Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.10054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù
Pampalone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del giorno 13.2.25, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10054 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati, ai fini del
[...] C.F._2 presente giudizio, in Alcamo, via XI Febbraio n.7, presso lo studio dell'Avv.
Liborio Paglino, che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato attori
(C.F. , residente in Parte_3 C.F._3
Castellammare del Golfo via Certa n.12, (C.F. CP_1
, residente in [...], C.F._4 CP_2
(C.F. ) residente in [...],
[...] C.F._5
( ), residente in [...] C.F._6
Magnolie n.5, C.F. ( ), residente in CP_4 C.F._7
Alcamo via Delle Magnolie n.5
Oggetto: domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione (art. 1158
c.c.)
****
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e di-fesa disattesa, così provvede:
DICHIARA che (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) hanno acquistato a titolo originario ai sensi
[...] C.F._2
dell'art. 1158 c.c., in danno di , , Parte_3 CP_1 Controparte_2
, , la piena proprietà dei seguenti beni immobili: CP_3 CP_4
- fabbricato per civile abitazione, sito in Monreale in C.da Morana snc., composto da appartamento per civile abitazione posto al piano terra e da locale deposito posto al piano seminterrato, rispettivamente descritti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 111 p.lla 702, sub. 2, cat A/4, cl. 1, vani 3,5, superficie catastale totale mq.71, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.68,
Rendita Catastale Euro 75,92 ed al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 111, p.lla 702, sub. 3, cat. C/2, cl.1, consistenza mq. 63, superficie catastale totale mq. 68, Rendita catastale euro 48,81;
- locale deposito sito in Monreale Contrada Fraccia/Rapitalà snc, descritto
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 111, p.lla 704, sub 1, corrispondente alla p.lla 545 del catasto terreni, cat. C/2, cl. 6, consistenza mq. 65, Rendita
Catastale euro 120,85;
- terreno in Monreale sito in Contrada Fraccia/Rapitalà catastalmente estero are zero e centiare sessanta, descritto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio
111, p.lla 553, cl.2, are 00 e ca 60, R.D. euro 0,23, R.A. euro 0,09.
CO , , Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_3
, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_4 Parte_1
e , liquidandone l'importo in complessive € 6.713,00,
[...] Parte_2 oltre spese di notifica, rimborso di quanto versato per l'iscrizione a ruolo della causa, IVA, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 12.7.23, e Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale al fine di far: “accertare e dichiarare che i seguenti fabbricati siti in agro di Monreale, Contrada Morana, al confine con la , identificati Parte_4 al Catasto del Comune di Monreale, al foglio di mappa 111, con le particelle: 1) 553, della superficie di mq. 60 circa, con reddito dominicale euro 0,23 ed agrario euro 0,09; 2) 704, subalterno 1, catasto fabbricati, corrispondente alla particella 545 del catasto terreni, categoria C/2, classe 6, consistenza mq. 65, r.c. 120,85; 3) 702, subalterno 2, categoria A/4, classe 1, consistenza 3,5 vani, mq. 71, r.c. 75,92; 4) 702, subalterno 3, categoria C/2, classe
1, consistenza mq. 68, r.c. 48,81, intestati al catasto per 6/12 alla Signora Parte_5
per 2/12 al Signor e per 1/12 ciascuno a a
[...] Parte_3 CP_1 CP_2
a a sono stati nel continuo, pubblico ed
[...] CP_3 CP_4 indisturbato possesso in godimento, dapprima dei genitori degli esponenti e successivamente dei figli, e , che ne sono divenuti i soli possessori Pt_1 Parte_2 dopo la scomparsa del padre, il cui decesso è avvenuto in Alcamo il Persona_1
17.12.2006; conseguentemente, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.,
l'intervenuta usucapione dei beni immobili di cui è causa, come sopra identificati, a favore degli attori;
Per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c., in favore degli attori sui beni sopradescritti, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.”
A sostegno della propria pretesa, gli attori hanno precisato di essere proprietari di un fondo agricolo sito in agro di Monreale, Contrada Morana, al confine con la su cui insistono diversi fabbricati, alcuni destinati Parte_4
a magazzino ed altri a civile abitazione.
Hanno, altresì, esposto che da più vent'anni possiedono e gestiscono indisturbatamente, con animo domini, gli immobili sopra descritti (limitrofi a quelli di loro proprietà), provvedendo alla loro conservazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, apportando modifiche e migliorie ai locali.
Ad ulteriore riprova dell'esistenza del proprio dominio esclusivo sulle res, hanno evidenziato che l'accesso alla stradella che conduce agli immobili, è stato da sempre delimitato da un cancello o da una sbarra chiusa con un lucchetto e le cui chiavi sono rimaste nell'esclusiva disponibilità dei soli attori e dei loro familiari.
Hanno, infine, concluso sottolineando che, in questo arco temporale, nessuno ha mai rivendicato la proprietà del complesso immobiliare né mosso contestazione al proprio comportamento.
Correttamente instaurato il contraddittorio, i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
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In punto di diritto si rammenta che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., presupposti per l'usucapione sono la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ. 24.08.2006, n. 18392).
Ai sensi dell'art. 1163 c.c. il possesso deve poi estrinsecarsi in modo non violento e pubblico, ossia non clandestino.
Sul piano soggettivo, la situazione possessoria di fatto deve essere altresì sorretta dall'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis – il quale consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che sia abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto.
A tal riguardo, si ritiene che il c.c. “animus rem sibi habendi” non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri (Cass. civ. 9 febbraio
2006 n. 2857). Ciò premesso, ai fini della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., si ritiene necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
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Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dagli attori sia fondata e vada accolta.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che gli attori hanno posseduto gli immobili oggetto di causa, da oltre vent'anni, in modo pacifico ed indisturbato, provvedendo alla loro conservazione e manutenzione.
In particolare, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo hanno trovato pieno riscontro nelle testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9 ottobre 2024.
Nel corso di detta udienza, entrambi hanno confermato che Parte_1
e (e, prima di loro, i genitori) esercitano il possesso
[...] Parte_2 esclusivo, continuativo e pubblico degli immobili da oltre trent'anni, essendosi, in questo arco temporale, preoccupati di porre in essere le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili oggetto di causa (in particolare, hanno sistemato il tetto sostituendo le parti rotte, hanno cambiato un portone, hanno provveduto al rifacimento dell'impianto elettrico e del forno a legna all'interno del magazzino).
Hanno poi dichiarato che la stradella di accesso che conduce al corpo delle fabbriche è stata (e lo è tuttora) delimitata da un cancello e da una sbarra, il cui lucchetto e le chiavi sono nella disponibilità della famiglia . Parte_1
Le dichiarazioni rese dai testimoni conducono, con tutta evidenza, all'accoglimento della domanda attorea.
Conseguentemente, deve essere dichiarato che gli attori hanno acquistato a titolo originario la piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti in agro di
Monreale, Contrada Morana, al confine con la , identificati al Parte_4
Catasto del Comune di Monreale, al foglio di mappa 111, con le particelle: 1) 553, della superficie di mq. 60 circa, con reddito dominicale euro 0,23 ed agrario euro
0,09; 2) 704, subalterno 1, catasto fabbricati, corrispondente alla particella 545 del catasto terreni, categoria C/2, classe 6, consistenza mq. 65, r.c. 120,85; 3) 702, subalterno 2, categoria A/4, classe 1, consistenza 3,5 vani, mq. 71, r.c. 75,92; 4) 702, subalterno 3, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 68, r.c. 48,81.
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Le spese di lite vengono poste a carico dei convenuti in virtù del principio di soc-combenza (art. 91 c.p.c.)
Dette spese si liquidano in complessive € 6.713,00 oltre spese di notifica, rimborso di quanto versato per l'iscrizione a ruolo della causa, IVA, C.p.a. e rimborso spese generali [la liquidazione viene effettuata assumendo, quale valore della lite, l'importo di € 49.162,00, ossia, la rendita dominicale e la rendita catastale moltiplicata per 200 -art. 15 c.p.c.- e applicando, quindi, i compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/22, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella istruttoria]
Palermo, 15.2.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone