Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA
( , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gian Michele Gentile e Marco Gentile;
APPELLANTE
E e per essa la mandataria , in qualità di creditrice Controparte_1 Controparte_2 cessionaria di contumace Parte_2
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta Parte_1 del credito vantato da per l'importo di Euro 824.580,08 - di cui 484.022,77 per residuo Parte_2 debito capitale e rate scadute e non onorate ed Euro 340.557,41 per interessi moratori - derivante dal contratto di mutuo del 17 maggio 1988, a rogito Notaio sottoscritto da Cassa Persona_1
Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, e per essa la Gestione di Credito
Fondiario della medesima Cassa (quale parte mutuante), e Immobiliare Boncompagni 16 s.r.l., di cui si era resa accollante per l'importo residuo ancora da restituire. Parte_1
23.3.1992 un mutuo ipotecario - acceso in data 17.5.1988 dalla Immobiliare Boncompagni le cui condizioni erano state fissate con l'atto di erogazione e quietanza del 22.11.1988 – per l'acquisto degli immobili sui quali era stata iscritta l'originaria ipoteca. Raccontava di aver appreso in data
11.8.1992, dopo la comunicazione di intervenuto accollo, che la società venditrice era stata sottoposta ad esecuzione per il recupero del credito per morosità sicché le era stato richiesto di regolarizzare la morosità. In assenza di ciò l'immobile ipotecato era stato alienato in via di esecuzione e la somma ricavata, assegnata alla banca mutuante, non era stata sufficiente a ripianare il debito. Soltanto nel febbraio del 2015 la avrebbe richiesto alla opponente il pagamento del debito residuo che Parte_2 nel frattempo era cresciuto fino a raggiungere l'ingente somma di € 801.127,08 di cui € 317.104,31 per interessi moratori. Infine con il decreto ingiuntivo opposto la aveva ricalcolato gli Parte_2 importi asseritamente dovuti ed ingiunti all'esito della procedura monitoria. Eccepiva innanzitutto l'opponente l'intervenuta prescrizione del credito azionato stante la circostanza che fra l'atto del 6 agosto 1992, con cui la banca chiedeva alla la regolarizzazione della posizione debitoria Parte_1 dell'accollato, e la missiva del 19 febbraio 2015 erano intercorsi ben 23 anni in cui nessun'altra richiesta era intervenuta. Affermava, inoltre, che per effetto dell'inadempimento dell'accollato il contratto di mutuo doveva ritenersi risolto quando la , notificando l'atto di precetto e dando Parte_2 avvio al pignoramento immobiliare, pertanto l'accollo aveva avuto ad oggetto un contratto di mutuo già estinto e non più in vigore con conseguente insussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo all'accollante. Lamentava poi l'accollante che a fronte di una somma mutuata nel 1988 di 500 milioni di lire, pari a € 243.747,21, e di una realizzazione di € 628.178,00 nel marzo 2005 a fronte di un credito azionato di € 656.241,00, il credito residuo richiesto alla secondo la Parte_1 ricostruzione della banca, sarebbe ammontato a € 824.580,00 che sommato a quanto ricevuto con la procedura esecutiva nel 2005 avrebbe condotto a un totale di 1.452.758,18, somma evidentemente spropositata se confrontata col capitale originariamente mutuato. Infine, gli interessi convenuti in sede di erogazione del 13,3% annuo e il tasso di mora del 10% annuo applicato dalla banca nel periodo successivo alla conclusione della procedura esecutiva (quindi dal 2005 in poi) sarebbe stato usuraio, unitamente all'interesse corrispettivo del 15% concretamente aggiunto, tutto in violazione sia del contratto di mutuo sia dalle norme in materia di tassi di interesse.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , contestando le avverse Parte_2 difese, e insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del Decreto
Ingiuntivo in parola. All'udienza del 23 novembre 2016, il giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e con il successivo scambio di memorie scritte fra le parti.
Con provvedimento del 16 giugno 2017, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 7 novembre 2018 nel giudizio interveniva ai sensi dell' art. 111 c.p.c., in qualità CP_1 di creditrice cessionaria di , depositando altresì note autorizzate. Alla luce dell'intervento Parte_2 ex art. 111 c.p.c. di parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini al fine di poter CP_1 esaminare la comparsa di intervento e prendere posizione sulle domande proposte. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della cessionaria intervenuta.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Sulla prescrizione. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito di , Parte_2 asseritamente maturata tra il 6 agosto 1992 e il 19 febbraio 2015, giacché, in tale lasso temporale, l'opposto non avrebbe mai esercitato il proprio diritto di credito nei confronti della L'eccezione sollevata deve ritenersi infondata Parte_1 per i seguenti motivi.
1.4.1 Il contratto di compravendita stipulato il 23.03.1992 tra la s.r.l. Immobiliare Boncompagni 16
(“Immobiliare” in seguito) e la interveniva a modificare la situazione giuridica passiva del rapporto Parte_1 obbligatorio esistente tra l'Immobiliare e la Cassa di Risparmio delle Province Siciliane (“banca” in prosieguo), poiché nel suddetto contratto veniva inserita una clausola di accollo del mutuo residuo. L'avvenuta vendita degli immobili alla nonché la correlata assunzione del debito mediante accollo, veniva prontamente comunicata alla banca il Parte_1 14.07.1992, tramite notifica del contratto, alla quale seguiva risposta della stessa alla informando di aver Parte_1 preso nota dell'atto di compravendita nonché dell'avvenuto accollo, comunicando al contempo di aver già intrapreso azione esecutiva nei confronti della Immobiliare per il recupero di alcune semestralità impagate, ed invitando quindi la a regolare l'esposizione debitoria al fine di evitare la prosecuzione del procedimento esecutivo pendente. Parte_1
1.4.2 Per far chiarezza sulle posizioni giuridiche della e della Immobiliare a seguito dell'accollo, è Parte_1 necessario analizzare la relativa disciplina contenuta nel codice civile all'art. 1273: “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
1.4.3 Anzitutto risulta fondamentale distinguere, nell'ambito di tale istituto giuridico, la fattispecie liberatoria e quella cumulativa: nella prima, il debitore originario viene liberato;
nell'accollo cumulativo, invece, il debitore originario e il terzo accollante divengono debitori in solido in rapporto di sussidiarietà, di modo che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, rivolgendosi successivamente all'accollato laddove la prima richiesta si rilevi infruttuosa.
1.4.4 Affinché si possa configurare come liberatorio, è necessaria l'adesione del creditore, la quale si può desumere da due elementi: se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione dell'accordo tra accollante e accollato, oppure se il creditore dichiara espressamente di liberare l'accollato (art. 1273 co. 2 c.c.).
1.4.5 Quanto al caso di specie, non risulta alcuna condizione di tal tenore dalla clausola di accollo inserita nel contratto di compravendita;
e non risulta nemmeno soddisfatta la seconda situazione prospettata dall'art. 1273 co. 2 c.c.: la banca, infatti, prendendo atto dell'intervenuto contratto di compravendita e della conseguente modificazione della situazione soggettiva passiva nel rapporto di mutuo derivante dall'accollo, non aveva affatto dichiarato espressamente l'intenzione di liberare la Immobiliare. Quest'ultima circostanza si evince chiaramente dalla r.a.r. allegata agli atti, con la quale la banca si rivolgeva alla invitandola a regolarizzare le rate scadute: con ciò, assolvendo all'onere di rivolgersi Parte_1 preventivamente all'accollante. Dal momento che la non adempiva al pagamento delle mensilità non Parte_1 onorate, la banca dava seguito alla procedura esecutiva, già avviata nei confronti della Immobiliare prima che fosse intervenuto l'accollo: infatti, la banca non era affatto tenuta anche alla escussione preventiva dell'accollante. È evidente la portata della convenzione stipulata delle parti debitrici, per effetto della quale l'accollo deve qualificarsi come cumulativo: il mutuatario rimaneva obbligato in solido con il terzo.
1.4.6 Tale esito trova pieno riscontro nell'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale osserva che “la mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante” (Cass. civ.
Sez. III, 08-02-2012, n. 1758) ed ancora “nell'accollo cumulativo (accollo esterno non per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'art. 1268 c.c., secondo comma, l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato” (Cass. civ. Sez. III, 24-05-2004, n. 9982).
1.4.7 Al termine della procedura esecutiva, essendosi rilevati i crediti escussi insufficienti a sanare il passivo, la banca si rivolgeva, successivamente all'approvazione del pi ano di riparto, alla in qualità di coobbligato. Da quella circostanza Parte_1 deve farsi decorrere il termine decennale per il calcolo del decorso della prescrizione, poiché da quel momento in poi la iniziava a rispondere come unico debitore superstite, non figurando più una solidarietà passiva con Parte_1 l'Immobiliare, nei confronti della quale il rapporto con la banca doveva intendersi concluso. È altresì evidente che tutti gli atti intercorsi tra la banca e la Immobiliare, intervenuti in corso della procedura esecutiva, si considerano validi ai fini interruttivi del decorso prescrittivo anche nei confronti della in qualità di debitore solidale, a seguito di Parte_1 accollo cumulativo. Tale interpretazione è avallata da quanto previsto dall'art. 1310 c.c. che dispone: “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”; pertanto, la vicenda relativa ad un coobbligato solidale si riverbera sugli altri, nonostante si tratti di una vicenda sfavorevole.
1.4.8 In via conclusiva, si osserva che la richiesta di pagamento di a del 19.02.2015, interveniva in forza di Parte_2 Parte_1 un diritto di credito non ancora prescritto: infatti, come predetto, deve intendersi come data di decorrenza il giorno
08.03.2005, nel quale è stato approvato il piano di riparto, dal quale momento la diveniva unica debitrice. Parte_1
1.4.9 Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. parte opponente ha concentrato le proprie difese sulla inesistenza o nullità della notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione in quanto ricevuto da un soggetto qualificatosi come il portiere dell'Hotel Augustus poiché “l'indirizzo della sig.ra al quale sono stati inviati i due atti è Roma, Parte_1 via Piave 61, scala unica int. 12, e nulla a che vedere con l'Hoel Augustus e con il portiere di quell'albergo, eventualmente abilitato a ricevere posta indirizzata all'Hotel dal quale dipende”. L'eccezione è evidentemente priva di pregio in quanto per la validità della notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. è di regola sufficiente che la persona che riceve l'atto eserciti in concreto, al momento della notificazione, le mansioni proprie del portiere per quanto concerne la ricezione della corrispondenza e delle notificazioni, non essendo al contempo richiesta l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il portiere dello stabile, cui viene consegnata copia dell 'atto e il destinatario della notificazione. Non si configura pertanto come ostativa l'esistenza di un altro eventuale rapporto di lavoro fra il portiere ed altro proprietario o soggetto occupante porzioni dello stabile in cui si trova il destinatario. Vale la pena di evidenziare che presumendosi iuris tantum la qualità di portiere in capo a chi ha ricevuto l'atto dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombe sul destinatario dell 'atto, che contesti la validità della notificazione, l 'onere di fornire la prova contraria della insussistenza di tale qualità, o meglio ancora della insussistenza di qualsivoglia rapporto fiduciario fra il destinatario dell'atto e il ricevente. A fronte della mancanza di allegazione e prova di tale insussistenza, è presente in atti la prova positiva o quantomeno l'ulteriore presunzione dell'esistenza di quale qualità sol che si faccia riferimento alla notificazione del decreto ingiuntivo, cui è stata fatta tempestiva opposizione senza eccepire alcunché, ed avvenuta proprio nelle mani del medesimo soggetto, qualificatosi come portiere (anche) dell'Hotel Augustus.
1.5 Le contestazioni in ordine alla presunta risoluzione del mutuo in un momento anteriore a quello in cui l'accollo era stato convenuto fra le parti diverse dalla mutuante appaiono inconferenti alla luce di quanto osservato nel punti da 1.4.1 a 1.4.8 intorno alla sussistenza di un accollo cumulativo e sulla persistenza dell 'obbligazione debitoria, atteso che portando l'accollo a conoscenza del creditore, l'adesione di quest'ultimo al rapporto obbligatorio già nato fra terzo e debitore attribuiva a costui la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'accollante per la restituzione del capitale mutuato e non ancora restituito nonché per gli interessi su di esso dovuti, anche se previsti in misura ultralegale, purchè espressamente pattuiti costituendo detti interessi un accessorio del debito medesimo (cfr. Cass. Sez. I, 20 maggio 1985, 3090).
1.5.1 Peraltro dalla lettura degli atti ed in particolare dalla nota del 11.8.92 la banca rappresentava il mancato pagamento di numerose rate insolute per quasi £ 400.000.000 chiedendo il pagamento alla debitrice solidale senza fare qualsivoglia riferimento alla volontà di risolvere il contratto. Non risulta pertanto dagli atti che il mutuo fosse stato in quella sede risolto.
1.5.2 L'accollo cumulativo determina, infatti, la solidarietà passiva dell'accollante e dell'accollato (solo) limitatamente alle obbligazioni direttamente ed originariamente assunte dall'accollato stesso, nel caso di specie si estendono a quelle accessorie rappresentate chiaramente gli interessi corrispettivi e moratori. Dalla lettura dell'accollo esterno cumulativo risulta che l'acquirente aveva assunto l'obbligo nei confronti della venditrice di corrispondere l'importo residuo del mutuo che le parti fra di esse dichiaravano ammontare a £ 471.960.410 ma a ben vedere portando l'accordo a conoscenza del creditore l'acquirente si esponeva ad assumere rispetto alla banca il debito residuo che in verità non poteva ammontare a £
471.960.410 essendo stato già maturato un deficit per rate insolute di quasi 400.000.000 di lire.
2. Con riguardo alla pretesa natura usuraria del mutuo appare sufficiente per ritenere non pertinente ogni questione sul punto sollevata dall'opponente, che, trattandosi di mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge 108/1996 e nel quale l'accollante è intervenuto accettando le condizioni del contratto per quale esse si presentavano, appare dirimente quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2017 e cioè che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».
3. A tali condizioni le difese di parte opponente, concretizzatesi in definitiva nella stupefatta constatazione di aver visto il debito lievitare notevolmente a fronte di un accollo di meno di 500.000.000 di lire appaiono poco incisive, avendo, per quanto sopra affermato, la parte accollante assunto, rispetto al creditore, la medesima posizione dell'accollato nel momento stesso in cui ha portato l'accollo a conoscenza del creditore. Può ritenersi, in assenza di ulteriori elementi che parte opponente si sia (forse) per anni limitata ad osservare a distanza le vicissitudini della propria obbligazione, confidando evidentemente nella riuscita della procedura esecutiva, conclusasi soltanto nel 2005, quindi ben 13 anni dopo la richiesta della banca, o sperando nel decorso del termine prescrizionale. Lo stesso decorso del termine che in presenza di interessi moratori, convenuti prima della entrata in vigore della legge 108/1996, hanno determinato in 23 anni di attesa, nonostante la parziale estinzione avvenuta per effetto della procedura esecutiva, agli odierni risultati.
3.1 Sotto tale profilo, parte opponente non ha provveduto a svolgere specifiche contestazioni avverso i conteggi che sono stati prodotti dalla ricorrente a corredo del decreto ingiuntivo ed utilizzati per quantificare la pretesa oggetto del decreto stesso. Parte opposta ha provveduto, dal canto suo, a depositare tutta la documentazione contrattuale, l'atto di compravendita dal quale risultano i termini dell
'accollo, gli atti salienti della proceduta esecutiva, la domanda di adempimento del 1992, il piano di riparto che ha segnato la chiusura della procedura esecutiva e la richiesta inviata prima della scadenza del termine prescrizionale, dando cioè prova della titolarità, dell'esistenza e dell'ammontare del credito senza che parte opponente svolgesse specifiche difese, diverse dalle osservazioni sopra, in sintesi, richiamate. ]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “ Si conclude pertanto per l'accoglimento del presente appello e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite e compensi di difesa per entrambi
i gradi di giudizio”. rappresentata dalla mandataria è rimasta CP_1 Controparte_2 contumace.
La causa veniva assegnata a questo relatore con il provvedimento presidenziale del 12 luglio 2023.
Fissata per il 1^ aprile 2025 l'udienza per decisione con modalità cartolari, nessuna delle parti ha provveduto al deposito di note.
Rinviata la causa ex art. 309 CPC all'odierna udienza cartolare, le parti non hanno depositato note e la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la parte appellante devolve la questione della prescrizione, deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente tenuto conto – ai fini interruttivi – di una procedura esecutiva che riguardava le somme non restituite dalla società Immobiliare venditrice dell'immobile, per le quali la appellante non era condebitore perché rate anteriori all'accollo del 1992, sicchè non potendosi tener conto neppure del piano di riparto dell'8.3.05, la diffida del 13.3.15 era tardiva. Ripropone, poi,
l'appellante l'eccezione circa la inesistenza e/o nullità della notifica al portiere dell'Hotel, non addetto alla ricezione degli atti del condominio con appartamenti privati tra i quali quello della stessa appellante.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante devolve la questione degli interessi ultralegali, deducendo che l'assenza dei decreti ministeriali – che il Tribunale avrebbe utilizzato nella sua motivazione – era irrilevante trattandosi di atti per i quali opera il principio “iura novit curia” e chiede la nomina di un
CTU.
§ 4 — Il giudizio va dichiarato estinto con spese compensate sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 309 CPC.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 17269/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara estinto il giudizio con spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore