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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1739/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Anna Orlandi Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUPOI MICHELE ANGELO e dall'avv. FALVO TIZIANA
( ) VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA;
con C.F._2
domicilio eletto in VIA ALTABELLA N 15 40126 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. ROSSINI ANNA e dall'avv. FINARDI IRENE
( ) C/O AVV. ROSSINI ANNA - VIA C.F._4 VOLTAPALETTO N. 15 FERRARA;
con domicilio eletto in VIA
VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA appellato
Pubblico Ministero intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 06.12.2021 presso il Tribunale di Ferrara,
deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 12.10.1996 e che dalla loro unione era nato il figlio ,
[...] Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente;
che i rapporti tra i coniugi si erano definitivamente deteriorati e che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del disinteresse progressivamente manifestato dal marito rispetto alla famiglia. Chiedeva dunque la separazione personale con addebito in capo al marito – domanda rinunciata nelle more del giudizio – e un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre di € 1.000,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie comprensive dei costi necessari per consentire al ragazzo di studiare, fuori sede, all'Università di Roma.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione, ma contestando sia l'asserito disinteresse nei confronti della famiglia e del figlio, sia l'accusa di infedeltà coniugale;
chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con assegno mensile di € 200,00 e alle spese straordinarie nella misura del 25%.
pag. 2/8 Con sentenza non definitiva n. 314/22 del 26.4.2022 il Tribunale di Ferrara dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza definitiva n.1007/2024 del 19.10.2024, pronunciandosi sulle ulteriori questioni controverse, il Tribunale adito poneva a carico di un contributo al mantenimento del figlio di € 200,00, da CP_1
rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre il 40% delle spese straordinarie e condannava alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello, Parte_1
impugnando il capo relativo al contributo di mantenimento del figlio e chiedendone la rideterminazione nell'importo mensile di almeno € 700,00, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensazione o riduzione delle spese poste a suo carico. In via istruttoria chiedeva l'autorizzazione a ottenere documentazione contrattuale e di conto corrente o altro rapporto finanziario del nonché ctu contabile sulla sua capacità reddituale e CP_1
patrimoniale.
Con il primo motivo deduceva l'inesatta ricostruzione dei fatti con riguardo alla situazione del figlio , erroneamente considerato dal Giudice di Per_1
primo grado imprenditore agricolo, ma ancora studente universitario, iscritto al Dams dell'Università Roma Tre e non economicamente autosufficiente. Precisava, inoltre, che l'azienda agricola a lui intestata non era produttiva di reddito e che comunque il ragazzo non possedeva più la qualifica di imprenditore agricolo;
che il padre non aveva mai supportato il figlio, neppure economicamente, nel percorso di riabilitazione e di psicoterapia (necessario a fronte dei problemi di dipendenza da stupefacenti pag. 3/8 avuti durante l'adolescenza), né nei tre costosi interventi chirurgici cui era stato sottoposto a causa della condizione di ipoplasia mandibolare diagnosticata;
che il sin dall'inizio degli studi del figlio, aveva CP_1
attivato un meccanismo di pressione nei suoi confronti, mettendo in discussione le sue scelte e spingendolo ad abbandonare gli studi, così incidendo negativamente sul suo equilibrio psicologico.
Con il secondo motivo lamentava l'erronea ricostruzione delle condizioni economiche delle parti, per non aver il Tribunale tenuto conto degli accertamenti e delle allegazioni che attestavano un miglioramento della situazione economico-reddituale del e un peggioramento delle CP_1
proprie condizioni. In particolare, il primo giudice non avrebbe tenuto conto degli ingenti redditi del relativi agli anni 2020, 2021 e 2022; CP_1
dei contributi volontari dallo stesso versati per una pensione integrativa, che concorrono a formare il reddito complessivo poiché fiscalmente deducibili ai fini Irpef;
del mancato beneficio da parte del nucleo familiare del TFR percepito dal dei suoi accantonamenti in banca per circa CP_1
€ 260.000,00; della messa in vendita di un villino in Lido Spina per il prezzo di € 329.000,00; dell'accordo raggiunto tra le parti con il quale il
è stato sollevato dall'obbligo di pagamento delle spese di alloggio CP_1
universitario del figlio poste interamente a carico della madre (€ 1.300,00 mensili); della circostanza che il vive con la nuova compagna con CP_1
la quale condivide tutte le spese abitative. Quanto all'appellante, il
Tribunale non avrebbe tenuto conto della significativa riduzione reddituale subita nel 2024; delle numerose spese sanitarie che deve affrontare per i suoi problemi di salute;
delle spese di locazione dell'alloggio universitario del figlio;
delle spese di ristrutturazione dell'azienda agricola Per_1
pag. 4/8 (improduttiva di reddito); della circostanza per la quale l'appellante non percepisce alcun compenso per l'attività di ricerca clinica in cui è impegnata.
Impugnava inoltre la condanna alle spese.
3.- Si è costituto in giudizio contestando interamente CP_1
l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio;
in via istruttoria chiedeva dichiararsi le produzioni e le richieste avversarie inammissibili o disporne il rigetto.
Quanto al primo motivo, rilevava che l'età di (ventotto anni) Per_1
influiva in modo significativo sull'an e sul quantum dell'assegno; il
Giudice di prime cure aveva tenuto conto che il ragazzo era iscritto al
Dams di Roma, corso biennale che si sarebbe concluso nel 2025; le argomentazioni avverse in ordine alle condizioni di salute del ragazzo erano inconferenti, inidonee a giustificare la riforma della sentenza e comunque indimostrate e superate;
le deduzioni sulle pressioni asseritamente inflitte al figlio erano false e oltraggiose;
la circostanza che la qualifica di imprenditore agricolo fosse venuta meno era del tutto irrilevante.
Quanto al secondo motivo, rilevava che la ricostruzione condotta dal
Tribunale riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali era ineccepibile, evidenziando giustamente la significativa superiorità della capacità reddituale della rispetto a quella del Precisava che Pt_1 CP_1
egli era precettore di un assegno di esodo, nell'attesa di maturare i requisiti per la pensione Inps;
che l'immobile di Lido di Spina non era stato pag. 5/8 venduto;
che lo sgravio dall'onere di contribuire alle spese di alloggio universitario del figlio era stata il frutto di un accordo libero e volontario delle parti, connesso alla maggiore disponibilità della nonché Pt_1
all'utilizzo occasionale dell'immobile da parte della stessa;
che il riferimento alla sua nuova convivenza risultava inconferente, oltre che indimostrata la suddivisione di tutte le spese abitative con la nuova compagna;
che la prestigiosa posizione professionale della era fonte Pt_1
di una grande potenzialità economica, essendo primario del reparto di
Genetica Medica presso l'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara e professore universitario presso la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica, oltre che coordinatrice scientifica del progetto di ricerca “Screen4Care” per cui era stato stanziato un finanziamento europeo di € 25.000.000,00; la realtà imprenditoriale agricola in Valsamoggia, ancorché intestata formalmente al figlio, faceva sostanzialmente capo alla madre, con ogni conseguenza circa le relative potenzialità reddituali;
il riferimento alle condizioni di salute non era mai stato dedotto prima dell'atto di appello e doveva considerarsi privo di rilievo, tenuto anche conto che le relative spese risultavano in gran parte coperte dall'assicurazione sanitaria.
Quanto, infine, alla condanna alle spese di lite, rilevava la corretta applicazione da parte del Giudice del principio della soccombenza, posto che l'unico oggetto di contestazione era rappresentato dal quantum dell'assegno.
4.- Il Pm regolarmente interveniva.
5.. L'appello va parzialmente accolto.
Dagli atti risulta che il figlio , non economicamente Per_1
autosufficiente come riconosciuto da entrambe le parti, è attualmente pag. 6/8 impegnato in un percorso di studi con esiti positivi e non trae alcun reddito dall'attività agricola per la quale aveva in passato assunto la qualifica di imprenditore.
La situazione reddituale delle parti giustifica a parere della Corte un contributo al suo mantenimento di € 400,00 mensili a carico del padre oltre il 50% delle spese straordinarie, importo che si ritiene congruo in relazione all'età del figlio.
Come già rilevato dal primo giudice, la è primario del reparto di Pt_1
genetica medica presso l'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara e docente presso la Scuola di specializzazione in genetica medica;
svolge attività di consulenza in Roma presso il Policlinico Gemelli e ha relazioni di lavoro con e con Ethos S.p.A.; ha disponibilità liquide per circa Controparte_2
€ 150.000,00; è proprietaria di un'abitazione di 260 mq in una zona di pregio di Ferrara, di un altro immobile in Bologna via Lame, e di un podere di 14 ettari sulla colline della Valsamoggia, oltre ad essere comproprietaria di altro immobile in via Lame. Il invece, in passato dirigente CP_1
bancario, è pensionato da aprile 2023, beneficiario di un assegno di esodo di € 2.622,00 netti mensili e di un TFR di circa € 100.000,00 ed è proprietario di un villino in Lido di Spina acquistato al prezzo di €
155.000,00 che attualmente risulta messo in vendita.
La più florida posizione lavorativa della madre risulta allo stato sicuramente ridotta dalle sue precarie condizioni di salute e, comunque, i redditi attuali del padre, i suoi risparmi e la messa in vendita dell'immobile di proprietà, ben giustificano la statuizione di un assegno a suo carico di €
400,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio anche in pag. 7/8 considerazione della sua età e dei suoi rapporti quasi esclusivi con la madre.
Risulta anche che la madre si è fatta carico, con accordo tra le parti in altro contenzioso, di tutte le spese universitarie del figlio (cfr. doc 7 e 21 primo grado), ragion per cui appare equo che le residue spese straordinarie siano riportate al 50% a carico di ciascun genitore.
Spese compensate per entrambi i gradi in relazione alla reciproca soccombenza per le domande come ab initio svolte dalle parti e alla decisione del giudice in ordine al quantum dell'assegno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1007/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e pone a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento del figlio di € 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici Istata Foi, oltre il 50% delle spese straordinarie escluse quelle oggetto di separato accordo tra le parti;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1739/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Anna Orlandi Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUPOI MICHELE ANGELO e dall'avv. FALVO TIZIANA
( ) VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA;
con C.F._2
domicilio eletto in VIA ALTABELLA N 15 40126 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. ROSSINI ANNA e dall'avv. FINARDI IRENE
( ) C/O AVV. ROSSINI ANNA - VIA C.F._4 VOLTAPALETTO N. 15 FERRARA;
con domicilio eletto in VIA
VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA appellato
Pubblico Ministero intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 06.12.2021 presso il Tribunale di Ferrara,
deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 12.10.1996 e che dalla loro unione era nato il figlio ,
[...] Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente;
che i rapporti tra i coniugi si erano definitivamente deteriorati e che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del disinteresse progressivamente manifestato dal marito rispetto alla famiglia. Chiedeva dunque la separazione personale con addebito in capo al marito – domanda rinunciata nelle more del giudizio – e un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre di € 1.000,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie comprensive dei costi necessari per consentire al ragazzo di studiare, fuori sede, all'Università di Roma.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione, ma contestando sia l'asserito disinteresse nei confronti della famiglia e del figlio, sia l'accusa di infedeltà coniugale;
chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con assegno mensile di € 200,00 e alle spese straordinarie nella misura del 25%.
pag. 2/8 Con sentenza non definitiva n. 314/22 del 26.4.2022 il Tribunale di Ferrara dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza definitiva n.1007/2024 del 19.10.2024, pronunciandosi sulle ulteriori questioni controverse, il Tribunale adito poneva a carico di un contributo al mantenimento del figlio di € 200,00, da CP_1
rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre il 40% delle spese straordinarie e condannava alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello, Parte_1
impugnando il capo relativo al contributo di mantenimento del figlio e chiedendone la rideterminazione nell'importo mensile di almeno € 700,00, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensazione o riduzione delle spese poste a suo carico. In via istruttoria chiedeva l'autorizzazione a ottenere documentazione contrattuale e di conto corrente o altro rapporto finanziario del nonché ctu contabile sulla sua capacità reddituale e CP_1
patrimoniale.
Con il primo motivo deduceva l'inesatta ricostruzione dei fatti con riguardo alla situazione del figlio , erroneamente considerato dal Giudice di Per_1
primo grado imprenditore agricolo, ma ancora studente universitario, iscritto al Dams dell'Università Roma Tre e non economicamente autosufficiente. Precisava, inoltre, che l'azienda agricola a lui intestata non era produttiva di reddito e che comunque il ragazzo non possedeva più la qualifica di imprenditore agricolo;
che il padre non aveva mai supportato il figlio, neppure economicamente, nel percorso di riabilitazione e di psicoterapia (necessario a fronte dei problemi di dipendenza da stupefacenti pag. 3/8 avuti durante l'adolescenza), né nei tre costosi interventi chirurgici cui era stato sottoposto a causa della condizione di ipoplasia mandibolare diagnosticata;
che il sin dall'inizio degli studi del figlio, aveva CP_1
attivato un meccanismo di pressione nei suoi confronti, mettendo in discussione le sue scelte e spingendolo ad abbandonare gli studi, così incidendo negativamente sul suo equilibrio psicologico.
Con il secondo motivo lamentava l'erronea ricostruzione delle condizioni economiche delle parti, per non aver il Tribunale tenuto conto degli accertamenti e delle allegazioni che attestavano un miglioramento della situazione economico-reddituale del e un peggioramento delle CP_1
proprie condizioni. In particolare, il primo giudice non avrebbe tenuto conto degli ingenti redditi del relativi agli anni 2020, 2021 e 2022; CP_1
dei contributi volontari dallo stesso versati per una pensione integrativa, che concorrono a formare il reddito complessivo poiché fiscalmente deducibili ai fini Irpef;
del mancato beneficio da parte del nucleo familiare del TFR percepito dal dei suoi accantonamenti in banca per circa CP_1
€ 260.000,00; della messa in vendita di un villino in Lido Spina per il prezzo di € 329.000,00; dell'accordo raggiunto tra le parti con il quale il
è stato sollevato dall'obbligo di pagamento delle spese di alloggio CP_1
universitario del figlio poste interamente a carico della madre (€ 1.300,00 mensili); della circostanza che il vive con la nuova compagna con CP_1
la quale condivide tutte le spese abitative. Quanto all'appellante, il
Tribunale non avrebbe tenuto conto della significativa riduzione reddituale subita nel 2024; delle numerose spese sanitarie che deve affrontare per i suoi problemi di salute;
delle spese di locazione dell'alloggio universitario del figlio;
delle spese di ristrutturazione dell'azienda agricola Per_1
pag. 4/8 (improduttiva di reddito); della circostanza per la quale l'appellante non percepisce alcun compenso per l'attività di ricerca clinica in cui è impegnata.
Impugnava inoltre la condanna alle spese.
3.- Si è costituto in giudizio contestando interamente CP_1
l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio;
in via istruttoria chiedeva dichiararsi le produzioni e le richieste avversarie inammissibili o disporne il rigetto.
Quanto al primo motivo, rilevava che l'età di (ventotto anni) Per_1
influiva in modo significativo sull'an e sul quantum dell'assegno; il
Giudice di prime cure aveva tenuto conto che il ragazzo era iscritto al
Dams di Roma, corso biennale che si sarebbe concluso nel 2025; le argomentazioni avverse in ordine alle condizioni di salute del ragazzo erano inconferenti, inidonee a giustificare la riforma della sentenza e comunque indimostrate e superate;
le deduzioni sulle pressioni asseritamente inflitte al figlio erano false e oltraggiose;
la circostanza che la qualifica di imprenditore agricolo fosse venuta meno era del tutto irrilevante.
Quanto al secondo motivo, rilevava che la ricostruzione condotta dal
Tribunale riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali era ineccepibile, evidenziando giustamente la significativa superiorità della capacità reddituale della rispetto a quella del Precisava che Pt_1 CP_1
egli era precettore di un assegno di esodo, nell'attesa di maturare i requisiti per la pensione Inps;
che l'immobile di Lido di Spina non era stato pag. 5/8 venduto;
che lo sgravio dall'onere di contribuire alle spese di alloggio universitario del figlio era stata il frutto di un accordo libero e volontario delle parti, connesso alla maggiore disponibilità della nonché Pt_1
all'utilizzo occasionale dell'immobile da parte della stessa;
che il riferimento alla sua nuova convivenza risultava inconferente, oltre che indimostrata la suddivisione di tutte le spese abitative con la nuova compagna;
che la prestigiosa posizione professionale della era fonte Pt_1
di una grande potenzialità economica, essendo primario del reparto di
Genetica Medica presso l'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara e professore universitario presso la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica, oltre che coordinatrice scientifica del progetto di ricerca “Screen4Care” per cui era stato stanziato un finanziamento europeo di € 25.000.000,00; la realtà imprenditoriale agricola in Valsamoggia, ancorché intestata formalmente al figlio, faceva sostanzialmente capo alla madre, con ogni conseguenza circa le relative potenzialità reddituali;
il riferimento alle condizioni di salute non era mai stato dedotto prima dell'atto di appello e doveva considerarsi privo di rilievo, tenuto anche conto che le relative spese risultavano in gran parte coperte dall'assicurazione sanitaria.
Quanto, infine, alla condanna alle spese di lite, rilevava la corretta applicazione da parte del Giudice del principio della soccombenza, posto che l'unico oggetto di contestazione era rappresentato dal quantum dell'assegno.
4.- Il Pm regolarmente interveniva.
5.. L'appello va parzialmente accolto.
Dagli atti risulta che il figlio , non economicamente Per_1
autosufficiente come riconosciuto da entrambe le parti, è attualmente pag. 6/8 impegnato in un percorso di studi con esiti positivi e non trae alcun reddito dall'attività agricola per la quale aveva in passato assunto la qualifica di imprenditore.
La situazione reddituale delle parti giustifica a parere della Corte un contributo al suo mantenimento di € 400,00 mensili a carico del padre oltre il 50% delle spese straordinarie, importo che si ritiene congruo in relazione all'età del figlio.
Come già rilevato dal primo giudice, la è primario del reparto di Pt_1
genetica medica presso l'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara e docente presso la Scuola di specializzazione in genetica medica;
svolge attività di consulenza in Roma presso il Policlinico Gemelli e ha relazioni di lavoro con e con Ethos S.p.A.; ha disponibilità liquide per circa Controparte_2
€ 150.000,00; è proprietaria di un'abitazione di 260 mq in una zona di pregio di Ferrara, di un altro immobile in Bologna via Lame, e di un podere di 14 ettari sulla colline della Valsamoggia, oltre ad essere comproprietaria di altro immobile in via Lame. Il invece, in passato dirigente CP_1
bancario, è pensionato da aprile 2023, beneficiario di un assegno di esodo di € 2.622,00 netti mensili e di un TFR di circa € 100.000,00 ed è proprietario di un villino in Lido di Spina acquistato al prezzo di €
155.000,00 che attualmente risulta messo in vendita.
La più florida posizione lavorativa della madre risulta allo stato sicuramente ridotta dalle sue precarie condizioni di salute e, comunque, i redditi attuali del padre, i suoi risparmi e la messa in vendita dell'immobile di proprietà, ben giustificano la statuizione di un assegno a suo carico di €
400,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio anche in pag. 7/8 considerazione della sua età e dei suoi rapporti quasi esclusivi con la madre.
Risulta anche che la madre si è fatta carico, con accordo tra le parti in altro contenzioso, di tutte le spese universitarie del figlio (cfr. doc 7 e 21 primo grado), ragion per cui appare equo che le residue spese straordinarie siano riportate al 50% a carico di ciascun genitore.
Spese compensate per entrambi i gradi in relazione alla reciproca soccombenza per le domande come ab initio svolte dalle parti e alla decisione del giudice in ordine al quantum dell'assegno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1007/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e pone a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento del figlio di € 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici Istata Foi, oltre il 50% delle spese straordinarie escluse quelle oggetto di separato accordo tra le parti;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8