Ordinanza cautelare 22 aprile 2021
Sentenza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/07/2022, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01187/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri - prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 02.02.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to T. Serrano, in sostituzione dell’avv.to M. Musio, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’Amministrazione della Difesa, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1369/2020 del 2.12.2020, ha disposto il trasferimento “a domanda” del Carabiniere Scelto -OMISSIS- dalla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS- alla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS-.
1.1. Detto trasferimento è stato disposto dalla P.A., senza acquiescenza alcuna, in sede di riesame della posizione del militare conseguente all’annullamento giudiziale del precedente provvedimento di trasferimento “d’autorità” e nelle more del giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato.
1.2. Il mezzo di gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso: I. Violazione di giudicato. Difetto di istruttoria. Carenza motivazionale. Carenza istruttoria e motivazionale: violazione del principio del giusto procedimento ; II. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta sotto altro profilo. Contraddittorietà dell ’ azione amministrativa .
1.3. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo che, previa sospensione dell’efficacia, sia annullato il provvedimento gravato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese.
2.1. In particolare, la Difesa Erariale ha argomentato che la determinazione oggetto di ricorso è l’esatto portato di quanto espresso dal Giudice Amministrativo nella citata decisione n. 1369/2020 e che la situazione di acclarata incompatibilità del ricorrente rispetto alla sede di -OMISSIS-permane, sicché l’ottemperanza a detta decisione poteva avvenire solo nei modi in cui è stata effettuata, ossia disponendo necessariamente il movimento del ricorrente verso la sede di -OMISSIS-, già indicata dallo stesso.
2.2. Con ordinanza cautelare n. 228 del 22.4.2021, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente per difetto del presupposto del periculum in mora.
2.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a, all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, la causa è stata riservata in decisione.
3. Con i motivi di ricorso, il militare lamenta l’illegittimità del nuovo provvedimento di trasferimento adottato dall’Amministrazione resistente, sostenendo che:
a ) vi è elusione degli effetti conformativi della sentenza n. 1369/2020, in quanto la P.A. non avrebbe rivalutato il profilo principale per cui il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il precedente provvedimento, ossia la carenza dei presupposti che ne giustificavano ratione temporis l’emanazione, in relazione sia alla condanna penale esecutiva del suocero, che ai precedenti penali risalenti del cognato del ricorrente;
b ) nella motivazione del nuovo provvedimento è stato ignorato il primo profilo del decisum , in cui si rileva l’assenza dei presupposti in grado di giustificare un giudizio di incompatibilità ambientale, e si è data rilevanza soltanto al secondo profilo esaminato dalla sentenza, ossia quello relativo alla irragionevolezza della sede assegnata, che invece era soltanto un aspetto conseguenziale al primo;
c ) in tal modo, l’esito del precedente giudizio è stato sovvertito, perché la situazione di incompatibilità ambientale presso la stazione di -OMISSIS-, a differenza di quanto statuito dalla sentenza, è stata data per “acclarata” , facendo leva sull’istanza presentata dallo stesso ricorrente e qualificando il trasferimento come “a domanda” ;
d ) al momento dell’adozione del nuovo provvedimento di trasferimento, l’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza emessa nei confronti del suocero del ricorrente aveva ormai cessato la propria efficacia, e quindi era venuta meno la particolare situazione nel cui contesto era scaturita la richiesta di trasferimento;
e ) proprio perché sorta in relazione ad una situazione non più esistente, detta istanza non può essere oggi accampata dal Ministero per farne derivare una valutazione ex se di permanenza della situazione di incompatibilità ambientale, camuffando il trasferimento come “ a domanda ” e sottraendosi, in tal modo, anche agli oneri economici di quello che, invece, è nato come un trasferimento d’autorità.
4. I profili di illegittimità dedotti dalla parte, come sopra compendiati, sono fondati.
4.1. Si deve premettere che la sentenza di questo Tribunale n. 1369/2020 – per come confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2022 – statuisce, per quel che qui interessa, quanto segue:
«… emerge dalla documentazione in atti che la situazione di incompatibilità ambientale accertata in relazione al suocero del ricorrente (destinatario di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 23.10.2018, applicativa della misura alternativa dell ’ affidamento in prova ai servizi sociali) era quasi cessata all ’ atto dell ’ emanazione dell ’ impugnato provvedimento (mancavano quattro mesi, essendone passati ben 14 dalla data di adozione della suddetta misura alternativa alla detenzione).
Inoltre, sotto altro profilo, la situazione di incompatibilità riscontrata in relazione a persona legata al ricorrente da vincoli di affinità (cognato) è oltremodo risalente nel tempo, e in ogni caso sussisteva ben prima dell ’ apertura del procedimento di che trattasi, senza che mai prima d ’ ora l ’ Amministrazione avesse rilevato la necessità di intervenire con provvedimento di trasferimento d ’ ufficio.
[…] Ciò detto quanto ai presupposti fattuali dell ’ impugnato provvedimento, e venendo ora agli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal ricorrente (sede di destinazione scelta dall ’ Arma), è evidente l ’ intrinseca contraddittorietà tra la valutazione di incompatibilità operata dall ’ Amministrazione e la sede oggetto di trasferimento (-OMISSIS-), la quale si trova nella stessa provincia in cui il ricorrente prestava servizio all ’ epoca dei fatti di causa (-OMISSIS-), sicché non si vede, sotto tale profilo, in qual modo le ritenute esigenze oggettive poste a base dell ’ atto impugnato siano venute meno per effetto del disposto trasferimento.
A ciò aggiungasi poi che l ’ Amministrazione non ha in alcun modo motivato in ordine alla soluzione alternativa di -OMISSIS- – soluzione caldeggiata dallo stesso Comando per la Tutela Forestale con nota 17.4.2019 – la quale, in ipotesi, sembra meglio contemperare le opposte esigenze, da un lato trovandosi in provincia diversa da -OMISSIS- (la qual cosa sembra meglio tutelare le esigenze di servizio e di immagine dell ’ Arma), ma nello stesso tempo a minor distanza dalla sede di -OMISSIS-, e pertanto meglio in grado di venire incontro alle esigenze del ricorrente, il quale fruisce dei benefici previsti dalla l. n. 104/92, in quanto assiste il padre affetto da grave handicap ».
4.2. A fronte di tali statuizioni, l’Amministrazione ha disposto il trasferimento “a domanda” del ricorrente dalla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS- alla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS-, quale addetto, senza alloggio di servizio, fondando tale decisione sulla necessità di procedere ad un riesame della posizione d’impiego del militare “stante l ’ acclarata situazione di incompatibilità ambientale presso l ’ attuale Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, evidenziata proprio dallo stesso ricorrente con l ’ istanza prodotta in data 16.11.2018 ed integrata in data 1.4.2019” .
5. Come esattamente stigmatizzato dal ricorrente nel mezzo di gravame, l’atto qui censurato – sebbene adottato dalla resistente in dichiarata esecuzione della menzionata sentenza “e senza alcun pregiudizio per gli esiti dell ’ appello interposto da questo Comando Generale avverso la citata pronuncia di primo grado” (poi rigettato, come sopra detto) – è frutto di un’applicazione fuorviata degli effetti conformativi rivenienti dal dictum giudiziale, che si traduce in un evidente deficit istruttorio e motivazionale.
5.1. Osserva il Collegio che, nell’adottare il provvedimento de quo , la P.A. ha illogicamente ritenuto “acclarata” la situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente, sulla base di una risalente istanza di trasferimento presentata dallo stesso ricorrente, eludendo, di fatto, i rilievi con cui questo Tribunale aveva stigmatizzato la cedevolezza degli argomenti sostenuti nel primo provvedimento di trasferimento, disposto per incompatibilità ambientale.
5.2. Ed invero, per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1369/2020 cit., si imponeva all’Amministrazione un nuovo apprezzamento delle circostanze fattuali e/o delle situazioni personali del ricorrente, in grado di giustificare una rivalutazione della paventata situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente rispetto all’impiego svolto, da attuarsi attraverso una riedizione del potere che tenesse conto della inidoneità delle argomentazioni inizialmente addotte e giudicate irragionevoli dal T.A.R.
5.3. È ben evidente, infatti, che la condizione di incompatibilità ambientale del militare risiede su precisi presupposti normativi, definiti nell’art. 238 del d.P.R. n. 90/2010 (ossia situazioni che ne condizionano l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti o che possono nuocere al prestigio dell’Istituzione), sicché, previa apposita istruttoria, la sussistenza di tali presupposti avrebbe dovuto comunque essere oggetto di puntuale verifica da parte dell’Amministrazione.
6. In definitiva, appare sintomatica dell’illegittimità dell’azione amministrativa la circostanza che la P.A. – preso atto dell’annullamento giudiziale del trasferimento d’autorità precedentemente disposto – abbia rivalutato la posizione del ricorrente, assimilandola ad un trasferimento “a domanda” verso la prima delle sedi da egli indicate e, sulla base di tale surrettizia riqualificazione, abbia deciso di trasferire il ricorrente nella sede di -OMISSIS- “senza alloggio di servizio” , in tal modo determinando la non onerosità del trasferimento per la P.A. (che, invece, è dovuta nel caso di trasferimento d’autorità).
7. Per le ragioni suesposte, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse a favore dell’avv. Massimiliano Musio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.