TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di AL, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5760/24 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Revisione postumi da infortunio sul lavoro” e vertente
T R A
, , rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Amantea, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente dom.to presso il suo studio in AL alla Via Angelo Andrea Zottoli n.10, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p., rappresentato e difeso, giusta procura generale allegata alla memoria di costituzione,
[...]
dagli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per rogito Notar di Napoli del 18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545 Persona_1
Resistente
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024 adiva il tribunale di AL , in Parte_1
funzione di giudice del lavoro , dichiarando che il 26.05.2023, nel mentre prestava la propria attività lavorativa presso la ditta F.I.L.A.B. S.r.l., subiva un grave infortunio sul lavoro che ne rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale di Battipaglia, da cui veniva dimesso il 22.06.2024 con diagnosi di “frattura pleurico con atelettasia del paranchima polmonare in pz. Con ipertensione arteriosa, diabete mellito, sindrome ansioso depressiva.”;che con provvedimento del 9.4.2024 l' CP_3
definiva la pratica riconoscendo un grado di menomazione della integrità psicofisica derivante dall'infortunio nella misura del 13%; che avverso tale determinazione l'istante proponeva opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art.104 D.P.R. N.1124/65, opposizione respinta dall'Istituto
a mezzo provvedimento del 9.10.2024; il ricorrente lamentava che dall'infortunio continuavano a residuargli gravi, come delineati da CTP che allegava al ricorso;
tanto premesso, chiedeva al giudice adito di “ accertare e determinare che il ricorrente è affetto da postumi permanenti, conseguenti al suddetto infortunio, nella misura del 20%, ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata
a mezzo CTU, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, previa consulenza tecnica da disporsi ai sensi dell'art. 445 c.p.c. B) Condannare, pertanto, l' , in persona del suo legale rapp.te p.t., alla CP_3 corresponsione, in favore del Sig. , dell'indennizzo (in rendita o in capitale) Parte_1
del danno biologico in ragione dei postumi residuati nella misura del 20%, ovvero in quella maggiore
o minore che sarà accertata a mezzo CTU, da liquidarsi come per legge, in uno agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio all'effettivo saldo, detratte le somme già corrisposte. C) Condannare, infine, l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento CP_3
di spese, diritti e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, l deduceva la infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva CP_3 il rigetto, dibandendo che l aveva già riconosciuto che l'infortunio occorso aveva comportato CP_1 una menomazione dell'integrità psicofisica valutata nella misura del 13%, con conseguente liquidazione del corrispondente indennizzo in capitale ai sensi dell'art.13 del D.L. vo 38/2000; la richiesta di un maggior grado d'inabilità contenuta nel ricorso appariva quindi assolutamente ingiustificata e non trovava alcun riscontro nelle tabelle valutative di legge.
La causa veniva istruita con la nomina di un consulente tecnico e all'odierna udienza , acquisita la relazione peritale , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale. ************************
Il ricorso è parzialmente fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento .
Già riconosciuto in sede amministrativa il nesso causale tra l'infortunio subito dal il danno Pt_1 sofferto, oggetto del contendere è la sola percentuale d'invalidità residuata dal predetto infortunio .
Ed invero, l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, dopo aver definito - ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona", ha stabilito che la menomazione (e cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del Testo Unico.
A tale scopo è stata elaborata una disposizione articolata nei seguenti punti:
- previsione di un indennizzo di base, che ristora il danno biologico in quanto sempre sussistente in presenza di una menomazione dell'integrità psicofisica, determinato in maniera areddituale in quanto lo stesso evento lesivo produce un eguale pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani;
- al superamento di una predeterminata soglia di gravità della menomazione, previsione di un'ulteriore quota di indennizzo, in aggiunta a quello di base, che ristora le conseguenze che l'evento lesivo può avere in termini patrimoniali. Questa quota di indennizzo è determinata tenendo conto della retribuzione dell'infortunato e dell'incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito attraverso il lavoro;
- determinazione e quantificazione delle conseguenze patrimoniali della menomazione attraverso parametri fissati per legge, non essendo possibile, nell'ambito del sistema indennitario, la prova caso per caso. Tale nuova prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'indennizzo del danno biologico è areddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, considerato che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo.
Inoltre, a partire dal 16%, tale nuova prestazione, attraverso l'erogazione di una ulteriore quota di rendita in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, ristora anche le conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione. Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
In sintesi, l'art. 13 prevede: - nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Nel caso di specie premesso il riconoscimento da parte dell' del nesso causale occorre CP_3 esaminare se la valutazione del 13% operata dall' possa ritenersi congrua. CP_1
Ed invero, l'espletata CTU ha riconosciuto che, in esito all'infortunio sul lavoro occorso in data
26.05.2023, riportava: “Frattura delle branche ileo ed ischiopubica dx, Parte_1
frattura degli ultimi metameri sacro-coccigei, trauma toracico con esiti di frattura dalla IV alla VIII costa (dolo la VII nodestamente scomposta) con verosimili esiti pleurici”. Sulla base della valutazione clinica diretta e della valutazione del dato anamnestico documentale, vista la rx del
14/03/24 fino ad oggi ignorata da entrambe le parti nelle loro valutazioni, ma portata all'attenzione del CTU dal legale del ricorrente, nel rispetto delle tabelle di cui al Dlgs 38/00, lo stesso CTU riteneva di poter rivalutare il caso nella misura del 14%.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che al debba essere Pt_1
riconosciuta una menomazione della propria capacità psico-fisica, in conseguenza dell'infortunio subito pari al 14% e non – come invece da esso chiesto – nella misura almeno del 20%.Ciò va a incidere anche sulle spese di lite determinandone la compensazione totale tra le parti.
Le spese del CTU liquidate con separato decreto, sono poste, invece, a carico dell . CP_3
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 26.5.2023, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare un danno biologico pari al 14% e, pertanto, condanna l' convenuto, come rappresentato, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo;
2) compensa per intero tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rapp.te p.t., le spese di CTU. CP_3
AL, 10.6.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott.ssa A.M. D'Antonio