Articolo 485 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 484Articolo 486
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9 ottobre 2010
Art. 485. Verbali 1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della sezione V del presente capo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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