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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6140 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PALAZZI DARIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PALUMBO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli in data 08/07/2019; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di divergenze caratteriali e comportamentali che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente all'obbligo di mantenimento personale;
3. Non essendoci tra le parti questioni di natura mobiliare e immobiliare, tenuto conto che dall'unione coniugale non sono nati figli, i coniugi dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, relativamente a debiti e crediti derivanti a qualsiasi titolo dall'unione coniugale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese, non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 23, p. II , s. A Reg. atti Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2019;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 1.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia D'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6140 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PALAZZI DARIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PALUMBO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli in data 08/07/2019; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di divergenze caratteriali e comportamentali che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente all'obbligo di mantenimento personale;
3. Non essendoci tra le parti questioni di natura mobiliare e immobiliare, tenuto conto che dall'unione coniugale non sono nati figli, i coniugi dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, relativamente a debiti e crediti derivanti a qualsiasi titolo dall'unione coniugale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese, non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 23, p. II , s. A Reg. atti Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2019;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 1.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia D'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti