...]
depositata il 5/9/16). In avanti, l'Ausiliare, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Per_1 precedente giudicante, ha così precisato: “…RISPOSTE AI QUESITI CONTENUTI NEL
MANDATO 1. Chiarisca il CTU quali computi metrici e preventivi siano stati utilizzati per calcolare il costo totale che la costruzione avrebbe comportato, sviluppando il progetto secondo la variante e se suddetti costi riguardino la costruzione finale, come sarebbe stata necessaria per la sola eliminazione dell'errore progettuale segnalato al punto 2 della perizia oppure riguardi variazioni non connesse con suddetto errore;
Ad evasione del quesito posto dal Giudice il CTU chiarisce quanto segue: Il computo metrico utilizzato dallo scrivente per calcolare il costo totale del progetto di variante è quello, depositato agli atti dai convenuti, del 29.07.11 relativo al progetto di variante (cfr. all. n°1), che si specifica è stato preso come
5 riferimento rispetto alle quantità e non in relazione ai prezzi unitari indicati nello stesso. In ordine ai preventivi utilizzati, si specifica che lo scrivente si è riferito nella stima al preventivo fornito dall'impresa G.V.M. Costruzioni srl del 13.04.12 (cfr. all. n°2), come indicato alla voce 115 del CME del CTU. Si chiarisce inoltre che i suddetti costi stimati dallo scrivente sono relativi alla costruzione finale dell'opera, ed il progetto di variante stimato dal CTU non riguarda variazioni non connesse all'errore segnalato al punto 2 della relazione. Tale progetto di variante, come già evidenziato nella relazione, si è reso necessario in ragione dell'errore progettuale commesso dall'Arch.
2. Calcoli il complessivo costo dei lavori CP_2 sostenuti dagli attori per la costruzione non conclusa;
In ordine al costo sostenuto dagli attori per la realizzazione dell'opera non conclusa, si evidenzia dall'esame della documentazione agli atti che i giustificativi di spesa relativi ai lavori di costruzione sostenuti risultano in totale pari a: 440.276,68 Euro (cfr. all. n°3). Oltre ai suddetti costi corrisposti per l'esecuzione delle opere alla ditta appaltatrice G.V.M. Costruzioni Srl, il committente ha sostenuto i costi relativi alle spese per l''allaccio e la fornitura di energia elettrica ed acqua per l'impianto di cantiere, come previsto tra gli oneri a carico del committente nel contratto d'appalto. Tali ulteriori costi sostenuti dagli attori per la realizzazione della costruzione non conclusa, sono risultati dall'esame della documentazione in atti pari a: 1) Acqua impianto di cantiere fino al
2012: 4625,92 Euro (cfr. all n°4) 2) Energia elettrica impianto di cantiere fino al 2012:
3034,13 Euro (cfr. all. n°5) Pertanto il costo totale dei lavori sostenuti dagli attori per la realizzazione della costruzione non conclusa risulta pari a: 447.936,73 Euro.
3. Specifichi se le dichiarazioni non conformi rese dall'arch. di cui al punto 3, abbiano comportato CP_2 maggiori costi per gli attori e, in caso positivo, di quale entità; Le dichiarazioni di cui al presente quesito, non hanno indotto un aggravio di costi per i coniugi atteso che Parte_2 le dichiarazioni rese dal circa lo stato di fatto e di diritto dei luoghi, seppur con vizio CP_2 di errore, non hanno comportato per gli attori ulteriori costi a rettifica di quanto avesse erroneamente dichiarato il progettista. L'errore attribuito al tecnico, come già evidenziato nella relazione, è circoscritto ad una sovrastima dell'area edificabile di 68 mq, che non andava ad inficiare né ledeva i diritti reali degli attori sulla proprietà, la cui consistenza è risultata di diritto pari a 1354 mq, come era ben chiaro dagli atti di proprietà e noto quindi all'epoca ai legittimi proprietari..." (v. pag.
2-3 della C.t.u. integrativa dell'ing. Per_2 depositata il 5/7/19). A fronte delle osservazioni critiche svolte dai C.t.p., l'Ausiliare, dopo averle analiticamente esaminate, le ha confutate, ribadendo le conclusioni cui è pervenuto.
Pertanto, poiché la consulenza è esente da vizi logici o giuridici e risulta elaborata a seguito di puntuale indagine, possono porsi le relative conclusioni a fondamento della presente decisione. Ne discende che, accertata la responsabilità dell'Arch. nei Controparte_2
6 limiti sopra delineati dal C.t.u., per quanto concerne la quantificazione del danno subìto dagli attori, esso in concreto si risolve nella sola necessità di effettuare la variante di progetto, il cui costo è stato stimato in complessivi € 2.535,60; di talché, il professionista convenuto è tenuto al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dal 5/9/16 (data di deposito della relazione peritale). Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. 4465/97) e stante la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente ed avente ad oggetto unicamente l'originaria prestazione pecuniaria, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e di prova di un eventuale maggior danno (cfr. Cass. 15358/00). Passando alle restanti voci di danno lamentate dai citanti, pur ribadendo la necessità di assicurare una integrale restitutio in integrum del patrimonio della parte adempiente con il riconoscimento del diritto al risarcimento tanto del danno emergente quanto del lucro cessante, si ritiene, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno evento, che non possa più essere seguito il precedente orientamento giurisprudenziale sull'automaticità del risarcimento e sul danno in re ipsa (cfr. Cass.
15111/13) e che vada confermata la convinta adesione ai principi desumibili sin da Cass.
378/05, con conseguente necessità della prova del danno. Nel caso di specie, mentre quanto richiesto a titolo di danno emergente per la variante di progetto riposa su basi documentali
(v. C.t.u. dell'ing. , in atti), la domanda per le restanti voci indicate in citazione Per_2 non può essere accolta per difetto di allegazione e prova sugli elementi che consentano
l'individuazione stessa del danno asseritamente subito. Infatti, la domanda risarcitoria in parte qua è sfornita di prova certa e tranquillante sulla natura e sull'entità dei danni asseritamente patiti e da risarcire. Da ultimo, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da 'parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile
l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza stessa del lamentato danno. In proposito, non varrebbe neanche sostenere che l'esistenza e la quantificazione dei danni avrebbe potuto essere accertata a mezzo, ad esempio, di C.t.u. medico-legale. Invero, va ricordato che di regola la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
quindi, il Giudicante ribadisce che la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può
7 darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Discende dalle superiori osservazioni il rigetto in parte qua della domanda risarcitoria spiegata da e Parte_3
. Compendiando, alla luce delle risultanze di causa, stante l'accertato Parte_2 inadempimento dell'Arch. costui va condannato al pagamento, in favore Controparte_2 dei citanti e a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.535,60, oltre interessi legali dal 5/9/16 al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza del professionista convenuto ex art. 91, co. 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari medi, in dispositivo in favore dei citanti ai sensi del D.M. 55/2014. Le spese di c.t.u. vanno poste per
l'intero definitivamente a. carico dell'arch. tenuto a rimborsare a parte Controparte_2 attrice quanto dalla stessa eventualmente già versato all'Ausiliare. Passando alla domanda di garanzia proposta dal professionista convenuto nei confronti di AIG Europe Limited in forza del contratto di assicurazione azionato, nulla è stato eccepito o contestato dalla società assicuratrice sull'esistenza di tale polizza. In ogni caso, la Compagnia di assicurazione non ha allegato e conferentemente dimostrato la dedotta mancata sussumibilità del fatto denunciato alla garanzia assicurativa azionata in giudizio. Quindi, la chiamata AIG Europe
Limited è tenuta a garantire e manlevare, nei limiti di polizza, il professionista chiamante da qualsiasi somma questi dovesse corrispondere agli attori, comprese Controparte_2 le spese del giudizio, in conseguenza dell'odierna sentenza. Sussistono giusti motivi, attesa origine e natura della controversia nonché qualità dei soggetti in causa, per l'integrale compensazione delle spese fra assicurato chiamante e Compagnia di assicurazione chiamata.”.
§ 5. - Con l'atto di appello e hanno chiesto Parte_3 Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione e argomentazione, in accoglimento di tutti i dedotti motivi di appello, riformare parzialmente la sentenza n. 2336/2019, pronunciata il 17/12/2019 dal
Tribunale di Velletri, Sezione Civile, Giudice dott. Renato Buzi, nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.n.9728/2014, pubblicata e comunicata il 17/12/2019, e, per l'effetto, pertanto,
A. accertare e dichiarare che costituisce inadempienza professionale grave l'errore commesso dall'appellato nell'effettuazione sia dello “studio di fattibilità” così come della progettazione, relativi alla iniziativa edilizia concernente la costruzione da edificarsi su terreno degli odierni appellanti per come dai medesimi commissionatogli;
B. conseguentemente, condannare l'appellato al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale dai medesimi subito, a causa dell'errore professionale commesso dal convenuto
8 nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei susseguenti atti difensivi, ed emergente dalla relazione della
CTU espletata in primo grado nonché dalla successiva relazione integrativa, attraverso il pagamento della somma di €. 449.634,14, o, in via subordinata, di quella diversa maggiore o minore che si dovesse ritenere di giustizia, facendo ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; C. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 21.09.2020 ha resistito al Controparte_3 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia la Corte d'Appello di Roma:
1. Respingere
l'impugnazione proposta dagli appellanti e respingere le loro domande perché infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza
n.2336/19 emessa dal Tribunale di Velletri in relazione ai capi impugnati dai sig.ri
e .
2. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza Parte_2 Parte_3 impugnata e respingere la domanda di manleva proposta
contro
AIG, giusta previsione di cui agli artt.4.15, 4.6 e 4.16 di Polizza e con conseguente condanna degli appellanti alla restituzione degli importi versati da AIG in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. In subordine, limitare ogni pronuncia nei confronti di AIG nei limiti, condizioni, massimali (€.
1.000.000,00), scoperti, franchigia (€. 2.500,00, ad eccezione dell'attività riconducibile al
D.Lgs. 81/2008 per la quale è pari ad €. 5.000,00), come da Polizza.
4. Con integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
§ 6.1 - , costituitosi con comparsa depositata il 9.11.2020, ha Controparte_2 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello spiegato ex art. 342 cpc;
dichiarare inammissibili le domande nuove spiegate ex art. 345 cpc;
dichiarare inammissibile, e per l'effetto disporne lo stralcio, il doc.
9 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante, per come sopra argomentato;
accertare e dichiarare, comunque, improcedibile la domanda azionata per intervenuta transazione tra le parti. - nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando nella sua interezza la sentenza impugnata. Con rigetto di ogni domanda di risarcimento. In subordine, accogliere le conclusioni formulate da questa difesa nel primo grado di giudizio, qui da intendersi trascritte. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi
9 ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Nella parte in cui il Giudice di prime cure ha violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art.
112 cpc, per essersi sottratto all'obbligo di decidere su tutta la domanda.” parte appellante a fondamento del motivo deduceva vizio di omessa pronuncia atteso che la domanda constava di due distinti profili di responsabilità, ossia l'errore professionale inerente “lo studio di fattibilità” e quello relativo alla “progettazione”, entrambi attinenti ad una costruzione da realizzarsi su terreno di loro proprietà.
Evidenziavano quindi che si erano determinati a realizzare il progetto, solo dopo aver esaminato le conclusioni dello studio di fattibilità e gli importi delle previsioni di costi e ricavi dell'opera, come prospettati dal convenuto, a ciò incaricato dai committenti.
Deducevano che nella sentenza nulla era stato evidenziato in merito all'errore commesso nello
“studio di fattibilità” ivi compreso il calcolo del preventivo di spesa dell'iniziativa edilizia, aspetti chiaramente evidenziati nell'atto di citazione introduttivo, in particolare, nella parte narrativa della citazione, ai punti 5, 7, 8,9 e 11 - richiamando gli allegati 1 (preventivo di spesa), 2 (lettera di incarico), 3 (contratto di engineering) e 6 (prospetto stima costi) — ove si argomentava in merito allo specifico conferimento dell'incarico di sviluppare uno “studio di fattibilità” e un “computo estimativo dell'opera da realizzare”, avendo il professionista valutato il corrispettivo della vendita dell'immobile in euro 938.000,00.
Soggiungevano che erano stati evidenziati i profili di responsabilità inerenti l'errata quantificazione del preventivo di spesa dell'iniziativa edilizia, specificando che tali aspetti dell'incarico professionale fossero autonomi e ben distinti dagli errori commessi dal progettista nella redazione del progetto edilizio e nel rilevamento dei confini dell'area edificabile, evidenziando che la questione relativa alla quantificazione dei costi di costruzione era stata peraltro oggetto della consulenza tecnica laddove il giudice, tra i quesiti sottoposti al consulente, al n. 7 aveva richiesto che questi accertasse “... il costo totale che la costruzione avrebbe comportato sviluppando il progetto di variante..” e, in risposta al quesito, il CTU aveva concluso indicando “il costo totale che la costruzione avrebbe comportato sviluppando il progetto di variante” nella somma pari ad € 1.311.647,32, in tale modo, confortando la tesi della parte attrice circa l'errore commesso dal professionista nel calcolo del preventivo del
“costo complessivo delle costruzioni”, che questi aveva indicato in complessivi € 750.000,00.
Deducevano quindi che tale aspetto era stato pretermesso nell'esame svolto nella sentenza di primo grado ed era rimasto privo di risposta.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Nella parte in cui il Giudice di prime cure ha violato
10 il disposto di cui all'art.115 cpc, in relazione all'art. 1176 c.c., dal momento che ha disatteso
o, comunque, distorto le risultanze istruttorie e le conclusioni cui è approdato il CTU, anche in relazione all'inadempimento del convenuto con riferimento ai suoi obblighi contrattuali laddove, alla pagina 5, primo capoverso, giunge a dichiarare che “l'allegazione dei profili di responsabilità per colpa professionale dell'Arch. hanno trovato Controparte_2 parziale riscontro nelle conclusioni cui è giunto il C.t.u.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è evidenziato che i profili di responsabilità per colpa professionale dell'arch. avevano trovato, soltanto, un “parziale Controparte_2 riscontro nelle conclusioni del c.t.u.” mentre una decisione aderente alle risultanze peritali, per come condivise dal giudice, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della responsabilità professionale così come dedotta dagli attori, in quanto confermata integralmente dal CTU.
Deducevano in particolare che nonostante il giudice avesse correttamente trascritto le risultanze della c.t.u. - ove si evidenziava che il progetto dell'arch. non era stato CP_2 correttamente realizzato, che l'avviso di avvio del procedimento di violazione edilizia del
28/02/2011 prot. 3454 del Comune di Monte Porzio Catone era dipeso da difetti del progetto redatto dal professionista, che i costi sostenuti per l'effettuazione della variante di progetto erano risultati pari a 2.535,60; che la stima dei costi per la realizzazione del progetto di variante, comprensiva delle scale in cemento armato, era risultata pari ad euro 1.311.647,32; che il progetto di variante necessitato dall'errore professionale “non riguardava variazioni non connesse all'errore segnalato nella relazione” – e nonostante in sentenza si fosse accertato l'inadempimento dell'architetto, il Tribunale era tuttavia giunto a limitare il risarcimento del danno, precisando che ove fossero stati a conoscenza della reale situazione concernente l'opera da realizzarsi sul terreno di loro proprietà avrebbero preso una decisione diversa che li avrebbe tenuti indenni da quelli che sono poi stati gli impegni economici e le energie spese.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Nella parte in cui, in violazione e/o per errata applicazione dell'art.1223 c.c. in combinato disposto con l'art.115 cpc, nella quantificazione delle conseguenze di danno occorse agli attori a seguito dell'errore professionale, il Giudice di prime cure ha ridotto il danno ai meri costi sostenuti da parte attrice per l'effettuazione della variante o, meglio, alle spese necessarie ad ottenere le indispensabili autorizzazioni presso i vari enti, come specificate nella relazione di CTU al punto 5.” parte appellante deduceva che il pregiudizio patito era consistito anche nell'aver dovuto sviluppare un edificio di minor cubatura (1.137,60 mc) adattandolo alle strutture già realizzate in esecuzione del primo progetto per l'esigenza di osservare le medesime dimensioni perimetrali ed il medesimo sviluppo delle fondazioni previste e realizzate per un edificio di
11 cubatura doppia (2.475,04 mc), come era quello relativo al progetto originario, edificio che era costituito da un piano in più, che sviluppava una ampiezza di 360 mq in più rispetto all'edificio realizzato in variante e che era munito di balconi, affacci e vedute che lo rendevano conforme agli standard di abitabilità ed estetica richiesti sul mercato immobiliare del contesto dei Castelli Romani, aspetti che avevano inciso sulla commerciabilità del bene.
Allegavano quindi che non era stato considerato nel calcolo del danno riportato dagli attori, il fermo cantiere di otto mesi (15/03/2011 — 3/11/2011) e gli interessi bancari sostenuti da parte attrice nei mesi del fermo coatto dei lavori - per consentire la redazione e l'approvazione del progetto di variante di cui erano state esclusivamente considerate le spese vive per la concessione, nonostante il danno conseguente all'inadempimento contestato consistesse nella perdita economica che il patrimonio del creditore aveva subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore e che nel caso di specie doveva essere collegato ai costi connessi alla iniziativa edilizia, ammontanti ad euro 1.039.634,14, al netto dei ricavi pari ad euro 590.000,00 con un danno pari ad euro 449.634,14, come dimostrato nel giudizio di primo grado.
§ 9. - costituitasi in giudizio ha spiegato rituale e tempestivo appello Controparte_3 incidentale articolato in un unico motivo censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva svolta dal professionista, deducendo erroneamente ed in maniera estremamente succinta e generica che la Compagnia non avesse allegato e dimostrato la “mancata sussumibilità del fatto denunciato nella garanzia assicurativa azionata in giudizio” assunto che non corrispondeva al vero, atteso che la Compagnia aveva evidenziato il disposto di cui all'art.
4.15 di polizza “Richieste di risarcimento/circostanze pregresse” (doc. 2 fascicolo di primo grado), per cui non erano coperte da garanzia le richieste di risarcimento traenti origine o basate su circostanze che, sin dalla data di decorrenza della polizza (24.5.2014), l'assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento, aspetti desumibili dalla narrativa dei fatti e dalla corrispondenza intercorsa. Deduceva di aver parimenti eccepito che, a termini di polizza (art. 4.6), erano escluse le richieste di risarcimento traenti origine da o basate su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione e la non operatività della copertura anche per la previsione di cui all'art. 4.16, secondo cui era esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento
“traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi
Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi dell'opera relativi all'esecuzione di Attività professionali”.
Evidenziava inoltre in via di estremo subordine, che AIG poteva essere eventualmente condannata alla manleva solo nei limiti, condizioni, massimali (€. 1.000.000,00), scoperti,
12 franchigia (€. 2.500,00, ad eccezione dell'attività riconducibile al d.lgs. 81/2008 per la quale
è pari ad €. 5.000,00) della polizza in atti.
§ 10. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti, quali sopra riportati, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342
c.p.c. spiegata dall'appellato.
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 11. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi dell'appello principale, che per la stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, non colgono nel segno atteso che seppur siano stati accertati dei profili di censura e inadempimento nell'operato del professionista come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice diversa dalla prova dell'inadempimento è la prova del nesso di causalità materiale e giuridica ex art.1223 c.c. e quindi del rapporto di conseguenzialità tra inadempimento e le voci di danno lamentate dagli attori in atto di citazione.
Andandosi infatti ad esaminare le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado i danni sono stati così richiesti “a) euro 377.316,00 quale valore del terreno asservito alla costruzione indicato nella perizia giurata e relativa integrazione a firma dello stesso architetto o nella CP_2 maggiore somma o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) euro 70.000,00 quale deprezzamento della casa familiare di proprietà degli odierni attori in conseguenza della perdita sia della veduta sia della riservatezza, del parco, dell'uliveto e del frutteto, per la realizzazione del complesso quadrifamiliare di oltre
1150 m³ a meno di 16 m di distanza o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria;
c) euro 72.318,14 quale differenza tra le somme complessivamente spese per la realizzazione del fabbricato al rustico assommanti ad
13 euro 662.318,14 e quanto realizzato in sede di vendita pari ad euro 590.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- inoltre condannare l'architetto a risarcire il dr. Controparte_2 [...] del danno biologico derivatogli dalla invalidità temporanea e permanente correlata Parte_4 alla patologia psicofisica in cui è incorso in conseguenza del grave inadempimento degli errori ed omissioni del convenuto che si quantifica in euro 120.000,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria, altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno morale tenuto Controparte_2 conto della sofferenza del turbamento dello stato d'animo subìto dal dr. Parte_4 connesso ed in rapporto all'adempimento contrattuale del suddetto architetto, danno da liquidarsi nella misura prevista dall'articolo 5 del DPR n. 37 del 2009 pari quindi ad euro
80.000,00 nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare altresì
l'architetto a risarcire la signora Controparte_2 Parte_5 del danno non patrimoniale derivato per le sofferenze e l'inquietudine in cui è precipitata in conseguenza e in ragione degli errori in cui è incorso il professionista, danno da liquidarsi complessivamente nella somma di euro 40.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia”, mentre in atto d'appello a pag.n.13 il danno è stato individuato nel danno conseguente ai costi connessi alla iniziativa edilizia ammontanti ad euro 1.039.634,14 sottratti ai ricavi conseguiti dalla vendita degli immobili pari ad euro 590.000,00 quindi pari ad euro
449.634,14 quali derivanti dalle risultanze della c.t.u..
Orbene, da tale confronto appare evidente che l'oggetto dell'impugnazione sia stato limitato alla differenza tra costi e ricavi dell'operazione immobiliare senza tuttavia considerare che per stessa allegazione degli attori in primo grado (cfr., pag.n.11 dell'atto introduttivo) gli errori del professionista avevano determinato gli attori “a rinunciare ad ultimare la costruzione, essendo oramai evidente che non avrebbero avuto i mezzi economici necessari per completarla, abbandonando quindi con evidenti ripercussioni psico-fisiche, l'obiettivo di donare una casa ai figli…”.
A fronte di simili allegazioni appare pienamente condivisibile e rispondente a quanto previsto dall'art.1223 c.c. la motivazione svolta dal giudice di primo grado “la domanda per le restanti voci indicate in citazione non può essere accolta per difetto di allegazione e prova sugli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito. Infatti, la domanda risarcitoria in parte qua è sfornita di prova certa e tranquillante sulla natura e sull'entità dei danni asseritamente patiti e da risarcire. Da ultimo, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui
14 desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da 'parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere
l'esistenza stessa deli lamentato danno. In proposito, non varrebbe neanche sostenere che
l'esistenza e la quantificazione dei danni avrebbe potuto essere accertata a mezzo, ad esempio, di C.t.u. medico-legale. Invero, va ricordato che di regola la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
quindi, il Giudicante ribadisce che la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Discende dalle superiori osservazioni il rigetto in parte qua della domanda risarcitoria spiegata da
e ”. Parte_3 Parte_2
Il Tribunale, infatti, non risulta aver affatto sminuito le risultanze della c.t.u. quanto correttamente ricostruito l'onere di allegazione e prova ex art.2697 c.c. in materia di risarcimento del danno in ambito contrattuale e riconosciuto agli odierni appellanti il solo danno emergente dei costi sostenuti per la variante progettuale.
Del resto la stessa S.C. con l'ordinanza n.29486/2024 ha evidenziato in parte motiva confermando il rigetto della domanda risarcitoria da lucro cessante per la mancata vendita di autorimesse a seguito di errore progettuale che “il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno-conseguenza dell'inadempimento contrattuale (la costruzione di opere integranti abusi edilizi non sanabili), non essendo in re ipsa, non può essere implicitamente dedotto dalla affermata responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente, ove non vengano allegati gli elementi che, anche solo in via presuntiva, lo compongono, permettendo così di quantificarlo anche con criteri di equità giudiziale correttiva o integrativa, ex art. 1226 c.c.” e peraltro nel caso di specie è stato possibile apportare una variante e vendere l'immobile, senza che sia stato dimostrato l'esborso superiore al ricavo ed una perdita che invero stando alle stesse allegazioni degli attori in primo grado pare essere consistita nella mancata donazione ai figli, mentre per i costi derivanti dalla variante non è stata fornita alcuna prova di esborso, essendosi venduto l'immobile in corso di costruzione.
Quanto poi al terreno, il c.t.u. nella propria relazione ha evidenziato che “la perdita di parte del terreno citata nel quesito, ammesso che di perdita si possa parlare, considerato che il
15 terreno indicato nel progetto risulta di diritto in eccesso di 68 mq, non possa essere attribuita all'arch. reo dell'errore citato, preso atto che ricoprì il ruolo di direttore dei lavori CP_2 limitatamente alle opere in c.a. e non ai lavori necessari al confinamento dell'area di progetto” precisando inoltre che le opere di confinamento erano state effettuate dalla società che aveva acquistato gli immobili di causa dagli stessi attori e ribadendo nelle conclusioni che
“gli immobili quindi non hanno subito nessun deprezzamento, atteso che dagli atti di provenienza relativi all'area edificabile la stessa era in eccesso di 68 mq rispetto a quanto dichiarato. La reale consistenza dell'area edificabile di diritto appartenente ai ricorrenti, accertata dallo scrivente, è risultata pari a 1422-68 = 1.354 mq”.
Dunque, i motivi dell'appello principale sono infondati, non essendo state provate le voci di danno, tanto emergente, quanto cessante, tali da determinare il pagamento degli importi richiesti nelle conclusioni dell'atto d'appello e l'effettivo sostenimento di costi in eccesso rispetto a quanto preventivato, inclusi quelli necessari a realizzare la variante stando alla prospettazione degli attori avendo questi comunque venduto al corrispettivo di euro
590.000,00 a società di costruzioni l'immobile ad uso residenziale in corso di costruzione
(cfr., doc.n.24 attori).
Inoltre era preciso onere degli attori allegare e provare il nesso causale circa il contegno del professionista nel determinare l'affidamento nel guadagno atteso, non rinvenendosi in atti alcuna formale assicurazione o impegno del professionista in tal senso, non avendo questi assunto alcun ruolo neppure nel reperire la ditta appaltatrice, tantomeno nella successiva stima e vendita degli immobili, avendo peraltro il professionista evidenziato sin dalla sua costituzione in giudizio che dopo la formalizzazione dell'incarico professionale del
21.07.2008 (doc.n.2 e 3 attori ove si menzionavano tre unità immobiliari) vi fu l'intenzione dei committenti di procedere alla realizzazione di quattro unità immobiliari, una in più delle tre originariamente previste e di aggiungervi anche il garage, con conseguente aumento dei costi in euro 1.180.147,17 (cfr., pag.n.10 e 11 comparsa risposta arch. in primo grado). CP_2
Gli appellanti inoltre non hanno dimostrato i costi sostenuti per la realizzazione del bene in costruzione sino alla data della vendita dello stesso, essendosi prodotte delle mere fatture di ditta appaltatrice che invero in quanto non quietanzate e accompagnate da riscontri bancari non dimostrano affatto l'effettivo esborso (cfr., Cass.civ.n.3293/2018), parimenti gli appellanti, vertendosi in loro iniziativa immobiliare, non hanno dimostrato che detti costi fossero superiori a quelli preventivati rispetto a quanto effettivamente realizzato in relazione a quanto era in programma di realizzarsi e di guadagnarsi in proporzione.
Trattasi invero di circostanze che sono state genericamente prospettate nell'atto introduttivo del giudizio con indicazione di danno patrimoniale finale senza che sia stato ricostruito
16 analiticamente tanto in termini di composizione delle varie voci quanto di prova dei singoli esborsi, quanto in termini di derivazione causale, aspetti che neppure la c.t.u. era in grado di colmare (non esonerando la c.t.u. l'onere della prova a carico delle parti, cfr.,
Cass.civ.n.8498/2025) avendo comunque escluso problematiche in relazione al terreno che comunque gli appellanti avevano deciso di disporre e utilizzare.
Trattasi quindi di danni che sono stati prospettati genericamente e non sono stati provati, quanto poi al valore dell'area di sedime (la lett.a delle conclusioni in primo grado), deve osservarsi che la stessa doveva essere comunque impegnata nell'attività edilizia e come tale non poteva essere considerata tra le voci di danno, essendo stata comunque remunerata dalla vendita effettuata il 31.07.2014 avente ad oggetto “Un edificio ad uso residenziale in corso di costruzione allo stato di scheletro strutturale distribuito sui piani interrato terra e primo con annessa area circostante di pertinenza esclusiva da ultimare a cura e spese della società acquirente il tutto per una superficie complessiva tra coperto è scoperto di metri quadrati
1364”.
Medesime considerazioni debbono valere per la lett. b) delle conclusioni in relazione al deprezzamento della casa familiare, quanto poi alla lett. c) relativa alla perdita di euro
72.318,14 quale differenza tra somme spese per la realizzazione del fabbricato a rustico e quanto realizzato in sede di vendita ossia euro 590.000,00, trattasi come sopra già evidenziato di esborsi affatto specificamente allegati e comprovati, incluse le questioni relative al fermo cantiere e agli interessi bancari relativi al finanziamento ottenuto, questioni affatto adeguatamente sviluppate ai fini dell'invocato accertamento tanto in termini di causalità materiale quanto di causalità cd. giuridica.
A ciò deve inoltre aggiungersi che con comunicazione del 9.03.2011 in atti a firma degli stessi appellanti rivolta al Comune di Monte Porzio Catone in relazione al procedimento amministrativo volto ad esaminare l'originario permesso di costruire i committenti hanno evidenziato di essersi conformati nel rispetto del piano regolatore generale ad eliminare il solo piano destinato a garage evidenziando che “le opere realizzate sino ad oggi rispettano le norme in materia di edilizia nonché quelle del piano regolatore”, con la conseguenza che la minore cubatura realizzabile non avrebbe comunque influito sulla realizzazione delle abitazioni.
Quanto poi ai valori di realizzo delle future vendite non è stato comprovato alcunché, atteso che i doc.n.1 e 6 costituiscono meri prospetti privi di firma e riferibilità al professionista.
Affatto riproposte e pertanto coperte dal giudicato interno restano infine tutte le questioni relative ai danni non patrimoniali prospettati quali conseguenze dell'inadempimento del professionista.
Pertanto, per quanto precede, l'appello principale deve essere rigettato.
17 § 12. – Passando all'appello incidentale della Compagnia assicuratrice deve osservarsi come lo stesso sia fondato - in via assorbente - con riguardo alla franchigia (scoperto), prevista nella polizza, pari ad euro 2.500,00 non potendosi rinvenire nella raccomandata della committenza del marzo 2012 (doc.19 e 20 attori) una richiesta di risarcimento danni corrispondente a quelli oggetto del presente giudizio quanto un sollecito e diffida a consegnare dei computi e dei disegni esecutivi, del pari non può ritenersi l'operatività della clausola 4.6 relativa a danni traenti origine da, basati su o attribuibili a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione vertendosi nel caso specifico in attività di progettazione e così la clausola 4.16 circa la mancanza di copertura per i danni derivati da accurata valutazione dei costi (attività che non risultava essere stata oggetto di specifico incarico).
Del pari non può applicarsi la clausola 4.15 per quanto già evidenziato in relazione a reticenze dell'assicurato in merito all'omessa comunicazione di pregresse circostanze ragionevolmente considerabili quali fonti di una richiesta di risarcimento.
Ad ogni modo deve essere disposta la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla franchigia – eccezione ritualmente svolta in prima grado - operando la manleva esclusivamente per l'importo di euro 35,60 oltre interessi legali, rispetto al maggior importo di euro 2.535,60 oltre interessi legali dal 5.09.2016 quale riconosciuto dal giudice di primo grado. Non può infine disporsi alcuna restituzione a carico degli appellanti in favore della
Compagnia, in primis, in quanto il pagamento non è stato affatto comprovato ed in ogni caso in relazione a quanto affermato dalla S.C. con l'ordinanza n.3999 del 2020 per cui
“All'assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato sia stato condannato a corrispondere
a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta - laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva - l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva” difettando quindi la legittimazione passiva di simile domanda in capo agli appellanti.
Deve infine osservarsi che in sentenza, nel dispositivo, si era comunque disposta la manleva a carico di AIG tuttavia “nei limiti di polizza” e non a termini di polizza, con espressione invero non certo puntuale, tale da consentire un chiaro riferimento alla franchigia.
§ 13. – Le spese di lite del presente grado tra appellanti principali e il professionista appellato
(in difetto di appello incidentale da parte dell'appellato sulla regolamentazione delle stesse in primo grado) seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile di media complessità (in considerazione
18 dell'espressione utilizzata nelle conclusioni “maggiore o minor somma” cfr.,
Cass.civ.n.10984/2021) in euro 1.259,00 per fase di studio, euro 833,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 2.144,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio,
l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
Quanto alle spese tra tutte le altre parti e nel rapporto assicurazione-assicurato da apprezzarsi anche in termini di reciproca soccombenza, tenuto conto anche della formula impiegata nel dispositivo della sentenza di primo grado, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
§ 14. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
e con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 e sull'appello
[...] Parte_2 incidentale proposto da avverso la sentenza n.2336/2019 resa in data Controparte_3
17.12.2019 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di dichiara la Controparte_3
Compagnia assicuratrice tenuta a manlevare l'assicurato arch. per Controparte_2
l'importo superiore ad euro 2.500,00 quale liquidato nella sentenza di primo grado in favore di e . Parte_2 Parte_3
3) Condanna gli appellanti principali e alla Parte_2 Parte_3 rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata CP_2 che liquida complessivamente in euro 6.079,00 per compensi professionali,
[...] oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
4) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra tutte le altre parti.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti principali e Parte_2 Parte_3
.
[...]
Roma, 15.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. Antonio Perinelli
19
Sezione VI civile
R.G. 3753/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Parte_1
Avv. VITI GIANFRANCO presente
Avv. FALOVO MASSIMO presente
Parte_2
Avv. VITI GIANFRANCO
Avv. FALOVO MASSIMO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. GIACANI DAYSA avv. Peluso in sost
AIG EUROPE LIMITED
Avv. ROVEDA GIOVANNI avv. Giovannoni in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
TI NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3753 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. e Parte_3 C.F._1 [...]
( ) domiciliati presso i difensori avv.ti Parte_2 CodiceFiscale_2
RA TI e SI FA che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore Controparte_3 P.IVA_1 avv. Giovanni Roveda che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ), domiciliato presso il Controparte_2 C.F._3 difensore avv. Daysa Giacani che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2336/2019 pubblicata in data 17.12.2019 dal
Tribunale di Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 e Parte_3 hanno proposto appello contro la sentenza n.2336/2019 pubblicata in data Parte_2
17.12.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile avente
2 r.g.n.9728/2014, promosso dagli odierni appellanti per responsabilità professionale nei confronti dell'architetto con successiva chiamata in garanzia da Controparte_2 parte del convenuto dell' Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Gli attori
[...]
e citavano in giudizio l'incaricato architetto Parte_3 Parte_2 CP_2 per sentirlo dichiarare responsabile degli errori professionali inerenti lo studio
[...] di fattibilità e la progettazione di una costruzione da edificarsi su un terreno di loro proprietà
e, all'esito, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni da loro subiti, così come precisati nelle conclusioni dell'atto di citazione, quale conseguenza della violazione dei suoi doveri. L'arch. costituendosi, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa di terzo dell'Assicurazione AIG Europe Limited con la quale aveva stipulato una polizza professionale e concludeva chiedendo, in via principale, di respingere la domanda attrice e, in subordine, di ridurre la somma chiesta dagli attori quale danno, in ogni caso di essere manlevato dall'Assicurazione chiamata in causa. Si costituiva, all'esito della autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, l'Assicurazione AIG Europe Limited, la quale concludeva, in via principale, chiedendo di respingere le domande di parte attrice, in via subordinata, di respingere la domanda di manleva e, in via ulteriormente subordinata, di limitare ogni pronuncia contro l'Assicurazione nei limiti del massimale di polizza. Respinto il ricorso per sequestro conservativo proposto dai citanti, la causa era istruita con produzione documentale, escussione dei testi ed espletamento di C.t.u. e relativa integrazione. All'odierna udienza, mutato il Giudice il 16/5/19, le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto Arch.
al pagamento, in favore degli attori Controparte_2 Parte_3
e e a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.535,60,
[...] Parte_2 oltre interessi legali dal 5/9/16 al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
3) condanna il professionista convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dei citanti, in € 2.430,00 per compenso ed € 1.750,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
4) pone le spese di c.t.u. per l'intero definitivamente a carico dell'arch.
[...]
tenuto a rimborsare a parte attrice quanto dalla stessa eventualmente già CP_2 versato all''Ausiliare; 5) dichiara che la terza chiamata in causa AIG Europe Limited è tenuta
a manlevare, nei limiti di polizza, quanto il convenuto arch. dovesse Controparte_2
3 corrispondere agli attori, comprese le spese del giudizio, in base alla presente sentenza;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra assicurato chiamante e la Compagnia di assicurazione chiamata.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda attrice è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in motivazione. Richiamati i fatti di causa, si osserva che in base alla prospettazione attorea la dedotta responsabilità del professionista è di natura contrattuale e che la fattispecie va ricondotta nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e seguenti). In base ai principi generali il cliente deve provare, in base a conferente allegazione, la difettosa o inadeguata o negligente prestazione professionale, l'esistenza di un danno ed il rapporto causale fra detta prestazione professionale ed il danno (cfr. Cass. 9238/07; Cass. 12354/09). Peraltro, perché possa affermarsi la responsabilità del professionista, è necessario che la condotta commissiva o omissiva sia stata causa del danno lamentato, non potendo avere rilievo, nell'ottica di una non più ammissibile responsabilità per danno in re ipsa, il solo eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte (cfr. Cass. 11901/02). Dunque, rammentato che il danno da risarcire è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento contrattuale e che quindi l'inadempimento non è automaticamente fonte di risarcimento (cfr.
Cass. 16530/04: “In tema di risarcimento del danno da inadempimento, il creditore deve provare non solo l'inadempimento ma anche il pregiudizio subito, pure se solo fornendo elementi indiziari idonei a fondare presunzioni”), è pertanto sempre necessario allegare e provare, con onere a carico del preteso danneggiato, il nesso di causalità fra tale condotta omissiva ed il danno asseritamente subito, con la precisazione, per quanto qui interessa, che
“in materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito... (cfr. Cass. 22026/04). In particolare, in materia edilizia, la responsabilità per prestazione professionale, riferita all'attività di direzione dei lavori, può essere, dal professionista progettista dell'opera, contrattualmente limitata soltanto ad alcuni singoli e limitati aspetti dell'impresa edificatoria. Pertanto, in ipotesi di richiesta di risarcimento danni da parte dei committenti, rivolta al professionista, questi potrà essere chiamato a rispondere soltanto entro i limiti della sua attività progettuale e nei termini prescrizionali previsti dall'art. 2226 c.c., mentre dovrà dichiararsi immune da ogni contestazione sulla mancata o difettosa assistenza nell'esecuzione dell'opera (così Tribunale Casale Monferrato, 03/06/03, edito da . Tornando al caso concreto, l'allegazione dei profili di responsabilità per CP_4
4 colpa professionale dell'Arch. hanno trovato parziale riscontro nelle Controparte_2 conclusioni cui è giunto il C.t.u.: “..Per avere un quadro più schematico ed immediato il CTU sintetizza per punti gli aspetti più salienti della presente relazione di consulenza tecnica
d'ufficio: (1) - Il Progetto dell'Arch. come meglio specificato in dettaglio nella CP_2 relazione, non è risultato redatto in conformità alla normativa allora vigente. (2) - In ordine alle dichiarazioni rese dall'Arch. al Comune di Monte Porzio Catone ed indicate nelle CP_2 premesse del Permesso di Costruire 21/089, si può affermare che queste non sono risultate conformi allo stato di fatto e di diritto dei luoghi. (3) - L'avviso di avvio di procedimento di violazione edilizia del 28.02.11 prot. 3454 del Comune di Monte Porzio Catone è risultato di fatto collegato a difetti del progetto redatto dall'Arch. (4) - I costi Controparte_2 sostenuti da parte attrice per l'effettuazione della variante di progetto verificabili dal CTU sulla base della documentazione in atti, sono risultati peri a: 2.535,60 €. (5) - Il rilievo della porzione di terreno edificabile indicato nel progetto redatto dall'Arch. è risultato CP_2 difforme rispetto allo stato di fatto. Diversamente non è avvenuta nessuna perdita di parte del terreno in danno ai ricorrenti. Gli immobili, quindi, non hanno subito nessun deprezzamento, atteso che dagli atti di provenienza relativi all'area edificabile la stessa era in eccesso di 68 mq rispetto a quanto dichiarato. La reale consistenza dell'area edificabile di diritto appartenente ai ricorrenti, accertata dallo scrivente, è risultata pari a 1422-68 = 1.354 mq.
- La stima per la realizzazione del progetto di variante, comprensiva delle n.8 scale in cemento armato, è risultata pari a: 1.311.647,32 €. Detto importo di stima si specifica può essere suscettibile di ribassi anche maggiori del 20% per alcune voci di computo metrico estimativo
(CME), allo stesso modo altre voci potrebbero essere soggette a maggiorazioni. Come meglio riportato nella relazione, la riduzione dei costi di costruzione, in un appalto come in questo caso gestito da un privato, dipende dall'abilità di contrattazione dell'imprenditore nel cercare accordi sul prezzo con le imprese subappaltatrici...” (v. pag. 70-71 della C.t.u. dell'ing.
[...]
depositata il 5/9/16). In avanti, l'Ausiliare, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Per_1 precedente giudicante, ha così precisato: “…RISPOSTE AI QUESITI CONTENUTI NEL
MANDATO 1. Chiarisca il CTU quali computi metrici e preventivi siano stati utilizzati per calcolare il costo totale che la costruzione avrebbe comportato, sviluppando il progetto secondo la variante e se suddetti costi riguardino la costruzione finale, come sarebbe stata necessaria per la sola eliminazione dell'errore progettuale segnalato al punto 2 della perizia oppure riguardi variazioni non connesse con suddetto errore;
Ad evasione del quesito posto dal Giudice il CTU chiarisce quanto segue: Il computo metrico utilizzato dallo scrivente per calcolare il costo totale del progetto di variante è quello, depositato agli atti dai convenuti, del 29.07.11 relativo al progetto di variante (cfr. all. n°1), che si specifica è stato preso come
5 riferimento rispetto alle quantità e non in relazione ai prezzi unitari indicati nello stesso. In ordine ai preventivi utilizzati, si specifica che lo scrivente si è riferito nella stima al preventivo fornito dall'impresa G.V.M. Costruzioni srl del 13.04.12 (cfr. all. n°2), come indicato alla voce 115 del CME del CTU. Si chiarisce inoltre che i suddetti costi stimati dallo scrivente sono relativi alla costruzione finale dell'opera, ed il progetto di variante stimato dal CTU non riguarda variazioni non connesse all'errore segnalato al punto 2 della relazione. Tale progetto di variante, come già evidenziato nella relazione, si è reso necessario in ragione dell'errore progettuale commesso dall'Arch.
2. Calcoli il complessivo costo dei lavori CP_2 sostenuti dagli attori per la costruzione non conclusa;
In ordine al costo sostenuto dagli attori per la realizzazione dell'opera non conclusa, si evidenzia dall'esame della documentazione agli atti che i giustificativi di spesa relativi ai lavori di costruzione sostenuti risultano in totale pari a: 440.276,68 Euro (cfr. all. n°3). Oltre ai suddetti costi corrisposti per l'esecuzione delle opere alla ditta appaltatrice G.V.M. Costruzioni Srl, il committente ha sostenuto i costi relativi alle spese per l''allaccio e la fornitura di energia elettrica ed acqua per l'impianto di cantiere, come previsto tra gli oneri a carico del committente nel contratto d'appalto. Tali ulteriori costi sostenuti dagli attori per la realizzazione della costruzione non conclusa, sono risultati dall'esame della documentazione in atti pari a: 1) Acqua impianto di cantiere fino al
2012: 4625,92 Euro (cfr. all n°4) 2) Energia elettrica impianto di cantiere fino al 2012:
3034,13 Euro (cfr. all. n°5) Pertanto il costo totale dei lavori sostenuti dagli attori per la realizzazione della costruzione non conclusa risulta pari a: 447.936,73 Euro.
3. Specifichi se le dichiarazioni non conformi rese dall'arch. di cui al punto 3, abbiano comportato CP_2 maggiori costi per gli attori e, in caso positivo, di quale entità; Le dichiarazioni di cui al presente quesito, non hanno indotto un aggravio di costi per i coniugi atteso che Parte_2 le dichiarazioni rese dal circa lo stato di fatto e di diritto dei luoghi, seppur con vizio CP_2 di errore, non hanno comportato per gli attori ulteriori costi a rettifica di quanto avesse erroneamente dichiarato il progettista. L'errore attribuito al tecnico, come già evidenziato nella relazione, è circoscritto ad una sovrastima dell'area edificabile di 68 mq, che non andava ad inficiare né ledeva i diritti reali degli attori sulla proprietà, la cui consistenza è risultata di diritto pari a 1354 mq, come era ben chiaro dagli atti di proprietà e noto quindi all'epoca ai legittimi proprietari..." (v. pag.
2-3 della C.t.u. integrativa dell'ing. Per_2 depositata il 5/7/19). A fronte delle osservazioni critiche svolte dai C.t.p., l'Ausiliare, dopo averle analiticamente esaminate, le ha confutate, ribadendo le conclusioni cui è pervenuto.
Pertanto, poiché la consulenza è esente da vizi logici o giuridici e risulta elaborata a seguito di puntuale indagine, possono porsi le relative conclusioni a fondamento della presente decisione. Ne discende che, accertata la responsabilità dell'Arch. nei Controparte_2
6 limiti sopra delineati dal C.t.u., per quanto concerne la quantificazione del danno subìto dagli attori, esso in concreto si risolve nella sola necessità di effettuare la variante di progetto, il cui costo è stato stimato in complessivi € 2.535,60; di talché, il professionista convenuto è tenuto al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dal 5/9/16 (data di deposito della relazione peritale). Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. 4465/97) e stante la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente ed avente ad oggetto unicamente l'originaria prestazione pecuniaria, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e di prova di un eventuale maggior danno (cfr. Cass. 15358/00). Passando alle restanti voci di danno lamentate dai citanti, pur ribadendo la necessità di assicurare una integrale restitutio in integrum del patrimonio della parte adempiente con il riconoscimento del diritto al risarcimento tanto del danno emergente quanto del lucro cessante, si ritiene, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno evento, che non possa più essere seguito il precedente orientamento giurisprudenziale sull'automaticità del risarcimento e sul danno in re ipsa (cfr. Cass.
15111/13) e che vada confermata la convinta adesione ai principi desumibili sin da Cass.
378/05, con conseguente necessità della prova del danno. Nel caso di specie, mentre quanto richiesto a titolo di danno emergente per la variante di progetto riposa su basi documentali
(v. C.t.u. dell'ing. , in atti), la domanda per le restanti voci indicate in citazione Per_2 non può essere accolta per difetto di allegazione e prova sugli elementi che consentano
l'individuazione stessa del danno asseritamente subito. Infatti, la domanda risarcitoria in parte qua è sfornita di prova certa e tranquillante sulla natura e sull'entità dei danni asseritamente patiti e da risarcire. Da ultimo, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da 'parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile
l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza stessa del lamentato danno. In proposito, non varrebbe neanche sostenere che l'esistenza e la quantificazione dei danni avrebbe potuto essere accertata a mezzo, ad esempio, di C.t.u. medico-legale. Invero, va ricordato che di regola la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
quindi, il Giudicante ribadisce che la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può
7 darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Discende dalle superiori osservazioni il rigetto in parte qua della domanda risarcitoria spiegata da e Parte_3
. Compendiando, alla luce delle risultanze di causa, stante l'accertato Parte_2 inadempimento dell'Arch. costui va condannato al pagamento, in favore Controparte_2 dei citanti e a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.535,60, oltre interessi legali dal 5/9/16 al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza del professionista convenuto ex art. 91, co. 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari medi, in dispositivo in favore dei citanti ai sensi del D.M. 55/2014. Le spese di c.t.u. vanno poste per
l'intero definitivamente a. carico dell'arch. tenuto a rimborsare a parte Controparte_2 attrice quanto dalla stessa eventualmente già versato all'Ausiliare. Passando alla domanda di garanzia proposta dal professionista convenuto nei confronti di AIG Europe Limited in forza del contratto di assicurazione azionato, nulla è stato eccepito o contestato dalla società assicuratrice sull'esistenza di tale polizza. In ogni caso, la Compagnia di assicurazione non ha allegato e conferentemente dimostrato la dedotta mancata sussumibilità del fatto denunciato alla garanzia assicurativa azionata in giudizio. Quindi, la chiamata AIG Europe
Limited è tenuta a garantire e manlevare, nei limiti di polizza, il professionista chiamante da qualsiasi somma questi dovesse corrispondere agli attori, comprese Controparte_2 le spese del giudizio, in conseguenza dell'odierna sentenza. Sussistono giusti motivi, attesa origine e natura della controversia nonché qualità dei soggetti in causa, per l'integrale compensazione delle spese fra assicurato chiamante e Compagnia di assicurazione chiamata.”.
§ 5. - Con l'atto di appello e hanno chiesto Parte_3 Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione e argomentazione, in accoglimento di tutti i dedotti motivi di appello, riformare parzialmente la sentenza n. 2336/2019, pronunciata il 17/12/2019 dal
Tribunale di Velletri, Sezione Civile, Giudice dott. Renato Buzi, nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.n.9728/2014, pubblicata e comunicata il 17/12/2019, e, per l'effetto, pertanto,
A. accertare e dichiarare che costituisce inadempienza professionale grave l'errore commesso dall'appellato nell'effettuazione sia dello “studio di fattibilità” così come della progettazione, relativi alla iniziativa edilizia concernente la costruzione da edificarsi su terreno degli odierni appellanti per come dai medesimi commissionatogli;
B. conseguentemente, condannare l'appellato al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale dai medesimi subito, a causa dell'errore professionale commesso dal convenuto
8 nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei susseguenti atti difensivi, ed emergente dalla relazione della
CTU espletata in primo grado nonché dalla successiva relazione integrativa, attraverso il pagamento della somma di €. 449.634,14, o, in via subordinata, di quella diversa maggiore o minore che si dovesse ritenere di giustizia, facendo ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; C. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 21.09.2020 ha resistito al Controparte_3 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia la Corte d'Appello di Roma:
1. Respingere
l'impugnazione proposta dagli appellanti e respingere le loro domande perché infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza
n.2336/19 emessa dal Tribunale di Velletri in relazione ai capi impugnati dai sig.ri
e .
2. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza Parte_2 Parte_3 impugnata e respingere la domanda di manleva proposta
contro
AIG, giusta previsione di cui agli artt.4.15, 4.6 e 4.16 di Polizza e con conseguente condanna degli appellanti alla restituzione degli importi versati da AIG in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. In subordine, limitare ogni pronuncia nei confronti di AIG nei limiti, condizioni, massimali (€.
1.000.000,00), scoperti, franchigia (€. 2.500,00, ad eccezione dell'attività riconducibile al
D.Lgs. 81/2008 per la quale è pari ad €. 5.000,00), come da Polizza.
4. Con integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
§ 6.1 - , costituitosi con comparsa depositata il 9.11.2020, ha Controparte_2 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello spiegato ex art. 342 cpc;
dichiarare inammissibili le domande nuove spiegate ex art. 345 cpc;
dichiarare inammissibile, e per l'effetto disporne lo stralcio, il doc.
9 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante, per come sopra argomentato;
accertare e dichiarare, comunque, improcedibile la domanda azionata per intervenuta transazione tra le parti. - nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando nella sua interezza la sentenza impugnata. Con rigetto di ogni domanda di risarcimento. In subordine, accogliere le conclusioni formulate da questa difesa nel primo grado di giudizio, qui da intendersi trascritte. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi
9 ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Nella parte in cui il Giudice di prime cure ha violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art.
112 cpc, per essersi sottratto all'obbligo di decidere su tutta la domanda.” parte appellante a fondamento del motivo deduceva vizio di omessa pronuncia atteso che la domanda constava di due distinti profili di responsabilità, ossia l'errore professionale inerente “lo studio di fattibilità” e quello relativo alla “progettazione”, entrambi attinenti ad una costruzione da realizzarsi su terreno di loro proprietà.
Evidenziavano quindi che si erano determinati a realizzare il progetto, solo dopo aver esaminato le conclusioni dello studio di fattibilità e gli importi delle previsioni di costi e ricavi dell'opera, come prospettati dal convenuto, a ciò incaricato dai committenti.
Deducevano che nella sentenza nulla era stato evidenziato in merito all'errore commesso nello
“studio di fattibilità” ivi compreso il calcolo del preventivo di spesa dell'iniziativa edilizia, aspetti chiaramente evidenziati nell'atto di citazione introduttivo, in particolare, nella parte narrativa della citazione, ai punti 5, 7, 8,9 e 11 - richiamando gli allegati 1 (preventivo di spesa), 2 (lettera di incarico), 3 (contratto di engineering) e 6 (prospetto stima costi) — ove si argomentava in merito allo specifico conferimento dell'incarico di sviluppare uno “studio di fattibilità” e un “computo estimativo dell'opera da realizzare”, avendo il professionista valutato il corrispettivo della vendita dell'immobile in euro 938.000,00.
Soggiungevano che erano stati evidenziati i profili di responsabilità inerenti l'errata quantificazione del preventivo di spesa dell'iniziativa edilizia, specificando che tali aspetti dell'incarico professionale fossero autonomi e ben distinti dagli errori commessi dal progettista nella redazione del progetto edilizio e nel rilevamento dei confini dell'area edificabile, evidenziando che la questione relativa alla quantificazione dei costi di costruzione era stata peraltro oggetto della consulenza tecnica laddove il giudice, tra i quesiti sottoposti al consulente, al n. 7 aveva richiesto che questi accertasse “... il costo totale che la costruzione avrebbe comportato sviluppando il progetto di variante..” e, in risposta al quesito, il CTU aveva concluso indicando “il costo totale che la costruzione avrebbe comportato sviluppando il progetto di variante” nella somma pari ad € 1.311.647,32, in tale modo, confortando la tesi della parte attrice circa l'errore commesso dal professionista nel calcolo del preventivo del
“costo complessivo delle costruzioni”, che questi aveva indicato in complessivi € 750.000,00.
Deducevano quindi che tale aspetto era stato pretermesso nell'esame svolto nella sentenza di primo grado ed era rimasto privo di risposta.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Nella parte in cui il Giudice di prime cure ha violato
10 il disposto di cui all'art.115 cpc, in relazione all'art. 1176 c.c., dal momento che ha disatteso
o, comunque, distorto le risultanze istruttorie e le conclusioni cui è approdato il CTU, anche in relazione all'inadempimento del convenuto con riferimento ai suoi obblighi contrattuali laddove, alla pagina 5, primo capoverso, giunge a dichiarare che “l'allegazione dei profili di responsabilità per colpa professionale dell'Arch. hanno trovato Controparte_2 parziale riscontro nelle conclusioni cui è giunto il C.t.u.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è evidenziato che i profili di responsabilità per colpa professionale dell'arch. avevano trovato, soltanto, un “parziale Controparte_2 riscontro nelle conclusioni del c.t.u.” mentre una decisione aderente alle risultanze peritali, per come condivise dal giudice, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della responsabilità professionale così come dedotta dagli attori, in quanto confermata integralmente dal CTU.
Deducevano in particolare che nonostante il giudice avesse correttamente trascritto le risultanze della c.t.u. - ove si evidenziava che il progetto dell'arch. non era stato CP_2 correttamente realizzato, che l'avviso di avvio del procedimento di violazione edilizia del
28/02/2011 prot. 3454 del Comune di Monte Porzio Catone era dipeso da difetti del progetto redatto dal professionista, che i costi sostenuti per l'effettuazione della variante di progetto erano risultati pari a 2.535,60; che la stima dei costi per la realizzazione del progetto di variante, comprensiva delle scale in cemento armato, era risultata pari ad euro 1.311.647,32; che il progetto di variante necessitato dall'errore professionale “non riguardava variazioni non connesse all'errore segnalato nella relazione” – e nonostante in sentenza si fosse accertato l'inadempimento dell'architetto, il Tribunale era tuttavia giunto a limitare il risarcimento del danno, precisando che ove fossero stati a conoscenza della reale situazione concernente l'opera da realizzarsi sul terreno di loro proprietà avrebbero preso una decisione diversa che li avrebbe tenuti indenni da quelli che sono poi stati gli impegni economici e le energie spese.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Nella parte in cui, in violazione e/o per errata applicazione dell'art.1223 c.c. in combinato disposto con l'art.115 cpc, nella quantificazione delle conseguenze di danno occorse agli attori a seguito dell'errore professionale, il Giudice di prime cure ha ridotto il danno ai meri costi sostenuti da parte attrice per l'effettuazione della variante o, meglio, alle spese necessarie ad ottenere le indispensabili autorizzazioni presso i vari enti, come specificate nella relazione di CTU al punto 5.” parte appellante deduceva che il pregiudizio patito era consistito anche nell'aver dovuto sviluppare un edificio di minor cubatura (1.137,60 mc) adattandolo alle strutture già realizzate in esecuzione del primo progetto per l'esigenza di osservare le medesime dimensioni perimetrali ed il medesimo sviluppo delle fondazioni previste e realizzate per un edificio di
11 cubatura doppia (2.475,04 mc), come era quello relativo al progetto originario, edificio che era costituito da un piano in più, che sviluppava una ampiezza di 360 mq in più rispetto all'edificio realizzato in variante e che era munito di balconi, affacci e vedute che lo rendevano conforme agli standard di abitabilità ed estetica richiesti sul mercato immobiliare del contesto dei Castelli Romani, aspetti che avevano inciso sulla commerciabilità del bene.
Allegavano quindi che non era stato considerato nel calcolo del danno riportato dagli attori, il fermo cantiere di otto mesi (15/03/2011 — 3/11/2011) e gli interessi bancari sostenuti da parte attrice nei mesi del fermo coatto dei lavori - per consentire la redazione e l'approvazione del progetto di variante di cui erano state esclusivamente considerate le spese vive per la concessione, nonostante il danno conseguente all'inadempimento contestato consistesse nella perdita economica che il patrimonio del creditore aveva subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore e che nel caso di specie doveva essere collegato ai costi connessi alla iniziativa edilizia, ammontanti ad euro 1.039.634,14, al netto dei ricavi pari ad euro 590.000,00 con un danno pari ad euro 449.634,14, come dimostrato nel giudizio di primo grado.
§ 9. - costituitasi in giudizio ha spiegato rituale e tempestivo appello Controparte_3 incidentale articolato in un unico motivo censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva svolta dal professionista, deducendo erroneamente ed in maniera estremamente succinta e generica che la Compagnia non avesse allegato e dimostrato la “mancata sussumibilità del fatto denunciato nella garanzia assicurativa azionata in giudizio” assunto che non corrispondeva al vero, atteso che la Compagnia aveva evidenziato il disposto di cui all'art.
4.15 di polizza “Richieste di risarcimento/circostanze pregresse” (doc. 2 fascicolo di primo grado), per cui non erano coperte da garanzia le richieste di risarcimento traenti origine o basate su circostanze che, sin dalla data di decorrenza della polizza (24.5.2014), l'assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento, aspetti desumibili dalla narrativa dei fatti e dalla corrispondenza intercorsa. Deduceva di aver parimenti eccepito che, a termini di polizza (art. 4.6), erano escluse le richieste di risarcimento traenti origine da o basate su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione e la non operatività della copertura anche per la previsione di cui all'art. 4.16, secondo cui era esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento
“traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi
Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi dell'opera relativi all'esecuzione di Attività professionali”.
Evidenziava inoltre in via di estremo subordine, che AIG poteva essere eventualmente condannata alla manleva solo nei limiti, condizioni, massimali (€. 1.000.000,00), scoperti,
12 franchigia (€. 2.500,00, ad eccezione dell'attività riconducibile al d.lgs. 81/2008 per la quale
è pari ad €. 5.000,00) della polizza in atti.
§ 10. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti, quali sopra riportati, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342
c.p.c. spiegata dall'appellato.
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 11. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi dell'appello principale, che per la stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, non colgono nel segno atteso che seppur siano stati accertati dei profili di censura e inadempimento nell'operato del professionista come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice diversa dalla prova dell'inadempimento è la prova del nesso di causalità materiale e giuridica ex art.1223 c.c. e quindi del rapporto di conseguenzialità tra inadempimento e le voci di danno lamentate dagli attori in atto di citazione.
Andandosi infatti ad esaminare le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado i danni sono stati così richiesti “a) euro 377.316,00 quale valore del terreno asservito alla costruzione indicato nella perizia giurata e relativa integrazione a firma dello stesso architetto o nella CP_2 maggiore somma o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) euro 70.000,00 quale deprezzamento della casa familiare di proprietà degli odierni attori in conseguenza della perdita sia della veduta sia della riservatezza, del parco, dell'uliveto e del frutteto, per la realizzazione del complesso quadrifamiliare di oltre
1150 m³ a meno di 16 m di distanza o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria;
c) euro 72.318,14 quale differenza tra le somme complessivamente spese per la realizzazione del fabbricato al rustico assommanti ad
13 euro 662.318,14 e quanto realizzato in sede di vendita pari ad euro 590.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- inoltre condannare l'architetto a risarcire il dr. Controparte_2 [...] del danno biologico derivatogli dalla invalidità temporanea e permanente correlata Parte_4 alla patologia psicofisica in cui è incorso in conseguenza del grave inadempimento degli errori ed omissioni del convenuto che si quantifica in euro 120.000,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda istruttoria, altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno morale tenuto Controparte_2 conto della sofferenza del turbamento dello stato d'animo subìto dal dr. Parte_4 connesso ed in rapporto all'adempimento contrattuale del suddetto architetto, danno da liquidarsi nella misura prevista dall'articolo 5 del DPR n. 37 del 2009 pari quindi ad euro
80.000,00 nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare altresì
l'architetto a risarcire la signora Controparte_2 Parte_5 del danno non patrimoniale derivato per le sofferenze e l'inquietudine in cui è precipitata in conseguenza e in ragione degli errori in cui è incorso il professionista, danno da liquidarsi complessivamente nella somma di euro 40.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia”, mentre in atto d'appello a pag.n.13 il danno è stato individuato nel danno conseguente ai costi connessi alla iniziativa edilizia ammontanti ad euro 1.039.634,14 sottratti ai ricavi conseguiti dalla vendita degli immobili pari ad euro 590.000,00 quindi pari ad euro
449.634,14 quali derivanti dalle risultanze della c.t.u..
Orbene, da tale confronto appare evidente che l'oggetto dell'impugnazione sia stato limitato alla differenza tra costi e ricavi dell'operazione immobiliare senza tuttavia considerare che per stessa allegazione degli attori in primo grado (cfr., pag.n.11 dell'atto introduttivo) gli errori del professionista avevano determinato gli attori “a rinunciare ad ultimare la costruzione, essendo oramai evidente che non avrebbero avuto i mezzi economici necessari per completarla, abbandonando quindi con evidenti ripercussioni psico-fisiche, l'obiettivo di donare una casa ai figli…”.
A fronte di simili allegazioni appare pienamente condivisibile e rispondente a quanto previsto dall'art.1223 c.c. la motivazione svolta dal giudice di primo grado “la domanda per le restanti voci indicate in citazione non può essere accolta per difetto di allegazione e prova sugli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito. Infatti, la domanda risarcitoria in parte qua è sfornita di prova certa e tranquillante sulla natura e sull'entità dei danni asseritamente patiti e da risarcire. Da ultimo, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui
14 desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da 'parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere
l'esistenza stessa deli lamentato danno. In proposito, non varrebbe neanche sostenere che
l'esistenza e la quantificazione dei danni avrebbe potuto essere accertata a mezzo, ad esempio, di C.t.u. medico-legale. Invero, va ricordato che di regola la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
quindi, il Giudicante ribadisce che la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Discende dalle superiori osservazioni il rigetto in parte qua della domanda risarcitoria spiegata da
e ”. Parte_3 Parte_2
Il Tribunale, infatti, non risulta aver affatto sminuito le risultanze della c.t.u. quanto correttamente ricostruito l'onere di allegazione e prova ex art.2697 c.c. in materia di risarcimento del danno in ambito contrattuale e riconosciuto agli odierni appellanti il solo danno emergente dei costi sostenuti per la variante progettuale.
Del resto la stessa S.C. con l'ordinanza n.29486/2024 ha evidenziato in parte motiva confermando il rigetto della domanda risarcitoria da lucro cessante per la mancata vendita di autorimesse a seguito di errore progettuale che “il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno-conseguenza dell'inadempimento contrattuale (la costruzione di opere integranti abusi edilizi non sanabili), non essendo in re ipsa, non può essere implicitamente dedotto dalla affermata responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente, ove non vengano allegati gli elementi che, anche solo in via presuntiva, lo compongono, permettendo così di quantificarlo anche con criteri di equità giudiziale correttiva o integrativa, ex art. 1226 c.c.” e peraltro nel caso di specie è stato possibile apportare una variante e vendere l'immobile, senza che sia stato dimostrato l'esborso superiore al ricavo ed una perdita che invero stando alle stesse allegazioni degli attori in primo grado pare essere consistita nella mancata donazione ai figli, mentre per i costi derivanti dalla variante non è stata fornita alcuna prova di esborso, essendosi venduto l'immobile in corso di costruzione.
Quanto poi al terreno, il c.t.u. nella propria relazione ha evidenziato che “la perdita di parte del terreno citata nel quesito, ammesso che di perdita si possa parlare, considerato che il
15 terreno indicato nel progetto risulta di diritto in eccesso di 68 mq, non possa essere attribuita all'arch. reo dell'errore citato, preso atto che ricoprì il ruolo di direttore dei lavori CP_2 limitatamente alle opere in c.a. e non ai lavori necessari al confinamento dell'area di progetto” precisando inoltre che le opere di confinamento erano state effettuate dalla società che aveva acquistato gli immobili di causa dagli stessi attori e ribadendo nelle conclusioni che
“gli immobili quindi non hanno subito nessun deprezzamento, atteso che dagli atti di provenienza relativi all'area edificabile la stessa era in eccesso di 68 mq rispetto a quanto dichiarato. La reale consistenza dell'area edificabile di diritto appartenente ai ricorrenti, accertata dallo scrivente, è risultata pari a 1422-68 = 1.354 mq”.
Dunque, i motivi dell'appello principale sono infondati, non essendo state provate le voci di danno, tanto emergente, quanto cessante, tali da determinare il pagamento degli importi richiesti nelle conclusioni dell'atto d'appello e l'effettivo sostenimento di costi in eccesso rispetto a quanto preventivato, inclusi quelli necessari a realizzare la variante stando alla prospettazione degli attori avendo questi comunque venduto al corrispettivo di euro
590.000,00 a società di costruzioni l'immobile ad uso residenziale in corso di costruzione
(cfr., doc.n.24 attori).
Inoltre era preciso onere degli attori allegare e provare il nesso causale circa il contegno del professionista nel determinare l'affidamento nel guadagno atteso, non rinvenendosi in atti alcuna formale assicurazione o impegno del professionista in tal senso, non avendo questi assunto alcun ruolo neppure nel reperire la ditta appaltatrice, tantomeno nella successiva stima e vendita degli immobili, avendo peraltro il professionista evidenziato sin dalla sua costituzione in giudizio che dopo la formalizzazione dell'incarico professionale del
21.07.2008 (doc.n.2 e 3 attori ove si menzionavano tre unità immobiliari) vi fu l'intenzione dei committenti di procedere alla realizzazione di quattro unità immobiliari, una in più delle tre originariamente previste e di aggiungervi anche il garage, con conseguente aumento dei costi in euro 1.180.147,17 (cfr., pag.n.10 e 11 comparsa risposta arch. in primo grado). CP_2
Gli appellanti inoltre non hanno dimostrato i costi sostenuti per la realizzazione del bene in costruzione sino alla data della vendita dello stesso, essendosi prodotte delle mere fatture di ditta appaltatrice che invero in quanto non quietanzate e accompagnate da riscontri bancari non dimostrano affatto l'effettivo esborso (cfr., Cass.civ.n.3293/2018), parimenti gli appellanti, vertendosi in loro iniziativa immobiliare, non hanno dimostrato che detti costi fossero superiori a quelli preventivati rispetto a quanto effettivamente realizzato in relazione a quanto era in programma di realizzarsi e di guadagnarsi in proporzione.
Trattasi invero di circostanze che sono state genericamente prospettate nell'atto introduttivo del giudizio con indicazione di danno patrimoniale finale senza che sia stato ricostruito
16 analiticamente tanto in termini di composizione delle varie voci quanto di prova dei singoli esborsi, quanto in termini di derivazione causale, aspetti che neppure la c.t.u. era in grado di colmare (non esonerando la c.t.u. l'onere della prova a carico delle parti, cfr.,
Cass.civ.n.8498/2025) avendo comunque escluso problematiche in relazione al terreno che comunque gli appellanti avevano deciso di disporre e utilizzare.
Trattasi quindi di danni che sono stati prospettati genericamente e non sono stati provati, quanto poi al valore dell'area di sedime (la lett.a delle conclusioni in primo grado), deve osservarsi che la stessa doveva essere comunque impegnata nell'attività edilizia e come tale non poteva essere considerata tra le voci di danno, essendo stata comunque remunerata dalla vendita effettuata il 31.07.2014 avente ad oggetto “Un edificio ad uso residenziale in corso di costruzione allo stato di scheletro strutturale distribuito sui piani interrato terra e primo con annessa area circostante di pertinenza esclusiva da ultimare a cura e spese della società acquirente il tutto per una superficie complessiva tra coperto è scoperto di metri quadrati
1364”.
Medesime considerazioni debbono valere per la lett. b) delle conclusioni in relazione al deprezzamento della casa familiare, quanto poi alla lett. c) relativa alla perdita di euro
72.318,14 quale differenza tra somme spese per la realizzazione del fabbricato a rustico e quanto realizzato in sede di vendita ossia euro 590.000,00, trattasi come sopra già evidenziato di esborsi affatto specificamente allegati e comprovati, incluse le questioni relative al fermo cantiere e agli interessi bancari relativi al finanziamento ottenuto, questioni affatto adeguatamente sviluppate ai fini dell'invocato accertamento tanto in termini di causalità materiale quanto di causalità cd. giuridica.
A ciò deve inoltre aggiungersi che con comunicazione del 9.03.2011 in atti a firma degli stessi appellanti rivolta al Comune di Monte Porzio Catone in relazione al procedimento amministrativo volto ad esaminare l'originario permesso di costruire i committenti hanno evidenziato di essersi conformati nel rispetto del piano regolatore generale ad eliminare il solo piano destinato a garage evidenziando che “le opere realizzate sino ad oggi rispettano le norme in materia di edilizia nonché quelle del piano regolatore”, con la conseguenza che la minore cubatura realizzabile non avrebbe comunque influito sulla realizzazione delle abitazioni.
Quanto poi ai valori di realizzo delle future vendite non è stato comprovato alcunché, atteso che i doc.n.1 e 6 costituiscono meri prospetti privi di firma e riferibilità al professionista.
Affatto riproposte e pertanto coperte dal giudicato interno restano infine tutte le questioni relative ai danni non patrimoniali prospettati quali conseguenze dell'inadempimento del professionista.
Pertanto, per quanto precede, l'appello principale deve essere rigettato.
17 § 12. – Passando all'appello incidentale della Compagnia assicuratrice deve osservarsi come lo stesso sia fondato - in via assorbente - con riguardo alla franchigia (scoperto), prevista nella polizza, pari ad euro 2.500,00 non potendosi rinvenire nella raccomandata della committenza del marzo 2012 (doc.19 e 20 attori) una richiesta di risarcimento danni corrispondente a quelli oggetto del presente giudizio quanto un sollecito e diffida a consegnare dei computi e dei disegni esecutivi, del pari non può ritenersi l'operatività della clausola 4.6 relativa a danni traenti origine da, basati su o attribuibili a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione vertendosi nel caso specifico in attività di progettazione e così la clausola 4.16 circa la mancanza di copertura per i danni derivati da accurata valutazione dei costi (attività che non risultava essere stata oggetto di specifico incarico).
Del pari non può applicarsi la clausola 4.15 per quanto già evidenziato in relazione a reticenze dell'assicurato in merito all'omessa comunicazione di pregresse circostanze ragionevolmente considerabili quali fonti di una richiesta di risarcimento.
Ad ogni modo deve essere disposta la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla franchigia – eccezione ritualmente svolta in prima grado - operando la manleva esclusivamente per l'importo di euro 35,60 oltre interessi legali, rispetto al maggior importo di euro 2.535,60 oltre interessi legali dal 5.09.2016 quale riconosciuto dal giudice di primo grado. Non può infine disporsi alcuna restituzione a carico degli appellanti in favore della
Compagnia, in primis, in quanto il pagamento non è stato affatto comprovato ed in ogni caso in relazione a quanto affermato dalla S.C. con l'ordinanza n.3999 del 2020 per cui
“All'assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato sia stato condannato a corrispondere
a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta - laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva - l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva” difettando quindi la legittimazione passiva di simile domanda in capo agli appellanti.
Deve infine osservarsi che in sentenza, nel dispositivo, si era comunque disposta la manleva a carico di AIG tuttavia “nei limiti di polizza” e non a termini di polizza, con espressione invero non certo puntuale, tale da consentire un chiaro riferimento alla franchigia.
§ 13. – Le spese di lite del presente grado tra appellanti principali e il professionista appellato
(in difetto di appello incidentale da parte dell'appellato sulla regolamentazione delle stesse in primo grado) seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile di media complessità (in considerazione
18 dell'espressione utilizzata nelle conclusioni “maggiore o minor somma” cfr.,
Cass.civ.n.10984/2021) in euro 1.259,00 per fase di studio, euro 833,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 2.144,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio,
l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
Quanto alle spese tra tutte le altre parti e nel rapporto assicurazione-assicurato da apprezzarsi anche in termini di reciproca soccombenza, tenuto conto anche della formula impiegata nel dispositivo della sentenza di primo grado, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
§ 14. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
e con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 e sull'appello
[...] Parte_2 incidentale proposto da avverso la sentenza n.2336/2019 resa in data Controparte_3
17.12.2019 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di dichiara la Controparte_3
Compagnia assicuratrice tenuta a manlevare l'assicurato arch. per Controparte_2
l'importo superiore ad euro 2.500,00 quale liquidato nella sentenza di primo grado in favore di e . Parte_2 Parte_3
3) Condanna gli appellanti principali e alla Parte_2 Parte_3 rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata CP_2 che liquida complessivamente in euro 6.079,00 per compensi professionali,
[...] oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
4) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra tutte le altre parti.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti principali e Parte_2 Parte_3
.
[...]
Roma, 15.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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